Detassazione al 15% per lavoro notturno e straordinario festivo nel turismo: requisiti, limiti reddituali e adempimenti per i datori.

Detassazione delle mance: il regime per il 2026
La legge di Bilancio ha previsto che per l’anno 2026 l’imposta da applicare è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni straordinarie festive e che il beneficio è relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.
Criteri per l’applicazione pratica della normativa
Soggetti beneficiari
Come noto il regime di tassazione sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato con riferimento alle mance percepite nei seguenti settori:
Elenco dei beneficiari: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); – esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche se la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; – stabilimenti termali e del comparto del turismo, nel quale sono compresi il settore dei viaggi, il settore alberghiero e della ristorazione e l’industria del tempo libero in genere.
Lavoro notturno: per periodo di lavoro notturno si intende un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. La contrattazione collettiva può derogare alle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
| Nota: l’importo agevolabile deve essere determinato prendendo a riferimento la retribuzione lorda corrisposta per le prestazioni di lavoro notturno e per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi (ai fini del calcolo occorre considerare non soltanto la quota oraria ordinaria riferibile alla prestazione, ma anche le relative maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato).
L’importo complessivamente riconosciuto al lavoratore per tali prestazioni costituisce la base sulla quale applicare la percentuale del 15%. |
Straordinario festivo: il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (i CCNL possono consentire il godimento di riposi compensativi e anche le maggiorazioni di retribuzione applicabili).
| Nota: in materia di lavoro straordinario, il beneficio è limitato esclusivamente alle ore di straordinario prestate nelle giornate festive (lo straordinario effettuato nei normali giorni lavorativi, anche se regolarmente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, rimane escluso dall’agevolazione). |
Requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo
I requisiti necessari per l’applicazione della tassazione sostitutiva sono i seguenti:
1) titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
2) percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
| Nota: per il calcolo del limite reddituale di 40.000 euro si deve fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance tenendo in considerazione che si applica il principio di cassa allargato ovvero si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2025 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono ( si considerano tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti, anche quelli corrisposti da più datori di lavoro e quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande).
Entrano nel computo della soglia reddituale le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance. |
3) assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.
| Nota: si rammenta che la tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance e che solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore si applica il regime di tassazione ordinario. |
Come si applica l’imposta sostitutiva
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta e fatta salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, deve applicare alle somme corrisposte a titolo di liberalità una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 15 %.
| Nota: si rammenta che le somme assoggettate a imposta sostitutiva sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS e del premio assicurativo INAIL e non rilevano come retribuzione utile al calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 cc.
L’agevolazione comprende tutte le somme i erogate nel periodo di riferimento (fra il 1° gennaio 2026 e al 3o settembre 2026, a titolo di lavoro notturno e/o lavoro straordinario prestato nei giorni festivi. L’importo erogato deve essere versato con modello F24 entro il 16 del mese successivo con codice tributo 1702 e il trattamento deve poi essere esposto nella Certificazione unica relativa all’anno di imposta 2026 (CU2027). |
Obblighi del datore di lavoro
Come detto uno dei requisiti richiesti per poter applicare la tassazione separata è la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi.
Nel caso di specie il datore di lavoro deve verificare il rispetto del limite di 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta tenendo in considerazione tutti i rapporti di lavoro (anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione).
Nel caso di unico datore di lavoro che ha rilasciato la CU relativa all’anno precedente è possibile procedere in via automatica all’applicazione della tassazione agevolata mentre, in caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva richiede una apposita attestazione scritta del lavoratore al fine di indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 40.000 euro (se conseguiti presso datori di lavoro diversi).
Il lavoratore può inoltre comunicare al datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato e pertanto l’intero importo percepito a titolo di liberalità verrà assoggettato a tassazione ordinaria (la rinuncia deve essere fatta in maniera scritta senza particolari modalità operative).
| Nota: è possibile per il sostituto d’imposta applicare la tassazione ordinaria se più favorevole al lavoratore, anche in assenza di rinuncia, comunicando tale scelta al lavoratore.
Inoltre il lavoratore, in fase di dichiarazione dei redditi, può scegliere in autonomia se applicare il regime di tassazione sostitutivo o ordinario modificando pertanto quanto effettuato dal datore di lavoro. |
FAC- SIMILE COMUNICAZIONE REDDITO LAVORTORE
Oggetto: COMUNICAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO SETTORE TURISMO
Io sottoscritto ………………………………………………, nato a ………………………. il ……………………dipendente del datore di lavoro …………………………………..…… dal …………………, in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 L. n. 213/2023 che prevede l’erogazione del Trattamento integrativo speciale, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,
COMUNICO CHE
Il reddito lordo percepito nel periodo d’imposta 2025 non è superiore a 40.000 euro.
IL LAVORATORE F.TO——————–
Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi
Sabato 26 settembre 2026
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