Una ricognizione sistematica dei rimedi disponibili per il professionista alla luce dei più recenti contributi dottrinali e giurisprudenziali
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La paralisi decisionale del consiglio di amministrazione rappresenta una delle patologie più insidiose nella vita delle società di capitali, in particolare laddove la compagine azionaria sia composta da soci o gruppi di soci titolari di partecipazioni paritetiche. Lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato e la recente giurisprudenza di merito – segnatamente il decreto del Tribunale di Ancona dell’aprile 2025 – hanno riacceso il dibattito sull’idoneità dello stallo consigliare a integrare una causa di scioglimento della società e, soprattutto, sull’opportunità di introdurre negli statuti clausole specifiche di prevenzione e sblocco. Il presente contributo offre una ricognizione sistematica degli strumenti disponibili – dal casting vote alla provocatio ad populum, dalla clausola simul stabunt simul cadent al deferimento a terzi ex art. 838-quinquies c.p.c. – con attenzione alle implicazioni operative per il professionista chiamato a redigere o revisionare i patti sociali, anche alla luce della riforma della governance introdotta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. |
Il fenomeno dello stallo decisionale nell’organo amministrativo – comunemente noto nella letteratura anglosassone con il termine deadlock – si colloca al crocevia tra il diritto societario, la governance d’impresa e la prassi professionale. Si tratta di una condizione patologica nella quale il consiglio di amministrazione si trova nell’impossibilità di adottare deliberazioni, tipicamente per effetto della contrapposizione simmetrica tra due schieramenti di consiglieri portatori di interessi divergenti.
Il tema assume rilievo crescente nel contesto imprenditoriale italiano, connotato da una larga prevalenza di società a ristretta base azionaria, spesso a conduzione familiare o caratterizzate dalla compartecipazione paritetica di due soci o gruppi di soci. In tali configurazioni – le cosiddette società fifty-fifty – la composizione del consiglio di amministrazione tende a rispecchiare la simmetria della partecipazione al capitale, con la conseguenza che ogni contrasto tra i soci si riverbera automaticamente sull’organo gestorio, paralizzandone l’operatività.
A differenza dello stallo assembleare – specificamente contemplato dall’art. 2484, comma 1, n. 3, del codice civile quale causa di scioglimento – il blocco funzionale del consiglio di amministrazione non è oggetto di una disciplina espressa.
Questa lacuna normativa ha alimentato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che, nel corso del 2025-2026, ha registrato contributi di particolare significato: lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 15 marzo 2026, ha offerto un’analisi organica dei rimedi disponibili; il decreto del Tribunale di Ancona del 16 aprile 2025 ha affrontato la questione sotto il profilo dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, ha fornito un significativo obiter dictum sulla rilevanza dello stallo gestorio in relazione alle clausole di tipo russian roulette.
Il presente contributo si propone di esaminare le principali clausole di sblocco applicabili all’organo amministrativo, distinguendo tra rimedi interni al consiglio e soluzioni esterne, con l’obiettivo di fornire al professionista una guida operativa aggiornata alla più recente evoluzione del quadro normativo e interpretativo, ivi comprese le novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in materia di governance delle società per azioni.
1) Il concetto di stallo decisionale nel CdA: inquadramento sistematico
Per inquadrare correttamente il fenomeno occorre distinguere tra due situazioni che, pur producendo effetti analoghi, presentano presupposti diversi. Da un lato, il deadlock in senso proprio, ossia il blocco che origina da una situazione di fatto – la contrapposizione paritaria di due schieramenti all’interno del consiglio – e che impedisce la formazione della maggioranza necessaria per deliberare. Dall’altro, la condizione talora definita stalemate, nella quale l’impossibilità di decidere deriva non già dalla parità numerica bensì da regole convenzionali che attribuiscono a una minoranza un potere di veto su determinate materie strategiche.
Le fonti del blocco consigliare possono essere molteplici. Una prima causa risiede nella previsione statutaria dell’unanimità per le deliberazioni del consiglio, scelta che eleva la soglia deliberativa ben oltre il livello legale e rende sufficiente il dissenso anche di un solo consigliere per impedire qualsiasi decisione. Una seconda fonte, più subdola, è costituita dall’astensione per conflitto di interessi: in un organo collegiale a composizione paritetica, l’astensione di un consigliere motivata dall’esistenza di un potenziale conflitto con la società produce l’effetto paradossale di impedire il raggiungimento del quorum, frustrando la ratio stessa della norma che impone l’astensione a tutela dell’interesse sociale.
Il quadro normativo di riferimento si articola diversamente a seconda del tipo societario. Nelle società per azioni, il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dagli artt. 2380-bis e seguenti del codice civile; per effetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, la disciplina delle deleghe gestorie e delle materie non delegabili è ora contenuta nei nuovi artt. 2381-bis e 2381-ter, mentre l’art. 2381 disciplina esclusivamente la figura del presidente dell’organo di amministrazione. Nelle società a responsabilità limitata, l’amministrazione è disciplinata dagli artt. 2475 e seguenti, con le significative peculiarità rappresentate dal modello di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva e dal potere di avocare decisioni ai soci ai sensi dell’art. 2479, comma 1.
Merita evidenziare che il legislatore ha dimostrato consapevolezza del rischio di paralisi gestoria prevedendo, nel modello disgiuntivo della s.r.l., il diritto di opposizione di ciascun amministratore con rimessione della decisione alla maggioranza dei soci, e nel modello congiuntivo, la facoltà del singolo amministratore di compiere atti urgenti per evitare un danno alla società. Si tratta di meccanismi di sblocco legali che, tuttavia, non esauriscono le esigenze delle società caratterizzate da una governance più articolata.
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Attenzione Nelle società a composizione paritetica, la previsione dell’unanimità per le delibere del consiglio di amministrazione espone l’organo a un rischio di paralisi anche in presenza di un conflitto di interessi di un solo consigliere: l’astensione, anziché favorire l’adozione della decisione, ne determina il fallimento per mancanza del quorum. Il professionista che assista la società nella redazione dello statuto dovrebbe valutare l’inserimento di una clausola che escluda dal computo del quorum deliberativo le astensioni volontarie motivate da conflitto di interessi. Si tenga presente che l’art. 2391 c.c., come riformulato dal D.Lgs. 47/2026, ha rafforzato gli obblighi di comunicazione dell’amministratore in conflitto, rendendo ancor più rilevante una disciplina statutaria chiara dell’astensione. |
2) Lo stallo del CdA come causa di scioglimento: il dibattito dottrinale e giurisprudenziale
La questione più delicata che il fenomeno dello stallo consigliare pone all’interprete riguarda la sua idoneità a integrare, di per sé, una causa di scioglimento della società. Il dato letterale dell’art. 2484, comma 1, n. 3, del codice civile fa espresso riferimento all’«impossibilità di funzionamento» e alla «continuata inattività» dell’assemblea, senza menzionare l’organo amministrativo. Da questo dato normativo traggono argomento le ricostruzioni che negano al deadlock consigliare la capacità di determinare lo scioglimento.
Secondo una prima impostazione, la paralisi del consiglio di amministrazione non è assimilabile a quella dell’assemblea poiché l’assemblea dispone di un rimedio fisiologico: la revoca degli amministratori e la loro sostituzione, con conseguente ripristino dell’operatività dell’organo gestorio. In questa prospettiva, il blocco consigliare sarebbe sempre, almeno in astratto, superabile per iniziativa dei soci e non potrebbe perciò assumere quel carattere di irreversibilità che la giurisprudenza costantemente richiede ai fini dell’integrazione della causa di scioglimento.
Una seconda linea interpretativa, di segno opposto, attribuisce all’art. 2484, comma 1, n. 3, una portata sistematica che trascende il dato letterale e che investe tutti gli organi sociali. Lo stallo gestorio protratto – così si argomenta – produce effetti non dissimili da quelli della paralisi assembleare, giacché impedisce alla società di compiere atti essenziali per la propria sopravvivenza, quali l’approvazione del bilancio, l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, l’esecuzione dei contratti in essere.
Una terza ricostruzione riconduce le conseguenze del deadlock nell’organo gestorio all’art. 2484, comma 1, n. 2, del codice civile – impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale – argomentando che il protrarsi della paralisi decisionale precluda, di fatto, lo svolgimento dell’attività economica in cui l’oggetto sociale consiste.
Lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato (relatore C.A. Busi) ha aderito alla tesi secondo cui il protrarsi dello stallo nel consiglio di amministrazione può effettivamente costituire causa di scioglimento della società. A supporto di tale conclusione, lo Studio richiama un significativo passaggio della sentenza della Cassazione n. 22375 del 25 luglio 2023, nella quale la Suprema Corte – seppure in un obiter dictum – ha osservato che l’operatività di una clausola di tipo russian roulette è «rimessa alla circostanza che si verifichi uno stallo degli organi gestori o assembleari della società, predeterminato contrattualmente ma del tutto eventuale». Il riferimento congiunto allo stallo degli organi gestori e assembleari segnala, quantomeno implicitamente, che anche la paralisi del consiglio è un evento giuridicamente rilevante ai fini della disciplina societaria.
3) Il decreto del Tribunale di Ancona dell’aprile 2025: una lettura critica
La pronuncia del Tribunale di Ancona – resa in sede di accertamento giudiziale ai sensi dell’art. 2485, comma 2, del codice civile – offre un banco di prova concreto per le ricostruzioni teoriche illustrate. La vicenda riguardava una società per azioni nella quale il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, si trovava nell’impossibilità di approvare il progetto di bilancio di esercizio per l’inerzia dei due consiglieri espressione del socio detentore della maggioranza assoluta delle azioni. Il socio di minoranza, preso atto della paralisi, chiedeva al Tribunale di accertare la sussistenza di una causa di scioglimento e di procedere alla nomina di un liquidatore.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando che il blocco operativo non riguardava l’assemblea dei soci bensì il consiglio di amministrazione, e che pertanto non ricorreva la fattispecie tipizzata dall’art. 2484, comma 1, n. 3. In merito alla seconda causa invocata – impossibilità di conseguire l’oggetto sociale – il giudice marchigiano ha precisato che tale impossibilità deve presentare natura giuridica o materiale, non meramente economica, e deve essere assoluta e definitiva.
La motivazione presenta profili di ambiguità meritevoli di segnalazione. In un passaggio, il Tribunale afferma che la mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio non è riconducibile a un blocco funzionale dell’organo, bensì ascrivibile alla volontà della maggioranza consiliare di procedere a ulteriori verifiche su taluni aspetti del progetto. In un diverso passaggio, la pronuncia osserva che solo il reiterato mancata deliberazione del bilancio in più esercizi consecutivi, e non il blocco di un singolo anno, potrebbe configurare la causa di scioglimento. Resta pertanto incerto se il rigetto poggi sulla distinzione tra stallo consigliare e stallo assembleare ovvero sull’argomento – non univocamente accolto in giurisprudenza – secondo il quale occorrerebbe la reiterazione del blocco su più annualità.
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Attenzione Il decreto del Tribunale di Ancona evidenzia un rischio concreto per il professionista: la mera paralisi del consiglio di amministrazione potrebbe non essere sufficiente, secondo parte della giurisprudenza di merito, a ottenere in sede giudiziale l’accertamento della causa di scioglimento e la nomina del liquidatore. In assenza di clausole di sblocco statutarie, il socio che subisce il blocco rischia di trovarsi privo di rimedi efficaci. |
4) La definizione statutaria dello stallo: il trigger event e i requisiti di redazione
Presupposto indefettibile per il corretto funzionamento di qualsiasi meccanismo di sblocco è la precisa individuazione, nello statuto, dell’evento che innesca la procedura – il cosiddetto trigger event. La definizione dello stallo non può essere generica o indeterminata, ma deve rispondere a requisiti rigorosi, pena l’inoperatività o la contestabilità della clausola.
Lo Studio del Notariato ha indicato tre parametri essenziali: in primo luogo, la definitività, ossia il carattere non occasionale e non transeunte del blocco; in secondo luogo, la rilevanza dell’oggetto, nel senso che lo stallo deve riguardare decisioni essenziali per la vita della società; in terzo luogo, la specialità ed eccezionalità della situazione, che esclude l’attivazione del meccanismo per dissensi fisiologici o per questioni di ordinaria amministrazione.
Sul piano redazionale, la clausola dovrà specificare con chiarezza: le materie sulle quali lo stallo rileva; il numero di sedute consiliari infruttuose necessarie a integrare la condizione; l’eventuale obbligo di un previo tentativo di composizione; le modalità di accertamento e comunicazione dell’avvenuto verificarsi dello stallo.
5) Rimedi interni all’organo gestorio Il casting vote
Il primo e più diretto rimedio interno al consiglio è l’attribuzione di un voto prevalente – il cosiddetto casting vote – a favore del presidente del consiglio (con alternanza della carica). In caso di parità, la deliberazione si intende approvata nel senso espresso dall’avente diritto al voto prevalente. I vantaggi sono evidenti: rapidità, certezza, costo nullo. Le criticità, nondimeno, non sono trascurabili: l’attribuzione del voto prevalente altera l’equilibrio di governance, attribuendo di fatto il controllo gestorio a uno dei due schieramenti. Il professionista dovrà pertanto valutare se circoscrivere l’operatività del casting vote a materie predeterminate e se accompagnarlo a contrappesi quali l’alternanza nella carica.
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✓ Cosa fare Nella redazione della clausola di casting vote, il professionista deve verificare la coerenza del meccanismo con la ripartizione legale delle competenze tra organi sociali. In particolare, occorre accertare che le materie su cui opera lo sblocco non rientrino tra quelle riservate alla competenza collegiale del consiglio dal nuovo art. 2381-bis c.c. (introdotto dal D.Lgs. 47/2026), che ha assorbito la disciplina delle deleghe e delle materie non delegabili precedentemente contenuta nell’art. 2381, e che oggi include espressamente anche le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Per le s.r.l., si segnala che il rinvio dell’art. 2475, comma 4, c.c. – tuttora riferito all’art. 2381 – non è stato aggiornato ai nuovi artt. 2381-bis e 2381-ter, generando un problema di coordinamento normativo segnalato dalla dottrina e dallo Studio CNN n. 63-2026/I. |
La clausola simul stabunt simul cadent
La clausola simul stabunt simul cadent prevede la decadenza automatica dell’intero consiglio di amministrazione al verificarsi dello stallo, consentendo ai soci di procedere alla nomina di un nuovo organo gestorio. Il rimedio opera sulla composizione dell’organo: azzerando il consiglio, si impone una ridefinizione degli equilibri che può condurre al superamento del conflitto. La clausola trova applicazione sia nelle s.p.a. sia nelle s.r.l.
La clausola two to hire, one to fire
Si tratta di un meccanismo che prevede la designazione congiunta dell’amministratore o dell’intero organo gestorio (da parte di entrambi i soci), ma attribuisce a ciascun socio il potere unilaterale di revocarlo. L’asimmetria tra la regola di nomina e la regola di revoca crea un incentivo alla cooperazione: ciascun socio sa che l’altro potrà provocare la decadenza dell’amministratore, costringendo a una rinegoziazione degli assetti.
La provocatio ad populum (art. 2479, comma 1, c.c.)
Nelle s.r.l., l’art. 2479, comma 1, del codice civile consente di sottoporre alla decisione dei soci argomenti di competenza gestoria. Lo Studio del Notariato ha evidenziato la possibilità di prevedere statutariamente un automatismo della riallocazione, svincolato dall’iniziativa del singolo amministratore: al verificarsi dello stallo, il potere decisorio si trasferirebbe ai soci. Lo statuto potrebbe altresì attribuire il potere di attivazione a un singolo socio, mediante il riconoscimento di un diritto particolare ai sensi dell’art. 2468, comma 3. Occorre peraltro avvertire che la relativa esecuzione resta affidata agli amministratori.
Il deferimento a terzi (art. 838-quinquies c.p.c.)
L’art. 838-quinquies del codice di procedura civile – introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), in sostituzione dell’abrogato art. 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – consente agli atti costitutivi delle s.r.l. e delle società di persone di prevedere clausole con le quali i contrasti tra gli amministratori sulle decisioni di gestione vengano deferiti a uno o più terzi. La decisione è impugnabile secondo il regime dell’art. 1349, comma 2, del codice civile.
Le clausole di Russian Roulette e Buy-Sell: cenni
Le clausole parasociali di uscita forzata – russian roulette, buy-sell, texas shoot-out – risolvono lo stallo attraverso la concentrazione della partecipazione in capo a un solo socio. La Cassazione, con la sentenza n. 22375 del 2023, ne ha riconosciuto la meritevolezza, osservando che la loro operatività era subordinata al verificarsi dello stallo degli organi sociali.
La riforma della governance e i riflessi sulle clausole di sblocco (D.Lgs. 47/2026)
Il quadro sin qui delineato deve essere letto alla luce della riforma organica della governance societaria introdotta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026 in attuazione della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali). La riforma ha profondamente inciso sulla disciplina dell’organo amministrativo delle società per azioni, con riflessi significativi anche sulla redazione delle clausole di sblocco.
Il precedente art. 2381 c.c. – che disciplinava unitariamente la presidenza, le deleghe, i flussi informativi e le materie non delegabili – è stato scomposto in tre disposizioni autonome: il nuovo art. 2381 c.c., dedicato esclusivamente alla figura del presidente dell’organo di amministrazione; l’art. 2381-bis c.c., che regola le deleghe gestorie e individua le materie riservate alla competenza collegiale del consiglio; l’art. 2381-ter c.c., che disciplina i flussi informativi tra organi delegati, consiglio e organo di controllo.
Di particolare rilievo per la materia in esame è il nuovo art. 2381-bis, che – accanto alle materie tradizionalmente non delegabili – vi include espressamente le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Lo stallo del consiglio su tali materie potrebbe quindi assumere una rilevanza ulteriore, in quanto suscettibile di impedire alla società l’attivazione tempestiva dei rimedi previsti dal Codice della crisi.
La riforma ha altresì riformulato l’art. 2391 c.c. in materia di interessi degli amministratori, rafforzando l’obbligo di comunicazione e introducendo il nuovo art. 2390-bis c.c. sul divieto di sfruttamento delle opportunità d’affari. Sul versante delle s.r.l., si registra un problema di coordinamento rilevante: l’art. 2475, comma 4, c.c. continua a rinviare all’art. 2381, oggi dedicato al solo presidente, senza richiamare i nuovi artt. 2381-bis e 2381-ter. Ne consegue che le norme sulle deleghe e sui flussi informativi risultano formalmente non richiamate nella disciplina delle s.r.l., generando un’incertezza interpretativa segnalata dallo Studio CNN n. 63-2026/I.
Considerazioni operative e conclusioni
La previsione di clausole di sblocco riferite all’organo amministrativo non costituisce una raffinatezza giuridica destinata alle sole operazioni di maggiore dimensione, ma rappresenta un presidio di buona governance che dovrebbe essere sistematicamente valutato in ogni società caratterizzata da una compagine paritetica o da una governance duale. La scelta del rimedio più appropriato dipende dalle caratteristiche specifiche della compagine e dell’attività sociale.
Il professionista è pertanto chiamato a un’opera di vera e propria ingegneria statutaria, che tenga conto della natura dell’attività, della configurazione della compagine, delle prospettive di sviluppo della società e degli interessi in gioco, modulando la combinazione dei rimedi in funzione delle specifiche esigenze del caso concreto. L’inserimento delle clausole di sblocco deve inoltre essere coordinato con gli eventuali patti parasociali esistenti e, alla luce della riforma del 2026, con il nuovo assetto delle competenze consiliari.
Nel quadro delineato dal più recente contributo del Notariato e dalla giurisprudenza, appare auspicabile anche un intervento legislativo che, similmente a quanto previsto per lo stallo assembleare, disciplini espressamente le conseguenze del blocco funzionale protratto dell’organo gestorio, colmando una lacuna che l’autonomia privata non può integralmente supplire.
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Cosa fare Il professionista che assista una società nella redazione o revisione dello statuto dovrebbe, in ogni caso: (i) verificare se la compagine sociale e la composizione del consiglio espongano la società a rischio di stallo; (ii) valutare la combinazione di rimedi interni (casting vote) ed esterni (simul stabunt, provocatio ad populum, deferimento a terzi) più adeguata; (iii) redigere la clausola di trigger event con i requisiti di definitività, rilevanza e specialità indicati dallo Studio del Notariato; (iv) coordinare le clausole con il nuovo assetto normativo post D.Lgs. 47/2026 (artt. 2381-bis e 2381-ter c.c.) e con gli eventuali patti parasociali; (v) se la società è già costituita, proporre all’assemblea una modifica statutaria. |
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Clausola |
Meccanismo |
Ambito |
Vantaggi |
Criticità |
Rif. normativo |
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Casting vote |
Voto prevalente del presidente |
S.p.a. / S.r.l. |
Rapidità, certezza, costo nullo |
Altera l’equilibrio di governance |
Art. 2388 c.c. (prassi) |
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Simul stabunt simul cadent |
Decadenza dell’intero CdA con obbligo di ricostituzione |
S.p.a. / S.r.l. |
Reset degli equilibri; forza la rinegoziazione |
Non risolve se il conflitto si riproduce |
Autonomia statutaria |
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Two to hire, one to fire |
Nomina congiunta, revoca unilaterale dell’amministratore |
S.p.a. / S.r.l. |
Incentiva la cooperazione; sblocco rapido |
Rischio di uso opportunistico della revoca |
Autonomia statutaria |
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Provocatio ad populum |
Riallocazione della decisione bloccata ai soci in assemblea |
Solo S.r.l. |
Coinvolge la base sociale; democratico |
Inefficace se stallo replica in assemblea |
Art. 2479 co. 1 c.c. |
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Deferimento a terzi |
Decisione affidata a terzo imparziale nominato da soggetto estraneo |
S.r.l. / Soc. persone |
Terzietà; competenza tecnica |
Complessità organizzativa; costi |
Art. 838-quinquies c.p.c. |
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Russian Roulette / Buy-Sell |
Offerta reciproca di acquisto della partecipazione |
S.p.a. / S.r.l. (parasociale) |
Risolve definitivamente il conflitto |
Exit forzata; richiede liquidità |
Cass. n. 22375/2023 |
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Fase |
Attività |
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Fase 1 Analisi della compagine |
Verificare la struttura proprietaria: partecipazioni paritetiche o quasi-paritetiche. Esaminare la composizione attuale del CdA e la sua corrispondenza con gli assetti proprietari. Accertare l’esistenza di patti parasociali vigenti e il loro contenuto. |
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Fase 2 Diagnosi del rischio di stallo |
Analizzare lo statuto vigente: quorum deliberativi del CdA, discipline di astensione, materie riservate. Identificare le aree di potenziale conflitto gestorio alla luce dell’attività sociale. Valutare la presenza di clausole di sblocco già esistenti e la loro efficacia. |
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Fase 3 Progettazione dei rimedi |
Selezionare la combinazione di clausole interne (casting vote) ed esterne (simul stabunt, provocatio, deferimento a terzi) più adeguata. Redigere la clausola di trigger event con i requisiti di definitività, rilevanza e specialità. Verificare la coerenza con le materie non delegabili di cui al nuovo art. 2381-bis c.c. (D.Lgs. 47/2026). |
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Fase 4 Coordinamento con patti parasociali |
Accertare che le clausole statutarie non confliggano con eventuali clausole parasociali (russian roulette, buy-sell, drag/tag along). Se necessario, adeguare contestualmente lo statuto e il patto parasociale. |
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Fase 5 Modifica statutaria e adeguamento D.Lgs. 47/2026 |
Predisporre il testo della modifica statutaria e la relativa relazione illustrativa. Verificare l’adeguamento dei rinvii normativi alla nuova numerazione post D.Lgs. 47/2026 (cfr. Studio CNN n. 63-2026/I). Verificare i quorum assembleari necessari e ottenere l’iscrizione al Registro delle Imprese. |
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Fase 6 Monitoraggio e aggiornamento |
Verificare periodicamente l’adeguatezza delle clausole a fronte di eventuali mutamenti della compagine o dell’attività sociale. Aggiornare le clausole in caso di ulteriori modifiche normative (es. decreti correttivi del D.Lgs. 47/2026). |
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