Chi frequenta le aule di giustizia sa che un annullamento con rinvio raramente chiude qualcosa. Qui però il perimetro del nuovo giudizio è stretto e la parola ergastolo, dopo tre sentenze di merito che l’avevano scritta e riscritta, non potrà tornare nel dispositivo. Abbiamo messo in fila le cinque decisioni già emesse e le due perizie che si contraddicono sulla stessa notte, fino alla forbice di pena che si apre adesso davanti ai giudici veneziani.
Avvertenza: la responsabilità di Vincenzo Paglialonga per l’omicidio è stata affermata in tre sentenze di merito e la sua difesa ha sempre contestato soltanto l’imputabilità; la condanna, però, non è definitiva finché il nuovo giudizio di Venezia non sarà concluso e le motivazioni della Cassazione non risultano ancora depositate.
Sommario dei contenuti
Che cosa ha stabilito la quinta sezione
La Corte di cassazione, quinta sezione penale, ha accolto il ricorso presentato dai difensori di Paglialonga, gli avvocati Piergiorgio e Francesco Bertoli. La sentenza dell’appello bis veneziano è stata annullata e il procedimento viene rinviato a un’altra sezione della Corte d’assise d’appello di Venezia, chiamata a rideterminare la pena. Su questo passaggio la difesa si è espressa subito, con parole riportate da Telefriuli: le motivazioni sono ancora da leggere ma «di ergastolo non si parlerà più», perché nel nuovo appello la pena massima non potrà essere riconfermata.
Il dispositivo è stato reso noto pochi giorni dopo l’udienza di discussione, con il Messaggero Veneto tra i primi a darne conto. La sentenza annullata è quella di fine novembre 2025, con cui i giudici lagunari avevano confermato l’ergastolo inflitto in primo grado dalla Corte d’assise di Udine. Due volte, in un anno e mezzo, la Suprema Corte ha cancellato una condanna al carcere a vita per lo stesso delitto; la prima volta, nella primavera del 2025, era stata la prima sezione a intervenire.
La notte tra il 6 e il 7 maggio 2022
Lauretta Toffoli, 74 anni, originaria di Gruaro, viveva in una palazzina Ater di via della Valle, nel quartiere di San Rocco. Vincenzo Paglialonga, originario di San Severo, nel Foggiano, abitava nello stesso stabile e in quei giorni si trovava agli arresti domiciliari, controllato da un braccialetto elettronico. Quella notte il dispositivo fu reciso e l’uomo uscì dal proprio appartamento; per l’accusa raggiunse la casa della vicina con l’intenzione di rapinarla, spinto dal bisogno di denaro. La donna fu colpita con decine di coltellate.
Il giudizio di primo grado si fondò sulle testimonianze dei vicini e sull’arma del delitto, sulla quale furono trovate tracce del Dna dell’imputato e della vittima. Dalle indagini nacquero due procedimenti distinti: il fascicolo principale per omicidio volontario aggravato e un processo separato, molto più rapido, per l’evasione dai domiciliari. Una divisione all’apparenza burocratica, dalla quale però discende tutto ciò che è accaduto dopo… perché in ciascuno dei due processi la mente di Paglialonga è stata esaminata da un perito diverso.
Due perizie sulla stessa notte, con risposte opposte
Nel processo per l’evasione lo psichiatra Francesco Piani concluse per una capacità di intendere e di volere gravemente scemata. La difesa ha sempre descritto l’origine di quel giudizio in termini medici: una patologia del fegato legata all’alcol che, a tratti, toglie lucidità a chi ne soffre. Quella perizia fu riconosciuta, davanti a giudici diversi del Tribunale di Udine, in cinque procedimenti relativi a quel periodo, compreso quello per la fuga dai domiciliari, con il vizio parziale di mente ammesso in ognuno di essi.
Nel processo per l’omicidio, invece, il perito psichiatra Stefanutti riconobbe la patologia e alcuni tratti istrionici del carattere ma escluse che avessero inciso sulla capacità dell’imputato la notte del delitto. I giudici di Udine ritennero più attendibile questa seconda perizia e la Corte d’assise d’appello di Trieste, nel luglio 2024, confermò l’ergastolo. La difesa ha insistito da subito su un fatto che ancora oggi non ha una spiegazione condivisa: le due perizie riguardano lo stesso giorno, a orari diversi e approdano a esiti che si escludono a vicenda. È una situazione che le corti conoscono bene, come mostra anche il processo Podmenich a Trieste, dove la perizia psichiatrica è diventata il terreno su cui si gioca l’intero dibattimento.
Il no di Venezia alla superperizia e le motivazioni di aprile
Quando il caso arrivò per la prima volta in Cassazione, la prima sezione lo rimandò a Venezia con un solo compito: riesaminare l’imputabilità. L’appello bis si è chiuso a fine novembre 2025 con il confronto in aula tra i due consulenti, rimasti ciascuno sulle proprie posizioni, come racconta Il Gazzettino nella cronaca di quell’udienza; la Corte dichiarò Paglialonga imputabile e confermò l’ergastolo, dopo aver respinto la richiesta della difesa di una nuova perizia. L’avvocato Bertoli annunciò nello stesso pomeriggio il ritorno in Cassazione.
Le motivazioni, depositate nei primi giorni di aprile 2026 e riportate da Il Friuli, condividono il giudizio di maggiore attendibilità già espresso a Udine sulla perizia Stefanutti, ritenuta fondata su una serie sostanziosa di accertamenti, tale da escludere un vizio anche solo parziale di mente. È proprio questa scelta, la rinuncia a un terzo parere davanti a due perizie inconciliabili, che la difesa ha portato a Roma con il nuovo ricorso, chiedendo una superperizia.
Sei passaggi in quattro anni: perché il fascicolo è finito a Venezia
Nel linguaggio corrente si parla di sesto grado di giudizio. I gradi restano tre; ciò che si moltiplica sono i passaggi, perché ogni annullamento con rinvio riapre una fase di merito. Messi in fila: la Corte d’assise di Udine nell’ottobre 2023, la Corte d’assise d’appello di Trieste nel luglio 2024, la prima sezione della Cassazione nella primavera del 2025, la Corte d’assise d’appello di Venezia a novembre dello stesso anno, la quinta sezione della Cassazione a settembre 2026 e infine una nuova sezione veneziana, ancora da convocare. Sei decisioni distinte per un delitto commesso poco più di quattro anni fa.
Il salto geografico da Trieste a Venezia ha una spiegazione nel codice di procedura penale: quando la Cassazione annulla la sentenza di una corte d’assise d’appello, il giudizio torna a un’altra sezione della stessa corte oppure, se questa non ne ha altre, alla corte più vicina. Ne deduciamo che a Trieste non vi fosse una seconda sezione disponibile; Venezia ne ha più d’una ed è la ragione per cui il terzo appello resterà in laguna, affidato a magistrati che non hanno mai toccato il fascicolo. Lo stesso meccanismo ha riportato a Catania, davanti a un collegio diverso, il caso di Agata Scuto, di cui abbiamo raccontato l’annullamento con rinvio nella scorsa primavera.
La forbice della pena che si apre adesso
Il vizio parziale di mente, previsto dall’articolo 89 del codice penale, lascia l’imputato pienamente processabile e responsabile: la capacità di intendere e di volere risulta grandemente scemata, mai del tutto assente; la pena viene diminuita. È qui che la distanza dalla piena incapacità diventa enorme. Chi non era in grado di intendere e di volere al momento del fatto non è imputabile e viene prosciolto, con l’eventuale applicazione di misure di sicurezza; chi lo era solo in parte viene condannato, con uno sconto.
Se il vizio parziale entrerà nel calcolo, come la difesa dà per certo, la base da cui si parte sta scritta nell’articolo 65 del codice penale: al posto dell’ergastolo, la reclusione da venti a ventiquattro anni. Quanto peserà, nel confronto con le aggravanti contestate, lo dirà il nuovo collegio, che si muoverà dentro il principio di diritto fissato dalla Cassazione; saranno le motivazioni a tracciare quel confine. Fino ad allora l’unica certezza è quella contenuta nel dispositivo: il carcere a vita, per questo delitto, non potrà più essere pronunciato.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link


