Nel contratto di agenzia, la sede italiana dell’agente non basta sempre a radicare la giurisdizione del giudice italiano. Quando il rapporto presenta elementi internazionali, occorre verificare innanzitutto quale sia la zona nella quale, in base al contratto, l’agente è chiamato a svolgere la propria attività.
A chiarirlo sono le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25588/2026, pubblicata il 21 settembre 2026, intervenuta in una controversia tra un agente italiano e una società di diritto olandese.
La questione riguardava il pagamento di differenze provvigionali e di alcune indennità collegate alla cessazione del rapporto. Prima ancora di affrontare il merito delle richieste economiche, tuttavia, la Suprema Corte ha dovuto stabilire se la controversia potesse essere decisa dal giudice italiano. In tema, abbiamo pubblicato il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. L’agente aveva sede in Italia, ma lavorava per il mercato dell’ex Jugoslavia
Il contratto attribuiva all’agente il diritto di operare in esclusiva nel territorio della ex Jugoslavia, con particolare riferimento a Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro e Macedonia. La sua impresa, invece, aveva sede in provincia di Milano.
Proprio questo elemento aveva dato origine al problema: deve prevalere il luogo in cui l’agente ha la propria struttura e dalla quale può svolgere anche parte dell’attività, oppure la zona geografica che il contratto gli assegna per la promozione degli affari?
La questione assume particolare rilievo anche considerando che molte attività dell’agente possono oggi essere svolte a distanza, attraverso contatti telefonici, posta elettronica e strumenti digitali. In tema, abbiamo pubblicato il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Per la Cassazione conta la zona indicata nel contratto
Le Sezioni Unite partono dall’articolo 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, che, in materia contrattuale, consente in determinati casi di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro davanti ai giudici di un altro Stato.
Il contratto di agenzia viene ricondotto alla categoria delle prestazioni di servizi. Per individuare il giudice competente occorre quindi stabilire il luogo nel quale i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.
Secondo la Cassazione, quando il contratto individua in maniera precisa il territorio nel quale deve svolgersi l’incarico promozionale, è proprio tale territorio ad assumere rilievo ai fini della giurisdizione.
Non è quindi sufficiente valorizzare la sede dell’impresa dell’agente o il luogo dal quale vengono materialmente effettuate singole attività preparatorie, di contatto o negoziazione.
3. Lavorare da remoto non sposta automaticamente il giudice competente
È uno dei passaggi più interessanti dell’ordinanza. La Corte prende in considerazione anche l’evoluzione delle modalità di lavoro e la possibilità che preparazione e negoziazione degli affari siano svolte da remoto.
Questo elemento, però, non può rendere imprevedibile l’individuazione del giudice competente. Secondo le Sezioni Unite, attribuire rilevanza decisiva al luogo dal quale l’agente sceglie di volta in volta di lavorare rischierebbe di contrastare con l’esigenza di prevedibilità delle regole europee sulla competenza giurisdizionale.
4. Il principio: decisiva la zona territorialmente assegnata
La Cassazione formula quindi un preciso principio di diritto: nel contratto di agenzia commerciale, ai fini dell’applicazione delle competenze speciali previste dal Regolamento UE n. 1215/2012, occorre avere riguardo alla zona territorialmente assegnata all’agente quale luogo della fornitura principale dei servizi per conto del preponente.
Nel caso esaminato, la zona attribuita all’agente era esterna all’Italia. Non poteva quindi essere utilizzato il criterio speciale per attribuire la causa al giudice italiano.
5. La causa deve essere decisa dal giudice olandese
Venuto meno il foro speciale italiano, la controversia doveva seguire il criterio generale del domicilio del convenuto. La società preponente aveva sede nei Paesi Bassi e non disponeva in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Le Sezioni Unite hanno quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, individuando nel giudice olandese quello competente a decidere la controversia. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e gli ulteriori motivi di ricorso sono rimasti assorbiti.
Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in considerazione della novità e della complessità della questione.
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