La stabilità degli accordi di negoziazione assistita familiare in base all’oggetto




Di Beatrice Ficcarelli –


Sommario: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Il crescente ruolo dell’autonomia negoziale nel contenzioso della famiglia. – 3. Dalla separazione consensuale alla negoziazione assistita: il c.d. contenuto necessario ed eventuale degli accordi inter partes tra giurisprudenza di legittimità e di merito. – 4. Contenuto dell’accordo e sistema delle impugnative. – 5. (segue) Efficacia del ‘contenuto eventuale’ e processo esecutivo: gli snodi del raccordo tra opposizione all’esecuzione fondata su titolo stragiudiziale e impugnative negoziali. – 6. Disorientamenti della giurisprudenza tributaria e conclusioni.

1.Osservazioni introduttive. – L’evoluzione del diritto della famiglia risultante dall’interazione tra legislazione speciale successiva al codice civile, elaborazione dottrinale e giurisprudenza, ha condotto a una progressiva emersione dell’autonomia privata dei coniugi e dei genitori quale criterio ordinante della disciplina della crisi e del conflitto. In tale prospettiva, gli strumenti di giustizia consensuale e, segnatamente, l’accordo di negoziazione assistita, segnano il punto più avanzato di quel processo di privatizzazione della regolazione dei rapporti familiari presente nel panorama comparatistico e che pare oramai un dato acquisito anche dal nostro sistema ([1]).

Si tratta, tuttavia, di un approdo che ha alle spalle un percorso non piano.

Il diritto della famiglia costituisce tradizionalmente, infatti, un ambito dell’ordinamento caratterizzato dalla peculiare commistione di interessi pubblici e privati che ha storicamente giustificato un penetrante intervento dell’autorità pubblica soprattutto sul piano processuale. Solo negli ultimi decenni, tale assetto ha conosciuto una significativa inversione di tendenza verso il fenomeno della c.d. privatizzazione attraverso il quale si è progressivamente ampliato lo spazio riconosciuto all’autonomia privata delle parti anche in funzione deflattiva e di efficientamento del sistema giudiziario.

Il processo familiare e post-familiare si è progressivamente orientato, in altre parole, alla valorizzazione della libertà di autodeterminazione delle parti da un lato e, dall’altro, al ridimensionamento del tradizionale monopolio giurisdizionale nella regolazione della crisi familiare.

L’introduzione nell’ordinamento italiano della negoziazione assistita ad opera del d.l. n. 132 del 2014 esemplifica questa evoluzione, facendo deflagrare l’autonomia delle parti anche in questa materia, ormai sempre più pervasa da accordi di carattere negoziale sia all’interno che al di fuori del processo.

La questione investe, così, la c.d. contrattualizzazione della crisi familiare e i limiti del sindacato statuale giacché quella di coniugi, genitori, e figli, quali possibili parti del conflitto familiare, non è una libertà assoluta ma è pur sempre sottoposta ad una valutazione che ne accerti la non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico al buon costume e che verifichi la concreta idoneità della regolamentazione adottata a realizzare i principi sottesi al disegno costituzionale della famiglia, ispirati ai valori dell’uguaglianza e della pari dignità dei componenti cioè la meritevolezza dell’accordo, appunto. Ciò posto e nel suo rispetto, stiamo vivendo l’epoca di una autonomia negoziale finalmente acquisita ([2]).

La consapevolezza che il conflitto familiare meriti pronta soluzione in considerazione dei diritti ed interessi allo stesso sottesi, ha indotto il novello legislatore, all’esito della recente riforma Cartabia del processo civile, non solo a predisporre un modello processuale denso di strumenti deflattivi del contenzioso – siccome volti alla definizione pacifica della lite diversa dalla decisione autoritativa del giudice ([3]) – ma anche a implementare le già esistenti forme di giustizia consensuale.

In tale cornice, la negoziazione assistita familiare o meglio, gli accordi che dalla stessa derivano, tendono sempre più a sostituire il ricorso al giudice e alla sentenza, anche quella di omologa conclusiva dei procedimenti congiunti. Essi, infatti, prevedono al loro interno tutte le statuizioni necessarie e sufficienti a definire la crisi ed il conflitto familiare e possono anche contenere patti aggiuntivi, insuscettibili di derivare da un provvedimento giudiziale all’esito di un procedimento contenzioso ma piuttosto, solo eventualmente, da una sentenza di omologa resa all’esito di un procedimento congiunto (ab origine o trasformato in congiunto). Non a caso, è in ambito familiare che, almeno fino ad ora, la negoziazione assistita ha raggiunto i migliori risultati, maturando la propria origine proprio nell’ambito della crisi che dalla famiglia deriva ([4]).

Su questa premessa, stante la potenzialità di tali accordi di rappresentare del tutto auspicabilmente, nel futuro, il principale metodo di risoluzione dei conflitti familiari, considerati i limiti, in termini di costi ed inefficienza della giustizia statale in riferimento ad un contenzioso dai contorni sempre più ampi, pare opportuno soffermarsi sul perimetro degli stessi. Fermi restando i profili di esecutività quali emergono dal dato normativo (e su cui torneremo nelle parti che seguono), si tratta preliminarmente di verificare quale debba e possa essere il loro contenuto, considerata l’aspirazione dei medesimi a risolvere ogni questione della crisi familiare in ambito di separazione personale, divorzio ([5]), modifica delle condizioni di separazione e divorzio e affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica e di alimenti, secondo il disposto dall’art. 6 d.l. n. 132 del 2014 modificato a seguito del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ciò anche in considerazione del fatto che a seguito della medesima riforma Cartabia gli accordi possono prevedere anche patti di trasferimento immobiliare con effetti obbligatori e, quando la negoziazione assistita abbia ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, le parti possono stabilire nell’accordo la corresponsione di un assegno in unica soluzione, vale a dire una tantum, la cui valutazione di equità è stabilita dagli avvocati ([6]). Ma non solo.

Certamente, rispetto al vasto ambito di applicazione del contenzioso familiare di cui all’art. 473 bis c.p.c., gli accordi di negoziazione assistita familiare possono essere adottati solo nei limiti delle liti sopra evidenziate che vengono, per così dire, formalmente assimilate alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, in ossequio al divieto generale di utilizzarla quando l’oggetto della controversia riguarda diritti indisponibili, come diritti della personalità e status familiari (art. 2 b), d.l. n. 132 del 2014).

2. Il crescente ruolo dell’autonomia negoziale nel contenzioso della famiglia. – Al fine di offrire una corretta perimetrazione dell’autonomia negoziale delle parti di una negoziazione assistita familiare e del relativo regime di tutele, necessaria è l’indagine sulla natura giuridica dell’accordo ([7]).

Il primo passo in questa direzione è rappresentato dalla definizione del rapporto intercorrente tra il suo prodromo contrattuale, cioè la convenzione di negoziazione assistita, e l’accordo compositivo finale, nel caso di buon esito delle trattative tra le parti. In questo senso, pare assolutamente corretto definire la convenzione di negoziazione assistita come un accordo-mezzo funzionalmente diretto alla risoluzione amichevole della controversia che si concreterà nell’accordo-risultato, oggetto di nostro concreto e diretto interesse ([8]).

Dal momento che l’accordo-risultato di negoziazione assistita mutua la sua natura dal negozio giuridico familiare, inserendosi in tale cornice, la riflessione in ordine alla stessa si innesta inevitabilmente nel più ampio dibattito relativo alla categoria di tale negozio, le cui prime elaborazioni dottrinali risalgono già alla vigenza del codice civile del 1942. In tale contesto, era individuata una serie di atti propri del diritto di famiglia accomunati dalla rilevanza di interessi non meramente patrimoniali e dalla loro incidenza su situazioni di status, quali, emblematicamente, il matrimonio e l’adozione.

A partire da questa originaria impostazione, la categoria del negozio giuridico familiare ha progressivamente ampliato il proprio ambito applicativo, fino a ricomprendere una pluralità sempre più estesa di fattispecie. Un impulso decisivo in tal senso è derivato dal mutamento di paradigma che ha interessato il diritto di famiglia nel secondo dopoguerra, allorché, sotto l’influenza dei principi costituzionali, si è affermata una concezione personalistica e non più meramente istituzionale della famiglia. Le disposizioni costituzionali, in particolare, hanno valorizzato la pari dignità dei coniugi e la tutela dei diritti fondamentali della persona anche all’interno della comunità familiare, determinando una significativa espansione degli spazi riconosciuti all’autonomia privata.

In tale rinnovato quadro sistematico – ulteriormente consolidato dall’introduzione del divorzio e dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, nonché dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale – il negozio giuridico familiare ha assunto un ruolo centrale quale strumento di autoregolamentazione degli interessi familiari ([9]).

Pertanto, se nel modello tradizionale di famiglia caratterizzato dalla indissolubilità del matrimonio, il conflitto coniugale era governato da rimedi di impronta pubblicistica e sanzionatoria, con le trasformazioni economico-sociali intervenute e l’adeguamento ai principi costituzionali che configurano la famiglia come formazione sociale finalizzata alla promozione della personalità dei suoi membri e alla tutela dei loro diritti inviolabili, si afferma una concezione essenzialmente privata della relazione coniugale che trova espressione nel potere attribuito alle parti del rapporto di impedire ogni e qualsivoglia ingerenza esterna nella gestione delle questioni familiari, sia in costanza che nel momento patologico del rapporto stesso ([10]).

L’accordo diviene, in altre parole, fonte autonoma e/o concorrente di regolamentazione della crisi familiare sia nei rapporti tra coniugi e genitori (nei procedimenti separativi di coppie non legate da matrimonio) che rispetto ai figli.

E nella negoziazione assistita, l’autonomia privata ha un ruolo ancor più significativo che nei procedimenti su domanda congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., in considerazione dell’assenza della omologazione da parte del giudice, omologazione viceversa richiesta e presente negli altri (né peraltro può in alcun modo accostarsi a tale omologazione la previsione del controllo dell’autorità giudiziaria ex 6 d.l. n. 132 del 2014 o il ruolo del pubblico ministero ([11])).

3. Dalla separazione consensuale alla negoziazione assistita: il c.d. contenuto necessario ed eventuale degli accordi inter partes tra giurisprudenza di legittimità e di merito. – Il problema relativo al contenuto dell’accordo di negoziazione assistita si è dapprima presentato in riferimento all’accordo di separazione consensuale del modello previgente, come detto sottoposto, quanto ai profili di efficacia, alla procedura di omologa giudiziale di cui all’abrogato art. 711 c.p.c. (oggi, diremmo, sostituito dalla sentenza di omologa di cui all’art. 473 bis. 51, 5° comma, c.p.c.).

In riferimento allo stesso, dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato la distinzione tra un «contenuto necessario» ed un «contenuto eventuale».

Pur in assenza di univocità ricostruttiva, l’opinione prevalente individua nel ‘contenuto necessario’ il consenso reciproco dei coniugi alla cessazione della convivenza, unitamente alle pattuizioni concernenti la prole (compresi, nell’opinione prevalente, gli assegni di mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario) e, ove ne ricorrano i presupposti, al mantenimento del coniuge economicamente più debole. Il ‘contenuto eventuale’ è invece rappresentato da quelle clausole sub specie di patti o condizioni (queste spesso le espressioni utilizzate) che, pur trovando occasione nella crisi coniugale, non trovano nella stessa la loro causa, attenendo a profili patrimoniali ulteriori.

Si configurerebbero così, da una parte, un negozio di separazione in senso stretto e, dall’altra, accordi ad esso collegati ma dotati di autonomia causale, destinati a disciplinare ulteriori aspetti della separazione, sia personali che patrimoniali conseguenti alla cessazione della convivenza. La tesi, sostenuta già da autorevolissima e risalente dottrina ([12]), ha trovato facile eco nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Varie sono le pronunce della Suprema Corte, anche molto recenti, in cui, difatti, si rinviene l’affermazione secondo cui la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale e, ricorrendone i presupposti, un contenuto eventuale costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata; con la conseguenza, questo il dato di nostro diretto interesse, che questi accordi patrimoniali sono del tutto indipendenti rispetto all’oggetto stretto della separazione (che riguarda la regolamentazione degli obblighi di cui agli artt. 143 ss. c.c.) e, in quanto tali, seguendo la disciplina propria del negozio giuridico, sono insuscettibili di modifiche o di conferma ex art. 473 bis.29 c.p.c. (ante riforma ex art. 710 c.p.c.) e destinate ad essere ‘superate’ dalla sentenza di divorzio ([13]).

Per effetto del contenuto non necessario, le parti assumono, in altre parole, obblighi che non hanno causa nella separazione, ma sono solo assunti in occasione della stessa; non dipendono dai diritti e dagli obblighi che derivano dal matrimonio, ma sono solo espressione della libera autonomia contrattuale; si tratta, in sostanza, di obblighi distinti e autonomi dalla separazione, ma che convivono nel medesimo atto, per ragioni di opportunità.

Non è del resto infrequente che i coniugi, nel momento in cui prendono coscienza della crisi del rapporto coniugale, vogliano definire ogni questione che li riguarda e che potrebbe tenerli legati in futuro, nonostante il venir meno dell’affectio coniugalis. Si tratta di accordi che rispondono, di norma, «ad un originario spirito di sistemazione, in occasione appunto dell’evento di ‘separazione consensuale’ … di tutta quell’ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o, eventualmente, anche solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale» ([14]).

Sul presupposto che i patti eventuali – sub specie di clausole aggiunte al contenuto essenziale della separazione – possono rivestire le forme e i contenuti più vari essendo espressione della libertà negoziale delle parti ex art. 1322 c.c. ([15]), la giurisprudenza di merito pare essere sempre rimasta fedele alla sopra esposta impostazione. È del 10 dicembre 2025, ad esempio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Vicenza, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, si è soffermato nuovamente sulla natura e sulla conseguente stabilità degli accordi patrimoniali atipici nella separazione consensuale, con specifico riguardo alle clausole ‘indennitarie’ collegate alla rinuncia della casa adibita ad abitazione familiare, riferendosi alle stesse come accordi patrimoniali a carattere eventuale ed autonomo rispetto ai doveri di mantenimento e solidarietà coniugale e, in quanto tali, soggetti alla disciplina ordinaria dei negozi giuridici di cui all’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per le cause previste dalla legge.

Solo le clausole essenziali sono state ritenute soggette al principio del giudicato rebus sic stantibus e così ritenute modificabili o revocabili per giustificati motivi; le clausole eventuali, invece, conservano autonomia negoziale e stabilità contrattuale ([16]).

Sulla stessa linea, ancor più recentemente, il Tribunale di Brescia ([17]) ha confermato che il patto contenuto nell’accordo di separazione consensuale con cui uno dei coniugi si accolla integralmente il mutuo relativo alla casa coniugale, in quanto clausola di contenuto eventuale e autonoma rispetto alle condizioni tipiche della separazione, continua a vincolare le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c. e non viene meno per effetto del successivo divorzio, anche in assenza di una sua espressa riproduzione. Ne consegue, che non sorge alcun diritto di regresso dell’ex coniuge accollante per le rate pagate dopo il divorzio ([18]).

In sintesi, secondo una uniforme giurisprudenza di legittimità cui fa eco una apparentemente inesauribile giurisprudenza di merito, i patti aggiunti che fanno parte del contenuto eventuale dell’accordo di separazione, avendo natura contrattuale, sono suscettibili di essere impugnati esclusivamente con le azioni di impugnativa negoziale cioè secondo le regole ordinarie che presiedono alle impugnazioni dei contratti, non potendosi usufruire del regime che la legge assicura invece al contenuto necessario di tali accordi, ricondotti nell’alveo del procedimento familiare e conseguentemente alle relative, diremmo più immediate e proceduralmente più semplici, tutele.

4. Contenuto dell’accordo e sistema delle impugnative. – In base a quanto sostenuto, appare agevole estendere le medesime coordinate ricostruttive dell’accordo concluso in sede di separazione o divorzio (oggi accordo in seno al procedimento su domanda congiunta di separazione e di divorzio che è, per così dire, permeato della stessa consensualità della separazione ([19])) alla procedura di negoziazione assistita. In quest’ultima, l’accordo-risultato, infatti, si presta a essere qualificato, a fortiori, come negozio giuridico familiare, rappresentando una forma ancor più intensa, rispetto ai primi, di esplicazione dell’autonomia privata nella gestione della crisi coniugale.

Come ben noto e rilevato, elemento qualificante della negoziazione assistita è l’assenza di un provvedimento di omologazione giudiziale, diversamente da quanto accade nella separazione e divorzio congiunti. Il controllo attribuito al pubblico ministero non è così assimilabile all’omologazione, in quanto privo di una funzione in senso proprio e limitato alla verifica della conformità dell’accordo agli interessi tutelati dall’ordinamento, in primis quelli dei figli ([20]).

Nell’ambito della negoziazione assistita, in altre parole, l’accordo tra i coniugi o tra i genitori o tra genitori e figli maggiorenni, non si configura quale mero presupposto di un successivo intervento giudiziale, bensì come fonte diretta degli effetti giuridici, incidendo immediatamente, se del caso, anche sullo status coniugale e determinando l’assetto complessivo degli interessi conseguenti alla crisi familiare ([21]). In definitiva, l’accordo di negoziazione assistita si colloca nel punto più alto del processo di valorizzazione dell’autonomia privata nel diritto di famiglia, configurandosi come un negozio giuridico familiare a efficacia diretta, idoneo a realizzare, in via immediata, la regolamentazione della crisi tanto nei suoi profili personali quanto in quelli patrimoniali.

Anche per tale accordo può, pertanto, e a maggior ragione, essere utilmente riproposta la distinzione tra ‘contenuto necessario’ e ‘contenuto eventuale’: il primo attinente al consenso alla separazione o al divorzio, alla disciplina della prole e agli obblighi di mantenimento; il secondo, invece, comprensivo delle ulteriori pattuizioni patrimoniali, quali, ad esempio, trasferimenti di beni o regolamentazioni economiche accessorie funzionalmente collegate alla cessazione della convivenza.

In riferimento alla negoziazione assistita – sia in sede di procedimento separativo che di divorzio o modifica delle relative condizioni – è in altre parole possibile immaginare un accordo con un contenuto di carattere negoziale dai contorni molto ampi, sottratto alla possibilità di modifica o revoca di cui all’art. 473 bis. 29 c.p.c., e inserito nell’intento delle parti di definire ogni questione potenzialmente tra gli stessi pendente; una parte di accordo che si aggiunge a quelle pattuizioni direttamente sottoposte, invece, agli strumenti di controllo e revisione disciplinati in seno al procedimento della famiglia su cui le parti sempre confidano nell’evoluzione del rapporto familiare (raggiungimento della maggiore età e indipendenza economica dei figli, mutamento delle condizioni economiche delle parti ecc.). Dopo la legittimazione del cumulo di domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti congiunti, il tentativo di definire consensualmente ogni questione sorta in occasione della crisi del rapporto familiare è peraltro divenuta una pratica ancora più frequente e invalsa ([22]).

Su questa premessa che pare ferma ed avvalorata anche in dottrina[23], possiamo allora soffermarci sul regime di impugnazione dell’accordo di negoziazione assistita. Se la disciplina di legge è scarna, limitandosi l’art. 5, 4°comma, d.l. n. 132 del 2014 a stabilire che costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione abbia partecipato, nulla invece si dice in relazione all’impugnazione dell’accordo inter partes. La possibilità di impugnarlo discende però sia direttamente dalle norme di diritto comune sull’impugnazione dei contratti trattandosi, come detto sopra, di atto di autonomia negoziale sia dal fatto che la norma qualifica come illecito disciplinare l’impugnazione dell’avvocato e in tal modo dà per presupposta la possibilità di impugnazione dell’accordo stesso ([24]).

Per quanto concerne il profilo delle impugnazioni (o per meglio dire delle impugnative), il punto di partenza è così, necessariamente, di nuovo, la qualificazione o la natura giuridica dell’accordo. Per chi accoglie la tesi che si tratti di accordo avente natura transattiva, la conseguenza logica è quella di prevedere l’applicazione della disciplina di diritto comune sull’impugnazione dell’accordo transattivo ex art. 1965 ss. c.c. Tuttavia, come è stato rilevato, l’equazione assoluta accordo-transazione si rivela non sempre praticabile e può conseguentemente apparire inappropriata la possibilità di applicazione di tutti i vizi di nullità e annullabilità dell’accordo transattivo medesimo, dal momento che non è detto che nell’accordo di negoziazione ci siano sempre reciproche rinunce (aliquid datum aliquid retentum) ([25]). È allora apparsa preferibile la tesi che lo prevede come un accordo di natura negoziale e quindi soggetto alla disciplina del contratto che si è stipulato. Un contratto atipico finalizzato alla risoluzione della controversia tra le parti. L’accordo-risultato dell’attività di negoziazione può assumere cioè la fisionomia più diversa da un punto di vista strutturale sicché la disciplina applicabile a tale accordo dipenderà dalla sua ricostruzione sulla base della causa in concreto del negozio che le parti hanno, all’esito delle trattative, stipulato sulla base della loro autonomia negoziale, incentivata dal procedimento di negoziazione assistita.

L’impugnazione dell’accordo di negoziazione assistita pare, quindi, dover essere modulata proprio sulla base della causa in concreto oggetto dello specifico regolamento contrattuale in esso contenuto, essendo così necessario, a seconda della tipologia di contratto concluso dalle parti, applicare la disciplina di diritto comune relativa a quel tipo di contratto oltre, ovviamente, ai principi generali in materia contrattuale ([26]).

Ogni azione di impugnativa negoziale è di conseguenza in astratto ammessa (azione di nullità, azione di annullamento per vizio del volere o incapacità, azione di simulazione ecc.).

I patti di contenuto prettamente negoziale contenuti negli accordi di negoziazione assistita sono, in altre parole, solamente soggetti alle ordinarie patologie contrattuali che possano invalidarne l’efficacia nel tempo. Di ciò le parti debbono essere consapevoli al momento della conclusione dell’accordo, non potendo confidare sulle innegabili ‘scorciatoie’ del rito familiare.

5. (segue) Efficacia del ‘contenuto eventuale’ e processo esecutivo: gli snodi del raccordo tra opposizione all’esecuzione fondata su titolo stragiudiziale e impugnative negoziali. – L’art. 6, 3° comma, d.l. n. 132 del 2014 stabilisce che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della procedura.

Ciò significa che l’accordo, rectius i singoli patti o condizioni di cui lo stesso si compone, ha valore di titolo esecutivo stragiudiziale – concordandosi che tale titolo possa ritenersi idoneo a consentire e sostenere qualsiasi tipologia di esecuzione forzata, compresa quella in forma specifica ed anche sulla base di misure di coercizione indiretta – nonché rappresenti titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Concentrandoci ancora sul contenuto eventuale degli accordi di negoziazione assistita familiare per lasciare alla disciplina di cui agli artt. 473 bis.36 e 37 c.p.c. la regolamentazione della tutela delle obbligazioni pecuniarie rientranti nel contenuto necessario degli accordi medesimi e a quella di cui agli artt. 473 bis.38 e 39 c.p.c. l’attuazione/esecuzione dei provvedimenti personali ([27]), una questione pratica di non secondaria importanza ci pare sia rappresentata dalle interazioni tra azionamento del titolo esecutivo, eventuale opposizione all’esecuzione ed azioni di impugnativa negoziale (sempre ammesse nei limiti sopra evidenziati).

La questione riguarda così il problema dell’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione quando questa sia fondata su titolo esecutivo stragiudiziale (quale, appunto, l’accordo o i singoli patti che lo compongono, di negoziazione assistita).

Al riguardo, è ben noto che rappresenti principio consolidato (da sempre anche in dottrina ([28])) quello per cui la possibilità di muovere contestazione avverso i titoli stragiudiziali sia ben più ampia rispetto ai titoli giudiziali, dal momento che l’assenza di qualsiasi controllo o accertamento giudiziale alla base della formazione del titolo e la conseguente inesistenza di un giudicato legittima il debitore opponente a mettere in discussione ogni motivo attinente al merito della pretesa creditoria.

I titoli di formazione negoziale o stragiudiziale, non godendo di meccanismi preclusivi per far valere l’invalidità o eventuali ingiustizie dell’atto, permettono cioè al debitore di far valere non solo motivi di merito attinenti alla persistenza della validità ed efficacia dell’atto, nonché del credito ivi dedotto, ma anche motivi attinenti alla sua originaria esistenza, salvi naturalmente i limiti derivanti dall’intrinseca natura del titolo esecutivo stragiudiziale.

In altre parole, quando l’opposizione ex art. 615 c.p.c. riguarda un titolo esecutivo stragiudiziale, essa può investire sia l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (quale suo naturale oggetto) sia il diritto risultante dal titolo, tra cui l’invalidità della fattispecie negoziale in cui consiste il titolo.

Su questa scia, la Corte di cassazione infatti, ha anche recentemente ribadito che l’oggetto dell’opposizione comprenda sia l’accertamento dell’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, sia l’accertamento negativo del credito per il quale si procede, facendo leva sulla natura di questione pregiudiziale di merito propria dell’accertamento del diritto sostanziale e sulla correlazione tra competenza e thema decidendum, dalla quale si desume che la pronuncia del giudice dell’opposizione è idonea a produrre giudicato sostanziale.

Si è in particolare affermato come l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione sia al contempo processuale e sostanziale, accertandosi in esso se il creditore procedente abbia o non abbia diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma anche se il diritto risultante dal titolo sussista o non sussista.

La locuzione dell’art. 615, 1° comma, c.p.c. – «quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata» – è ritenuta talmente ampia da risultare omnicomprensiva, sì da ricomprendere: la negazione dell’esistenza originaria del titolo esecutivo (per vizio genetico o per difetto di valenza esecutiva ex art. 474 c.p.c.), ovvero l’assenza relativa del titolo (difetto di legittimazione attiva o passiva, azione esercitata per un diritto diverso da quello azionabile, eccessività delle somme precettate); la caducazione sopravvenuta del titolo (ad esempio, a seguito di accoglimento di domanda di nullità, annullamento, simulazione, rescissione o risoluzione del negozio costituente il titolo esecutivo, posto che il titolo deve sussistere per tutta la durata del processo esecutivo); la negazione del diritto di credito incorporato nel titolo per estinzione totale o parziale; e, infine, l’illegittimità dell’azione esecutiva nella direzione oggettiva o soggettiva concretamente prescelta.

Soffermandosi specificamente sulla questione dell’oggetto del giudizio in caso di titoli stragiudiziali, la Corte ribadisce pertanto che, in assenza di qualsiasi controllo giudiziario preventivo, il giudizio oppositivo assume la portata di un processo di cognizione piena sul rapporto sostanziale: il debitore può far valere tutti i fatti — costitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi del credito — che avrebbe potuto opporre se il creditore avesse intrapreso un ordinario processo di condanna. L’accertamento sull’esistenza o meno del diritto di credito ha pertanto natura principale, e non meramente incidentale ([29]).

Ciò stabilito, v’è allora da chiedersi cosa accada nel caso di contemporanea pendenza tra azione di impugnativa negoziale e giudizio di opposizione all’esecuzione. Dal momento che l’accordo è titolo esecutivo è facilmente ipotizzabile, infatti, l’esistenza di un’azione di impugnativa negoziale atta a invalidare il rapporto contrattuale, l’azionamento dell’accordo stesso quale titolo esecutivo e opposizione all’esecuzione fondata sul titolo medesimo.

Fermo tutto quanto più sopra argomentato, in altre parole, occorre interrogarsi in ordine ai rapporti processuali in cui si trovino il giudizio di opposizione all’esecuzione e quello di impugnativa negoziale.

Di recente la Cassazione, vertendosi in materia di contratto di fideiussione, ha dichiarato che tra la causa di opposizione all’esecuzione nella quale sia stato chiesto di dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente previa declaratoria di invalidità della fideiussione rilasciata dal debitore esecutato opponente e quella da questi promossa per ottenere l’accertamento della nullità della medesima fideiussione, non sussiste un rapporto di litispendenza ma di continenza a fronte del quale nel caso in cui i giudizi pendano davanti a giudici diversi, non è possibile disporre la riunione delle cause davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 39, 2° comma, c.p.c. ma occorre sospendere la causa che avrebbe dovuto essere attratta fino alla definizione di quella che avrebbe dovuto esercitare l’attrazione[30]. Se si accoglie questo principio, nel caso da noi prospettato può così configurarsi un’ipotesi di continenza tra cause – di cui il giudizio di opposizione è la causa continente mentre l’azione di impugnativa negoziale è la causa contenuta – soggette a riunione se pendenti davanti allo stesso giudice, altrimenti operandosi secondo l’indicazione della Corte di cassazione.

In questa maniera sembrano così poter essere risolti i rapporti che si instaurano tra un giudizio di opposizione all’esecuzione e un giudizio ordinario principale di cognizione, quando nel secondo sia formulata una domanda di accertamento svolta anche nel primo, in quanto posta a fondamento della declaratoria di insussistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente ([31]).

Di recente tale impostazione è stata abbracciata anche dalla giurisprudenza di merito nella materia che specificamente ci riguarda. Il Tribunale di Pisa, ad esempio, con sentenza del 19 febbraio 2026 ([32]) a margine di una controversia in cui per effetto di un accordo tra genitori separati l’obbligato al mantenimento del figlio aveva estinto anticipatamente le obbligazioni future mediante il pagamento di un debito dell’altro genitore in luogo dell’assegno periodico stabilito giudizialmente, ha sancito la nullità dell’accordo stesso atteso il carattere indisponibile del diritto al mantenimento, funzionalmente orientato all’interesse superiore del minore. Dalla nullità del patto era conseguita la ripetibilità delle somme versate in sua esecuzione quale indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. non configurandosi né obbligazione naturale né adempimento spontaneo. La sentenza è stata resa proprio all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione in cui il padre aveva agito ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio, sostenendo di aver già adempiuto anticipatamente mediante il pagamento di un rilevante importo destinato a estinguere un debito personale della ex coniuge, in forza di detto accordo inter partes.

Il contenuto eventuale degli accordi di negoziazione assistita potrebbe poi configurare in astratto anche un negozio di accertamento privato con ogni conseguenza in materia impugnatoria.

La complessità della materia non ne rende qui possibile la trattazione ma la questione, per completezza di indagine, va almeno ipotizzata poiché il problema della giustizia dell’accertamento consensuale si traduce, nella sostanza, nello studio del sistema di impugnazione del contratto risolutivo della lite in un’ottica efficientistica di certezza delle situazioni giuridiche. Alla base, come ben noto, l’idea per cui l’accertamento del diritto può essere compiuto non soltanto da un terzo imparziale all’esito di un giudizio, ma anche dalle parti stesse, nel qual caso però la decisione sarà vincolante per i soggetti coinvolti alla condizione che vi sia unanimità di consensi a riguardo ([33]).

6. Disorientamenti della giurisprudenza tributaria e conclusioni. – Le notazioni che precedono suggeriscono plurime riflessioni.

La stabilità dell’accordo di negoziazione assistita e, di conseguenza, la realizzazione della primaria funzione della negoziazione stessa quale strumento di giustizia consensuale deflattivo del contenzioso, dipende da fattori plurimi discendenti dal contenuto dello stesso. Quando l’accordo-risultato preveda patti che non ne rappresentano il contenuto necessario, le parti debbono essere consapevoli, in quanto ben edotte dai loro rappresentanti legali, che la loro eventuale invalidazione passa dal sistema delle impugnative negoziali e non già da quello che il processo speciale di cui all’art. 473 bis. 29 c.p.c. riserva al contenuto necessario. In altre parole, se si vuole che la negoziazione assistita familiare non generi contenzioso ordinario suscettibile di occupare anche tre gradi di giudizio, occorre fare chiarezza sul contenuto degli accordi.

Cruciale è, conseguentemente, il ruolo dell’avvocato e la sua preparazione. Favorire il raggiungimento di un accordo e condurre le parti ad optare per una soluzione consensuale del conflitto per il tramite dello strumento negoziatorio, passa da una formazione che non può limitarsi all’utilizzo del metodo ed a scrutare nel profondo la volontà delle parti di addivenire ad un accordo, ma anche dal verificare la stabilità dell’accordo che il medesimo promuove, una stabilità che dipende dal contenuto, dipendendo da questo il suo regime di controllo e revisione ([34]).

Considerata la carenza del dato normativo, centrale diventa così l’attività dell’interprete chiamato a verificare caso per caso, accordo per accordo, l’intero contesto negoziale e la volontà delle parti in base a criteri di interpretazione letterale, teleologica e sistematica, al fine di individuare ciò che fa parte del contenuto necessario per sua natura rivedibile e ciò che invece difficilmente potrà essere rimesso in discussione all’esito di un non utile contenzioso.

Il primo interprete è pertanto l’avvocato. L’avvocato, protagonista della procedura di negoziazione assistita, ha la responsabilità di promuovere la conclusione di accordi dagli esiti prevedibili e non da esiti imprevisti in modo che le parti ben conoscano ab initio ciò a cui vanno incontro.

Il secondo interprete è il giudice che si pronuncia sul caso concreto originando, in materia di patti autonomi dell’accordo negoziale, una giurisprudenza che pare seguire da tempo, e senza oscillazioni, un percorso coerente.

Su questi presupposti, corre però l’obbligo di avvisare che il sistema può subire disorientamenti da parte della giurisprudenza tributaria, anche quella molto recente, che non si è limitata ad esaminare i profili strettamente fiscali degli accordi alla luce della esenzione da tasse e imposte di cui all’art. 19 l. n. 74 del 1987 ma che è entrata, piuttosto, nel merito del contenuto degli stessi. Risale ad esempio al 5 febbraio 2026 una ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Tributaria civile la quale si è pronunciata in materia di contenuto degli accordi di separazione a margine di una controversia tra l’Agenzia delle Entrate ed un contribuente precedentemente parte di un contenzioso avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ordinaria tra coniugi relativa ad una serie di beni dopo il procedimento di separazione e divorzio giudiziale ([35]).

Secondo la Corte sarebbe una risalente interpretazione quella che distingue tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione.

Affermando l’emersione di un «nuovo e diverso indirizzo», la Sezione tributaria ha criticato la tradizionale distinzione tra accordi di separazione in senso stretto e accordi conclusi «in occasione della separazione», ritenendo che anche gli accordi che prevedano trasferimenti patrimoniali tra coniugi o in favore dei figli debbano essere ricondotti alle «condizioni della separazione» di cui al previgente art. 711, 4° comma, c.p.c.

La conclusione si fonda sul carattere di «negoziazione globale» che i coniugi attribuiscono alla definizione della crisi coniugale. In tale prospettiva, questi accordi vengono qualificati come «contratti della crisi coniugale», ossia contratti tipici diretti a regolare in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo i rapporti derivanti dalla crisi stessa. Il carattere unitario degli accordi di separazione che anche mediante trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano finalizzati a disciplinare stabilmente la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio o nel suo scioglimento deriverebbe proprio dal rafforzamento del ruolo del consenso tra i coniugi nell’ambito di quel processo di degiurisdizionalizzazione perfezionatosi con il d.l. n. 132 del 2014.

In questa prospettiva, tali negozi vengono fatti rientrare tra gli «atti relativi al procedimento di separazione o divorzio» e possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 19 l. n. 74 del 1987, nel testo risultante dalla sentenza n. 154 del 1999 della Corte Costituzionale, al fine di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nella fase di crisi, ed evitando che dagli accordi raggiunti derivino conseguenze fiscali sfavorevoli, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ([36]).

Per effetto di tale disallineamento della sezione tributaria della Corte di cassazione, il sistema creato dalla giurisprudenza della Sezione civile potrebbe pertanto subire qualche scossa.

Emblematica in tal senso, è la sentenza del Tribunale di Vicenza del 28 aprile 2026, successiva alla pronuncia sopra commentata, relativa al tentativo di una parte di un accordo di separazione consensuale omologato di ‘invalidare’ una clausola che consentiva all’ex coniuge di trattenere una ingente somma versata durante il matrimonio su conto cointestato. La parte aveva infatti qualificato tale attribuzione come donazione indiretta, al fine di chiederne la revoca per ingratitudine a seguito della separazione, mediante azione ordinaria ex art. 163 ss. c.p.c. Il Tribunale ha tuttavia escluso tale ricostruzione, affermando che le attribuzioni patrimoniali in sede di separazione consensuale, in quanto funzionali alla sistemazione dei rapporti tra coniugi, non integrano né donazione né vendita, difettando sia l’animus donandi sia il corrispettivo. In tale prospettiva, il Tribunale, valorizzando il carattere unitario e complessivo dell’accordo quale strumento di definizione globale dei rapporti coniugali, aderisce ad un’impostazione che si discosta dalla giurisprudenza civile consolidata, rifacendosi piuttosto a quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria ([37]).

Il problema del contenuto degli accordi negoziali in materia familiare pare pertanto meritevole di sistemazione in un ordinamento, come il nostro, in cui vi è discrepanza assoluta tra il contenuto del provvedimento che definisce il procedimento familiare giudiziale, per sua natura limitato, e il possibile contenuto di un accordo inter partes potenzialmente illimitato.

Nel presente periodo di incertezza, si ritiene compito dell’avvocato, nell’ambito dei propri doveri di informativa, rendere edotte adeguatamente le parti degli orientamenti giurisprudenziali in materia e del contenuto potenzialmente irreversibile di alcune clausole ed accordi in attesa di un chiarimento normativo o, sarebbe forse sufficiente, di una pronuncia della Suprema Corte adita ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., trattandosi di questione che presenta difficoltà interpretative rilevanti nel contrasto tra diverse Sezioni, suscettibili di porsi in numerosi giudizi, come in effetti pare stia accadendo. Il tutto in un’ottica di efficienza e reale valorizzazione del metodo consensuale ([38]). Qualsiasi soluzione consensuale delle parti che venga trasfusa dall’avvocato in un negozio giuridico implica la competenza del legale di prefigurare le possibili conseguenze processuali derivanti dal mancato rispetto del negozio siglato, così gli scenari che potrebbero schiudersi in giudizio allorché si adisca la via giurisdizionale. Non a caso, si è soliti ripetere che l’ottimo contrattualista è sempre ottimo processualista. La stesura di un negozio giuridico capace di reggere allo scorrere della vita e così agli accidenti che possono inclinare nel rispetto, comporta, infatti, l’abilità di prevedere cosa accadrebbe nel giudizio instaurato per colpirne la patologia ([39]).

Abstract

Il contributo esamina la stabilità degli accordi raggiunti nell’ambito della negoziazione assistita familiare, con particolare riguardo al loro contenuto in relazione ai procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli. Muovendo dalla progressiva affermazione dell’autonomia privata nel diritto di famiglia – culminata nell’introduzione della negoziazione assistita ad opera del d.l. n. 132 del 2014 e successivamente ampliata dalla riforma Cartabia – il lavoro ripropone e sviluppa, con riferimento a tale strumento, la tradizionale distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione consensuale. Si analizza il regime di impugnazione proprio di ciascuna categoria: mentre le clausole di contenuto necessario sono soggette agli strumenti di revisione del processo familiare ex art. 473 bis.29 c.p.c., quelle di contenuto eventuale soggiacciono alle ordinarie impugnative negoziali di diritto comune. Il contributo affronta altresì il problema dei rapporti processuali tra il giudizio di opposizione all’esecuzione e le azioni di impugnativa negoziale quando l’accordo venga azionato quale titolo esecutivo stragiudiziale, delineando un’ipotesi di continenza tra cause. Conclude segnalando i rischi di disallineamento derivanti da recenti pronunce della sezione tributaria della Corte di cassazione, che tendono a ricondurre anche le clausole di contenuto eventuale nell’alveo unitario dei «contratti della crisi coniugale», con ricadute potenzialmente destabilizzanti sul sistema costruito dalla giurisprudenza civile. Il ruolo dell’avvocato, chiamato a informare compiutamente le parti sulla natura e sulla stabilità delle clausole pattuite, emerge come centrale per la effettiva valorizzazione dello strumento consensuale.

The article examines the stability of agreements reached through family-law assisted negotiation (negoziazione assistita) under Italian law, with particular focus on their content in relation to separation, divorce, and child custody proceedings. Starting from the progressive recognition of private autonomy in family law – culminating in the introduction of assisted negotiation by Legislative Decree No. 132/2014 and subsequently expanded by the Cartabia Reform – the article applies and extends, within this framework, the traditional distinction between the necessary content and the incidental content of consensual separation agreements. It analyses the applicable challenge regime for each category: while clauses forming the necessary content are subject to the revision mechanisms of the family proceedings under Art. 473 bis.29 of the Code of Civil Procedure, those forming the incidental content are governed by ordinary contractual remedies under general private law. The article further addresses the procedural relationship between opposition to enforcement proceedings and contractual invalidity actions when the agreement is relied upon as an extrajudicial enforcement title, identifying a case of continenza between concurrent proceedings. It concludes by highlighting the risks of systemic inconsistency arising from recent decisions of the Tax Division of the Italian Court of Cassation, which tend to treat even incidental clauses as integral parts of a unitary ‘matrimonial crisis contract’, potentially undermining the framework developed by the civil law courts. The role of the lawyer – required to fully advise the parties on the nature and enforceability of the agreed terms – emerges as central to the genuine promotion of consensual dispute resolution.

(*) L’articolo è l’esito, con ampliamenti e modifiche, della Relazione Controversie familiari e giustizia consensuale: sul perimetro degli accordi “viventi”, tenuta in data 20 marzo 2026 nell’ambito del Convegno Il conflitto da crisi familiare tra autonomia e processo, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, Responsabile scientifico Prof.ssa Silvana Dalla Bontà ed è destinato agli Atti dello stesso in corso di pubblicazione ne I Quaderni di Giustizia consensuale.

([1]) Si utilizza qui la sintesi di R. Favale, Autonomia privata e crisi coniugale, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di CamerinoStudi, n. 10/2021.

([2]) Sulla stessa scia ci pare possano porsi, da una parte, l’ingresso nel nostro sistema di patti pre-separazione e divorzio (non pertanto i patti cd. pre-matrimoniali bensì quelli che in un sistema di common law sarebbero qualificati come postnuptial agreement in contemplation of divorce) a cui un sicuro impulso è stato di recente dato dall’ordinanza n. 20415 della Corte di cassazione nella parte in cui essa ha affermato la liceità di un accordo tra coniugi volto a regolare i propri rapporti patrimoniali in casi di separazione o divorzio; dall’altra il trend giurisprudenziale e sostenuto da parte della dottrina (v. per es. R. Donzelli, La revoca del consenso e le sopravvenienze nel cumulo «consensuale» ammissibile di separazione e divorzio, in Giusto proc. civ., 2023, 1193 ss.) volto a considerare irrevocabile il consenso nel caso di separazione e divorzio congiunti cumulati ex art. 473 bis.51 c.p.c. In giurisprudenza v. ad es. Trib. Milano, sez. XI, 18 dicembre 2024, in Osservatorio sul diritto di famiglia, Diritto e processo, 2025, 64 ss., con nota di C. Bernardi. Sulla questione v. ora l’ordinanza n. 419 del Tribunale di Velletri dell’11 febbraio 2026 di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. pubblicata in <www.osservatoriofamiglia.it>.

Sulla crescente affermazione della autonomia privata nel contenzioso familiare v., solo per alcuni riferimenti essenziali, nella dottrina classica, F. Santoro Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Dir. e giur., 1945, 3 ss.; G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999; S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in P. Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, vol. III, F. Anelli, M. Sesta (a cura di), Regime patrimoniale della famiglia, Milano 2002, 3 ss.; T. Auletta, Gli accordi sulla crisi coniugale, in Familia, 2003, 45 ss.; E. Quadri, Autonomia dei coniugi e intervento giudiziale nella disciplina della crisi coniugale, ivi, 2005, 1 ss.; A. Gorgoni, Accordi traslativi e crisi coniugale, Milano, 2009. Di recente, in argomento, v. ad esempio, F. Rende, Crisi coniugale e accordo efficiente, Napoli, 2023; A. Spadafora, Gli accordi sulla crisi familiare e la «fuga verso il contratto», nota a Cass., sez. I, ord., 20 gennaio 2025, n. 1324, in Fam. e dir., 2025, 431 ss.

([3]) Penso, solo per fare alcuni esempi, alla disclosure degli atti introduttivi, al dovere di collaborazione di cui all’art. 473 bis.18 c.p.c., nonché alle sanzioni che oggi permeano gli strumenti di esibizione processuale anche disposti in via officiosa, ma anche all’introduzione nel processo di figure quale il curatore speciale del minore o il coordinatore genitoriale con intento deflattivo più o meno evidente, nonché l’aver introdotto nelle disposizioni generali del Titolo IV bis del libro II del codice di procedura civile di una norma dedicata alla mediazione familiare, cioè l’art. 473 bis.10 c.p.c.

([4]) Sulle origini del diritto collaborativo nel panorama comparatistico v. recentemente, M. Giorgetti, Negoziazione assistita ed effettività della tutela giurisdizionale, in <www.judicium.it>, 22 ottobre 2025, e se si vuole, il nostro Riforma della giustizia civile e metodi alternativi di risoluzione delle controversie: un ruolo per la discovery?, in Processo e Costituzione. Scritti per gli ottant’anni di Nicolò Trocker, Milano, 2023, 460 ss. Per un’analisi dei modelli europei ed extraeuropei di riferimento ed il ‘successo’ della negoziazione assistita familiare v. C. Asprella, La negoziazione assistita, Milano, 2024, 1ss.

([5]) In relazione al divorzio occorre specificare che la negoziazione assistita è limitata alla fattispecie prevista dall’art. 3, I n. 2, lett. b), l. n. 898 del 1970 e cioè, se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. Ciò quando la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi in caso di separazione consensuale, e da almeno 12 mesi in caso di separazione contenziosa.

([6]) V. rispettivamente il comma 3 ed il comma 3 bis dell’art. 6 d.l. n. 132 del 2014 riformato per effetto del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

([7]) Vale la pena precisare che l’intesa raggiunta in sede di negoziazione assistita non è vincolata a mutuare il contenuto del potenziale provvedimento giurisdizionale. Gli ‘strumenti altri’ di risoluzione delle controversie rispetto al processo, infatti, operano su un piano ontologicamente distinto dalla giustizia statale, tendendo non già all’accertamento della verità oggettiva bensì alla composizione di un assetto di interessi soddisfacente per le parti anche qualora tale assetto diverga dalla soluzione che l’autorità giurisdizionale avrebbe adottato. V., ad esempio, F. Rende, Crisi coniugale e accordo efficiente, Napoli, 2023, spec., nel nostro contesto, 250 ss.

([8]) Sul rapporto tra la convenzione di negoziazione assistita e l’accordo compositivo della lite v., in generale, S. Deplano, Sul rapporto tra convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati e «accordo che compone la controversia», in Giusto proc. civ., 2017, 1225 ss.; C. Asprella, La negoziazione assistita, Milano, 2024, 153 ss. Se la convenzione di negoziazione assistita è un negozio solenne dal contenuto parzialmente vincolato che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 2, 4° comma, d.l. n. 132 del 2014, l’accordo finale necessita della forma scritta solo ad probationem, tranne che si verta nell’ipotesi di stipulazione di uno degli accordi previsti dall’art. 1350 c.c. Così, subito, F.P. Luiso, La negoziazione assistita, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 649 ss.

([9]) Per questa ricostruzione e gli indispensabili riferimenti dottrinali v. Asprella, La negoziazione assistita, cit., 221 ss.

([10]) Così A. Astone, Crisi coniugale e rimedi tra diritto e processo, in Ratio Iuris, aprile 2026.

([11]) Sul discusso ruolo del pubblico ministero nei procedimenti familiari e di negoziazione assistita v. da ultimo B. Limongi, Il pubblico ministero, in R. Tiscini (diretto da), Le tutele dei minori, vol. II, M. Abbamonte, A. Panzarola (a cura di), I soggetti e l’oggetto, Napoli, 2026, 193 ss.

([12]) A. Falzea, La separazione personale, Milano, 93 ss. Sulla stessa linea v. G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999, 700 ss.

([13]) V., ad es., Cass., ord., 11 agosto 2022, n. 24687 e Cass., ord., 22 luglio 2024, 20034. Secondo la Corte nell’ultima ordinanza richiamata, i negozi che danno vita al contenuto eventuale non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell’ampia serie di rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare i richiami a Cass., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306; Cass., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516). Tali accordi costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell’art. 1321 c.c., e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (v. Cass., sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909). La Corte ammonisce che l’interprete è dunque tenuto a verificare se le pattuizioni assolvano alla finalità propria delle statuizioni necessarie oppure no. In tale quadro, si evidenzia che il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate mentre, soltanto se esso risulti ambiguo, può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi/ integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c. La sentenza impugnata, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, non aveva fatto corretta applicazione dei principi esposti, essendosi limitata a rilevare che le parti avevano previsto l’attribuzione di un diritto personale di godimento, e non l’assegnazione della casa familiare, senza verificare, secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., sopra richiamati e, dunque, valutando prima di tutto il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, se tale attribuzione rispondesse a finalità proprie delle condizioni essenziali della separazione e, in particolare, a quella di assicurare al coniuge economicamente più debole «il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento», secondo quanto previsto dall’art. 156 c.c., oppure no.

([14]) Così Cass., sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321.

([15]) Gli accordi di separazione consensuale possono, nel loro contenuto eventuale, includere così pagamenti di somme a titolo restitutorio, rinunce, riconoscimenti di debito, trasferimenti immobiliari, rendite vitalizie, accordi transattivi, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l’impegno a vendere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi ecc., con un range estremamente vario ed articolato insuscettibile di un preciso catalogo.

([16]) In <ius.lefebregiuffre.it>. Nel caso di specie, nell’ambito di un accordo di separazione consensuale omologato, era stata prevista in favore della moglie la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 1.500, da versarsi con le stesse modalità e contestualmente all’assegno di mantenimento ordinario, a titolo di ristoro delle spese sostenute per il reperimento di una nuova abitazione per sé e per la figlia, nonché quale ‘indennità’ per la rinuncia all’assegnazione della casa coniugale. Tale obbligazione avrebbe dovuto protrarsi per tutto il periodo in cui la moglie avrebbe potuto permanere nella casa familiare quale genitore collocatario prevalente della figlia, ovvero sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica della stessa e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di deposito del ricorso per separazione. Il marito aveva successivamente convenuto in giudizio la moglie chiedendo l’accertamento della sopravvenuta ‘caducazione’ della clausola e la restituzione delle somme versate, sostenendo il venir meno della causa concreta dell’accordo a seguito del mutamento delle condizioni di vita delle parti, quali l’instaurazione da parte della convenuta di una convivenza more uxorio, il trasferimento in altro immobile e la modifica delle condizioni patrimoniali dell’attore. Era stata altresì richiesta, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la sospensione urgente dell’efficacia della clausola, istanza dichiarata inammissibile, con successivo rigetto anche del reclamo.

Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che le circostanze dedotte dall’attore fossero irrilevanti ai fini della caducazione dell’obbligazione, poiché attinenti ai profili di solidarietà familiare e non idonee a incidere sulla validità o efficacia della clausola contrattuale. Né poteva trovare accoglimento la domanda subordinata di risoluzione ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo stata proposta tardivamente soltanto nelle note conclusionali.

([17]) Trib. Brescia, 3 aprile 2026, n. 3521, in <www.osservatoriofamiglia.it>.

([18]) Nel caso di specie l’ex coniuge aveva agito in via monitoria per ottenere dalla ex moglie il rimborso del 50% delle rate di mutuo versate integralmente dopo il divorzio, sostenendo che l’accordo di separazione che prevedeva l’accollo integrale del mutuo a suo carico, fosse ‘venuto meno’ per mancata previsione nella sentenza di divorzio. L’ex moglie aveva proposto opposizione, deducendo la perdurante efficacia dell’accordo preparativo. Il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione, qualificando la clausola sull’accollo del mutuo come «patto di contenuto eventuale e autonomo», non incidente sugli aspetti tipici della separazione. In quanto tale esso resta vincolante tra le parti con forza di legge e non è automaticamente travolto dal divorzio. La mancata disciplina del mutuo nel successivo accordo divorzile è stata interpretata come conferma della volontà delle parti di mantenere ferma la regolamentazione già pattuita, anche in considerazione della stabile situazione abitativa e della pendenza del giudizio di divisione dell’immobile. Di conseguenza è stata esclusa la sussistenza di un diritto di regresso in capo all’ex marito e revocato il decreto ingiuntivo. La sentenza è reperibile in <www.osservatoriofamiglia.it>.

([19]) Sebbene con la previgente domanda congiunta di divorzio il legislatore avesse voluto portare alle conseguenze ultime la semplificazione del procedimento di divorzio senza tuttavia investirne la disciplina sostanziale – che richiedeva pur sempre una verifica giudiziale dei fatti addotti dalle parti – è innegabile che nei divorzi pronunciati in camera di consiglio l’accertamento del giudice fosse alquanto debole se paragonato a quello dei divorzi contenziosi. Nella sostanza, infatti, pur senza voler rinvenire in tali pronunce alcuna forma di automatismo, è stato subito ben chiaro che in esse il ruolo preponderante venisse attribuito alla comune volontà delle parti e non alla verifica del giudice che tuttavia nei presupposti continuava a sussistere. V. F. Cipriani, E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, vol. II, Napoli, 1988, 324.

([20]) Sul controllo e ruolo del pubblico ministero nella procedura di negoziazione assistita familiare, la sua natura ed effetti v., da ultimo, per le varie tesi ed orientamenti dottrinali, riassuntivamente Asprella, La negoziazione assistita, cit., p. 234 ss. e Limongi, Il pubblico ministero, cit., 219 ss.

([21]) «L’introduzione della negoziazione assistita ha segnato la prima volta in cui il legislatore ha avuto il coraggio di intaccare il dogma della giurisdizione necessaria costitutiva in materia di status». Così F. Danovi, Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco, in Fam. e dir., 2015, 1043 ss.

([22]) V. Asprella, La negoziazione assistita, cit., 223-224. Sul cumulo tra separazione e divorzio nei procedimenti congiunti v. per tutti ora F. Danovi, Il cumulo di separazione e divorzio: una tutela più funzionale all’autonomia dei coniugi, nota a Cass., 18 ottobre, n. 28727, in Familia, 2023, 858 ss.

([23]) V. Asprella, La negoziazione assistita, cit., 222, ss.

([24]) Così, ancora, ibidem, 176 ss.

([25]) V. però F. P. Luiso, Diritto processuale civile, 15a ed., Milano, 2025, 16, il quale sottolinea che «le reciproche concessioni attengono alle pretese quali esse sono state avanzate e non alle pretese fondate: sicché le reciproche concessioni sussistono anche in relazione ad una transazione il cui contenuto coincida perfettamente con il contenuto di un’eventuale sentenza».

([26]) V. Asprella, La negoziazione assistita, cit., 176-177. Sui riflessi delle azioni di impugnativa negoziale v. per tutti I. Pagni, Le azioni di impugnativa negoziale. Contributo allo studio della tutela costitutiva, Milano, 1998. In relazione alla sentenza di divorzio congiunto, era stato dalla Corte di cassazione opportunamente chiarito che l’accordo tra coniugi (in quel caso avente ad oggetto un trasferimento immobiliare) è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l’opposizione di terzo revocatoria. V. Cass., sez. III, ord., 12 maggio 2022, n. 15169.

([27]) Ci si permette di rinviare a questo riguardo al nostro Studi sulla giustizia familiare. Il processo, Napoli, 2026, 233 ss.

([28]) V. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2023, 317, per il quale ove il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale, l’assenza di un precedente processo in cui dedurre l’inesistenza dei fatti costitutivi o l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi, estintivi agisce nel senso di consentire che tali fatti possano costituire motivi di merito della opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza limitazione alcuna. F. P. Luiso (Diritto processuale civile, 15a ed., Milano, 2025, 33 ss.) afferma che l’esistenza dei titoli esecutivi stragiudiziali ha costretto a rimeditare sulla specificazione del termine esecuzione e ha imposto di concludere che il termine esecuzione si riferisce non al provvedimento giurisdizionale ma al diritto sostanziale. Infatti, non avrebbe senso parlare di esecuzione della cambiale o di esecuzione della scrittura privata o dell’atto notarile potendosi parlare di un’esecuzione in base alla sentenza, non di esecuzione della sentenza. L’esistenza dei titoli esecutivi stragiudiziali ha consentito, cioè, di mettere a fuoco i rapporti fra titolo ed esecuzione e di rendersi conto che il titolo esecutivo è la fattispecie che consente lo svolgimento dell’esecuzione forzata, ne costituisce un presupposto processuale specifico, e non è invece l’oggetto dell’esecuzione, l’elemento che deve essere preso in considerazione per affrontare i vari problemi che sorgono in tema di esecuzione forzata. L’attenzione va sempre concentrata sulla tutela esecutiva del diritto sostanziale consentita dal e non misurata sul titolo esecutivo. Il rapporto fra il titolo esecutivo ed il diritto da tutelare è il rapporto fra la fattispecie che rende possibile lo svolgimento dell’esecuzione forzata e l’oggetto dell’esecuzione stessa.

([29]) V. Cass., 4 marzo 2025, n. 5719. Sono questi i motivi per cui la Corte ritiene non potersi aderire alla tesi più restrittiva secondo cui l’oggetto del giudizio sarebbe il solo diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, quale situazione giuridica distinta dal diritto di obbligazione sottostante ed in base alla quale il rigetto dell’opposizione non produrrebbe alcun accertamento idoneo al giudicato sull’esistenza del credito, né precluderebbe nuove opposizioni fondate su motivi diversi (a sostegno di tale tesi era stata invocata peraltro la diversità funzionale tra la sospensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. e quella ex art. 624 c.p.c., nonché il più generale orientamento verso una valenza meramente endoprocedimentale della cognizione svolta in sede esecutiva), nonché all’altra impostazione secondo la quale l’opposizione all’esecuzione costituisce un’azione inibitoria avverso l’aggressione in atto, nel cui ambito il petitum consiste in una sentenza che tenga luogo della revoca della domanda esecutiva.

([30]) V. Cass., sez. III, 17 febbraio 2026, n. 3661.

([31]) Nel caso sottopostole, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata, confermando la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano sulla domanda di accertamento dell’invalidità della fideiussione e disponendo la sospensione, sino alla definizione del giudizio sulla predetta domanda con sentenza passata in giudicato, della causa pendente innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, limitatamente all’opposizione all’esecuzione proposta dall’esecutato ricorrente.

([32]) In <www.osservatoriofamiglia.it>.

([33]) Ci si riferisce alla nozione comune del negozio di accertamento come atto diretto ad eliminare l’incertezza di una situazione giuridica. Della sempre attraente questione – che si ritiene che gli accordi di giustizia consensuale finiranno per mettere di nuovo alla ribalta – si è più di recente occupato M. Gradi, Teoria dell’accertamento consensuale: storia di un’incomprensione, in questa Rivista, 2021, 303 ss., che richiamo anche per ogni riferimento essenziale alla letteratura sul tema, qui insuscettibile di richiami data la sua ampiezza ed importanza nel dibattito classico.

([34]) Su cui v. F. Danovi, L’avvocato e la persona che vive la crisi familiare. Dal metodo avversariale a quello collaborativo, in S. Dalla Bontà (a cura di), Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia, Atti del Convegno Trento, 14-15 novembre 2024, Napoli, 2025, 157 ss.

([35]) In De jure ed in <ius.lefebregiuffre.it>.

([36]) Nel caso di specie, lo si precisa, ciò è stato espresso in riferimento all’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, il quale pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione è stato ritenuto compreso nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela. L’agevolazione predetta spetta, secondo la sezione tributaria della Corte di cassazione, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi anche in relazione alla sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi, posto che la ratio dell’agevolazione tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva (v. in senso conforme Cass., sez. V, n. 3074 del 2021).

([37]) Il Tribunale di Vicenza nel qualificare le attribuzioni patrimoniali inserite negli accordi di separazione dei coniugi, le riconduce ad un negozio a causa familiare, funzionalmente collegato alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e alla sistemazione complessiva degli interessi della famiglia nella fase di crisi coniugale. Il Tribunale enfatizza il carattere unitario e omnicomprensivo dell’accordo quale strumento di «definizione globale dei rapporti coniugali», così mostrando di aderire ad un’impostazione che si discosta dall’orientamento consolidato della giurisprudenza civile, avvicinandosi invece alle ricostruzioni proprie della giurisprudenza tributaria. Sentenza reperibile su <cassazione.net>.

([38]) Considerato il ruolo e, diremmo, la elevata responsabilità dell’avvocato in riferimento alla promozione degli accordi familiari, ruolo al quale lo spazio necessariamente limitato di questo contributo non concede spazio, concludo richiamando qui due saggi di S. Dalla Bontà, Il rapporto avvocato-persona assistita, in Ead. (a cura di), Il rapporto avvocato cliente per un sistema integrato di giustizia, cit., spec. 254 ss. e La funzione sociale dell’avvocato, in Etica e giustizia, 2025, 89 ss. per la quale la complessità del fenomeno conflittuale rende riduttivo e quindi fallace la convinzione dell’esistenza di un’unica via di sua soluzione o di una via strettamente migliore di tutte. Innanzi al conflitto, molteplici possono essere i percorsi di una sua soluzione, con la conseguenza che la vera questione alla cui risposta può contribuire il giurista che cura del conflitto è data dall’individuazione della via risolutiva più appropriata al caso concreto. Ebbene, tale giurista è in prima battuta l’avvocato il quale, con il suo sapere tecnico, le sue intelligenze e le sue le sue competenze è in grado di accompagnare il cliente nel non facile percorso di individuazione della via più appropriata di soluzione della sua conflittualità. E quando l’avvocato promuove forme di giustizia consensuale, quando cioè il medesimo abbraccia la prevenzione dell’accesso alla via giurisdizionale dando vita ad un sistema integrato che dà pieno compimento alla nozione stessa di accesso alla giustizia – soprattutto, diremmo noi, in ambiti, quale quello oggetto di nostro studio – in cui si ‘maneggiano’ diritti sensibili e indisponibili, la sua preparazione deve essere ancora più completa per entrare nel merito di ogni patto o condizione che integra l’accordo, patti della cui contenuto e stabilità il cliente necessita di essere adeguatamente informato.

([39]) V. S. Dalla Bontà, La funzione sociale dell’avvocato, cit. 135-136.


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