si a giustizia riparativa anche senza consenso vittima


 

La vittima dice no, ma il percorso di giustizia riparativa può andare avanti lo stesso. È questo, in estrema sintesi, uno degli effetti più rilevanti della sentenza n. 28366 del 2026 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciata il 30 aprile e depositata il 27 luglio scorso.

Una decisione importante, perché interviene su uno degli aspetti più delicati della giustizia riparativa introdotta organicamente dalla riforma Cartabia: quanto deve contare la volontà della persona che il reato lo ha subito realmente?

La Cassazione afferma che il mancato consenso della persona offesa non è sufficiente, da solo, a impedire all’imputato l’accesso a un programma di giustizia riparativa. Il percorso può infatti essere sviluppato anche attraverso una cosiddetta “vittima surrogata”, vale a dire una persona vittima di un reato diverso da quello oggetto del procedimento, oppure, secondo quanto precisato dalla stessa Corte, coinvolgendo i gruppi parentali della persona offesa.

È un’interpretazione giuridicamente significativa. Ma è anche un’interpretazione sulla quale riteniamo necessario aprire una riflessione seria.

Perché se al centro della giustizia riparativa deve esserci la riparazione della ferita prodotta dal reato, la vittima di quella ferita non può rischiare di diventare una presenza eventuale del percorso.

Cosa ha stabilito la Cassazione sulla vittima surrogata

La vicenda nasce da un procedimento per usura ed estorsione nel quale la persona offesa aveva manifestato una netta indisponibilità a partecipare al percorso riparativo.

Secondo la Cassazione, questo rifiuto non costituisce però una preclusione assoluta.

L’articolo 129-bis del codice di procedura penale individua, infatti, come elemento ostativo la presenza di un concreto pericolo per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre richiede, sul versante positivo, che il programma possa risultare utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. La giurisprudenza di legittimità ammette quindi che la responsabilizzazione dell’autore possa essere perseguita attraverso un percorso condotto da mediatori qualificati anche con una persona diversa dalla vittima direttamente interessata dal fatto.

Nel caso concreto, peraltro, la Cassazione non ha ritenuto sufficiente la richiesta avanzata dall’imputato.

Una volta preso atto del rifiuto della persona offesa, sarebbe spettato al richiedente indicare concretamente quale percorso alternativo potesse essere intrapreso e quale utilità avrebbe potuto produrre. Non era sufficiente, quindi, limitarsi a sostenere astrattamente che il dissenso della vittima non fosse vincolante.

Questo aspetto merita di essere sottolineato: la sentenza non stabilisce un diritto automatico dell’imputato a ottenere un programma riparativo alternativo, ma afferma che il rifiuto della vittima diretta non è, di per sé, sufficiente a chiudere ogni possibilità.

Ed è proprio questo principio che lascia aperto il problema.

Giustizia riparativa: può esserci davvero riparazione senza la vittima?

Il Ministero della Giustizia definisce la giustizia riparativa come una risposta complementare alla giustizia penale tradizionale orientata al riconoscimento della vittima, alla responsabilizzazione dell’autore dell’offesa e alla ricostruzione dei legami sociali compromessi dal reato. Il percorso è volontario, fondato sulla partecipazione attiva e sull’intervento di mediatori qualificati.

Le stesse linee guida applicative collocano tra i principi fondamentali la centralità dell’esperienza della vittima, la responsabilità attiva dell’autore e, ove possibile, la ricerca di soluzioni condivise.

Ed è proprio qui che, a nostro avviso, emerge una contraddizione difficile da ignorare.

Se la vittima deve essere centrale, come può il suo rifiuto diventare sostanzialmente superabile?

Naturalmente nessuno può e deve obbligare una persona offesa a incontrare chi le ha arrecato un danno. La libertà della vittima deve essere assoluta e la sua scelta di non partecipare deve essere rispettata senza esitazioni.

Ma una cosa è garantire alla vittima il diritto di non partecipare. Altra cosa è sostenere che, nonostante quel rifiuto, l’autore del reato possa percorrere ugualmente una strada riparativa potenzialmente destinata a produrre effetti anche sul piano del trattamento sanzionatorio.

È su questo secondo aspetto che manifestiamo le nostre perplessità.

Il pentimento dovrebbe misurarsi innanzitutto davanti a chi ha subito il reato

A nostro giudizio, la vera forza della giustizia riparativa dovrebbe trovarsi proprio nella capacità dell’autore del reato di confrontarsi con le conseguenze concrete delle proprie azioni.

Non soltanto con il reato in astratto.

Non soltanto con la società.

Ma, prima di tutto, con la persona alla quale quel comportamento ha provocato un danno.

Ed è per questo che riteniamo il parere della vittima assolutamente determinante.

La responsabilizzazione autentica non dovrebbe consistere soltanto nella disponibilità dell’autore a partecipare a un percorso organizzato. Dovrebbe manifestarsi nella capacità di far comprendere alla vittima che qualcosa è realmente cambiato.

Non significa attribuire alla persona offesa il potere di stabilire la pena. Quel compito appartiene esclusivamente alla magistratura.

Significa però riconoscere che, quando si parla di riparazione, la posizione di chi ha subito concretamente il reato assume un significato che difficilmente può essere sostituito da quello di un’altra persona.

A nostro avviso dovrebbe essere proprio questa una delle prove più impegnative del ravvedimento: riuscire, attraverso comportamenti concreti, assunzione di responsabilità e disponibilità alla riparazione, a convincere la vittima della sincerità del proprio cambiamento.

Non pretendere il perdono. Il perdono non può essere imposto.

Non ottenere necessariamente una riconciliazione. Ci sono ferite per le quali una riconciliazione può non essere possibile.

Ma dimostrare di avere fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per assumersi la responsabilità del male provocato.

È una differenza sostanziale.

Una vittima diversa può aiutare a responsabilizzare, ma non può cancellare quella reale

La possibilità di ricorrere alla vittima surrogata nasce da una logica comprensibile.

Può esistere una vittima che non vuole incontrare l’autore. Può essere deceduta, irreperibile oppure trovarsi in condizioni che rendono inopportuno qualsiasi confronto. In altri casi, lo stesso incontro potrebbe determinare nuovi traumi.

In situazioni del genere un percorso con una vittima aspecifica può certamente rappresentare uno strumento utile di responsabilizzazione.

Il problema nasce quando l’eccezione rischia di diventare sostitutiva del principio.

Una vittima di un altro reato può aiutare l’autore a comprendere il dolore provocato da determinati comportamenti. Può favorire consapevolezza, empatia e responsabilizzazione.

Ma resta una domanda alla quale il sistema dovrà prima o poi rispondere con maggiore chiarezza: può quel percorso assumere lo stesso valore quando la vittima concreta del reato ha espresso consapevolmente il proprio rifiuto?

Noi riteniamo che le due situazioni non siano equivalenti.

Perché il reato non è soltanto una fattispecie scritta nel codice. È un fatto reale accaduto tra persone reali.

E la giustizia riparativa nasce proprio per occuparsi di quella dimensione.

Gli effetti del percorso riparativo sulla pena rendono il problema ancora più delicato

La questione non è soltanto teorica.

La partecipazione a un programma di giustizia riparativa concluso positivamente può produrre conseguenze nel procedimento penale e incidere sulla valutazione del trattamento sanzionatorio. Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha, tra l’altro, modificato l’articolo 62 del codice penale prevedendo la possibilità di valorizzare, nei casi stabiliti dalla legge, la partecipazione a un programma concluso con esito riparativo.

Ed è proprio la possibilità che da quel percorso possano derivare effetti favorevoli all’autore del reato a rendere ancora più importante il ruolo della vittima.

Se il percorso fosse esclusivamente interiore, educativo o trattamentale, il ricorso a una vittima surrogata porrebbe probabilmente meno interrogativi.

Ma quando il risultato può entrare nel processo e assumere rilevanza anche ai fini della pena, allora la scelta di consentire il percorso nonostante il dissenso della persona direttamente offesa assume un significato molto diverso.

Per i reati procedibili d’ufficio il processo non si ferma

La sentenza n. 28366 chiarisce inoltre un secondo principio importante.

Nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio, la richiesta di accesso alla giustizia riparativa formulata durante il giudizio d’appello non determina automaticamente la sospensione del processo.

La sospensione fino a 180 giorni prevista dall’articolo 129-bis del codice di procedura penale opera soltanto nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge. La Cassazione esclude quindi che la semplice presentazione della richiesta possa trasformarsi in uno strumento capace di fermare il procedimento al di fuori delle ipotesi espressamente previste.

Ne deriva anche una conseguenza pratica: chi intenda ottenere dal percorso riparativo effetti valutabili prima della conclusione definitiva del processo deve attivarsi tempestivamente.

L’ammissione al programma, infatti, non garantisce né che il percorso venga effettivamente avviato né che possa concludersi entro i tempi del giudizio.

Rimettere davvero la vittima al centro

La sentenza della Cassazione interpreta un sistema normativo che ha scelto di attribuire alla giustizia riparativa una funzione più ampia del semplice incontro tra autore e vittima diretta.

Rispettiamo naturalmente questa interpretazione.

Ma non possiamo nascondere una valutazione critica.

La giustizia riparativa ha senso se ripara. E per riparare bisogna partire da chi ha subito la lesione.

Una vittima surrogata può svolgere una funzione importante quando quella reale non può partecipare. Può contribuire alla responsabilizzazione dell’autore e può rappresentare uno strumento prezioso all’interno di un percorso complesso.

Ma riteniamo che il dissenso espresso dalla vittima diretta debba assumere un peso ben maggiore di quello che questo orientamento giurisprudenziale finisce per riconoscergli.

La vittima non può diventare una comparsa proprio nel modello di giustizia che dichiara di volerla riportare al centro.

E soprattutto non dovremmo confondere la disponibilità a partecipare a un programma con il ravvedimento.

Il ravvedimento autentico è qualcosa di più difficile.

Significa assumersi la responsabilità di ciò che si è fatto, comprenderne le conseguenze e tentare concretamente di ripararle. E, quando le condizioni lo consentono, significa anche avere la capacità di presentarsi idealmente davanti alla persona che quelle conseguenze le ha subite e dimostrarle, con i fatti prima ancora che con le parole, che il percorso di cambiamento è reale.

È da lì, a nostro avviso, che dovrebbe cominciare la vera giustizia riparativa.

Giovanni Battista de Blasis

 

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