La Cassazione, con l’ordinanza n. 24975/2026, conferma la natura civilistica e risarcitoria della responsabilità personale del liquidatore prevista dall’articolo 36 del D.P.R. 602/1973. L’azione dell’Amministrazione finanziaria non richiede la preventiva notifica dell’accertamento alla società estinta ed è soggetta alla prescrizione decennale. La precedente qualità di amministratore, la sottoscrizione delle dichiarazioni e i dati dei bilanci possono dimostrare la conoscenza del debito e i pagamenti effettuati a favore di creditori di grado inferiore.

La responsabilità personale del liquidatore per i debiti tributari della società rappresenta uno degli ambiti a più elevato rischio per gli organi di gestione incaricati di condurre a termine la fase estintiva dell’impresa.
Quando il liquidatore risponde dei debiti tributari
L’articolo 36 del Dpr 602/1973 configura un’azione autonoma attraverso la quale l’Amministrazione finanziaria può rivalersi direttamente sul patrimonio personale del liquidatore qualora egli abbia soddisfatto crediti di grado inferiore rispetto a quelli tributari privilegiati, o abbia distribuito beni ai soci senza aver prima assolto le imposte dovute.
Su questo delicato terreno interviene l’ordinanza n. 24975, depositata il 3 settembre 2026 dalla Corte di Cassazione, che consolida l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32790/2023.
La Suprema Corte ha ribadito che la pretesa risarcitoria nei confronti del liquidatore non necessita della preventiva notificazione dell’atto di accertamento in capo alla società estinta, essendo sufficiente che il debito erariale sia certo e che la persona fisica ne avesse conoscenza.
L’ordinanza della Cassazione n. 24975/2026
Nel caso esaminato, l’Ufficio contestava al liquidatore di avere soddisfatto crediti di grado inferiore, in particolare quelli vantati da fornitori e banche, lasciando insoluti i debiti tributari relativi a IRES, IRAP e ritenute d’acconto.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione evidenziando che l’articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973 presupponeva la preventiva e formale notifica del debito alla società per integrarne la conoscenza legale; inoltre, l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito adeguata prova circa l’esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di creditori di rango inferiore; infine, l’azione erariale era decaduta per il decorso dei termini perentori previsti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti tributari.
Il caso esaminato dalla Cassazione
I giudici di legittimità hanno respinto l’impugnazione del contribuente e hanno affermato i seguenti principi:
- l’esistenza del debito fiscale costituisce una mera condizione per l’azione e non richiede la previa notifica di un avviso di accertamento alla società, essendo sufficiente che il debito sia certo al momento della distribuzione dell’attivo;
- la qualità di socio di maggioranza, amministratore e liquidatore, unita alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, dimostra la piena consapevolezza del debito tributario;
- l’Erario ha validamente assolto l’onere probatorio dimostrando, mediante il raffronto dei dati di bilancio, la riduzione dei debiti verso fornitori e l’azzeramento delle posizioni bancarie a fronte dell’incremento dell’esposizione fiscale.
Tabella riassuntiva
| Elemento da verificare | Controllo richiesto | Documentazione utile |
|---|---|---|
| Debito tributario | Accertare esistenza, importo e periodo d’imposta | Dichiarazioni, avvisi, cartelle, PVC e certificati |
| Attivo disponibile | Ricostruire le risorse esistenti durante la liquidazione | Bilanci, estratti conto e libro giornale |
| Pagamenti effettuati | Individuare beneficiari, importi e date | Bonifici, quietanze e mastri contabili |
| Grado dei crediti | Confrontare il rango dei crediti pagati con quello dei crediti erariali | Titoli contrattuali e prospetto dei privilegi |
| Distribuzioni ai soci | Verificare eventuali assegnazioni anteriori al pagamento delle imposte | Verbali, piano di riparto e bilancio finale |
| Conoscenza del debito | Ricostruire le informazioni disponibili al liquidatore | Dichiarazioni sottoscritte, PEC e verbali |
| Pregiudizio erariale | Quantificare quanto l’Erario avrebbe potuto incassare | Prospetto dell’attivo e graduazione dei crediti |
I principi affermati dalla Suprema Corte sulla responsabilità liquidatore debiti tributari
Fin qui l’ordinanza, sulla quale riteniamo opportuno fare alcune considerazioni di natura sistematica e operativa.
Innanzitutto, la qualificazione della responsabilità prevista dall’articolo 36 del D.P.R. 602/1973 come obbligazione propria, di natura civilistica e risarcitoria, determina conseguenze rilevanti sul piano delle tutele. Il liquidatore non subentra automaticamente nel debito tributario della società, ma risponde personalmente, entro i limiti previsti dalla norma, del pregiudizio arrecato all’Erario mediante la distribuzione di beni ai soci o il pagamento di creditori di grado inferiore.
Inoltre, affrancare l’azione erariale dai termini decadenziali di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973 significa concedere all’Ufficio dieci anni per agire nei confronti della persona fisica, prolungando sensibilmente l’incertezza giuridica del liquidatore anche dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Infine, ammettere che l’atto motivato possa essere notificato direttamente al liquidatore senza la preventiva notificazione di un avviso di accertamento alla società estinta comporta che l’esistenza e la certezza del debito tributario possano essere ricostruite e contestate nel giudizio instaurato dalla persona fisica. La difesa può risultare particolarmente complessa quando siano trascorsi diversi anni e la documentazione sociale non sia stata adeguatamente conservata.
Natura dell’azione e prescrizione decennale
Un aspetto di forte criticità per la prassi riguarda la prova della conoscenza del debito e la violazione della par condicio creditorum (ex art. 2741 c.c.): nel caso specifico, la concentrazione nella stessa persona fisica delle qualifiche di socio di maggioranza, amministratore e liquidatore rende l’elemento soggettivo (la conoscenza del debito) pressoché incontestabile. Diversa e più complessa è la posizione del liquidatore terzo o professionista, per il quale la conoscenza di debiti fiscali non ancora formalizzati non dovrebbe essere presunta in modo automatico, ma ricostruita sulla base della documentazione disponibile, delle dichiarazioni, degli atti ricevuti e delle verifiche concretamente esigibili al momento dei pagamenti.
Conoscenza del debito e onere della prova
La Cassazione ritiene poi che la prova della lesione delle ragioni erariali possa basarsi su meri dati presuntivi desunti dai bilanci di liquidazione (es. il decremento dei debiti verso fornitori o banche a fronte del mancato pagamento delle imposte). Ciò impone al liquidatore un rigore estremo nel rispetto delle cause legittime di prelazione (crediti privilegiati ex art. 2752 c.c.) prima di effettuare qualsiasi saldo, anche di modesta entità, verso creditori chirografari.
L’Amministrazione deve comunque individuare il debito tributario, le disponibilità esistenti nella liquidazione, i pagamenti o le assegnazioni contestati e il conseguente pregiudizio erariale. Il liquidatore potrà, a propria volta, dimostrare che le risorse sono state impiegate per soddisfare crediti di grado superiore o che, in mancanza di attivo disponibile, la sua condotta non ha causato alcun danno alle ragioni dell’Erario.
La prova dei pagamenti preferenziali
Dal punto di vista della consulenza e della gestione delle fasi patologiche d’impresa, la pronuncia suggerisce precise cautele. Innanzitutto, prima di procedere alla ripartizione dell’attivo o al pagamento di qualsiasi debito, occorre effettuare una ricognizione analitica della posizione fiscale attraverso il cassetto fiscale, la situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, i certificati dei carichi pendenti, le dichiarazioni presentate, gli eventuali processi verbali di constatazione, gli avvisi ricevuti e i contenziosi pendenti. Il liquidatore risponde solo se ha soddisfatto crediti di grado inferiore rispetto a quelli tributari privilegiati.
In caso di incapienza patrimoniale, il liquidatore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione; soltanto tra creditori aventi il medesimo grado può rendersi necessaria una ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.
Quando il liquidatore è anche l’ex amministratore che ha sottoscritto le dichiarazioni fiscali, la conoscenza della posizione tributaria diventa più facilmente dimostrabile: per questo ogni pagamento effettuato durante la liquidazione deve essere preceduto da una verifica documentata del grado dei crediti concorrenti.
Danilo Sciuto
Mercoledì 16 settembre 2026
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📌 BOX OPERATIVO responsabilità liquidatore debiti tributari
Prima di effettuare pagamenti durante la liquidazione, il professionista deve ricostruire:
- l’intera posizione tributaria della società;
- l’attivo concretamente disponibile;
- il grado di privilegio dei crediti concorrenti;
- i pagamenti già effettuati e quelli programmati;
- le eventuali distribuzioni o assegnazioni ai soci;
- il possibile pregiudizio derivante dal mancato pagamento dell’Erario.
Ogni decisione deve essere motivata nei verbali e accompagnata da un prospetto aggiornato di graduazione dei crediti.
🔎 FOCUS TECNICO
La responsabilità prevista dall’articolo 36 del D.P.R. 602/1973 non comporta il trasferimento automatico al liquidatore dei debiti tributari della società. Si tratta di una responsabilità personale, di natura civilistica e risarcitoria, collegata alla violazione degli obblighi di corretta destinazione dell’attivo.
L’azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non richiede necessariamente che l’accertamento sia stato preventivamente notificato alla società estinta.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
La contemporanea qualità di socio, amministratore e liquidatore rende più agevole per l’Amministrazione dimostrare la conoscenza dei debiti fiscali, soprattutto quando la stessa persona ha sottoscritto le dichiarazioni.
Il liquidatore terzo deve comunque effettuare controlli documentati. In presenza di incapienza, deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e motivare analiticamente ogni pagamento.
❓FAQ responsabilità liquidatore debiti tributari
Il liquidatore risponde automaticamente di tutti i debiti tributari della società?
No. La responsabilità dipende dalla condotta tenuta nella destinazione dell’attivo e dal pregiudizio provocato alle ragioni erariali.
È necessario che l’accertamento sia stato notificato alla società prima della sua cancellazione?
Secondo la Cassazione, la preventiva notificazione alla società estinta non costituisce un presupposto necessario dell’azione contro il liquidatore.
Quanto tempo ha l’Amministrazione per agire?
L’azione di natura civilistica e risarcitoria è soggetta, secondo l’orientamento richiamato, alla prescrizione ordinaria decennale.
Essere stato amministratore aumenta il rischio del liquidatore?
Sì. La precedente gestione della società e la sottoscrizione delle dichiarazioni possono dimostrare che il liquidatore conosceva la posizione tributaria.
Come deve comportarsi il liquidatore se l’attivo è insufficiente?
Deve rispettare le cause legittime di prelazione. Tra creditori dello stesso grado, le risorse insufficienti devono essere ripartite proporzionalmente.
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