Ordinanza cassazione civile 24851/2026 – Lucro cessante e criterio del 10 per cento


Cassazione 24851/2026: il “decimo” previsto per il recesso è un parametro equitativo molto significativo anche per quantificare il lucro cessante, ma non è una misura fissa e intangibile.

Quando un appalto si interrompe per una causa non imputabile all’impresa, il mancato utile può essere quantificato automaticamente nel 10% dei lavori non eseguiti?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24851/2026, torna sul tema del lucro cessante dell’appaltatore e chiarisce il significato del tradizionale criterio del “decimo”: la percentuale del 10% rappresenta un parametro equitativo particolarmente rilevante per stimare l’utile perduto, ma non costituisce una misura rigida e inderogabile.

Il principio assume particolare interesse alla luce dell’attuale articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, che proprio nel caso di recesso della stazione appaltante continua a riconoscere all’esecutore, oltre alle prestazioni effettuate e ai materiali utili, il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.

Il caso: lavori sospesi e contratto risolto per inadempimento del committente

La controversia nasce da un contratto di appalto successivamente risolto per inadempimento della parte committente.

Il Tribunale aveva riconosciuto all’appaltatore, a titolo di lucro cessante, una somma corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo legittimo utilizzare tale percentuale come criterio di liquidazione del danno.
Nel caso esaminato, l’evento lesivo era stato individuato nella sospensione dei lavori disposta in attesa di una variante, resa necessaria da carenze progettuali riconducibili al committente.

Il committente contestava però proprio l’applicazione del 10%, sostenendo che il criterio previsto dalla normativa sui lavori pubblici riguardasse specifiche ipotesi di scioglimento unilaterale del contratto e non potesse trasformarsi in una liquidazione automatica del danno.

La Cassazione respinge la censura.

Perché proprio il 10%?

La Suprema Corte ripercorre l’evoluzione della normativa sui lavori pubblici e rileva come, nel tempo, il legislatore abbia ripetutamente utilizzato la percentuale del 10% per compensare l’utile perso dall’appaltatore quando lo scioglimento del rapporto non dipende da una sua responsabilità.

Il riferimento attraversa diverse discipline: dalla storica legge sui lavori pubblici del 1865 alla legge Merloni, dal D.Lgs. 163/2006 al D.Lgs. 50/2016, fino all’attuale Codice dei contratti pubblici.

Per la Cassazione questa continuità normativa consente di attribuire al “decimo” un significato che va oltre la singola disposizione: la percentuale costituisce un parametro legislativo idoneo a orientare la valutazione equitativa del mancato guadagno quando l’impresa perde la possibilità di completare lavori per una causa non riconducibile alla propria condotta.

Il 10% non è però un automatismo

È questo il passaggio più importante dell’ordinanza.

Secondo la Cassazione, il 10% può essere utilizzato come riferimento per quantificare il lucro cessante, ma non è fisso né inderogabile.

Il criterio può quindi essere superato dalla prova concreta del danno: l’appaltatore può dimostrare di aver subito una perdita maggiore, mentre la controparte può provare che il mancato utile effettivo è inferiore.

La percentuale assume quindi la funzione di riferimento equitativo, non quella di una liquidazione automaticamente dovuta in ogni situazione.

La Cassazione prende così espressamente le distanze dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa che aveva escluso l’utilizzo del 10% come criterio di liquidazione del lucro cessante sul presupposto della natura risarcitoria, e non indennitaria, del pregiudizio.

Il collegamento con l’art. 123 del nuovo Codice Appalti

Il principio è particolarmente interessante se letto insieme alla disciplina vigente.

Il D.Lgs. 36/2023 distingue la risoluzione del contratto prevista dall’art. 122 dal recesso disciplinato dall’art. 123. Il recesso consente alla stazione appaltante di sciogliersi unilateralmente dal contratto, riconoscendo però all’appaltatore uno specifico indennizzo. L’art. 123 prevede infatti il pagamento delle prestazioni eseguite, dei materiali utili e del decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Per i lavori, l’art. 11 dell’Allegato II.14 precisa che il decimo è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso, e l’importo netto dei lavori eseguiti.

Il significato economico del “decimo”

La sentenza non trasforma le diverse ipotesi di scioglimento contrattuale in fattispecie equivalenti: recesso e risoluzione restano istituti distinti.

Offre però una chiave di lettura importante del valore economico del 10%.

Nel recesso ex art. 123 il decimo è previsto direttamente dalla legge. Quando invece si tratta di quantificare in via risarcitoria il lucro cessante conseguente a uno scioglimento non imputabile all’impresa, secondo la Cassazione quella stessa percentuale può diventare un forte parametro equitativo di riferimento, suscettibile però di essere corretto alla luce delle prove fornite dalle parti.

Il “10%”, quindi, non equivale sempre e comunque al danno effettivamente subito: rappresenta piuttosto un criterio legislativo consolidato da cui il giudice può partire per attribuire un valore alla perdita dell’utile d’impresa.

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