Dal 1° luglio chi viene assunto finisce nel fondo pensione se tace per sessanta giorni. Ora arrivano il modulo, il codice Inps e le Faq riscritte. E qualche incastro non torna.
La riforma della previdenza complementare per i neoassunti ha ora tutti i pezzi sul tavolo. Il modulo TFR3, con cui il lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 dice che fine deve fare il suo trattamento di fine rapporto, è stato approvato con decreto interministeriale Lavoro-Economia del 4 settembre 2026 e pubblicato l’8 settembre nella pubblicità legale del ministero. Con il messaggio Inps n. 3021 del 29 settembre 2026 l’Istituto ha spiegato ai datori come segnalare la scelta nel flusso Uniemens, la denuncia mensile che ogni azienda invia all’Inps. Nel frattempo il ministero ha aggiornato le proprie Faq e ha cambiato due cose non da poco: chi rientra nel meccanismo e che cosa si intende per adesione esplicita. La regola di fondo è questa: il neoassunto ha sessanta giorni dall’assunzione per scegliere; se non lo fa, il suo Tfr va in automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo. Per i rapporti iniziati prima del 1° luglio 2026 non cambia nulla.
Cosa prevede l’adesione automatica dal 1° luglio 2026?
Il Tfr è la somma che il datore accantona ogni anno per il dipendente, pari a circa il 6,91% della retribuzione, e che gli viene liquidata alla fine del rapporto (art. 2120 cod. civ.). Dal 2007 il lavoratore può decidere di dirottarlo verso una forma di previdenza complementare, cioè un fondo pensione che integrerà l’assegno pubblico. La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 204 e 205, legge 199/2025) ha rovesciato la logica per i nuovi assunti: non più un silenzio-assenso dopo sei mesi, ma un’adesione automatica al fondo collettivo di riferimento dopo sessanta giorni di silenzio. Il datore deve consegnare un’informativa, far compilare il modulo, conservare la dichiarazione e darne copia al lavoratore. Se nei sessanta giorni non arriva una scelta diversa, comunica l’iscrizione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza, con recupero di quanto dovuto dalla data di assunzione (art. 8, commi 7, 7-bis e 7-quinquies, d.lgs. 252/2005).
Con l’adesione scatta anche il contributo del datore previsto dal contratto e, di regola, quello a carico del lavoratore. È questa la differenza con il vecchio sistema: non si trasferisce solo il Tfr, si entra in un fondo con tutte le sue regole.
Chi deve compilare il modulo TFR3?
Il modulo riguarda solo chi è stato assunto dopo il 30 giugno 2026. Ha due funzioni: raccogliere la scelta del lavoratore sul Tfr e documentare che il datore ha fatto la sua parte, cioè informativa, conservazione e consegna della copia. È diviso in due sezioni. La sezione 1 si rivolge a chi è assunto per la prima volta e offre quattro opzioni. La sezione 2 è per chi ha già una posizione in un fondo alimentata dal Tfr di un rapporto precedente e ne offre tre: manca la possibilità di tenere il Tfr in azienda (art. 8, comma 9-bis). In pratica chi ha già scelto il fondo in passato non può tornare indietro, e se non risponde nei sessanta giorni finisce nella forma collettiva della nuova azienda.
Chi invece dichiara di non avere alcuna adesione alimentata dal Tfr, o di aver riscattato per intero la vecchia posizione, resta fuori dall’automatismo. Il suo Tfr resta regolato dall’art. 2120 cod. civ. e, nelle aziende con almeno cinquanta dipendenti, confluisce nel Fondo di Tesoreria dell’Inps. Può ripensarci in ogni momento con l’adesione a un fondo.
I lavoratori a chiamata rientrano nel meccanismo?
Qui sta il primo cambiamento delle Faq ministeriali. La versione precedente escludeva il pubblico impiego, i lavoratori domestici e, in attesa di un decreto attuativo, i lavoratori intermittenti. La Faq è stata riscritta: gli esclusi sono solo i primi due. I lavoratori a chiamata assunti dopo il 30 giugno 2026 vanno trattati come tutti gli altri, con informativa, modulo e adesione automatica alla scadenza dei sessanta giorni. Per i datori che si erano regolati sul testo vecchio significa una cosa precisa: rivedere le posizioni aperte da luglio in poi e, se il termine è già decorso, procedere con la comunicazione al fondo e i versamenti arretrati.
Quando l’adesione è davvero esplicita?
La seconda novità è una definizione che finora mancava. Si ha adesione esplicita solo se il lavoratore, entro i sessanta giorni, rinuncia all’automatismo, sceglie un fondo diverso da quello collettivo di riferimento, lo indica nel modulo e perfeziona l’iscrizione secondo le regole di quel fondo. Tutto il resto non lo è.
Il punto ha conseguenze pratiche. Chi barra l’opzione A e conferisce al fondo di riferimento solo una parte del Tfr, nella misura ammessa dagli accordi collettivi, resta un aderente automatico. Chi barra l’opzione B e rinuncia al contributo a proprio carico perché guadagna meno dell’assegno sociale (circa 7mila euro lordi l’anno) resta anch’egli aderente automatico. In entrambi i casi il contributo del datore e la comunicazione al fondo restano dovuti. Nel caso dell’opzione A, la quota di Tfr non conferita segue l’art. 2120 cod. civ. e, se ricorrono i presupposti, va al Fondo di Tesoreria.
Le Faq aggiungono un dettaglio utile per chi sceglie un altro fondo: con l’adesione esplicita il Tfr va al fondo prescelto dalla data di assunzione, comprese le quote maturate durante i sessanta giorni.
Si può conferire solo una parte del Tfr a un fondo diverso?
Su questo punto modulo e norma non coincidono. La destinazione parziale del Tfr è prevista dall’art. 8, comma 7-bis, d.lgs. 252/2005, ed è la base dell’opzione A, cioè del conferimento al fondo di riferimento. Chi invece rinuncia all’automatismo e sceglie un altro fondo ricade nel comma 7-quater, che parla di conferimento dell’intero importo. Eppure il modulo, all’opzione C, ammette una percentuale inferiore al 100% se prevista dall’accordo collettivo di riferimento.
Un fondamento si può cercare nel comma 2 dell’art. 8, che consente agli accordi di fissare una quota minima di Tfr da destinare al fondo. Le direttive Covip del 19 giugno 2026, però, richiamano quella norma solo a proposito dell’adesione automatica. In attesa di un chiarimento ufficiale, un’opzione C con percentuale ridotta, ad esempio il 60%, va verificata con il fondo scelto dal lavoratore, perché non è detto che lo statuto di quel fondo accetti un conferimento parziale.
Cosa succede se il rapporto finisce durante la prova?
Le Faq risolvono anche il caso del rapporto che si interrompe prima dei sessanta giorni, ad esempio al quarantesimo giorno di prova. L’adesione automatica non si considera perfezionata: nessuna comunicazione al fondo, nessun versamento. Attenzione però alla clausola contrattuale che subordina l’iscrizione al fondo al superamento del periodo di prova: quella clausola non blocca l’automatismo. Se i sessanta giorni decorrono, l’adesione scatta anche se la prova è ancora in corso.
Come si segnala la scelta nel flusso Uniemens?
Con il messaggio 3021 l’Inps ha creato nella denuncia contributiva il codice T3, utilizzabile per le denunce da luglio 2026 in avanti, che segnala la scelta fatta con il modulo TFR3. Il codice sembra guardare allo strumento usato più che al tipo di adesione: vi rientrerebbe anche l’opzione A, che per le Faq non è un’adesione esplicita. Nulla è invece previsto per il lavoratore che lascia decorrere i sessanta giorni senza scegliere, cioè per il caso che la riforma ha reso ordinario. Per le denunce già trasmesse, la scelta va indicata con la propria data, anche se anteriore al mese di invio.
Cosa cambia per chi era già assunto al 30 giugno 2026?
Niente. Il decreto che approva il TFR3 non abroga il Dm 30 gennaio 2007, che resta il riferimento per i rapporti iniziati entro il 30 giugno 2026. Per questi lavoratori valgono il termine di sei mesi dall’assunzione per la scelta, il silenzio-assenso nella versione previgente e il modulo TFR2. Un dipendente assunto il 15 giugno 2026, quindi, ha tempo fino a dicembre con il vecchio modulo. Un dipendente assunto nel 2019, che all’epoca ha tenuto il Tfr in azienda, non deve compilare nessun modulo: può cambiare idea in qualsiasi momento, gli basta aderire a un fondo e presentare al datore il modello di adesione di quel fondo (Dm 30 gennaio 2007, art. 1, commi 1 e 4; direttive Covip 19 giugno 2026).
Il quadro, per il datore, si riduce a una tabella con due colonne. Da una parte la data di assunzione, che decide se si applica il TFR2 o il TFR3. Dall’altra la risposta del lavoratore, o il suo silenzio, che decide se il Tfr resta in azienda, va al fondo di riferimento o a un fondo scelto. Su quel silenzio, dal 1° luglio 2026, si costruisce la pensione integrativa di una generazione intera di lavoratori.
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