il mancato utile può essere liquidato al 10%


Quando un appalto viene risolto per inadempimento della stazione
appaltante, come deve essere quantificato il lucro cessante
dell’impresa? Il criterio del 10% dei lavori non eseguiti può
essere utilizzato anche al di fuori delle ipotesi espressamente
disciplinate dal Codice? E, se l’appaltatore deve restituire
l’anticipazione ricevuta, da quale momento decorrono gli
interessi?

Sono questioni di notevole rilievo nella fase esecutiva,
soprattutto nei casi in cui sospensioni prolungate, varianti rese
necessarie da carenze progettuali o altre condotte imputabili alla
committenza determinino lo scioglimento anticipato del
rapporto.

Sul tema la Corte di Cassazione, Sezione I
civile
, con l’ordinanza
n. 24851 del 30 agosto 2026
, che affronta due profili
distinti ma strettamente collegati: la quantificazione del mancato
utile in caso di risoluzione imputabile alla stazione appaltante e
la decorrenza degli interessi sull’anticipazione contrattuale da
restituire.

Il caso: l’appalto risolto per inadempimento della stazione
appaltante

La controversia trae origine da un appalto per la realizzazione
di opere idrauliche affidato da un consorzio di bonifica. Nel corso
dell’esecuzione, i lavori erano stati sospesi in attesa
dell’approvazione di una perizia di variante e suppletiva, resa
necessaria da carenze del progetto predisposto dal committente. Il
cantiere non era più ripartito e, dopo una lunga fase di stallo,
l’impresa aveva diffidato il Consorzio.

Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per
inadempimento della committenza e riconosciuto all’appaltatore un
importo a titolo di lucro cessante, determinato nel 10% dei
lavori non eseguiti
. Aveva inoltre disposto la
restituzione dell’anticipazione ricevuta, con interessi dalla data
della domanda proposta dal Consorzio.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Il Consorzio
aveva quindi proposto ricorso in Cassazione contestando, tra
l’altro, proprio l’utilizzo del criterio del 10% e la decorrenza
degli interessi sull’anticipazione.

Risoluzione dell’appalto e mancato utile: il quadro normativo

La vicenda è regolata dalla normativa dell’epoca, ma la
Cassazione ricostruisce l’evoluzione della disciplina fino al
d.lgs. n. 36/2023.

Assumono particolare rilievo:

  • l’art. 123 del
    d.lgs. n. 36/2023
    , che oggi riconosce, in caso di
    recesso della stazione appaltante, il decimo delle prestazioni non
    eseguite;
  • gli artt. 1453 e 1458 c.c., in materia di
    risoluzione e restituzioni;
  • l’art. 2033 c.c., relativo alla ripetizione
    dell’indebito e alla decorrenza degli interessi;
  • l’art.
    125, comma 1, del Codice
    , che disciplina invece la
    restituzione dell’anticipazione quando il ritardo sia imputabile
    all’appaltatore.

Mancato utile del 10%: vale anche in caso di inadempimento della
stazione appaltante

Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la quantificazione
del lucro cessante. Il Consorzio sosteneva che il criterio del 10%
fosse applicabile esclusivamente nei casi in cui la legge lo
preveda espressamente, come il recesso della stazione appaltante, e
che l’impresa dovesse invece dimostrare analiticamente l’utile
effettivamente perduto.

La Cassazione respinge questa impostazione: dopo avere
ricostruito la continuità normativa del criterio del “decimo”, la
Corte afferma che tale percentuale può essere utilizzata anche
quando il contratto venga risolto per inadempimento della stazione
appaltante.

La ragione è sostanziale: il 10% rappresenta un parametro
storicamente utilizzato dall’ordinamento per compensare
l’appaltatore quando lo scioglimento del rapporto non dipenda da
una sua responsabilità.

Il 10% dei lavori non eseguiti non è un automatismo assoluto

La Cassazione precisa un punto essenziale: il 10% non
costituisce una misura rigida e inderogabile del danno, ma un
parametro equitativo utilizzabile per la
liquidazione del mancato utile.

Ciò significa che la percentuale può essere superata quando
l’impresa dimostri di avere subito una perdita maggiore e,
simmetricamente, può essere ridotta se la stazione appaltante
dimostri che il danno effettivo è inferiore.

Non viene introdotta, quindi, una forma di risarcimento
automatico svincolata dal danno concreto, ma si riconosce al
“decimo” la funzione di criterio presuntivo ed equitativo idoneo a
evitare che l’appaltatore debba sempre ricostruire analiticamente
l’utile che avrebbe conseguito completando i lavori.

Risarcimento del mancato utile: il contrasto tra Cassazione e
Consiglio di Stato

L’ordinanza segnala espressamente il contrasto con un diverso
indirizzo del Consiglio di Stato. Secondo tale orientamento, il 10%
non potrebbe essere applicato automaticamente perché il ristoro
conseguente alla risoluzione ha natura risarcitoria e dovrebbe
quindi essere commisurato al pregiudizio effettivamente subito.

La Cassazione segue invece un’impostazione più favorevole
all’appaltatore, ritenendo che la funzione storica e sistematica
del criterio consenta di utilizzarlo come parametro minimo di
riferimento quando lo scioglimento del contratto sia imputabile
alla committenza.

Il contrasto non è secondario e suggerisce prudenza
nell’applicazione della regola, soprattutto nei contenziosi che
possono coinvolgere profili di giurisdizione o questioni analoghe
trattate secondo percorsi giurisprudenziali differenti.

Quando decorre la prescrizione del credito risarcitorio

La Cassazione affronta anche il momento da cui decorre il
termine di prescrizione. Il diritto al risarcimento nasce quando si
verifica l’evento dannoso derivante dall’inadempimento e può essere
fatto valere anche prima della pronuncia giudiziale che dichiara la
risoluzione.

Nel caso in esame, l’evento era stato individuato nella
sospensione dei lavori determinata dalla necessità di rimediare
alle carenze progettuali imputabili al committente.

Il termine prescrizionale iniziava a decorrere da quel momento,
e non dalla successiva sentenza di risoluzione.

Anticipazione: gli interessi decorrono dalla domanda

Altro profilo di particolare interesse riguarda l’anticipazione
contrattuale. La risoluzione determina l’obbligo di restituire le
prestazioni già ricevute e, nel caso dell’anticipazione, trova
applicazione il principio dell’art. 2033 c.c.

La Cassazione distingue però tra buona e mala fede
dell’accipiens: se chi ha ricevuto la somma era in mala
fede, gli interessi decorrono dal pagamento; decorrono invece dalla
domanda di restituzione in caso di buona fede.

Nella fattispecie, la buona fede dell’impresa è stata ritenuta
presunta: il fatto di avere ricevuto un’anticipazione garantita da
fideiussione non significava che l’appaltatore dovesse prevedere
sin dall’origine una futura risoluzione del contratto. Gli
interessi sono stati quindi fatti decorrere dalla domanda
giudiziale del Consorzio e non dalla data di erogazione
dell’anticipazione.

Anticipazione e interessi: cosa cambia con l’art. 125 del Codice
dei contratti

Questo principio deve essere letto con attenzione rispetto alla
disciplina attuale, considerato che l’ordinanza riguarda infatti
una risoluzione imputabile alla stazione appaltante e un contratto
regolato dalla normativa previgente.

L’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023
disciplina una fattispecie diversa: quando l’appaltatore decade
dall’anticipazione per ritardi a lui imputabili, gli interessi
sulle somme da restituire decorrono dalla data dell’erogazione.

Le due ipotesi non sono sovrapponibili e prevedono una la
restituzione conseguente a una risoluzione provocata dalla
committenza, l’altra, la decadenza dall’anticipazione determinata
da un inadempimento dell’appaltatore.

Risoluzione dell’appalto: le conseguenze per stazioni appaltanti e
imprese

La pronuncia offre indicazioni particolarmente rilevanti per
RUP, direttori dei lavori e operatori economici. Per le stazioni
appaltanti, il primo dato da considerare è che una sospensione
protratta, soprattutto quando determinata da carenze progettuali,
può generare un’esposizione economica significativa. In caso di
successiva risoluzione per inadempimento della committenza, il
giudice civile può utilizzare il 10% dei lavori non eseguiti come
parametro equitativo del mancato utile.

Proprio perché tale percentuale non è inderogabile, assume
particolare importanza la documentazione di cantiere. Se
l’amministrazione ritiene che il danno effettivo sia inferiore,
dovrà essere in grado di dimostrarlo attraverso contabilità,
verbali, corrispondenza e ogni altro elemento utile.

Analogamente, l’impresa che pretenda un ristoro superiore al
decimo dovrà provare concretamente il maggiore pregiudizio.

Un ulteriore profilo riguarda i tempi: il credito risarcitorio
può iniziare a prescriversi già durante l’esecuzione, dal momento
in cui il danno diventa concretamente apprezzabile. In presenza di
sospensioni molto lunghe, riserve, diffide e atti interruttivi
della prescrizione assumono quindi un ruolo essenziale.

Mancato utile e anticipazione: i principi della Cassazione

Con l’ordinanza n. 24851/2026 la Cassazione attribuisce al
10% dei lavori non eseguiti una funzione che va
oltre i casi in cui la normativa lo preveda espressamente come
indennizzo da recesso.

Il “decimo” può essere utilizzato come parametro equitativo
anche quando l’appalto venga risolto per inadempimento della
stazione appaltante, salvo prova di un danno maggiore o minore.

Sul fronte dell’anticipazione, invece, la Corte conferma che, in
caso di risoluzione imputabile alla committenza, gli interessi
sulla somma da restituire decorrono dalla domanda se l’appaltatore
l’ha ricevuta in buona fede.

Due i principi operativi che se ne traggono: il mancato utile
può essere liquidato facendo riferimento al 10% delle lavorazioni
non eseguite, ma la misura resta suscettibile di prova contraria;
la restituzione dell’anticipazione, invece, va distinta dalle
ipotesi di decadenza imputabile all’appaltatore previste dal Codice
vigente.

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