Fino a che punto il datore di lavoro può fare affidamento sulle
prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza dopo un infortunio
e, soprattutto, l’assenza di una determinata prescrizione può
essere utilizzata per sostenere che quella misura di sicurezza non
fosse dovuta?
La questione è stata affrontata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza 28 luglio 2026, n. 28518,
nella quale viene esaminata la responsabilità per il grave
infortunio di un lavoratore esterno avvenuto all’interno di un
impianto.
La Corte ha separato il piano della procedura prevista dal
D.Lgs. n. 758/1994, finalizzata alla
regolarizzazione delle contravvenzioni prevenzionistiche, da quello
dell’accertamento della colpa per un reato di evento: le misure
indicate dall’organo di vigilanza non vincolano il giudice e la
loro osservanza non impedisce di verificare se, rispetto al rischio
che ha prodotto l’infortunio, fossero esigibili ulteriori
interventi organizzativi.
Sicurezza sul lavoro: le prescrizioni degli ispettori non
esauriscono gli obblighi del datore di lavoro
Il lavoratore, dipendente di un’impresa esterna, si trovava
presso l’impianto di betonaggio per effettuare attività di
campionamento e verifica del calcestruzzo quando, durante una
manovra in retromarcia, veniva investito da un’autobetoniera e
schiacciato tra il mezzo e una struttura metallica, riportando
gravi lesioni.
La contestazione formulata nei confronti del datore di lavoro
riguardava l’omessa predisposizione di una postazione
dedicata, sicura, adeguatamente segnalata e protetta per
l’esecuzione delle prove di conformità del calcestruzzo, separata
quindi dalla zona nella quale circolavano e manovravano i
mezzi.
Sul punto la Cassazione ha confermato la tenuta del ragionamento
dei giudici di merito, secondo i quali l’ampiezza dell’area e le
caratteristiche dell’impianto permettevano di individuare una
piazzola nella quale svolgere le operazioni di controllo senza
esporre il lavoratore alle manovre dei mezzi, ritenendo non
accoglibile la diversa ricostruzione difensiva secondo cui la
conformazione dell’impianto avrebbe reso impossibile una simile
soluzione organizzativa.
DUVRI e rischio interferenziale: non basta individuare il
rischio
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il
rapporto tra valutazione del rischio e sua effettiva gestione,
perché la Cassazione ha precisato che l’infortunio non viene
ricondotto alla mancata individuazione dell’interferenza, dato che
quel rischio era già stato considerato nel
DUVRI.
La responsabilità è stata invece collegata alla mancata
attuazione delle misure necessarie a governare un rischio già
individuato e che il datore di lavoro avrebbe dovuto
preventivamente adottare. La Corte ha ricostruito l’addebito non
come omissione della valutazione del rischio interferenziale, ma
come mancato adempimento degli obblighi di prevenzione connessi
alla presenza, nel luogo di lavoro, di un dipendente di un’altra
impresa.
La distinzione ha un peso rilevante nella gestione della
sicurezza aziendale, perché la previsione del rischio nel DUVRI non
conclude il processo prevenzionistico: quando una situazione
pericolosa è stata individuata, devono seguire misure
organizzative e prevenzionistiche capaci di governarla
nell’organizzazione reale delle lavorazioni.
Nel caso esaminato, il rischio nasceva dalla sovrapposizione tra
l’attività del lavoratore impegnato nelle prove sul calcestruzzo e
la circolazione dei mezzi nell’impianto; la misura ritenuta
esigibile consisteva quindi nella separazione delle due attività
mediante una postazione dedicata e protetta.
Lavoratori esterni: quali obblighi di sicurezza gravano sul
datore di lavoro
La circostanza che il lavoratore infortunato dipendesse da
un’altra impresa non modifica il ragionamento della Corte, che ha
richiamato gli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 81/2008
(Testo Unico Sicurezza Lavoro), collegandoli alle misure generali
di tutela previste dall’art. 15, tra cui la riduzione dei rischi
alla fonte e la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono o possono essere esposti.
La protezione non viene fatta dipendere dal rapporto di lavoro
con l’impresa che gestisce l’ambiente nel quale il rischio è
presente. Secondo la Cassazione, la riduzione del rischio
alla fonte tutela chiunque debba confrontarsi con quel
rischio nel luogo di lavoro e lo stesso vale per la limitazione dei
soggetti esposti, indipendentemente dal rapporto di lavoro,
appalto, subappalto o fornitura.
Gli ermellini hanno inoltre posto l’accento sulla condizione del
lavoratore esterno, normalmente meno vicino alle
informazioni, alle procedure e alle prassi dell’impresa nella quale
si trova a operare e, per questa ragione, bisognoso di una tutela
adeguata anche attraverso la sua collocazione in aree meno
rischiose. In questo quadro rileva anche l’art. 18 del
D.Lgs. n. 81/2008, sia con riferimento all’accesso
alle zone caratterizzate da rischi gravi e specifici sia
all’obbligo di vigilanza previsto dal comma 3-bis.
Il lavoratore, pur essendo dipendente di un’altra impresa,
rientrava pertanto nella sfera di protezione collegata alla
posizione di garanzia del datore di lavoro
responsabile dell’organizzazione dell’impianto.
D.Lgs. n. 758/1994: quale valore hanno le prescrizioni
dell’organo di vigilanza?
La difesa sosteneva che la documentazione acquisita e le
dichiarazioni rese nel processo dimostrassero come, dopo
l’infortunio, l’organo di vigilanza non avesse ritenuto necessario
prescrivere una specifica area dedicata alle prove sul
calcestruzzo, reputando invece sufficiente intervenire sulla
delimitazione e sulla segnalazione delle aree di transito dei
mezzi.
Per il ricorrente, questo dato metteva in discussione la
possibilità di considerare la postazione separata quale misura
dovuta e, di conseguenza, anche il giudizio causale formulato dai
giudici di merito.
La Cassazione non ha condiviso questa lettura e ha ricordato la
funzione attribuita dal legislatore alla procedura degli artt. 20 e
seguenti del D.Lgs. n. 758/1994, diretta alla
regolarizzazione delle contravvenzioni prevenzionistiche e alla
loro eventuale estinzione attraverso l’adempimento della
prescrizione e il pagamento della somma prevista dalla legge.
I contenuti tecnici della prescrizione e il successivo
procedimento di ottemperanza, precisa la Corte, non hanno
valore vincolante nell’accertamento della colpa specifica
relativa a un reato di evento, quale quello di lesioni personali
colpose aggravate dalla violazione della normativa
antinfortunistica.
La procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 persegue infatti
finalità ripristinatorie, estintive e deflattive rispetto alle
contravvenzioni alle quali si applica, mentre il giudizio
sull’infortunio investe l’adeguatezza complessiva delle
misure prevenzionistiche esigibili rispetto al
rischio verificatosi.
Ne deriva che la mancata prescrizione della nuova area di
campionatura non esclude la colpa del datore di lavoro e non
impedisce al giudice penale di ritenere esigibili misure
ulteriori o diverse rispetto a quelle indicate dall’organo
di vigilanza.
Obblighi del datore di lavoro: cosa accade se gli ispettori non
prescrivono una misura?
Il principio fissato dalla Cassazione impedisce quindi di
attribuire alle prescrizioni dell’organo di vigilanza un
significato che il D.Lgs. n. 758/1994 non assegna
loro.
Se, nell’ambito della procedura amministrativa, viene prescritta
una determinata soluzione, ciò non significa che le misure
esigibili dal datore di lavoro si esauriscano in quella
indicazione; allo stesso modo, la mancata prescrizione di un
intervento non equivale ad affermare che quell’intervento fosse
inutile o non dovuto.
Il parametro resta il rischio che il datore di lavoro
era chiamato a governare nell’esercizio della propria
posizione di garanzia e, nel caso in esame, quel rischio era
rappresentato dalla presenza di un lavoratore impegnato nelle prove
sul calcestruzzo all’interno di un’area interessata dalla
movimentazione dei mezzi pesanti.
Infortunio e nesso causale: quando la misura omessa avrebbe
evitato l’evento
Anche la contestazione relativa al nesso causale è stata
respinta, richiamando il criterio secondo cui, nei reati colposi
derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica, il
giudizio controfattuale deve verificare se la condotta
doverosa omessa avrebbe impedito l’evento con un elevato
grado di credibilità razionale, senza richiedere una certezza
assoluta sull’efficacia impeditiva della misura.
La postazione separata dalle zone di movimentazione delle
autobetoniere non è stata considerata una generica misura capace di
abbassare il livello complessivo di rischio, ma una soluzione
direttamente funzionale a evitare l’esposizione che aveva prodotto
l’infortunio.
L’evento è stato quindi ricondotto alla realizzazione dello
stesso rischio che la regola cautelare violata
avrebbe dovuto prevenire.
Condotta del lavoratore e di altri soggetti: quando resta la
responsabilità del datore di lavoro
La difesa aveva richiamato anche la condotta del conducente,
contestando una manovra eseguita senza adeguato controllo degli
specchietti e segnalando la non conformità del dispositivo sonoro
di retromarcia, oltre alla condotta della persona offesa, che
sarebbe stata consapevole della pericolosità dell’area nella quale
stava operando.
I giudici non hanno ritenuto tali elementi sufficienti a
escludere la responsabilità del titolare della posizione di
garanzia, perché l’eventuale concorso di altri soggetti non assume
efficacia interruttiva quando le loro condotte rimangono comprese
nell’area di rischio che la regola cautelare
violata era destinata a governare.
Nel caso esaminato, sia il comportamento del conducente sia
quello del lavoratore investito si inserivano nelle operazioni
lavorative per le quali entrambi si trovavano nell’impianto e non
potevano quindi essere qualificati come eccentrici o
abnormi rispetto al rischio lavorativo.
DUVRI, prescrizioni ispettive e responsabilità: il principio
della Cassazione
La valutazione documentale del rischio,
l’attuazione delle misure e le prescrizioni impartite dall’organo
di vigilanza operano quindi su piani collegati, ma non
sovrapponibili, perché la circostanza che una determinata misura
non sia stata prescritta ai sensi del D.Lgs. n.
758/1994 non esaurisce la verifica sulle misure
prevenzionistiche esigibili rispetto al rischio che ha prodotto
l’evento, né consente al datore di lavoro di assumere il contenuto
della prescrizione come limite dei propri obblighi.
Il riferimento resta il rischio presente
nell’organizzazione e l’idoneità delle misure adottate a
impedirne la realizzazione.
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