L’argomento di oggi
Gli agenti di viaggi MR dal Triveneto e DF da Roma, nostri clienti, ci interrogano con comprensibile interesse su queste recentissime sentenze di Cassazione: “Gentili, ho visto che la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza in oggetto specificando che il socio lavoratore non dovrà pagare l’INPS sugli utili non ritirati. Vi risulta? Ho letto che si può fare anche ricorso per i versamenti fatti negli ultimi 5 anni, è così? Potete dirmi quanto ho pagato di INPS “non dovuta” sugli utili della mia SRL e se possiamo fare ricorso? Attendo vostre.
1. Su questo argomento, che ribadiamo essere spinosissimo per l’imprenditore (e nell’ultimo cpv. qui in fondo spieghiamo il perché) avevamo già scritto nel § 6.3 della nostra “MINIGUIDA – L’ottimizzazione fiscale delle Agenzie di Viaggi e Turismo (con aspetti civilistici e previdenziali)” del novembre 2024, citando i riferimenti giurisprudenziali allora noti. Sono poi seguite altre sentenze avverse all’INPS da parte di altri giudici di merito, fino a giungere alla Corte di Cassazione che pochi giorni fa con ben dieci sentenze respinge la tesi dell’INPS sull’imponibilità previdenziale in capo ai soci degli utili non distribuiti delle SRL.
2. Richiamando in sintesi i termini della questione, è pacifico che il socio operativo di una SRL sia considerato dall’INPS un commerciante e venga assoggettato all’iscrizione obbligatoria alla gestione IVS Commercianti (Invalidità Vecchiaia Superstiti), con conseguente pagamento della contribuzione annua minima attualmente pari a 4.500 euro circa, corrispondente al reddito figurativo minimo di 18.400 euro circa. E’ prevista poi alla fine di ogni anno anno una contribuzione aggiuntiva a conguaglio sul reddito percepito dall’assistito oltre i 18.400 euro del reddito figurativo minimo.
3. A questo punto la domanda è: gli utili non distribuiti delle SRL, pro quota fra i soci operativi della società, vanno comunque assoggettati alla contribuzione INPS a conguaglio? Oppure lo diventano solo se e quando tali utili vengono pagati come dividendi ai soci? La partecipazione al lavoro del socio operativo, che ne giustifica l’iscrizione alla gestione IVS Commercianti, determina automaticamente anche l’imputazione al socio di ogni risultato economico prodotto dalla società?
4. La posizione dell’INPS. Da oltre un ventennio, con le due circolari interpretative n. 102/2003 e n. 84/2021, l’INPS sostiene la tesi dell’imponibilità contributiva in capo al socio operativo degli utili comunque prodotti in ogni esercizio contabile dalla società: “La base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali e attribuita al socio [operativo, ndr] in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.
Aggiungeva l’INPS che l’opposta interpretazione porterebbe al paradossale risultato di rimettere alla volontà del socio contribuente la misura della contribuzione previdenziale, in quanto sarebbe nella facoltà del socio-amministratore, e a maggior ragione del socio unico della SRL, ”decidere di non distribuire gli utili sottraendoli così all’imponibile previdenziale” [e alle casse sempre più in tensione dell’Ente, ndr].
5. L’opposto giudizio di Cassazione. La Corte di Cassazione con le sentenze muiltiple in argomento rigetta la suesposta tesi dell’INPS. Ancorché con la riforma del 1992 la base imponibile contributiva sia stata ampliata alla totalità dei redditi d’impresa del soggetto, ciò non consente di abbandonare il criterio selettivo definito dalla legge, e cioè che il reddito deve essere fiscalmente riferibile alla persona fisica del socio operativo e denunciato ai fini Irpef. Se tale reddito proviene da una quota parte del reddito societario, ovviamente esso diventa imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali quando viene materialmente pagato come dividendo (principio di cassa).
6. Efficacia e limiti delle sentenze di Cassazione. Purtroppo le sentenze, ancorché di Cassazione, generano efficacia solo inter partes (cioè limitata alle parti in procedura) e non erga omnes (cioè nei confronti di tutti) come sono invece le leggi. Nel caso in esame la conclusione è che, rebus sic stantibus, l’INPS non è tenuta ad accettare passivamente le predette sentenze di Cassazione e può continuare a perseguire le imprese sulla base delle sue proprie posizioni. A meno che a questo punto l’INPS stessa decida di adeguarsi alle sentenze emettendo in tal senso propri documenti di prassi che diano precise indicazioni alle imprese. Staremo a vedere e seguiremo la vicenda.
7. In conclusione ecco perché, come dicevamo all’inizio, l’imprenditore si trova ora in una situazione spinosa. Le imprese istanti chiedono due cose:
i) se i soci operativi di SRL possono da questo momento sospendere i versamenti all’INPS delle due rate di anticipi di contribuzione correlati all’imponibile previdenziale dell’anno precedente (versando beninteso solo il minimo contributivo nelle quattro rate trimestrali canoniche);
ii) se gli stessi hanno diritto a chiedere il rimborso dei contributi versati a conguaglio sugli utili non distribuiti degli anni precedenti.
La risposta del consulente d’impresa, per quanto egli sappia a priori che non sarà soddisfacente per l’imprenditore, non può che essere: non lo so, non si sa, se lo fai potrai aspettarti un’azione dell’INPS in senso contrario e dover sostenere i conseguenti giudizi innanzi il giudice ordinario. In una tale situazione contradditoria e di incertezza del diritto ci aspetteremmo che le Associazioni imprenditoriali (e non solo quelle del turismo poiché la questione riguarda trasversalmente la totalità dei settori economici) sviluppassero un’azione immediata presso le Amministrazioni competenti volta a trovare una soluzione certa per le imprese.
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Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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