Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito, d’intesa con l’INPS, la circolare ministeriale n. 24818 del 24/09/2026 con le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2027.
Tali indicazioni riguardano i dirigenti scolastici, il personale docente, educativo e ATA e le relative procedure per la cessazione, l’accertamento del diritto a pensione e gli adempimenti previdenziali connessi.
Dirigenti scolastici – Termini
Il termine finale per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 1° marzo 2027. Le istanze possono essere presentate a decorrere dal 25 settembre 2026. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso oltre tale termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Personale docente, educativo e ATA –Termini
Per tutto il personale del comparto istruzione – settore scuola, il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio nei casi previsti dalla normativa è fissato al 21 ottobre 2026. Le domande producono effetti dal 1° settembre 2027 e possono essere presentate dal 25 settembre 2026.
Entro la stessa data gli interessati possono revocare la domanda di cessazione precedentemente inoltrata tramite POLIS.
Il termine del 21 ottobre 2026 riguarda anche coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata e non avendo ancora compiuto 67 anni e 1 mese di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa.
DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Le domande di dimissioni del personale scolastico (docenti e ATA) di ruolo si presentano ESCLUSIVAMENTE attraverso il portale Ufficiale del Ministero – istanze on line (P0LIS).
Le istanze attraverso il sistema POLIS saranno articolate in più procedure (sette diverse istanze attive contemporaneamente).
La prima comprenderà le domande di cessazione ordinarie, incluse quelle relative alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata ordinaria, alla pensione di vecchiaia a domanda e alle specifiche ipotesi di pensione anticipata previste dalla normativa.
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;
- Quota 100, per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021;
- Quota 102, per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022;
- Quota 103, per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
- pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell’anno 2024;
- pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell’anno 2025;
- Opzione Donna, secondo le diverse discipline applicabili in relazione alla data di maturazione dei requisiti (31 dicembre 2021, 2022, 2023 o 2024).
Per il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in Opzione Donna, le condizioni soggettive previste dalla normativa, tra cui quelle riferite alle caregiver e alle invalide, devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.
In presenza di più istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria sia a Quota 100, Quota 102, Quota 103, pensione anticipata flessibile o Opzione Donna, queste ultime saranno considerate in subordine rispetto alla prima istanza.
Le domande di cessazione dal servizio e le relative revoche devono essere presentate con le modalità indicate dal Ministero:
- dirigenti scolastici, personale docente, compresi gli insegnanti di religione cattolica, personale educativo e ATA di ruolo: esclusivamente tramite la procedura web POLIS “Istanze On Line”;
- personale in servizio all’estero: istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS;
- personale delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta: domanda direttamente alla sede scolastica di servizio o titolarità, che provvede all’inoltro agli uffici competenti;
- domande di trattenimento in servizio nei casi previsti dalla normativa: presentazione all’Ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale, entro il 21 ottobre 2026.
La presentazione dell’istanza nei termini e con le modalità previste è propedeutica al collocamento a riposo. Non potranno essere disposte cessazioni dal servizio sulla base di domande presentate successivamente al 21 ottobre 2026.
Gestione delle istanze e accertamento del diritto
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo individuale e con esclusivo riferimento alla tipologia di pensione indicata nell’istanza di cessazione.
| TERMINE INPS PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO: 21 APRILE 2027 |
Per rispettare tale termine è necessaria la preventiva sistemazione dei conti assicurativi. Gli Ambiti provinciali o le istituzioni scolastiche dovranno effettuare l’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo e dei relativi allegati prodotti entro il 31 agosto 2000 e non ancora definiti, con riferimento al personale che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2027.
Gli Ambiti territoriali provinciali o le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l’applicativo Nuova Passweb per lo scambio dei dati con l’INPS. La sistemazione delle posizioni assicurative dovrà comprendere anche i periodi pre-ruolo antecedenti al 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.
| TERMINE PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTI ASSICURATIVI: 11 GENNAIO 2027 |
Gli Ambiti territoriali provinciali dovranno inoltre definire con la massima sollecitudine i provvedimenti cosiddetti “ante subentro” e trasmetterli alle sedi INPS con cadenza settimanale, comunque entro l’11 gennaio 2027. Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI soltanto dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.
Domanda di pensione all’INPS
La domanda di cessazione dal servizio non sostituisce la domanda di pensione. Quest’ultima deve essere inviata direttamente all’Ente previdenziale esclusivamente attraverso una delle modalità previste.
- domanda online sul sito INPS con SPID;
- domanda online con Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- domanda online con Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- presentazione tramite Contact Center Integrato INPS, numero 803164;
- presentazione telematica tramite l’assistenza gratuita del Patronato.
Le modalità indicate sono le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Una domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino alla sua trasmissione con una delle modalità previsti:
REQUISITI PENSIONISTICI – CESSAZIONI DAL 1° SETTEMBRE 2027
| TIPOLOGIA DI PENSIONE | REQUISITO |
| Pensione di vecchiaia | 67 anni e 1 mese + 20 anni di contributi |
| Pensione anticipata ordinaria – donne | 41 anni e 11 mesi di contributi |
| Pensione anticipata ordinaria – uomini | 42 anni e 11 mesi di contributi |
| Quota 100 | Requisiti maturati entro il 31/12/2021 |
| Quota 102 | Requisiti maturati entro il 31/12/2022 |
| Quota 103 | Requisiti maturati entro il 31/12/2023 |
| Pensione anticipata flessibile | Requisiti maturati nel 2024 o nel 2025 |
| Opzione Donna | Requisiti maturati entro il 2021, 2022, 2023 o 2024, con le condizioni soggettive previste dalla normativa |
| APE Sociale | 63 anni e 5 mesi, oltre agli ulteriori requisiti previsti per le categorie ammesse |
| Lavoratori precoci – categorie a), b), c) | 41 anni e 1 mese di contributi |
| Lavoratori precoci – categoria d) | 41 anni di contributi |
Tale schema è stato ricavato dalla circolare MIM prot. n. 24818 del 24 settembre 2026, relativa alle cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2027.
Limiti di età, pensione di vecchiaia e trattenimento in servizio
Per il 2027 l’Amministrazione colloca obbligatoriamente a riposo il dipendente che abbia raggiunto l’età limite ordinamentale di 67 anni e 1 mese e sia in possesso del requisito per la pensione di vecchiaia: in via generale, 20 anni di contribuzione e, per coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1996, anche il requisito di importo soglia previsto dalla normativa.
Qualora l’età di 67 anni e 1 mese sia compiuta tra settembre e dicembre 2027, la cessazione dal servizio può avvenire soltanto a domanda dell’interessato.
La normativa ha abolito in via generale il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Restano tuttavia specifiche eccezioni: il personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, nell’ambito di accordi con scuole o università straniere, può chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere trattenuto in servizio retribuito per non più di tre anni.
Nel 2027 potranno inoltre permanere in servizio, nei casi disciplinati dalla normativa richiamata dal Ministero, i soggetti che abbiano compiuto 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 ma non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva e non abbiano presentato domanda di cessazione tramite POLIS.
APE Sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci
Gli interessati all’accesso all’APE Sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2027.
Per l’APE Sociale, la circolare richiama la proroga della sperimentazione fino al 31 dicembre 2026 e l’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, unitamente alle ulteriori condizioni previste dalla normativa. Tra le professioni gravose indicate rientrano anche i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”.
Le lavoratrici che abbiano presentato domanda POLIS per Opzione Donna con verifica positiva del diritto a pensione e che presentino anche domanda di riconoscimento delle condizioni per l’APE Sociale entro il 31 marzo 2027 (primo scrutinio 2027), dopo l’esito positivo dell’istruttoria INPS potranno comunicare tempestivamente la rinuncia alla domanda di pensionamento Opzione Donna eventualmente già presentata.
Per i lavoratori precoci, la circolare indica per il 2027 un requisito contributivo di 41 anni e 1 mese per le categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, mentre per i soggetti rientranti nella lettera d) il requisito resta pari a 41 anni.
Anticipo TFS/TFR
La normativa richiamata consente ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a determinate forme pensionistiche, tra cui Quota 100, Quota 102, Quota 103 o le pensioni riconosciute sulla base dei requisiti dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’apposito accordo una richiesta di finanziamento dell’indennità di fine servizio. L’importo massimo finanziabile per l’anticipo del TFS/TFR è di € 45.000.
Gli Uffici scolastici territoriali devono fornire tempestivamente alle sedi INPS competenti i dati giuridici ed economici necessari alla quantificazione delle prestazioni, provvedendo alla sistemazione delle posizioni assicurative mediante Nuova Passweb e Flusso Uniemens e inoltrando le pratiche di riscatto TFS/TFSR ancora giacenti.
Adempimenti amministrativi per TFS e TFR
Per le cessazioni dal 1° settembre 2027, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFS deve essere telematica. L’applicativo “Comunicazione di cessazione” sostituisce i precedenti modelli cartacei per la trasmissione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS.
Con il nuovo sistema, i dati necessari all’elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e dalla funzione “Ultimo Miglio TFS”. Per il TFR relativo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, gli istituti scolastici devono utilizzare la funzione “Ultimo Miglio TFR”, in sostituzione dei modelli cartacei TFR1 e TFR2.
La gestione dei contratti annuali, delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e degli incarichi per l’insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Per tali contratti la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR all’Ente previdenziale continuano a essere gestiti direttamente e automaticamente dal MEF.
Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa, le scuole devono utilizzare la funzione “Invio TFR” disponibile nel percorso SIDI: Retribuzioni e Fisco → Retribuzioni. Gli Uffici scolastici sono inoltre invitati alla corretta compilazione del flusso Uniemens, con particolare attenzione ai campi relativi al TFR.
Ricordiamoci che:
- I requisiti pensionistici sono comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita introdotti dalla legge di Bilancio per l’anno 2026 e richiamati nella circolare INPS n. 28 del 16/03/2026;
- Che le domande di cessazione dal servizio sono propedeutiche per l’accesso alla pensione e se non sono presentate entro il termine ultimo imposto dal Ministero non è ammesso l’accesso alla pensione;
- Che per una corretta valutazione per la verifica del diritto a pensione è necessario conoscere (soprattutto se gli estratti contributivi sono incompleti) la storia lavorativa del pensionando con particolare riferimento ai periodi pre ruolo (prima e dopo il 01/01/1998), a periodi riscattati o ricongiunti;
- Per i periodi pre ruolo ante 1997 con versamenti nel FPLD valutare la presentazione della domanda di computo (entro il 65° anno di età), se il pre ruolo è successivo a tale data proporre una RVPA con allegata la documentazione dei servizi prestati;
- In caso di assenza di contribuzione per periodi lavorati è necessario richiedere alla Scuola lo stato matricolare;
- Che i requisiti per l’accesso alla pensione possono essere raggiunti entro 31/12 dell’anno di pensionamento
- Che le scadenze principali da ricordare sono le seguenti:
| DATA | ADEMPIMENTO |
| 25 settembre 2026 | Apertura delle procedure per la presentazione delle domande. |
| 21 ottobre 2026 | Termine per le domande di cessazione del personale docente, educativo e ATA e per le revoche. |
| 11 gennaio 2027 | Termine per la sistemazione delle posizioni assicurative e per i provvedimenti ante subentro. |
| 1° marzo 2027 | Termine per la domanda di cessazione dei dirigenti scolastici. |
| 31 marzo 2027 | Termine indicato per il primo scrutinio 2027 relativo all’APE Sociale nei casi richiamati. |
| 21 aprile 2027 | Termine previsto per l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS. |
| 31 agosto 2027 | Termine per le domande di cessazione relative ad APE Sociale e lavoratori precoci dopo il riconoscimento INPS. |
| 1° settembre 2027 | Decorrenza delle cessazioni dal servizio. |
A cura del Consulente Settore Pubblico/Enasc, Affaticati Rodolfo
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