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Gli utili non distribuiti di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore iscritto alla Gestione artigiani o commercianti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) quando restano accantonati nella società e non sono imputati al socio ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il principio era emerso dalle sentenze n. 25377 del 16 settembre 2026 e n. 25467 del 17 settembre 2026, già esaminate sul tema degli utili non distribuiti delle Srl e contributi INPS. Ora una nuova serie di decisioni della Sezione Lavoro consolida l’orientamento.
Le nuove pronunce riguardano soci lavoratori, soci amministratori e anche una socia unica, con differenti quote di partecipazione, accomunati dall’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti INPS.
La successione delle decisioni consolida quindi il criterio utilizzato per individuare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.
Utili non distribuiti e contributi INPS: il principio della Cassazione
Il punto di partenza è l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992.
La disposizione rapporta la contribuzione degli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.
Conta il reddito imputato al socio ai fini IRPEF
Secondo la Cassazione, il riferimento normativo ai redditi “denunciati” è decisivo. Non è sufficiente che il reddito sia stato prodotto dalla S.r.l. o sia astrattamente riconducibile alla quota di partecipazione del socio.
Il reddito deve essere fiscalmente imputato alla persona fisica e deve quindi essere dichiarato dal socio ai fini IRPEF.
Per una S.r.l., tale condizione ricorre con la percezione degli utili oppure quando la società abbia optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Se gli utili vengono invece accantonati a riserva e non opera il regime di trasparenza fiscale, il reddito resta riferibile alla società ed è dichiarato dalla S.r.l. ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
La contribuzione non può quindi essere determinata sulla base di un reddito solo potenzialmente attribuibile al socio.
Nuove sentenze sugli utili delle Srl: orientamento confermato
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con le sentenze n. 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e con le sentenze n. 25465 e 25466 del 17 settembre 2026.
Le controversie presentano caratteristiche differenti, ma la questione giuridica è sostanzialmente la stessa: stabilire se gli utili prodotti dalla S.r.l., non distribuiti e accantonati, debbano essere inclusi nella base imponibile per la contribuzione eccedente il minimale.
La Suprema Corte ha disatteso la tesi dell’INPS secondo cui dovrebbe concorrere alla base imponibile anche il reddito conseguibile in astratto dal socio, pur in assenza di percezione degli utili.
Il riferimento legislativo ai redditi denunciati ai fini IRPEF non può infatti essere sostituito da un criterio fondato su redditi soltanto potenziali o provvisoriamente accantonati.
Socio lavoratore, amministratore e socio unico
Le nuove sentenze assumono particolare rilievo perché applicano il medesimo criterio a situazioni societarie differenti.
Le cause riguardano, tra gli altri, un socio con partecipazione del 20%, un socio e amministratore con quota del 33%, un socio e amministratore con partecipazione del 60%, soci con quota del 50% e una socia unica e amministratrice.
La pluralità dei casi esaminati mostra quindi che il criterio viene applicato anche in presenza di differenti percentuali di partecipazione e di diversi ruoli societari, fermo restando il necessario presupposto dell’imputazione fiscale del reddito al socio.
Particolarmente significativa è la posizione della socia unica. La circostanza che la decisione sulla distribuzione degli utili possa dipendere dalla stessa persona non determina, secondo la Cassazione, l’automatica imputazione del reddito alla socia.
La S.r.l. unipersonale conserva infatti la natura di società di capitali e non si trasforma in un’impresa individuale.
Iscrizione INPS e base imponibile: due verifiche distinte
Le sentenze distinguono l’obbligo di iscrizione previdenziale dalla determinazione del reddito sul quale calcolare i contributi.
Il lavoro nella Srl non rende imponibili tutti gli utili
Il socio che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza può essere tenuto all’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti.
L’iscrizione non determina però l’assoggettamento automatico a contribuzione di tutti gli utili prodotti dalla società.
La partecipazione al lavoro aziendale giustifica l’obbligo assicurativo. La base imponibile contributiva, invece, deve essere determinata verificando quali redditi siano fiscalmente attribuiti al socio.
Il fatto che il socio lavori nella S.r.l., la amministri o disponga di una partecipazione societaria rilevante non trasforma quindi gli utili accantonati in redditi IRPEF della persona fisica.
Srl e società di persone: perché il trattamento è diverso
La qualificazione fiscale del reddito distingue le società di capitali dalle società di persone.
Nelle Srl la trasparenza fiscale non opera automaticamente
Nelle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice, il reddito viene imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione.
Nelle società di persone, l’imputazione del reddito ai soci opera per trasparenza indipendentemente dalla percezione.
Per le S.r.l., invece, il reddito prodotto e dichiarato ai fini IRES resta riferibile alla società e viene imputato al socio, ai fini considerati dalle sentenze, con la percezione degli utili oppure in presenza dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale.
In assenza di tali condizioni, l’utile accantonato a riserva non può essere considerato, ai soli fini previdenziali, un reddito personale del socio.
La distinzione è rilevante perché l’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992 assume come riferimento proprio i redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF dall’obbligato.
Utili accantonati: cosa verificare in concreto
Le pronunce consentono di individuare alcuni elementi rilevanti quando l’INPS richiede contributi sugli utili prodotti da una S.r.l.
Documenti e condizioni da controllare
Occorre verificare:
- se gli utili siano stati effettivamente distribuiti al socio;
- se il bilancio o la delibera societaria ne preveda l’accantonamento a riserva;
- se la S.r.l. abbia esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale;
- se il reddito sia stato imputato al socio e debba essere dichiarato ai fini IRPEF;
- quale reddito sia stato utilizzato dall’INPS per determinare la contribuzione eccedente il minimale.
Resta inoltre fermo il principio, già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25377/2026, secondo cui grava sull’ente previdenziale l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.
L’INPS deve quindi dimostrare il presupposto che determina l’obbligo di dichiarare il reddito ai fini IRPEF, attraverso l’avvenuta percezione degli utili oppure attraverso l’opzione della società per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986.
Utili Srl e contributi INPS: il quadro dopo le nuove sentenze
Le pronunce del 16 e 17 settembre 2026 rafforzano un orientamento che appare uniforme: per il socio lavoratore di una S.r.l., l’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti non comporta, da sola, l’assoggettamento a contribuzione di tutti gli utili prodotti dalla società.
Gli utili non distribuiti e accantonati a riserva restano esclusi dalla base imponibile quando non sono stati percepiti dal socio e non opera il regime di trasparenza fiscale.
Il principio trova applicazione anche in presenza di soci amministratori, soci con partecipazioni rilevanti e soci unici.
Ai fini della contribuzione eccedente il minimale resta quindi centrale la qualificazione fiscale del reddito e la sua imputazione alla persona fisica obbligata al versamento dei contributi.
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