La Cassazione ritiene che la ripresa di lavori abusivi su una struttura già colpita da ordine di demolizione integra un nuovo e autonomo reato edilizio. Nel caso di un hotel, la chiusura con vetrate della veranda e la copertura di uno spazio esterno di 130 mq non erano giustificate dalle CILA presentate.
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L’articolo tratta di una sentenza della Corte di Cassazione in merito ad alcuni abusi edilizi realizzati presso un hotel consistenti in una chiusura con vetrate di una veranda e nella chiusura di un’area esterna di 130 mq, destinata alla somministrazione di bevande. La Cassazione chiarisce che la ripresa dei lavori abusivi, anche su strutture già interessate da un precedente ordine di demolizione, costituisce un nuovo e autonomo reato edilizio. Quindi viene confermata la responsabilità dell’amministratrice e della sorella che aveva presentato le CILA, mentre per il socio della società viene annullata la condanna con rinvio poiché occorre provare un suo concreto coinvolgimento nell’abuso.
Veranda e spazio esterno dopo l’ordine di demolizione
Una struttura ricettiva, interessata da un ordine di demolizione emesso nel 2018, dopo un parziale intervento di rimozione, è stata nuovamente trasformata.
Durante un sopralluogo del 2020, la Polizia municipale ha accertato la presenza di opere che riguardavano una veranda e uno spazio pertinenziale di circa 130 metri quadrati, in precedenza scoperto, utilizzato per la colazione e la somministrazione di bevande dell’hotel.
Le tre socie della società proprietaria sono state condannate per abuso edilizio dal Tribunale di Lecce, decisione confermata anche dalla Corte d’Appello.
Il caso è quindi arrivato in Cassazione.
La demolizione parziale non consente di completare o rifare l’opera abusiva
Secondo la posizione della difesa, non si sarebbe trattato di un nuovo abuso, perché la struttura era già stata oggetto dell’ordine di demolizione e non sarebbe stato creato un volume del tutto nuovo, ma la Corte di Cassazione è di parere contrario.
Secondo i giudici infatti “La ripresa dei lavori abusivi, che è la condotta qui contestata, integra un’autonoma, ulteriore e grave violazione della norma penale, che legittima l’uso del potere coercitivo reale e il successivo esercizio dell’azione penale (…). I Giudici di merito hanno accertato una progressione nella realizzazione dell’abuso, perché il 6 dicembre 2018 la Polizia municipale aveva riscontrato la rimozione della copertura dell’originaria struttura, in adempimento solo parziale dell’ordinanza di demolizione *** *** del 23 aprile 2018 del dirigente dell’Ufficio urbanistica e ambiente del Comune di *** ***, mentre nel sopralluogo dell’8 ottobre 2020 la Polizia municipale ha constatato la realizzazione di un ulteriore abuso costituito dalla copertura fissa e dalla chiusura laterale della struttura con pareti, vetrate e infissi, abuso non coperto né dalla CILA del 12 marzo 2019 relativa alla rimozione delle serre solari né dalla CILA del 23 marzo 2019 relativa alla realizzazione di una pergo-tenda.”
La ripresa dei lavori su una struttura già interessata da un ordine di demolizione può integrare un nuovo reato quando realizza ulteriori opere abusive. Nel caso concreto nel 2018 era stata rimossa soltanto la copertura della struttura e due anni dopo, durante un nuovo sopralluogo, la Polizia municipale ha riscontrato invece la presenza di una nuova struttura stabilmente chiusa, con copertura fissa, pareti, vetrate e infissi. Per i giudici si sarebbe trattato della ripresa e prosecuzione delle precedenti lavorazioni abusive. Questo nuovo intervento costituisce quindi un reato autonomo, per il quale possono essere adottate misure reali e avviato un nuovo procedimento penale.
Nel caso di specie, le due CILA presentate nel 2019 non potevano giustificare quelle opere in quanto riguardavano la rimozione di serre solari e di una pergotenda.
Quindi:
Nei casi come quello esaminato, la realizzazione di una copertura fissa e di chiusure laterali dopo l’adempimento solo parziale dell’ordine di demolizione può integrare un ulteriore abuso edilizio.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: abusi edilizi, ordine di demolizione, reato edilizio, veranda chiusa con vetrate, veranda, hotel, CILA, pergotenda, opere abusive.
FAQ TECNICHE: Abusi edilizi in hotel: nuove opere dopo demolizione parziale | Ingenio
Che cosa si intende per nuovo reato edilizio dopo un ordine di demolizione?
Si configura quando, dopo l’ordine e anche dopo una rimozione parziale, vengono realizzate ulteriori opere abusive.
Non conta soltanto che l’area fosse già interessata da un precedente abuso.
Occorre valutare se vi sia una nuova progressione materiale delle lavorazioni.
Il riferimento penale da verificare è l’art. 44 del d.P.R. 380/2001.
Una demolizione parziale consente di ricostruire o completare la struttura?
No. La demolizione parziale non attribuisce alcun titolo per completare, ricostruire o modificare l’opera.
La struttura residua non può essere considerata liberamente trasformabile.
Ogni intervento successivo deve essere valutato rispetto al titolo edilizio necessario e all’ordine già emesso.
[Verificare specifica tecnica/norma] e disciplina urbanistica comunale applicabile.
Quando una CILA può essere insufficiente?
La CILA non può giustificare opere diverse da quelle specificamente descritte nella comunicazione.
Nel caso esaminato, le CILA riguardavano rimozione di serre solari e realizzazione di una pergotenda.
Non coprivano una struttura fissa con chiusure laterali, vetrate e infissi.
Il riferimento generale è l’art. 6-bis del d.P.R. 380/2001.
La chiusura di una veranda con vetrate è sempre realizzabile con CILA?
No. La qualificazione dipende da stabilità, chiusure laterali, creazione o modifica del volume, destinazione e disciplina locale.
Una veranda stabilmente chiusa con pareti, vetrate e infissi richiede una verifica urbanistico-edilizia puntuale.
Non è corretto assimilare automaticamente tale struttura a una pergotenda.
Quali controlli deve svolgere il tecnico prima di intervenire su un’opera colpita da demolizione?
Deve acquisire l’ordinanza, verificare le opere effettivamente rimosse e confrontare stato dei luoghi, titoli e progetto.
Occorre accertare se siano pendenti procedimenti repressivi, sequestri o ordini di ripristino.
La relazione tecnica dovrebbe distinguere con precisione opere esistenti, da rimuovere e da realizzare.
È essenziale evitare descrizioni generiche o non coerenti con l’intervento reale.
Quali sono gli errori più rilevanti nella progettazione di coperture esterne alberghiere?
Un errore frequente è definire “pergotenda” una struttura che presenta copertura fissa, chiusure rigide e configurazione stabile.
Altro errore è presentare una CILA per opere minori e realizzare un manufatto edilizio differente.
Nei contesti ricettivi vanno valutati anche destinazione d’uso, sicurezza, impianti e requisiti igienico-sanitari.
Come si controllano durabilità e manutenzione delle vetrate e delle coperture?
I controlli manutentivi non incidono sulla legittimità urbanistica dell’opera, ma sono necessari per sicurezza e prestazioni.
Vanno verificati fissaggi, tenuta all’acqua, degrado delle guarnizioni, movimentazione degli infissi e stabilità della copertura.
Le verifiche devono seguire istruzioni del produttore, progetto e documentazione di posa.
[Verificare specifica tecnica/norma] per i requisiti prestazionali del sistema installato.
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