Dal 9 febbraio 2026 è definitivamente in vigore il Protocollo sul telelavoro dei frontalieri tra Italia e Svizzera, applicabile dal 1° gennaio 2024. Vecchi e nuovi frontalieri possono lavorare presso il proprio domicilio fino al 25% dell’attività annuale senza perdere lo status fiscale; le relative giornate si considerano svolte nello Stato del datore di lavoro. Restano però incerti gli effetti del superamento della soglia, il criterio di calcolo per ore o giornate e l’applicazione della franchigia di 10.000 euro.
Dal 9 febbraio 2026 è definitivamente in vigore il Protocollo che consente ai frontalieri tra Italia e Svizzera di svolgere presso il proprio domicilio fino al 25% dell’attività lavorativa annuale senza perdere lo status fiscale. La disciplina si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024 e riguarda sia i vecchi sia i nuovi frontalieri. Rimangono invece incerte le conseguenze del superamento della soglia.
Da casa un giorno a settimana: perché per il frontaliere è una questione fiscale
Per un dipendente qualunque lavorare da casa il venerdì è una questione di organizzazione. Per il frontaliere che vive (ad esempio) a Como e lavora a Lugano è anche una questione di imposte: in quel giorno il lavoro è svolto in Italia, e le regole generali delle convenzioni assegnano il reddito di lavoro dipendente al 
Dopo la pandemia questa regola specifica è stata costruita per tappe, con accordi provvisori e norme ponte. Dal 9 febbraio 2026 c’è una disciplina stabile: il frontaliere può lavorare da casa fino al 25 per cento della sua attività nell’anno civile senza conseguenze sul suo regime fiscale. Il riferimento è il Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, firmato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, ratificato dall’Italia con la legge 29 dicembre 2025, n. 217 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026).
La regola riguarda gli studi del Nord che seguono i frontalieri nella dichiarazione dei redditi, ma anche le imprese italiane della fascia di confine che hanno dipendenti residenti in Svizzera, perché l’Accordo funziona nelle due direzioni.
Chi è considerato lavoratore frontaliere
L’Accordo del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha sostituito quello del 1974 e si applica dal 1° gennaio 2024. È frontaliere, ai sensi dell’art. 2, lett. b), il residente di uno dei due Stati che soddisfa insieme tre condizioni:
- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, entro 20 chilometri dal confine con l’altro Stato;
- svolge lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente lì, o per una stabile organizzazione o base fissa che vi si trova;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale.
L’area di frontiera è definita dall’art. 2, lett. a): per la Svizzera sono i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.
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Soglia fiscale
Il frontaliere può lavorare dal proprio domicilio fino al 25% dell’attività svolta nell’anno civile.
Status conservato
Entro il limite, vecchi e nuovi frontalieri mantengono il proprio regime fiscale.
Decorrenza
La disciplina definitiva è in vigore dal 9 febbraio 2026, ma si applica dal 1° gennaio 2024.
Oltre il limite
Il Protocollo non chiarisce gli effetti del superamento: esiste il rischio di perdere lo status per l’intero anno.
Fisco e previdenza
La soglia fiscale è del 25%; quella previdenziale, su richiesta e con A1, è inferiore al 50%.
Prova documentale
Calendario, presenze e attestazione del datore devono documentare il telelavoro svolto nell’anno.
Vecchi e nuovi frontalieri: le differenze fiscali
Tra i frontalieri residenti in Italia l’Accordo distingue due gruppi, che conviene avere chiari perché il telelavoro pesa in modo diverso sull’uno e sull’altro.
I vecchi frontalieri. Sono i residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell’Accordo, il 17 luglio 2023, lavoravano nell’area di frontiera svizzera per un datore svizzero, o vi avevano lavorato tra il 31 dicembre 2018 e quella data. Per loro vale il regime transitorio dell’art. 9: lo stipendio è imponibile soltanto in Svizzera, e i Cantoni continuano a versare ai Comuni italiani di confine il 40 per cento dell’imposta riscossa, fino all’anno fiscale 2033.
I nuovi frontalieri. Sono tutti gli altri. Per loro vale l’art. 3: la Svizzera trattiene un’imposta alla fonte che non può superare l’80 per cento di quella ordinaria, e l’Italia tassa lo stesso reddito con l’IRPEF, riconoscendo un credito per l’imposta svizzera. Il reddito da frontaliere concorre all’IRPEF per la parte che eccede 10.000 euro, una franchigia portata a questa misura dall’art. 4 della legge n. 83 del 2023.
Per il vecchio frontaliere perdere lo status significa passare dalla tassazione solo in Svizzera alla tassazione anche in Italia. Per il nuovo significa perdere il limite dell’80 per cento e, come si dirà, probabilmente la franchigia. In entrambi i casi la posta è alta, ed è per questo che la regola sul telelavoro conta.
Telelavoro dei frontalieri: come si è arrivati alla soglia del 25%
La disciplina attuale è l’ultimo passaggio di una serie di regimi provvisori. Conviene ricostruirla perché ciascun anno ha la sua regola, e le dichiarazioni del passato vanno lette con la regola dell’anno.
| Periodo | Regola sul telelavoro dal domicilio | Fonte |
| Dal 2020 al 31 gennaio 2023 | Le giornate da casa si considerano lavorate in Svizzera, senza limite percentuale | Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020, più volte prorogato |
| Dal 1° febbraio al 30 giugno 2023 | Fino al 40 per cento del tempo di lavoro | Accordo amichevole del 28 novembre 2023 sul 2023 e, in Italia, art. 12 della legge n. 83 del 2023 |
| Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 | Fino al 40 per cento, solo per chi già lavorava in telelavoro al 31 marzo 2022 | Accordo amichevole del 28 novembre 2023 sul 2023 |
| 2024 e 2025 | Fino al 25 per cento dell’attività | Accordo amichevole del 28 novembre 2023 sul 2024-2025 e, in Italia, art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 |
| Dal 1° gennaio 2024, a regime | Fino al 25 per cento dell’attività nell’anno civile | Protocollo del 30 maggio-6 giugno 2024, in vigore dal 9 febbraio 2026 |
Il 28 novembre 2023 le autorità competenti dei due Stati hanno firmato due accordi amichevoli: uno chiude il 2023 con la soglia del 40 per cento, l’altro anticipa la regola del 25 per cento per il 2024 e il 2025, in attesa del Protocollo, e cessa comunque il 31 dicembre 2025. Lo stesso accordo sul 2024-2025 riconosce che in Italia l’applicazione anticipata richiede una norma di legge. Per questo, in attesa della ratifica, la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 97, della legge n. 207 del 2024) ha dato la stessa regola come norma interna dal 1° gennaio 2024 fino all’entrata in vigore del Protocollo; l’analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di ratifica (A.S. 1520) la richiama come la normativa vigente che ne anticipa gli effetti.
Entrata in vigore e decorrenza del Protocollo
La legge di ratifica n. 217 del 2025 è in vigore dal 20 gennaio 2026, giorno successivo alla pubblicazione. Il Protocollo, invece, entra in vigore secondo il suo art. II, paragrafo 2, alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con cui i due Stati si comunicano di aver completato le procedure interne: secondo il comunicato del Consiglio federale svizzero del 13 febbraio 2026, questa data è il 9 febbraio 2026. Le due date si trovano confuse in parte della stampa; per l’applicazione della regola non cambia nulla, perché l’art. II, paragrafo 1, la rende applicabile dal 1° gennaio 2024.
La regola definitiva sul telelavoro fino al 25%
Il Protocollo sostituisce il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all’Accordo e lo d
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