Bonus Covid professori universitari: anche i docenti a contratto possono beneficiare dell’indennità da 600 euro prevista per marzo e aprile 2020, purché siano rispettati i requisiti di legge. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28355 del 3 novembre 2026, respingendo il ricorso dell’INPS contro il riconoscimento del beneficio a un docente universitario. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
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Bonus Covid professori universitari: il caso arrivato in Cassazione
La controversia trae origine dalla domanda presentata da un docente titolare di un incarico di insegnamento universitario, disciplinato dall’art. 23 della legge n. 240/2010, che aveva richiesto il riconoscimento dell’indennità Covid per marzo e aprile 2020.
Il lavoratore, iscritto alla Gestione separata INPS, aveva ottenuto il riconoscimento del beneficio in primo grado. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 110/2022.
L’INPS aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il rapporto di docenza universitaria non potesse essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell’applicazione degli artt. 27 del d.l. n. 18/2020 e 84 del d.l. n. 34/2020.
Secondo l’Istituto, inoltre, il divieto di determinate collaborazioni nelle pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, avrebbe impedito di ricondurre il rapporto universitario alla categoria dei beneficiari dell’indennità.
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Indennità Covid: quali lavoratori avevano diritto ai 600 euro?
Per risolvere la controversia, la Cassazione ricostruisce la disciplina dell’indennità introdotta durante l’emergenza epidemiologica.
L’art. 27 del d.l. n. 18/2020 aveva previsto un’indennità di 600 euro per marzo 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data.
La disposizione richiedeva inoltre l’iscrizione alla Gestione separata INPS, l’assenza di titolarità di pensione e la mancata iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’art. 84 del d.l. n. 34/2020 aveva successivamente esteso il beneficio ad aprile 2020 per i soggetti già beneficiari dell’indennità di marzo.
La Suprema Corte evidenzia che la normativa non introduce alcuna distinzione tra collaborazioni svolte a favore di committenti pubblici e privati. Il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi è formulato in termini generali, senza ulteriori limitazioni legate alla natura del soggetto committente.
Professori a contratto: perché il rapporto di docenza è lavoro autonomo
Il profilo di rilievo dell’ordinanza riguarda la qualificazione giuridica del rapporto di insegnamento universitario.
Richiamando la precedente giurisprudenza, in particolare Cass. n. 20504/2023 e n. 22603/2024, la Corte ribadisce che i rapporti di docenza universitaria disciplinati dall’art. 23 della legge n. 240/2010 costituiscono rapporti tipici di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo.
La natura autonoma del rapporto non viene meno quando l’incarico riguarda insegnamenti ufficiali anziché attività didattiche meramente integrative.
L’autonomia del docente trova infatti fondamento nelle caratteristiche della prestazione professionale e nella specifica qualificazione scientifica o professionale richiesta per il conferimento dell’incarico.
Ne consegue che il professore universitario a contratto non può essere automaticamente escluso dalle tutele previste per i lavoratori autonomi e i collaboratori.
Collaborazioni nella PA: il divieto non riguarda tutti gli incarichi
La Cassazione affronta anche l’argomento dell’INPS relativo al divieto di collaborazioni nelle pubbliche amministrazioni.
L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 vieta alle amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione caratterizzati da prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Secondo i giudici, tuttavia, il divieto non si estende indistintamente a ogni forma di collaborazione autonoma con la pubblica amministrazione.
Restano consentiti i rapporti caratterizzati da effettiva autonomia organizzativa e operativa del lavoratore, con modalità di coordinamento concordate tra le parti e senza specifici vincoli di orario.
La Corte richiama inoltre il comma 6 dello stesso art. 7, che disciplina il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.
La decisione: il bonus Covid spetta anche ai docenti universitari a contratto
Alla luce di questi principi, la Cassazione esclude che la particolare disciplina dei contratti di insegnamento universitario possa giustificare, di per sé, il diniego dell’indennità Covid.
Il rapporto disciplinato dall’art. 23 della legge n. 240/2010 è infatti riconducibile al lavoro autonomo coordinato ed eventualmente continuativo. Inoltre, la normativa emergenziale non esclude dal proprio ambito applicativo i collaboratori delle amministrazioni pubbliche.
La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso dell’INPS, confermando il riconoscimento del beneficio al docente interessato e condannando l’Istituto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione sul bonus Covid professori universitari conferma che la natura pubblica dell’ente committente non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per escludere i docenti a contratto dalle misure di sostegno economico previste per i lavoratori autonomi e i collaboratori.
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