È in vigore il c.d. Decreto Ambiente-bis,
il nuovo provvedimento con cui il Governo interviene sulle
procedure ambientali, sull’economia
circolare, sul dissesto idrogeologico e
sulle bonifiche, mettendo insieme semplificazioni
amministrative, nuove risorse e misure destinate a interessare da
vicino tecnici, imprese e amministrazioni locali.
Si tratta del D.L. n.
177/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234
dell’8 ottobre 2026 con il titolo “Disposizioni urgenti per il
rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei
problemi climatici, l’economia circolare e le
bonifiche”.
Il testo conferma molte delle misure anticipate dopo il
Consiglio dei ministri, ma consente adesso di definirne meglio
condizioni, limiti e procedure: dal rafforzamento della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC alle verifiche di
assoggettabilità a VIA, passando per il nuovo Fondo dedicato agli
eventi ambientali e climatici, le nuove regole sulle terre
e rocce da scavo, l’utilizzo del
CSS-Combustibile e gli interventi sulle
bonifiche.
Una parte importante riguarda ancora una volta la Terra
dei Fuochi, per la quale vengono destinati fino a
200 milioni di euro agli interventi di risanamento
e bonifica affidati al Commissario unico.
Decreto Ambiente-bis: tutte le novità su VIA, bonifiche e terre
da scavo in Gazzetta Ufficiale
Il D.L. n. 177/2026 interviene direttamente sul D.Lgs. n.
152/2006, modificando sia la parte dedicata alle
valutazioni e autorizzazioni ambientali sia quella relativa ai
rifiuti e alle bonifiche, e affianca a queste modifiche nuove
misure finanziarie per gli eventi climatici e per la mitigazione
del rischio idrogeologico.
Per il settore delle costruzioni, uno dei passaggi più rilevanti
riguarda la disciplina delle terre e rocce da scavo
prodotte nei cantieri puntuali, per le quali viene
introdotta la possibilità di riutilizzo diretto nel sito fino a 20
metri cubi anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. Il
decreto interviene però anche sui quantitativi ammessi in deposito
quando le terre e rocce sono qualificate come rifiuto, definendo
limiti decisamente più elevati rispetto alla disciplina
ordinaria.
Sul fronte delle pubbliche amministrazioni, invece, assumono
particolare peso il nuovo Fondo da 11 milioni di euro annui per
eventi ambientali e climatici imprevedibili, i termini più
stringenti nelle procedure di bonifica e i poteri sostitutivi
attribuiti alle Regioni.
VIA e PNRR-PNIEC: come cambiano competenze e istruttorie
ambientali
Una delle modifiche principali riguarda le verifiche di
assoggettabilità a VIA dei progetti che rientrano nelle
competenze della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Il decreto modifica l’articolo 8 del D.Lgs. n. 152/2006
includendo espressamente, tra le attività attribuite alla
Commissione, anche le verifiche di assoggettabilità a VIA,
concentrando quindi presso lo stesso organismo questa fase
dell’iter dei progetti PNRR e PNIEC.
Viene confermato anche il meccanismo di rimborso dei
diritti di istruttoria collegato ai procedimenti VIA: a
decorrere dal 2026, la relativa copertura potrà arrivare fino a
5 milioni di euro annui, utilizzando i proventi
delle tariffe previste dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il decreto interviene inoltre sul provvedimento unico
ambientale, coordinando la disciplina con le nuove disposizioni
sull’autorizzazione paesaggistica. Su questo punto sarà
particolarmente importante leggere insieme il nuovo testo del
D.Lgs. n. 152/2006 e il D.Lgs. n. 42/2004, perché
la semplificazione riguarda la concentrazione del procedimento e
non il venir meno della tutela paesaggistica.
AIA, eventi climatici e dissesto idrogeologico: fondi e nuove
misure
Per rafforzare le attività istruttorie del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza energetica connesse al rinnovo e al
riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di
competenza statale, il decreto autorizza una spesa di
500 mila euro per il 2027, con specifica
attenzione ai profili sanitari e al rispetto delle condizioni
previste dalle autorizzazioni già rilasciate.
Più articolata è la disciplina del nuovo Fondo
investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati
all’ambiente e al clima, istituito presso il MASE con una
dotazione di 11 milioni di euro annui dal
2027.
Il Fondo finanzierà investimenti dei Comuni relativi a eventi
che non determinano un’emergenza ai sensi del Codice della
protezione civile e che siano collegati a crisi del ciclo dei
rifiuti, conservazione della flora e della fauna autoctona,
deterioramento ecologico anche delle acque o ulteriori effetti dei
cambiamenti climatici.
Un decreto ministeriale, da adottare entro 90
giorni, dovrà stabilire modalità di presentazione delle
domande, criteri di valutazione, monitoraggio e rendicontazione. Il
finanziamento massimo resta fissato in 1 milione di euro
per singolo evento e potrà essere revocato se, entro 180
giorni dalla concessione, il Comune non avrà assunto alcuna
obbligazione giuridicamente vincolante per realizzare
l’intervento.
I Comuni potranno inoltre ricorrere al supporto
tecnico-operativo delle società in house, con costi coperti fino
all’1% del finanziamento concesso.
Il testo definitivo corregge inoltre un dato circolato nelle
prime anticipazioni sul dissesto idrogeologico: gli oneri per
l’assistenza tecnico-specialistica ai Commissari di
Governo potranno essere posti a carico dei quadri
economici degli interventi entro il limite massimo del 2%
del finanziamento assegnato, e non del 3%.
Terre e rocce da scavo: riutilizzo fino a 20 mc nei piccoli
cantieri
È probabilmente una delle modifiche più interessanti per imprese
e professionisti.
Il decreto inserisce nel D.Lgs. n. 152/2006 il nuovo
articolo 185-ter, dedicato alle terre e rocce da
scavo qualificate come rifiuto o prodotte nei cosiddetti cantieri
puntuali.
Per le terre e rocce classificate con i codici EER
17.05.04 e 17.05.03*, i limiti quantitativi
previsti per il deposito vengono elevati a 4.000 metri cubi
complessivi, dei quali non più di 800 metri cubi
di rifiuti pericolosi.
La seconda novità riguarda invece i cantieri
puntuali, definiti come quelli nei quali vengono prodotte
terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri
cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e
destinati al riutilizzo diretto nello stesso sito.
In questi casi il materiale potrà essere riutilizzato
direttamente nel sito di produzione anche senza preventiva
caratterizzazione ambientale, purché i requisiti richiesti
risultino dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La semplificazione non si applica, però, alle terre e rocce
contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele
cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati nello
scavo meccanizzato o tradizionale, né ai materiali provenienti da
siti interessati da procedimenti di bonifica o da scavi effettuati
per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Bonifiche dei siti contaminati: 150 giorni per individuare il
responsabile
Il Decreto Ambiente-bis modifica anche l’articolo 244 del D.Lgs.
n. 152/2006 e rende più stringenti i tempi per l’individuazione del
responsabile della contaminazione.
L’ordinanza della Provincia dovrà essere adottata entro
150 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 1
dell’articolo 244 e senza indugio. Se il termine non viene
rispettato, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore termine
non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente
anche questo termine, sarà la Regione stessa ad adottare
l’ordinanza, con il supporto tecnico del Sistema nazionale
a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Il decreto prevede inoltre l’integrazione degli allegati in
materia di bonifica con una disciplina specifica dei criteri per la
caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di
interesse nazionale, mentre alcune semplificazioni vengono
estese anche agli interventi di bonifica finanziati con risorse dei
fondi richiamati dalla nuova disposizione.
Quanto alla Terra dei Fuochi, il decreto
destina fino a 200 milioni di euro alla
realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica da parte
del Commissario unico. Le risorse confluiscono nella contabilità
speciale del Commissario e le relative relazioni dovranno dare
evidenza del loro effettivo impiego.
CSS-Combustibile ed economia circolare: cosa cambia per AIA,
consorzi e PET
Il D.L. n. 177/2026 interviene anche sull’utilizzo del
CSS-Combustibile, precisando quando la
sostituzione dei combustibili tradizionali non costituisce modifica
sostanziale ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale.
Per gli impianti già autorizzati allo svolgimento delle
operazioni R1, la sostituzione non è considerata sostanziale se non
comporta un aumento della capacità produttiva autorizzata e vengono
rispettati i limiti emissivi previsti dalla normativa o stabiliti
nell’AIA. L’intervento deve essere comunicato all’autorità
competente, che ha 45 giorni per verificare la
sussistenza delle condizioni; decorso il termine senza
contestazioni, l’interessato può procedere.
Una disciplina analoga viene prevista per gli impianti non
autorizzati alle operazioni R1, per i quali è richiesto
l’aggiornamento del titolo mediante comunicazione almeno 45 giorni
prima dell’intervento.
Gli interventi interessati vengono inoltre qualificati come
di pubblica utilità, indifferibili e urgenti,
mentre la disciplina collegata all’utilizzo del CSS viene prorogata
dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030.
Sul fronte dell’economia circolare vengono poi rafforzati gli
obblighi di trasparenza e astensione in caso di conflitto di
interessi negli organismi della responsabilità estesa del
produttore e nei consorzi, mentre per i produttori di
bottiglie in PET per bevande arriva l’obbligo di
comunicare annualmente al CONAI i quantitativi immessi sul mercato
e quelli di plastica riciclata acquistata e utilizzata, indicando
anche se la provenienza è dall’Unione europea o da Paesi
terzi.
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