Legittima difesa, il diritto di proteggersi e i limiti dei giudici


Il recentissimo provvedimento di grazia al detenuto Guido Gianni – protagonista a suo tempo di un caso di autodifesa assai discusso – ci permette di fare un paio di considerazioni generali sul tema della legittima difesa.

Il caso del morso e la sentenza della Cassazione

La prima: esiste una pronuncia della Cassazione (28782/19) che riguarda una curiosa sentenza di alcuni giudici toscani: lite fra vicini di casa. L’aggressore va nel giardino della vittima e la prende a morsi. La vittima, per difendersi dal morsicatore furioso, reagisce con un pugno. Il tribunale di Prato condanna la vittima dell’aggressione per eccesso colposo. La Corte di Appello di Firenze conferma la condanna.

La ragione? Leggiamo la sentenza della Cassazione: «Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva colposamente errato nell’impiego dei mezzi difensivi, posto che per fare cessare l’aggressione in atto sarebbe stato sufficiente stringere il naso dell’aggressore, manovra che obbliga il soggetto ad aprire la bocca per respirare – laddove invece la vittima aveva attinto con un forte pugno il volto dell’aggressore».

Udite, udite! Secondo i giudici di merito, per liberarsi dal morso, la vittima avrebbe dovuto avere la lucidità scientifica di chiudere le narici dell’aggressore pinzandole fra pollice e indice. Tappato il naso, il cattivo avrebbe dovuto aprire la bocca per respirare et voilà: fine del morso. Il pugno, quindi, era stato una reazione «non necessaria», appunto, perché poteva essere sostituito dalla «compressione delle narici». Di qui l’eccesso colposo.

È giusto: se qualcuno vi morde, qual è la vostra primissima reazione istintiva? tappargli il naso, mica prenderlo a pugni. Elementare, Watson! La Cassazione annulla la sentenza fiorentina per vizio di motivazione: il ragionamento è «frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali […] di aporie di ordine logico […] non tiene conto della concitazione del momento».

Sta qui tutta la differenza fra un Alberto Sordi o un Gigi Proietti e la Corte di Cassazione. Su una sentenza simile, Proietti ci avrebbe messo su un teatro-tenda con migliaia di spettatori.

La compassata Cassazione si limita a dire elegantemente ai giudici: «Guardate che dovete anche tener conto del panico della vittima durante l’aggressione. Quindi tenete i piedi per terra piuttosto che il naso per aria».

In lingua forense, i giudici di merito hanno sostituito il giudizio concreto ex ante (cioè centrato sull’ottica della vittima al momento del fatto) con una lunare ricostruzione ex post. Sicché la Cassazione annulla e rinvia al mittente per il riesame del fatto.

Conclusione: se ci si trova invischiati in un caso di autodifesa, bisogna sperare di incappare in un giudice che non dia soverchia importanza ai nasi della gente. Altrimenti, l’unica chance è la vecchia Cassazione.

A proposito: ecco un caso in cui il sistema delle impugnazioni ha funzionato perfettamente, consentendo ai giudici di vecchia scuola di emendare qualche pronuncia un po’ fuori schema di altri colleghi.

Il caso Torregiani e la campagna contro l’autodifesa

Seconda riflessione generale sulla legittima difesa: qualcuno si ricorderà della vicenda di Torregiani, una delle più tragiche degli anni di piombo: nel 1979 un commando dei Proletari armati per il comunismo (Pac) assalì Pierluigi Torregiani, gioielliere. Sparatoria: Torregiani ucciso; il figlio Alberto, adolescente, ferito e invalido per sempre. Condannati i componenti dei Pac, fra cui Cesare Battisti («Una fuga lunga più di trenta anni», sul Corriere della Sera, 3 marzo 2019). Fuggito in Brasile dopo la condanna, Battisti fu estradato in Italia solo nel 2019.

In una lettera ai giudici brasiliani incaricati di decidere sulla estradizione, Battisti aveva provato a spiegare lo scopo dell’attacco a Torregiani, che non era affatto quello di fare una rapina: «All’inizio dell’anno 1979 abbiamo saputo che i Pac stavano preparando un’azione contro uomini di estrema destra che praticavano autodifesa, che andavano sempre armati (una specie di milizia)… Non sapevo che realmente i Pac avevano deciso di uccidere due di questi giustizieri di estrema destra, Torregiani a Milano e Lino Sabbadin nella regione di Venezia» (lettera di Cesare Battisti sulla rivista on line Vuotoaperdere, 28 febbraio 2009 ).

Antefatto: il gioielliere Torregiani, qualche tempo prima, era stato coinvolto in un altro conflitto a fuoco con dei rapinatori. Sol per questo, una certa stampa lo aveva additato come «giustiziere», naturalmente «di destra» (così ricorda il figlio ferito Alberto Torregiani nel suo libro Ero in guerra ma non lo sapevo, edizioni A. Car.).

E quella campagna stampa aveva finito per consegnare al boia il povero Torregiani padre, perché la spedizione punitiva fu poi organizzata proprio sulla base del folle e sguaiato sillogismo che la crociata giornalistica aveva più o meno coscientemente ispirato: «Torregiani fa autodifesa. Dunque è violento Dunque è fascista. Dunque dagli al fascista. Punto».

«La parola è il grilletto dell’azione», dicono i giudici americani. Nella lettura ideologicamente traviata, un commerciante che si armava solo per difendersi era un sicuro reazionario e quindi – Battisti dixit – il giustificato bersaglio delle frange terroristiche «proletarie».

Il monopolio della forza dello Stato non esclude la legittima difesa

È passato tanto tempo da quei para-sillogismi cupi e per fortuna siamo fuori da quel clima di guerra civile che aveva accecato un po’ tutti. Però anche oggi non mancano certi pregiudizialismi che rischiano di farci rivivere il clima anti Torregiani degli anni Settanta.

C’è tutto un mondo politico-intellettuale – fortunatamente marginale – sempre pronto a trattare con diffidenza qualunque caso di cronaca di questo tipo e a bollare come «populista» ogni proposta di riforma. Il sostrato culturale di queste posizioni-limite è facilmente ravvisabile: la legittima difesa contrasterebbe – nientemeno – con il principio democratico del monopolio della forza in capo allo Stato.

E questo spiegherebbe le proposte choc di consentire soltanto l’uso di strumenti difensivi di alta tecnologia («Senza uomini la tecnologia non serve», su Panorama del 22/4/2016) o di disarmare ogni privato («Abolire il porto d’ armi» su Img Press del 21 luglio 2021).

Contro questa specie di negazionismo astratto e dogmatico, ci tocca ricordare che, in tutte le epoche, non c’è mai stato ordinamento giuridico che abbia vietato il diritto alla legittima difesa. Il quale concetto non è affatto antitetico rispetto al monopolio statale della forza, ma semmai ne costituisce il completamento: se è vero che è lo Stato a doverci difendere, è anche vero che una tutela istantanea in ogni luogo è impossibile: più che spesso, una distanza temporale fra delitto e reazione pubblica è inevitabile.

Ed è appunto questo lo spazio di tempo in cui tutti gli ordinamenti – ma proprio tutti – riconoscono il diritto all’autodifesa, che nasce e muore appunto in un pertugio temporale ridottissimo, cioè quello in cui la vittima rimane sola davanti alla minaccia.

Il potere vicario del cittadino e i limiti dell’autodifesa

In quel breve vuoto di tutela è il privato che si assume la responsabilità della difesa dei diritti. L’istituto della legittima difesa riconosce, cioè, al privato – in una scena improvvisa e drammatica – il diritto di sostituirsi allo Stato finché questo non sia in condizioni di intervenire. Una specie di potere vicario, eccezionale e condizionato.

Non è l’unico istituto: l’articolo 383 del Codice penale riconosce al privato perfino la facoltà di arrestare i malviventi. Sono poteri sostitutivi e, soprattutto, temporanei, che non contraddicono affatto il monopolio della forza statale ma, semmai, completano la difesa dell’ordine giuridico sotto attacco.

La verità è che il condizionamento ideologico finisce per snaturare la funzione storica dell’istituto, che risponde invece a dinamiche naturalissime: gli esseri umani fanno esattamente come i leoni o gli uccelli, perché esiste una cosa che si chiama istinto biologico di sopravvivenza o di protezione dei cuccioli.

È anche vero che ci sono posizioni estreme egualmente inammissibili: la difesa privata non può essere liberalizzata a gogò e l’abolizione del porto d’armi è inconcepibile e perfino ingiusto. Ma fortunatamente, al di là dei massimalismi, il dibattito vero avviene su piattaforme più razionali: proprio perché la legittima difesa è un potere vicario, occorre pur sempre che qualcuno verifichi il rispetto dei limiti. Ecco il senso del controllo del giudice.

D’altro canto, però, il controllo deve tenere conto della carne viva degli esseri umani e non può scadere – Cassazione docet – nelle fantasticherie giudiziarie fiorentine.

Il controllo del giudice e il panico della vittima

Un osservatore attento sa che il dibattito oggi si sviluppa su due traiettorie opposte: c’è chi vuole enfatizzare il controllo millimetrico ex post della proporzione azione-reazione e c’è chi invece vuol fare in modo che si tenga maggior conto dello stato psicologico della vittima sotto attacco.

Le diverse risposte risentono dell’attrazione esercitata da questi poli opposti. Da qualche anno, le riforme puntano più nella seconda direzione: non precludere il controllo giudiziario, ma stabilire una volta per tutte che non si può mai pretendere la padronanza superomistica della situazione di emergenza, come invece incredibilmente hanno fatto le sentenze del naso tappato.

La riforma della legittima difesa e il «grave turbamento»

La ricerca della formula esatta continua. Ci vuole equilibrio, prudenza. Stabilire meglio i caratteri del «grave turbamento» introdotto dalla riforma del 2019, per esempio. Consentire una dosimetria più flessibile della pena: nuove circostanze attenuanti, magari. Vedremo.

Ma inutile dire che a questo sforzo estenuante non partecipano certi salotti di Versailles, biologicamente refrattari al principio di realtà. Meglio la condanna pregiudiziale a presa rapida, stile anti Torregiani anni Settanta, per intenderci.

Solo che le tesi più negazioniste rischiano di ignorare l’asimmetria profonda fra certe aggressioni e la vittima sotto panico. Qualche volta, è difficile pensare di cavarsela tappando i nasi della gente.


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