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Che cosa cambia con il Decreto Ambiente 2026? Il decreto-legge 177/2026, in vigore dal 9 ottobre, interviene sulla gestione delle terre e rocce da scavo, sulle istruttorie ambientali e sulle bonifiche. Il nuovo articolo 185-ter del Codice dell’Ambiente consente, nei cantieri puntuali fino a 20 m³, il riutilizzo delle terre nello stesso sito senza preventiva caratterizzazione ambientale, a condizioni precise e con specifiche esclusioni.
Per le terre qualificate come rifiuti aumenta inoltre la soglia quantitativa del deposito temporaneo. Il provvedimento modifica le competenze della Commissione PNRR-PNIEC, introduce termini per i procedimenti sulle contaminazioni e prevede misure per il dissesto idrogeologico e gli investimenti ambientali dei Comuni.
Decreto Ambiente 2026: pubblicato il DL 177, disposizioni operative dal 9 ottobre
Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, introduce disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche.
Il provvedimento è entrato in vigore il 9 ottobre 2026 e interviene, tra l’altro, sul D.Lgs. 152/2006, il Codice dell’Ambiente.
Le disposizioni interessano progettisti, imprese, gestori di impianti e amministrazioni pubbliche. Trattandosi di un decreto-legge, il testo è già efficace ed è soggetto alla conversione parlamentare.
Per il settore delle costruzioni, una delle novità principali riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo: il decreto distingue l’innalzamento delle soglie quantitative del deposito dei materiali qualificati come rifiuti dalla semplificazione prevista per il riutilizzo nei cantieri puntuali.
Terre e rocce da scavo: il nuovo articolo 185-ter del Codice dell’Ambiente
L’articolo 4 introduce nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 185-ter, dedicato alle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto oppure prodotte in cantieri puntuali.
Deposito temporaneo: soglia di 4.000 m³ per i materiali qualificati come rifiuti
Per le terre e rocce da scavo identificate con i codici EER 17.05.04 e 17.05.03*, la disposizione eleva i limiti quantitativi richiamati dall’articolo 185-bis, comma 2, lettera b), a:
- 4.000 metri cubi complessivi;
- 800 metri cubi al massimo di rifiuti pericolosi, compresi nel quantitativo complessivo.
La modifica riguarda dunque una specifica soglia quantitativa del deposito temporaneo prima della raccolta. Non deve essere presentata come un’autorizzazione generalizzata al deposito, indipendente dalle altre condizioni applicabili.
Cantieri puntuali fino a 20 m³: quando è possibile il riutilizzo senza caratterizzazione preventiva
La seconda novità consente di riutilizzare direttamente nel sito di produzione le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali, anche senza preventiva caratterizzazione ambientale.
Per rientrare nella definizione normativa devono concorrere queste condizioni:
- produzione di terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 20 metri cubi;
- volume calcolato dalle sezioni di progetto;
- destinazione al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.
La sussistenza dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La soglia volumetrica, quindi, non è sufficiente da sola: la disposizione è legata anche alla destinazione del materiale e alla documentazione che dimostra le condizioni previste.
Le esclusioni: residui di scavo, siti in bonifica e sorgenti di contaminazione
La possibilità di riutilizzo senza preventiva caratterizzazione non si applica alle terre e rocce da scavo:
- contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale;
- provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del Codice dell’Ambiente;
- provenienti da scavi realizzati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Non si tratta, pertanto, di un’esenzione generalizzata per qualsiasi scavo inferiore a 20 m³. Prima di applicare la semplificazione occorre verificare congiuntamente volume, riutilizzo nello stesso sito, documentazione ed esclusioni.
VIA: verifiche di assoggettabilità anche alla Commissione PNRR-PNIEC
L’articolo 1 modifica la disciplina delle istruttorie ambientali, includendo espressamente le verifiche di assoggettabilità a VIA tra le attività della Commissione tecnica PNRR-PNIEC per i progetti di propria competenza.
Il decreto interviene inoltre sul finanziamento dei rimborsi dei diritti di istruttoria: dal 2026 la copertura è prevista, entro 5 milioni di euro annui, attraverso i proventi delle tariffe richiamate dall’articolo 33 del Codice dell’Ambiente.
Per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate, è autorizzata una spesa di 500.000 euro nel 2027, destinata a rafforzare i profili sanitari delle istruttorie connesse a rinnovo, riesame e rispetto delle condizioni autorizzative.
Bonifiche: termine di 150 giorni e intervento sostitutivo della Regione
L’articolo 5 modifica l’articolo 244 del Codice dell’Ambiente. L’ordinanza motivata prevista dal comma 2 deve essere adottata entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 1 ed essere notificata senza indugio.
Se il termine non viene rispettato, la Regione assegna alla Provincia interessata un ulteriore termine, non superiore a 30 giorni, per provvedere. In caso di persistente inerzia, l’ordinanza è adottata dalla Regione con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, SNPA.
Il decreto prevede inoltre l’integrazione, mediante un successivo decreto, degli allegati sulle bonifiche con criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.
Terra dei Fuochi: risorse fino a 200 milioni di euro
Per il risanamento e la bonifica della Terra dei Fuochi, il provvedimento destina al Commissario unico fino a 200 milioni di euro, utilizzando le risorse disponibili individuate dalla norma.
Si tratta di un importo massimo riferito a specifiche disponibilità finanziarie: non va descritto come uno stanziamento interamente aggiuntivo di 200 milioni.
Dissesto idrogeologico: assistenza tecnica nei quadri economici entro il 2%
L’articolo 3 disciplina gli oneri dell’assistenza tecnico-specialistica a supporto dei commissari di Governo, finalizzata alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Queste spese sono poste a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o ancora non chiusi contabilmente, entro il limite massimo del 2% del finanziamento assegnato. Restano ferme le disposizioni espressamente richiamate dalla norma.
Eventi ambientali e climatici: un fondo per gli investimenti dei Comuni
L’articolo 2 istituisce presso il MASE un fondo da 11 milioni di euro annui dal 2027 per investimenti comunali connessi a eventi imprevedibili riguardanti crisi del ciclo dei rifiuti, conservazione della flora e della fauna autoctona, deterioramento ecologico e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.
Sono esclusi gli eventi emergenziali riconducibili all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice della protezione civile.
Le modalità di accesso saranno definite con un decreto attuativo da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Il finanziamento non potrà superare un milione di euro per singolo evento e l’istanza dovrà contenere il cronoprogramma dell’intervento.
La revoca è prevista se, entro 180 giorni dalla concessione, il Comune non assume alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per realizzare l’intervento. È inoltre consentito il supporto di società pubbliche in house, con oneri entro l’1% del finanziamento concesso.
CSS-combustibile: procedure differenziate secondo l’autorizzazione dell’impianto
Il decreto modifica anche le procedure per sostituire combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti normativi.
La disciplina distingue gli impianti già autorizzati alle operazioni R1 da quelli privi di tale autorizzazione. La qualificazione dell’intervento come modifica non sostanziale richiede il rispetto delle condizioni su capacità produttiva ed emissioni. Sono previste comunicazioni all’autorità competente e un termine di 45 giorni per le verifiche indicate dalla norma.
Decreto già efficace: da seguire la conversione e gli atti attuativi
Le disposizioni del DL 177/2026 sono efficaci dal 9 ottobre 2026. L’iter di conversione potrà modificarne il contenuto; per alcune misure, come l’accesso al fondo destinato ai Comuni, il decreto demanda la definizione delle modalità operative a successivi provvedimenti.
FAQ – Decreto Ambiente 2026: le risposte per tecnici e imprese
Per uno scavo fino a 20 m³ si possono sempre evitare le analisi ambientali?
No. La disposizione riguarda i cantieri puntuali nei quali il quantitativo, calcolato dalle sezioni di progetto, non supera 20 m³ e le terre sono destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. I requisiti devono risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori e devono essere rispettate le esclusioni previste dalla norma.
La semplificazione dei cantieri puntuali permette di utilizzare le terre in un altro cantiere?
No. La possibilità di riutilizzo senza preventiva caratterizzazione ambientale prevista dal nuovo articolo 185-ter è riferita al medesimo sito di produzione. Non può essere estesa al trasferimento e all’utilizzo dei materiali in un sito diverso.
Quali materiali sono esclusi dal riutilizzo senza caratterizzazione preventiva?
La semplificazione non si applica alle terre contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per lo scavo meccanizzato o tradizionale. Sono escluse anche le terre provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica e dagli scavi effettuati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Come si dimostra che lo scavo rientra nella definizione di cantiere puntuale?
La norma richiede che la sussistenza dei requisiti risulti dalla documentazione di esecuzione dei lavori. Devono quindi essere documentabili il quantitativo non superiore a 20 m³, calcolato dalle sezioni di progetto, e la destinazione al riutilizzo diretto nello stesso sito. La disposizione non individua uno specifico modello da compilare.
Il limite di 4.000 m³ comprende anche i rifiuti pericolosi?
Sì. Per le terre e rocce da scavo identificate con i codici EER 17.05.04 e 17.05.03*, il limite è di 4.000 m³ complessivi, dei quali al massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi. Gli 800 m³ sono compresi nella soglia complessiva: non costituiscono un quantitativo aggiuntivo.
La nuova soglia del deposito temporaneo elimina gli altri obblighi di gestione dei rifiuti?
No. Il decreto aumenta i limiti quantitativi richiamati dall’articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per le specifiche terre e rocce da scavo individuate. L’aumento della soglia non equivale a una deroga generale alle altre condizioni del deposito temporaneo o agli obblighi applicabili alla gestione dei rifiuti.
Che cosa accade se la Provincia non adotta l’ordinanza prevista per la contaminazione?
Il decreto prevede un termine di 150 giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 244, comma 1, per adottare l’ordinanza motivata. Se il termine non viene rispettato, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore termine non superiore a 30 giorni. In caso di persistente inerzia, interviene la Regione con il supporto tecnico dello SNPA.
I Comuni possono già presentare domanda per il nuovo fondo ambientale e climatico?
Il decreto istituisce il fondo con una dotazione di 11 milioni di euro annui dal 2027, ma demanda a un decreto attuativo la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande. L’istituzione del fondo, quindi, non coincide con l’apertura della procedura di accesso.
Le disposizioni sono già applicabili oppure bisogna attendere la conversione in legge?
Il DL 177/2026 è in vigore dal 9 ottobre 2026: non occorre attendere la conversione per l’efficacia delle disposizioni direttamente operative. Restano da adottare gli atti attuativi espressamente previsti, mentre il Parlamento potrà modificare il testo durante la conversione.
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