Come Funziona e Quando Conviene


L’art. 246 del D.lgs. n. 117/2026 (fino al 2026 localizzato nell’art. 24-bis del TUIR) prevede un regime agevolativo opzionale, a cui è possibile accedere al ricorrere di determinate condizioni, rivolto esclusivamente alle persone fisiche e caratterizzato da un’imposta forfettaria sostitutiva dell’IRPEF di 300.000 euro per tutti i redditi di fonte estera applicabile fino ad un periodo massimo di 15 anni.

L’applicazione del regime “neo-residenti” richiede il versamento di un’imposta sostitutiva di 300.000 euro per il beneficiario principale e di 50.000 euro per i familiari a cui è stata estesa l’opzione (aumentate da 200.000 a 300.000 euro e da 25.000 a 50.000 euro dalla legge di Bilancio 2026 – quindi a partire dal periodo di imposta 2026). Al versamento dell’imposta, tutti i redditi esteri non saranno soggetti ad alcuna imposizione in Italia.

La ratio di questo regime è quella di incentivare individui facoltosi e “ad alto potenziale”, i cosiddetti high net worth individuals, a trasferire la propria residenza fiscale in Italia al fine di stimolare gli investimenti e i consumi sul nostro territorio.

In questo modo, a partire dal periodo di imposta di esercizio dell’opzione, non saranno più dovute imposte per tutti i redditi di fonte estera, ma si pagherà un’unica imposta sostitutiva di 300.000 euro.

Ricordo che il regime si inserisce in un quadro di competizione internazionale: l’Italia non è l’unico paese che prevede un regime attrattivo per gli HNWI. La vicina San Marino prevede un regime di tassazione sostitutiva pari al 7% con un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100.000 euro. La Grecia prevede una flat tax di 100.000 euro simile a quella italiana. La Svizzera ha introdotto un’imposizione determinata sulla base di un reddito presunto dipendente dalle spese di vita (minimo 400.000 CHF) in ipotesi di non svolgimento di attività lucrativa nella confederazione. La Turchia arriva ad esentare interamente i redditi esteri fino a 20 anni senza pagamento di imposte aggiuntive.

I vantaggi del regime: esenzione dei redditi esteri e privacy fiscale

Sicuramente uno dei vantaggi più consistenti del regime neo-residenti è quello di prevedere il pagamento di un’imposta sostitutiva pari a 300.000 euro su tutti i redditi di fonte estera.

Con il pagamento di questa imposta pari a 300.000 euro, nel corso dell’anno tutti i redditi di fonte estera non scontano alcuna imposizione in Italia.

Il beneficio non si esaurisce però in “un’imposta unica” e la conseguente esclusione da tassazione dei redditi esteri: l’art. 1 comma 153 della legge di Bilancio 2017, inoltre, prevede che, nell’ambito di applicazione di questo regime vi sia:

  • sostanziale esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale e di compilazione del quadro RW per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero non dovendo quindi essere più dichiarate allo Stato italiano (anonimato fiscale);
  • esenzione dal pagamento dell’IVIE sul valore degli immobili esteri (imposta pari al 1,06% all’anno del valore dell’immobile) e dell’IVAFE sul valore delle attività finanziarie (0,2% delle stesse) detenute all’estero. Si rimanda alla circolare 28/E 2012 per i chiarimenti riguardanti le attività finanziarie detenute all’estero.

Imposta sostitutiva pari a 300.000 euro

L’imposta sostitutiva prevista in precedenza dall’art. 24 bis del TUIR (e ora dall’art. 246 del D.lgs. n. 117/2026) ha subito diverse modifiche nel corso degli anni.

Inizialmente l’importo previsto dalla legge di Bilancio 2017 era di 100.000 euro per il beneficiario principale dell’agevolazione e di 25.000 euro per i familiari che beneficiavano dell’estensione della stessa.

Successivamente, a partire dal 24 agosto 2024, con l’entrata in vigore del Decreto Omnibus, l’imposta sostitutiva per il fruitore principale è stata aumentata a 200.000 euro, mantenendo invece invariata l’imposta per i familiari.

Con la legge di Bilancio 2026, come anticipato precedentemente, l’imposta è stata infine aumentata a 300.000 euro per colui che trasferisce la residenza fiscale in Italia e a 50.000 euro per i familiari che trasferiscono la loro residenza a cui viene estesa l’agevolazione.

A partire dall’anno d’imposta 2026, l’imposta sostitutiva sarà quindi pari a 300.000 euro.

Si sottolinea come gli aumenti dell’imposta non abbiano effetto retroattivo, ma l’importo dell’imposta sostitutiva si cristallizza in base al momento in cui il contribuente si trasferisce. Per i soggetti, per esempio, che si sono trasferiti tra il 24 agosto 2024 e il 31 dicembre 2025, il valore dell’imposta rimane 200.000 euro.

I requisiti del regime neo-residenti

La possibilità di usufruire del regime ex art 246 del nuovo TUIR (ex. art. 24-bis) è subordinata al rispetto di determinate condizioni richiamate anche dalla circolare 17/E 2017:

  • è necessario trasferire la residenza fiscale in Italia da un paese estero ai sensi dell’art 2 comma 2 del TUIR;
  • è richiesta la non residenza fiscale in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti l’inizio dell’opzione.

Si nota quindi come in questo caso vi sia un certo grado di flessibilità del legislatore, il quale ha consentito di poter accedere al regime agevolativo con un anno di residenza in Italia negli ultimi 10. Possiamo quindi avere una discontinuità anche intermedia per un solo anno (ad esempio 5 anni di residenza prima del rientro in Italia, 1 anno italiano e successivi 4 anni di residenza fiscale estera) o applicare l’agevolazione a partire dal secondo anno di residenza (ad esempio 10 anni di residenza fiscale estera prima del trasferimento e applicazione dell’agevolazione a partire dal secondo anno di residenza fiscale italiana).

Si sottolinea, poi, come non sia rilevante, ai fini dell’applicazione del regime, la nazionalità del soggetto che si trasferisce in Italia. Sia un cittadino straniero, sia un cittadino italiano, la può quindi applicare, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma.

L’art 246 del D.lgs. n. 117/2026, tra i requisiti previsti, fa riferimento esclusivo alla residenza fiscale ex art. 2 del TUIR senza stabilire ulteriori condizioni.

I redditi agevolabili dal regime: cosa viene detassato

Il regime agevolativo per i neo-residenti consente di assoggettare ad imposizione sostitutiva tutti i redditi prodotti all’estero (escludendoli quindi dal calcolo delle imposte italiane) e, in assenza di specifiche previsioni della normativa, si considerano rientranti nell’opzione tutte le categorie reddituali (reddito da lavoro dipendente, reddito da lavoro autonomo, redditi di impresa, ecc.).

In particolare, i redditi prodotti all’estero vengono individuati dalla normativa secondo quanto disposto dall’art. 165 del TUIR (ora art. 185 del D.lgs. n. 117/2026), secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall’art 23 del TUIR (ora art. 25 del D.lgs. n. 117/2026), secondo una cosiddetta “lettura a specchio”. L’art. 25 del D.lgs. n. 117/2026, infatti, individua i redditi assoggettati all’imposizione fiscale italiana di un non residente, in funzione del principio di territorialità. Leggendolo a specchio, individuiamo i redditi non assoggettabili all’imposizione fiscale italiana di un residente che applica il regime della flat-tax.

Per rendere quindi il tutto più concreto, i redditi derivanti da un bene immobile non situato in Italia (ad esempio una casa di proprietà locata a New York) saranno considerati di fonte estera, quindi esentati in applicazione del regime dei neo-residenti (flat tax dei 300.000 euro). Parimenti la cessione di una partecipazione in una società non residente / società estera, qualora originasse una plusvalenza / capital gain, non sarà generalmente assoggettata ad imposizione in Italia (salvo il vincolo di cui al successivo paragrafo).

Vincolo di permanenza quinquennale per la cessione di partecipazioni qualificate

L’Agenzia delle Entrate, poi, con la Circolare 17/E 2017, approfondisce l’eccezione prevista per le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate detenute in enti o società non residenti.

Queste plusvalenze, sulla base di una ratio antielusiva, rimangono soggette al regime di tassazione ordinario (quindi tassazione al 26%) per i primi 5 periodi di imposta di validità dell’opzione. Per non essere quindi assoggettati all’imposizione in Italia, sarà necessario effettuare almeno cinque pagamenti dell’imposta sostitutiva (ai valori correnti 300.000 x 5 anni = 1,5 milioni di euro). Ne consegue che, considerata un’aliquota pari al 26%, la convenienza nell’applicazione del regime la si ha a partire da plusvalenze superiori ai 6 milioni di euro nel quinquennio agevolativo.

Si precisa che se un soggetto aderisce all’opzione nel secondo anno di residenza in Italia, il primo anno viene comunque computato nel calcolo dei primi 5 periodi di imposta (circolare 17/E/2017 – pagina 60). A valori correnti, in ipotesi di non immediata cessione, il minimo contributo fiscale sarà pari a 300.000 euro x 4 anni = 1,2 milioni di euro. La convenienza considerata un’aliquota sui rendimenti finanziari pari al 26%, la si ha con plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società estere superiori a 5 milioni di euro.

Criptovalute e monitoraggio fiscale

Con la risposta ad interpello n. 397/2022, l’Agenzia delle Entrate conferma che le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute digitali detenute presso un exchange estero sono da considerare come redditi esteri ai sensi dell’art. 23 del TUIR (ora art. 25 del D.lgs. n. 117/2026).

Alla luce di questa interpretazione vi è quindi la possibilità di assoggettare le plusvalenze da criptovalute all’imposta forfettaria sostitutiva prevista dal nuovo art. 246 del D.lgs. n. 117/2026.

Come indicato dalla Circolare n. 30/2023 riguardante le criptoattività, il reddito si considera di fonte italiana se le chiavi di accesso sono detenute presso un prestatore di servizi residente in Italia oppure, alternativamente, presso una stabile organizzazione italiana. Inoltre, in caso di self custody, il reddito si considera prodotto in Italia nel caso in cui il supporto di archiviazione si trovi nel territorio dello stato, e che quindi le chiavi di accesso siano detenute su supporti fisici localizzati in Italia.

Il reddito viene invece considerato di fonte estera nel caso in cui le chiavi di accesso siano detenute presso un intermediario finanziario non residente nel territorio dello Stato.

Ricordo infine come alcuni esponenti della dottrina considerino assoggettata a monitoraggio fiscale la detenzione di criptovalute anche per i contribuenti neo-residenti che applicano la flat-tax pari a 300.000 euro.

Ritengo questa posizione non condivisibile in quanto il comma 153 della Legge di bilancio 2017 prevede una totale esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale (non distinguendo tra criptovalute detenute in Italia e all’estero) e dal pagamento dell’IVACA (contenuta nel comma 18 del D.l. n. 201/2011). Per le criptovalute detenute in Italia ricordo come non sia possibile ottenere l’esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, in quanto localizzate su suolo italiano (l’imposta sostitutiva dei 300.000 euro mi permette di non tassare i redditi esteri, non quelli di fonte italiana).

La convenienza per la liquidazione delle criptovalute, non avendo requisiti minimi di permanenza, la si ha a partire dal primo anno di imposta (pagamento unico di 300.000 euro), per plusvalenze – data un’aliquota impositiva del 33% – a partire da circa 910.000 euro.

Esclusione di stati

L’art. 246 del D.lgs. n. 117/2026 prevede inoltre la facoltà per i contribuenti di escludere uno o più redditi prodotti in paesi esteri dal regime agevolativo, i quali concorrerebbero successivamente a formare la base imponibile assoggettata all’imposizione ordinaria IRPEF.

Con la circolare 17/E 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato poi che, durante il periodo di fruizione del regime, è possibile escludere ulteriori redditi dal regime agevolativo, consentendo, di fatto, solo la facoltà di ampliare la gamma di redditi prodotti in paesi esteri da non considerare. Non risulta quindi possibile tornare indietro dopo aver escluso uno specifico stato.

Interpello probatorio

L’aspetto che rende unico questo regime agevolativo, soprattutto alla luce di quanto previsto dalla disciplina per gli altri regimi opzionali (regime impatriati, regime pensionati e regime docenti e ricercatori), è la possibilità, messa a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria, di effettuare un interpello probatorio.

Mentre, infatti, per gli altri regimi non è possibile richiedere in maniera preventiva un giudizio “deresponsabilizzante” e vincolante all’amministrazione finanziaria sulla propria specifica situazione, per il regime della flat-tax dei 300.000 euro si garantisce la facoltà (non è un obbligo ma rimane un diritto disponibile per il contribuente) di richiedere un’opinione non vincolante sulla singola fattispecie all’Agenzia delle Entrate che, in ogni caso, può guidare le successive tappe per l’accesso all’opzione in esame.

Senz’altro, un ulteriore vantaggio riscontrabile, parallelamente al poter richiedere un interpello probatorio, è quello di poter presentare lo stesso anche se il soggetto interessato non ha ancora trasferito la propria residenza in Italia ed intende conoscere ex ante il parere dell’amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda invece le modalità di presentazione invece, come specificato dalla Circolare 17/E 2017, “l’istanza, a differenza di quanto previsto per gli interpelli probatori, va presentata alla Direzione Centrale Accertamento” e tale presentazione può essere effettuata secondo 3 modalità. La più comune è quella telematica tramite la dedicata casella PEC (dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it).

Nell’istanza di interpello probatorio il contribuente deve indicare tutti i dati che possono essere utili per l’Agenzia delle Entrate al fine di accertare la singola posizione dello stesso e le condizioni che legittimano l’accesso al regime.

Proprio per facilitare l’esposizione delle condizioni da parte del contribuente è stata introdotta un’apposita list che costituisce a tutti gli effetti uno strumento di ausilio nella sussistenza di tutti i requisiti rilevanti per l’accesso al regime, e che deve essere compilata e inclusa nell’istanza con documenti allegati a supporto se rilevanti.

La check list è suddivisa in quattro sezioni:

  • La Sezione 1 è dedicata ai dati anagrafici
  • La Sezione 2 contiene i dati generali relativi alla cittadinanza e alla residenza attuale e pregressa
  • La Sezione 3 è dedicata all’attestazione del presupposto dell’assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione
  • La Sezione 4 riguarda l’ipotesi in cui il contribuente estenda l’opzione ai propri familiari di cui all’articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, …).

Come applicare l’agevolazione

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza in Italia, oppure, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo (salvi i 10 anni di residenza fiscale precedenti il primo anno di residenza fiscale italiana) ed è efficace per i successivi quattordici anni (quindici periodi di imposta complessivi).

Il termine è quindi entro la fine di ottobre dell’anno successivo al periodo di imposta in cui si vuole applicare l’agevolazione. Intendendo esentare i redditi esteri dell’anno 2025, la dichiarazione – indicante l’opzione del regime neo-residenti – sarà da presentare entro la fine del mese di ottobre 2026. Ricordo che il parziale o l’omesso versamento del saldo (nell’esempio precedente entro il 30 giugno 2026) comporta la decadenza dell’agevolazione.

Nel caso in cui invece il contribuente abbia presentato tutti i requisiti richiesti dalla normativa e pagato nei tempi previsti l’imposta sostitutiva, ma si sia dimenticato di perfezionare l’opzione nella dichiarazione dei redditi, il legislatore consente di “sanare” la posizione attraverso l’istituto della remissione in bonis, consentendo quindi di poter applicare l’agevolazione.

Cessazione, decadenza e revoca del regime

Il legislatore consente di fruire del regime opzionale per neo-residenti per un periodo certamente consistente, pur mantenendo in ogni caso un carattere temporaneo (quindici anni complessivi).

Una volta cessati gli effetti del regime agevolativo della flat tax dei 300.000 euro, tutti i redditi esteri concorreranno alla formazione del reddito imponibile secondo la tassazione ordinaria IRPEF a scaglioni progressivi o con imposta sostitutiva (es. rendite finanziarie tassate al 26%), e, inoltre, verranno meno gli effetti dell’estensione del regime per tutti i familiari, indipendentemente da quando il regime è stato esteso.

È possibile in ogni caso scegliere di revocare l’opzione per l’imposta sostitutiva anche prima della scadenza prevista dalla norma, indicando espressamente nella dichiarazione dei redditi che non ci si intende più avvalere del regime opzionale sui redditi esteri. Allo stesso modo, il beneficiario principale del regime può scegliere liberamente anche di revocare l’estensione dello stesso a uno o più familiari, mantenendo la possibilità di farlo in periodi di imposta differenti.

Il regime dei neo-residenti prevede anche delle possibilità di decadenza del regime, come nel caso di omesso o incompleto versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte (ad oggi 30 giugno dell’anno successivo), oppure nel caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero.

È necessario precisare poi che sia nel caso di revoca, sia nel caso di decadenza del regime, gli effetti di queste fattispecie sulla validità dell’opzione esercitata a favore dei familiari operano in modo differenziato. Nel caso in cui la revoca o la decadenza riguardi un familiare, gli effetti si producono esclusivamente su quest’ultimo, senza incidere sul beneficiario principale (ad esempio quando il familiare non versa l’imposta di 50.000 euro). Al contrario, nell’ipotesi in cui tali fattispecie si riferiscano al beneficiario principale, allora la perdita del regime si estende automaticamente anche a tutti i familiari.

Modalità dell’esercizio dell’opzione per i familiari

Come indicato dal comma 6 dell’art. 246 del D.lgs. n. 117/2026 (ex art. 24-bis del TUIR), il legislatore consente la possibilità di estendere l’efficacia degli effetti del regime anche a favore di uno o più familiari, individuati secondo le indicazioni dell’art. 433 del Codice civile (coniuge, figli, genitori, generi, suocere, fratelli), fermo restando il rispetto dei requisiti previsti. Questo permetterà loro, al fronte del pagamento di euro 50.000, di detassare anche i rispettivi redditi esteri.

È necessario quindi, ai fini della validità dell’opzione, che i familiari trasferiscano la propria residenza in Italia e che non siano stati fiscalmente residenti nel territorio per almeno 9 degli ultimi 10 anni.

Per poter applicare efficacemente l’estensione del regime, sia il beneficiario principale sia il familiare devono palesare tale intenzione nella loro dichiarazione dei redditi indicando tutti gli elementi necessari per la verifica dei presupposti richiesti dalla normativa per l’estensione del regime di imposta sostitutiva.

Ciascun familiare per cui il beneficiario estende l’opzione è tenuto poi al versamento di un’imposta forfettaria sostitutiva su tutti i redditi esteri di 50.000 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (valide a partire dal 1 gennaio 2026).

Impossibilità di cumulo con gli altri regimi agevolativi

Il regime opzionale neo-residenti (flat tax dei 300.000 euro), non può essere cumulato con il regime docenti ricercatori di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010 né con le agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori di cui all’art. 16 del D.lgs. n.147/2015 (il vecchio regime degli impatriati).
Il nuovo regime per gli impatriati, (art. 225 del D.lgs. n. 117/2026, in precedenza art. 5 del D. Lgs. n.209/2023), in assenza di un espresso divieto normativo, è stato inizialmente considerato cumulabile con il regime forfettario per i neo-residenti. Successivamente, il D.lgs. n. 38/2026 ha introdotto un espresso divieto di cumulo anche con il nuovo regime degli impatriati che avrà efficacia a partire dal periodo di imposta 2027.
Rimane dunque una finestra transitoria tra il 2024 e il 2026 in cui, ricorrendone i presupposti, il cumulo resta possibile. Dopo il 2027 invece il regime impatriati e il regime della flat tax dei 300.000 euro non sono più sovrapponibili.
È importante evidenziare che il divieto di cumulo dei regimi, come riportato anche dalla Circolare 17/E 2017, “non preclude un utilizzo alternativo dei regimi in anni di imposta differenti”, consentendo quindi di applicare regimi diversi durante il periodo di residenza. Possiamo quindi rientrare in Italia e applicare il regime dei neoresidenti, per poi fare nell’anno successivo opzione per il solo regime impatriati.

Conclusioni

Il regime agevolativo dei neoresidenti è certamente di vantaggio, non solo per HNWI ma anche per manager, imprenditori e detentori di criptovalute che decidono di realizzare i loro proventi in Italia dopo anni spesi all’estero e tassare in misura flat le loro plusvalenze.

Il regime della flat tax dei 300.000 euro è stato negli anni contestato per la potenziale iniquità rispetto ai residenti italiani, venendo quindi modificato dagli iniziali 100.000 euro del 2017 agli attuali 300.000 euro. Ricordo che i diritti acquisiti da chi si era trasferito già nel 2017 non sono stati rideterminati: l’effetto lo si ha avuto solo con i nuovi trasferimenti.

Raccomando quindi di agire con prontezza, fintantoché la finestra è aperta e la normativa agevolativa della flat tax risulta ancora applicabile, consentendo quindi un realizzo di redditi latenti a condizioni estremamente vantaggiose, coniugando il risparmio di imposta per il reddito di fonte estera con le agevolazioni in termini successori e di imposizione patrimoniale (non pagamento di IVAFE e IVIE).

La presentazione di un interpello probatorio dà infine certezza: l’Agenzia delle Entrate procede ad un’analisi della nostra posizione e preventivamente ci autorizza all’applicazione del regime riducendo drasticamente il rischio di successive contestazioni. I professionisti di Studio Tibaldo sono a disposizione per assistervi nell’applicazione del regime.


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