M. Gandolfi | Il “consenso” che non libera: sull’indisponibilità del divieto di avvicinamento in Cass. pen., Sez. VI, n. 27223/2026 | Sistema Penale


Cass. Pen., Sez. VI, n. 27223 del 18/06/2026 (dep. 20/07/2026), Pres. G. De Amicis, Est. P. Di Nicola Travaglini

Con la sentenza in commento, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che all’asserito consenso della persona offesa non può essere riconosciuta efficacia scriminante, né valore esimente ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di cui all’art. 387-bis c.p., in caso di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e alla casa familiare (ex art. 282-ter c.p.). In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, valorizzando l’intervenuta remissione della querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell’imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest’ultimo per difetto dell’elemento soggettivo.

La pronuncia assume particolare rilievo non soltanto per aver ricondotto l’accertamento del dolo entro la corretta struttura dell’art. 387-bis c.p. – che non contempla, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, la contrarietà della persona offesa al riavvicinamento – ma soprattutto per la lucida critica rivolta al percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. Il Tribunale aveva, infatti, desunto dal mero consenso al riavvicinamento l’esistenza di un autentico “perdono” e di un ritrovato “clima sereno”, assumendoli quali indici di una volontà liberamente maturata dalla persona offesa al riavvicinamento. Una simile lettura, tuttavia, finiva per trascurare le asimmetrie, le dinamiche di dipendenza e le forme di ambivalenza che possono caratterizzare le relazioni segnate dalla violenza, attribuendo alla condotta della vittima un significato univoco e, soprattutto, facendo ricadere su di essa le conseguenze dell’inosservanza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il cui rispetto dovrebbe, invece, gravare esclusivamente sul destinatario della misura. È proprio in questo passaggio che la decisione oltrepassa il piano della mera ricostruzione dell’elemento soggettivo e intercetta una questione più ampia: il difficile equilibrio tra autonomia della persona offesa, indisponibilità della misura di protezione e prevenzione dei rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta. La decisione offre così l’occasione per riflettere sul difficile equilibrio tra autodeterminazione della persona offesa, indisponibilità della misura di protezione e prevenzione dei rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, fornendo al contempo alcune coordinate interpretative particolarmente nitide per orientarsi tra i delicati punti di tensione che emergono nel rapporto tra emancipazione della vittima ed efficacia del comando giudiziale.

 

1. Il caso: i fatti e la decisione del Giudice di merito. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, all’imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, persona offesa dal reato, e alla sua abitazione, con l’obbligo di mantenersi a una distanza non inferiore a 500 metri. Nonostante ciò, egli si era recato presso l’abitazione della moglie, accompagnato dal proprio difensore, trattenendovisi fino al giorno successivo, quando era stato arrestato in flagranza per il reato di cui all’art. 387-bis c.p. (“Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”) in relazione all’art. 282-ter c.p. (“Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”).

Il Tribunale di Ascoli Piceno, chiamato a pronunciarsi sulla sua responsabilità penale, lo aveva assolto ritenendo insussistente il dolo richiesto dalla fattispecie, sul presupposto che la persona offesa avesse acconsentito al riavvicinamento e perdonato il marito. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale aveva valorizzato, anzitutto, la testimonianza dell’operante, il quale aveva riferito che «all’interno dell’abitazione vi era anche la moglie e che vi era un clima sereno». Aveva inoltre richiamato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, successivamente acquisite nonostante la sua sopravvenuta irreperibilità, secondo cui ella aveva «rimesso la querela sporta nei confronti del marito perdonandolo e acconsentendo che lo stesso ritornasse a vivere con lei ed il figlio» (Trib. Ascoli Piceno, pp. 4-5). Infine, ai fini dell’esclusione del dolo, il giudice aveva attribuito rilievo anche alla circostanza che l’imputato fosse stato accompagnato presso l’abitazione della moglie dal proprio difensore.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, a seguito dell’acquiescenza prestata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

 

 

2. La pronuncia della Cassazione: l’asserito consenso della persona offesa tra violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, investita del giudizio di legittimità, ha ritenuto la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno viziata tanto da violazione di legge quanto da manifesta illogicità della motivazione, disponendone l’annullamento con rinvio.

Possono essere individuate due direttrici principali lungo le quali si articola il percorso argomentavo seguito dalla Cassazione. La prima attiene alla conformazione normativa della fattispecie di cui all’art. 387-bis c.p. e alla corretta individuazione dell’oggetto dell’accertamento del dolo: attribuendo rilievo al consenso della persona offesa al riavvicinamento, il Tribunale avrebbe finito per introdurre nella struttura del reato un elemento ad essa estraneo e, al contempo, per spostare l’accertamento dell’elemento soggettivo dalla consapevole violazione del provvedimento giudiziale alla manifestazione di volontà concorde da parte vittima. La seconda direttrice riguarda, invece, la compatibilità di una simile impostazione con il più ampio sistema di tutela delle persone offese da violenza domestica e di genere, quale delineato dagli obblighi sovranazionali assunti dall’Italia, dalla giurisprudenza convenzionale e dai più recenti orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità.

Su queste due linee argomentative conviene, pertanto, soffermarsi separatamente.

 

2.1. La conformazione normativa della fattispecie e l’accertamento del dolo. Lasciando per il momento sullo sfondo ogni considerazione relativa all’effettività, spontaneità e libertà del consenso al riavvicinamento che possa essere manifestato da una persona in precedenza offesa da forme di violenza domestica — profili sui quali si tornerà successivamente — può assumersi, ai soli fini dell’analisi, che tale consenso sia stato validamente prestato, per interrogarsi sulla sua eventuale rilevanza giuridica rispetto alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 387-bis c.p.

Come noto, la disposizione punisce «chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice», estendendo poi, al secondo comma, la medesima pena a chi eluda l’ordine di protezione previsto dall’art. 473-bis.70, primo comma, c.p.c., ovvero un provvedimento di analogo contenuto adottato nei procedimenti di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Già sul piano strettamente letterale, dunque, il consenso o la volontà della persona offesa non compaiono tra gli elementi costitutivi della fattispecie. Attribuire loro efficacia rispetto alla configurabilità del reato significherebbe, quindi, introdurre surrettiziamente un requisito che il legislatore non ha previsto, alterando la struttura stessa dell’art. 387-bis c.p. Si tratta, infatti, di un reato di mera condotta, nel quale la rilevanza penale è ancorata alla trasgressione del comando giudiziale in quanto tale, indipendentemente dalla produzione di ulteriori conseguenze in capo alla persona offesa. Allo stesso modo, trattandosi di fattispecie a dolo generico, l’elemento soggettivo deve investire la consapevole violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal provvedimento e non anche l’eventuale contrarietà della condotta alla volontà della vittima.

Come sottolinea la stessa Cassazione, è dunque la trasgressione del divieto a integrare il nucleo offensivo della fattispecie, sulla base di una valutazione di pericolosità e lesività già compiuta ex ante dal legislatore. Nella medesima prospettiva si collocano tanto la procedibilità d’ufficio quanto il particolare regime previsto per l’arresto, elementi che confermano come la tutela approntata dall’art. 387-bis c.p. non sia rimessa alla disponibilità della persona offesa né possa dipendere, nella sua operatività, dalle determinazioni processuali di quest’ultima.

Ne deriva la sostanziale irrilevanza, sul piano tecnico-giuridico, del consenso eventualmente prestato dalla persona offesa al riavvicinamento. Quest’ultima è certamente la vittima del reato presupposto che ha dato origine all’applicazione della misura cautelare, ma il successivo delitto di cui all’art. 387-bis c.p. presenta una propria autonomia strutturale e offensiva, incentrata sulla violazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria e non sulla mera reiterazione della volontà contraria della vittima.

A ciò si aggiunge un ulteriore argomento di carattere sistematico. L’art. 387-bis c.p. è collocato nel Titolo III del Codice penale, dedicato ai “delitti contro l’amministrazione della giustizia”, e, più precisamente, nel Capo II, tra i delitti posti a tutela dell’autorità delle decisioni giudiziarie. Tale collocazione conferma la dimensione plurioffensiva della fattispecie: essa è certamente funzionale alla protezione della persona offesa, ma presidia al contempo l’effettività dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria e, con essa, un interesse pubblico alla sicurezza individuale e collettiva. Proprio per questa ragione, la misura non può essere rimessa alla disponibilità della persona protetta, né la sua efficacia può dipendere da accordi tra privati suscettibili di essere liberamente modificati o revocati per mutuo consenso.

In questa prospettiva, né l’eventuale remissione della querela relativa al reato presupposto, né il perdono, né una successiva scelta di riavvicinamento sono idonei, di per sé, a neutralizzare la rilevanza penale della violazione del provvedimento. Come osserva la stessa Corte, «restano, dunque, estranei alla struttura del fatto tipico gli atteggiamenti della persona offesa, che non ha la disponibilità della misura e non può, con il consenso, il perdono, la remissione della querela o una scelta di riavvicinamento, paralizzare l’efficacia del comando giudiziale fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato»[1]. La ratio della disposizione risiede, pertanto, anche nell’esigenza di sottrarre l’effettività della tutela giudiziale alla mutevolezza delle dinamiche relazionali sottostanti, preservando l’autonomia e l’autorità del comando impartito dal giudice.

Il medesimo errore si riflette, infine, sull’accertamento dell’elemento soggettivo. Come osserva la Corte, il dolo deve essere apprezzato alla luce della «volontà antidoverosa» dell’autore e, dunque, della consapevole inosservanza del comando giudiziale, non già sulla base dei comportamenti, delle dichiarazioni o dell’atteggiamento assunto dalla persona offesa. Facendo dipendere l’esistenza del dolo dalla presunta conformità della condotta dell’imputato alla volontà della vittima del reato presupposto, il Tribunale ha così finito per trasfigurare l’oggetto stesso dell’accertamento dell’elemento psicologico, spostandolo dalla consapevole violazione della misura alla volontà della persona protetta.

 

​​​​​​​​​​​​​​2.2. Gli obblighi sovranazionali e gli orientamenti della giurisprudenza convenzionale e di legittimità. Ulteriori argomenti posti dalla Cassazione a fondamento dell’illegittimità e della manifesta illogicità della decisione impugnata attengono al più ampio sistema multilivello di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, entro il quale la disciplina dell’art. 387-bis c.p. deve necessariamente essere collocata.

Assume anzitutto rilievo la Convenzione di Istanbul, il cui Art. 53 impone agli Stati di predisporre adeguati ordini restrittivi o di protezione e di assicurare che la loro violazione sia assoggettata a sanzioni penali o comunque giuridiche «efficaci, proporzionate e dissuasive». L’art. 52 stabilisce inoltre che, nell’adozione delle misure urgenti di allontanamento, debba essere attribuita priorità alla sicurezza della vittima o della persona in pericolo. Ne emerge un modello di protezione nel quale l’effettività del comando giudiziale non può dipendere dalla contingente disponibilità della persona protetta, tanto più considerando che si tratta di misure non custodiali, la cui efficacia presuppone necessariamente il rispetto spontaneo delle prescrizioni da parte del destinatario.

La medesima prospettiva trova riscontro nella giurisprudenza della Corte EDU sugli obblighi positivi gravanti sullo Stato ai sensi degli artt. 3 e 8 CEDU. Così, in Kurt c. Austria[2], la Grande Camera ha ribadito il dovere delle autorità di procedere a un’autonoma e adeguata valutazione del rischio nei casi di violenza domestica; in De Giorgi c. Italia[3], la Corte ha sottolineato che l’effettività della tutela non può venir meno per il solo fatto che la vittima non collabori pienamente con le autorità o assuma comportamenti apparentemente contraddittori o rischiosi. Analogamente, in P.P. c. Italia[4], la Corte ha nuovamente censurato l’inefficacia della risposta statale rispetto a una situazione di persecuzione e violenza domestica, riaffermando la particolare vulnerabilità della vittima e la necessità di una risposta istituzionale effettiva.

In questa logica si inserisce anche l’art. 55 della Convenzione di Istanbul, che impone, per una serie di reati riconducibili alla violenza di genere, che le indagini e i procedimenti penali non dipendano integralmente dalla denuncia della vittima e possano proseguire anche in caso di ritrattazione o ritiro della stessa. La disposizione risponde all’esigenza di non rimettere interamente alla persona offesa l’attivazione e la prosecuzione della risposta penale, tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità e dei possibili condizionamenti suscettibili di incidere sulla libertà delle sue determinazioni. Nella medesima prospettiva, la Cassazione richiama anche Corte cost., sent. n. 178 del 2024, valorizzandone il riferimento alla particolare vulnerabilità della vittima quale elemento idoneo a giustificare una tutela non integralmente rimessa alla sua libera disponibilità.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, relativo alla natura stessa dei beni incisi dalla violenza domestica e contro le donne. Tali condotte aggrediscono infatti interessi primari della persona – l’integrità fisica e psichica, la dignità umana e l’autodeterminazione – che la Cassazione ha ricondotto al nucleo dei diritti fondamentali e indisponibili della persona[5]. In questa cornice normativa, la volontà della persona offesa non può trasformarsi nello strumento attraverso il quale viene meno l’effettività di una tutela pubblica predisposta anche a presidio di diritti fondamentali che l’ordinamento è tenuto a proteggere.

Particolarmente significativo, in questa prospettiva, è il precedente costituito da Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 4936. In quel caso, relativo alla violazione di un divieto di avvicinamento accompagnato dall’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e dal divieto di comunicazione, era stata la stessa persona offesa a recarsi volontariamente presso l’abitazione del destinatario della misura. La Cassazione aveva nondimeno ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 387-bis c.p., affermando che le prescrizioni cautelari vincolano il destinatario anche quando l’incontro non sia stato da lui sollecitato e che, in simili circostanze, egli è comunque tenuto ad adottare le condotte necessarie a preservare la distanza imposta. La Corte aveva espressamente ricondotto tale conclusione al criterio, sancito dall’Art. 52 della Convenzione di Istanbul, della «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo».

La pronuncia oggi in esame si colloca, dunque, lungo la linea già tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, ma compie un ulteriore passaggio. Non si limita infatti a ribadire l’indisponibilità della misura da parte della persona offesa e l’irrilevanza del suo consenso rispetto alla violazione del comando giudiziale, ma mette in evidenza anche i rischi insiti in un ragionamento giudiziale che attribuisca a quel consenso un significato automaticamente liberatorio. Una simile impostazione può, infatti, introdurre nel giudizio valutazioni stereotipate circa il comportamento che ci si attenderebbe da una vittima “autentica”, trascurando le dinamiche di dipendenza, ambivalenza e vulnerabilità che possono caratterizzare le relazioni violente e finendo così per esporre la persona offesa a ulteriori forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta.

 

​​​​​​​2.2.1. L’ingresso di valutazioni stereotipate e re-vittimizzanti nella motivazione. Un ultimo profilo di censura riguarda, quindi, il modo in cui il Tribunale ha attribuito significato al comportamento della persona offesa, astraendo la violazione della misura cautelare dal più ampio contesto maltrattante che ne aveva determinato l’adozione e che aveva inizialmente giustificato persino l’applicazione della custodia cautelare in carcere, solo successivamente sostituita con il divieto di avvicinamento.

Su questo piano, la questione non riguarda più soltanto la rilevanza giuridica del consenso della persona offesa, ma, ancor prima, il valore probatorio che può essergli attribuito. La Corte richiama, infatti, l’esigenza di verificare la spontaneità, la libertà e l’effettività di tale consenso alla luce dell’intero contesto relazionale nel quale esso è maturato. Si tratta di una prospettiva coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, che nei casi di violenza domestica impone alle autorità statali di procedere a una valutazione del rischio autonoma, proattiva e complessiva, senza affidarsi esclusivamente alla percezione o alle determinazioni della stessa persona offesa: principio progressivamente affermato, tra le altre, in Talpis c. Italia, 2 marzo 2017[6]; Landi c. Italia, 7 aprile 2022[7]; De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022[8]; M.S. c. Italia, 7 luglio 2022[9]; I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022[10]; P.P. c. Italia, 13 febbraio 2025[11]; Scuderoni c. Italia, 23 settembre 2025[12]; e, da ultimo, Ubeda et al. c. Italia, 2 luglio 2026[13].

Omettere una solida e autonoma valutazione del rischio, capace di tenere conto delle circostanze del caso e della storia della relazione, significherebbe, in sostanza, trasferire sulla persona offesa l’onere di «auto-proteggersi»[14], sottraendola alla protezione che lo Stato è invece tenuto ad assicurarle. Per la medesima ragione, rimettere il rispetto delle misure cautelari adottate nei procedimenti per violenza domestica o di genere alla volontà della persona protetta – la quale può ancora nutrire la speranza di ricomporre il rapporto affettivo o familiare, oppure trovarsi in condizioni di dipendenza sociale, economica o relazionale – rischierebbe paradossalmente di favorire proprio quella situazione di pericolo che la misura è destinata a prevenire.

Secondo la Cassazione, il Tribunale non soltanto avrebbe finito per affidarsi alla valutazione del rischio compiuta dalla stessa vittima, ma avrebbe altresì riprodotto una modalità di lettura dei fenomeni di violenza domestica più volte censurata dalla giurisprudenza convenzionale: quella «prassi giudiziaria molto diffusa» che conduce le giurisdizioni a riqualificare la violenza come semplice «conflitto coniugale»[15] e, più in generale, a considerare gli episodi maltrattanti come «fatti isolati gli uni dagli altri», anziché ricostruirli nel loro sviluppo complessivo[16]. Una simile lettura si pone in tensione anche con l’approccio globale sotteso all’art. 3 della Convenzione di Istanbul, che impone di leggere la violenza domestica nella sua dimensione relazionale e sistemica, anziché come successione di singoli episodi privi di connessione.

È proprio in questa prospettiva che acquistano particolare rilievo le espressioni impiegate nella motivazione della sentenza di primo grado. Il riferimento al «perdono», al «riavvicinamento» e a un presunto «clima sereno» attribuisce infatti alla tranquillità apparentemente manifestata dalla persona offesa un significato univoco, assumendola quale indice della libertà e genuinità della scelta di riprendere la convivenza. Si tratta, tuttavia, di conclusioni formulate in assenza di elementi oggettivi idonei a sostenerle e, anzi, nonostante la presenza di circostanze potenzialmente di segno contrario, tra cui lo stato di irreperibilità in cui si era posta la stessa persona offesa a seguito dell’episodio.

Il rischio è allora quello di sovrapporre alla complessità delle dinamiche della violenza un modello implicito e stereotipato di vittima e di imporre alla stessa, anche in questo contesto, un “onere di resistenza”: una vittima realmente impaurita o vulnerabile dovrebbe mantenere un atteggiamento costantemente oppositivo nei confronti dell’autore, mentre il riavvicinamento, il perdono o una manifestazione di apparente serenità diverrebbero indici della cessazione del pericolo o, addirittura, dell’insussistenza della precedente condizione di soggezione. Una simile inferenza trascura, tuttavia, proprio la natura relazionale di questi fenomeni.

Come evidenziato anche dal GREVIO[17], i contesti di violenza domestica sono frequentemente attraversati da asimmetrie strutturali e squilibri di potere profondamente radicati, che impediscono di attribuire automaticamente ai comportamenti della persona offesa il significato che essi assumerebbero al di fuori di una relazione violenta.

 

3. Considerazioni a margine: autonomia della persona offesa, indisponibilità della misura e rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta. Dalle lucide considerazioni offerte dalla Cassazione nella sentenza in commento emerge un delicato equilibrio tra indisponibilità della misura, autonomia della valutazione del rischio affidata alle autorità istituzionali e autodeterminazione della persona offesa. Può, del resto, sorgere spontaneo il dubbio che la necessità di garantire i primi due elementi finisca, almeno apparentemente, per entrare in tensione con l’altrettanto fondamentale esigenza di preservare e promuovere l’autonomia della vittima, affinché essa possa concretamente emanciparsi dalla propria condizione. La questione si lega a un ulteriore interrogativo suscitato dalla pronuncia, là dove la Corte rimprovera al Tribunale di non aver adeguatamente verificato quella che potremmo definire la “solidità” del consenso asseritamente prestato dalla persona offesa. È, quindi, giusto e, in secondo luogo, possibile, accertare l’effettiva libertà di consentire di chi sia stato precedentemente esposto a forme di violenza, oppressione o sopruso? Come verificare l’assenza di quelle “catene invisibili” che possono persistere all’interno di una relazione strutturalmente caratterizzata da asimmetrie e squilibri di potere? Quando può davvero ritenersi che la volontà sia libera da pressioni, ricatti o condizionamenti e che la persona disponga degli strumenti necessari per effettuare una corretta valutazione del rischio, nonostante la propria condizione di particolare vulnerabilità? E quando, invece, la protezione deve necessariamente precedere e delimitare, almeno temporaneamente, l’esercizio di quella stessa libertà?

Sul punto, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prioritaria tutela della sicurezza della persona offesa può imporsi anche «contro la volontà della stessa persona offesa»[18], proprio in considerazione del rischio che quest’ultima non sia pienamente libera da pressioni e ricatti o non disponga, per la propria condizione di particolare vulnerabilità, degli strumenti necessari per una corretta valutazione del pericolo. Nella medesima direzione si muove la Direttiva (UE) 2024/1385, che al considerando 39 invita a prestare particolare attenzione alle situazioni nelle quali emergano il legame di dipendenza e la relazione con l’autore del reato, nonché il rischio che la vittima ritorni da quest’ultimo, e all’art. 16 richiede agli Stati di procedere a valutazioni individuali delle esigenze di protezione della vittima, guidandoli in tale operazione.

Le pronunce richiamate e le disposizioni eurounitarie convergono, dunque, su un dato particolarmente significativo: la volontà della persona offesa non può essere letta isolatamente dal contesto relazionale nel quale si forma. È proprio muovendo da tale assunto che possono essere ricercate alcune risposte agli interrogativi sopra formulati, anche attraverso il contributo degli studi psicologici, sociologici e antropologici che hanno indagato le dinamiche proprie delle relazioni violente, individuandone ricorrenze e pattern. Ciò non significa, naturalmente, sostituire all’accertamento individuale categorie statistiche o generalizzazioni astratte. Al contrario, significa consentire che la valutazione del singolo caso si innesti entro una cornice conoscitiva capace di rendere intelligibili comportamenti che, se isolati dal loro contesto, potrebbero apparire contraddittori o incomprensibili. La letteratura ha, ad esempio, evidenziato come l’opposizione della vittima all’adozione o al mantenimento di misure di protezione possa dipendere da molteplici fattori: «attaccamento emotivo», «preoccupazione per i figli», «fiducia in un cambiamento del partner», «timore di ritorsioni», «difficoltà legate al procedimento giudiziario», «dipendenza economica», «stereotipi di genere» o «mancanza di concrete possibilità di indipendenza»[19]. In presenza di segnali riconducibili a tali dinamiche – come, nel caso di specie, la sopravvenuta irreperibilità della persona offesa dopo l’arresto del marito per la violazione del divieto di avvicinamento – la scelta di mantenere o ripristinare il rapporto con l’autore non dovrebbe essere automaticamente assunta quale manifestazione di piena libertà relazionale. Essa può, al contrario, costituire un elemento che richiede di interrogarsi sulla persistente esposizione al rischio.

D’altra parte, è la stessa Cassazione a offrire coordinate piuttosto nitide per distinguere la violenza domestica da situazioni di mera conflittualità familiare, il cui confine può talvolta risultare meno immediato sul piano della percezione sociale. La prima ricorre quando «un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica, psicologica o economica –, della coartazione e dell’offesa, e quando la sensazione di paura per l’incolumità riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia. Ricorrono invece le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando reciprocamente il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, e soprattutto senza temere l’altro»[20]. Il problema, dunque, non è l’assenza di fattori o indicatori capaci di distinguere una relazione violenta, oppressiva e strutturalmente squilibrata da una relazione semplicemente conflittuale. Il problema è che, spesso, proprio per effetto delle dinamiche di vulnerabilità e dipendenza che caratterizzano la prima, potrebbe essere la stessa persona offesa a non trovarsi nelle condizioni di percepire con chiarezza tale differenza o di tradurla immediatamente in una scelta di separazione.  È alla luce di queste considerazioni che acquista significato una misura come il divieto di avvicinamento, anche dove disposta in apparente contrasto con la volontà della vittima: essa interrompe temporaneamente la relazione così come precedentemente strutturata, creando una pausa forzata, una distanza e uno spazio di riflessione.

Non si tratta, allora, di sottrarre la prosecuzione della relazione alla disponibilità delle parti perché la volontà individuale debba assumere un ruolo recessivo rispetto alle esigenze di protezione[21], quanto di creare le condizioni perché quella stessa volontà possa tornare a esprimersi in modo realmente autonomo. In questa prospettiva, stabilire – come fa la Cassazione – che il “consenso” della persona offesa al riavvicinamento dovesse comunque essere valutato dall’autorità giudiziaria, non significa attribuire al giudice il potere di sostituirsi alla vittima o di prevaricarne paternalisticamente l’autodeterminazione. Significa, piuttosto, leggere gli indici comportamentali alla luce del contesto nel quale si manifestano, verificare se esistano effettivamente quelle condizioni di stabilità, parità e libertà che consentono di assumere decisioni senza timori o conseguenze e, se necessario, contribuire a spezzare quelle “catene invisibili” che un consenso apparentemente libero potrebbe ancora celare. In questo senso, misure come il divieto di avvicinamento, e la risposta punitiva alla sua violazione, presentano non soltanto un valore immediatamente protettivo (oltreché «simbolico»)[22], bensì anche «consequenziale», legato cioé agli effetti concreti che l’intervento può produrre sulla sicurezza e sull’autonomia della vittima[23] (oltreché sul tasso di recidiva)[24].

Ipotizziamo, allora, che una persona offesa desideri effettivamente riavvicinarsi al partner o marito violento per una o più delle ragioni sopra considerate. Consentire che tale volontà possa di per sé neutralizzare un provvedimento predisposto proprio per garantirle uno spazio e un tempo di autonomia significherebbe esporla a un ulteriore rischio: quello che, in caso di reiterazione della violenza, venga fatta gravare su di lei anche la responsabilità di avere consentito il riavvicinamento. La persona offesa finirebbe così per portare da sola il peso delle proprie scelte proprio nel momento in cui l’ordinamento riconosce che quelle scelte possono maturare in un contesto di vulnerabilità. Tale rischio emerge con particolare nettezza in situazioni come quella oggetto della pronuncia in commento, nella quale la donna era sola, straniera, con un figlio, priva di reti di sostegno e, dunque, maggiormente esposta al rischio di reiterazione della violenza. Sul piano della vittima, inoltre, il ritorno del marito nell’abitazione dopo la denuncia e in violazione della misura cautelare è suscettibile di restituire una percezione di insicurezza e di ineffettività della protezione statuale, mostrando concretamente come l’autore possa continuare a sottrarsi al limite impostogli e, con esso, recuperare una posizione di controllo.

Naturalmente, non può essere ignorata la critica secondo cui mandatory arrest, no-drop policies e, più in generale, misure di protezione che prescindono dalla volontà della vittima rischiano di tradursi in una nuova forma di paternalismo istituzionale, sostituendo alla volontà dell’abusante quella dello Stato e finendo così per comprimere proprio l’autonomia che intendono proteggere[25]. È una critica che coglie un rischio reale quando l’intervento penale venga concepito come risposta autosufficiente. Se denunciare, proseguire il procedimento o separarsi dall’autore espone la vittima a ritorsioni, perdita di reddito, dipendenza economica o isolamento familiare, una politica no-drop (in senso lato) può persino aggravare la sua condizione se non è accompagnata da una solida rete di protezione. La prosecution, pertanto, non dovrebbe rappresentare l’unico strumento di tutela: allo Stato spetta anche intervenire sulle diseguaglianze economiche, sociali e relazionali che possono rendere materialmente impraticabile l’autonomia, affiancando alla risposta penale strumenti extrapenali o para-penali calibrati sul rischio concreto.

In questa prospettiva acquista particolare significato il passaggio della sentenza in commento nel quale la Corte afferma che «La sicurezza della persona offesa, che lo Stato deve garantire, costituisce, in questa prospettiva, un diritto fondamentale che si identifica con una condizione priva di minacce fisiche, materiali o morali, tale da consentire alla vittima di percepirsi effettivamente al riparo dal pericolo. È proprio questa dimensione – ad un tempo oggettiva, quale assenza di fattori di rischio concreto, e soggettiva, quale percezione di protezione – a giustificare la scelta legislativa di rendere l’art. 387-bis cod. pen. reato di mera condotta sottratto alla disponibilità delle parti»[26]. La sicurezza, così intesa, non è antitetica alla libertà, ma può rappresentarne una condizione preliminare. La libertà, infatti, non coincide sempre con la mera possibilità formale di scegliere: può richiedere tempo, distanza e condizioni materiali che consentano alla volontà di formarsi ed esprimersi autenticamente.

«No Prisoner be / Where Liberty / Himself – abide with Thee». Nei versi di questa breve poesia di Emily Dickinson la libertà non coincide soltanto con l’assenza materiale della prigionia: è una presenza, quasi un ospite, che deve poter abitare realmente nella persona. Ed è forse proprio questa l’immagine che meglio restituisce il significato più profondo della decisione in commento. Il punto, infatti, non è negare alla persona offesa la capacità di scegliere, né sostituire alla sua volontà una paternalistica decisione dello Stato. È, al contrario, creare le condizioni affinché quella volontà possa formarsi ed esprimersi autenticamente. Nelle relazioni segnate dalla violenza, le catene non sono sempre visibili: possono assumere la forma della paura, della dipendenza affettiva o economica, della pressione familiare, del senso di colpa, della speranza di cambiamento o della progressiva normalizzazione dell’abuso. In tali contesti, il “perdono”, il “consenso” al riavvicinamento o persino il “desiderio” di ricomporre la relazione non possono trasformarsi in strumenti capaci di neutralizzare una misura disposta dall’autorità giudiziaria. La funzione pubblicistica del divieto di avvicinamento consiste allora anche nel garantire alla persona offesa uno spazio sottratto alla dinamica relazionale, nel quale essa possa valutare il rischio, ricostruire la propria autonomia e assumere decisioni consapevoli e meditate, senza coartazioni, pressioni o condizionamenti. Attribuire al suo “consenso” efficacia scriminante significherebbe, paradossalmente, far dipendere la protezione dalla stessa persona protetta, pretendendo che essa riesca ad affrancarsi immediatamente dalle logiche abusive e coercitive della relazione e rischiando, così, di trasformare ancora una volta la sua condotta nell’oggetto del giudizio. Perché la libertà possa davvero “abitare” nella persona, secondo le parole di Dickinson, può essere allora necessario che l’ordinamento contribuisca prima a spezzare quelle catene invisibili che possono impedirle persino di riconoscersi prigioniera.

 

[1] Cass. Pen., Sez. VI, n. 27223 del 18/06/2026 (dep. 20/07/2026), Presidente G. De Amicis, Estensore P. Di Nicola Travaglini, p. 12 [di seguito “Sentenza in esame”].

[2] Corte EDU, Grande Camera, Kurt c. Austria, ric. n. 62903/15, 15 giugno 2021, §§ 157-190.

[3] Corte EDU, Prima Sezione, De Giorgi c. Italia, ric. n. 23735/19, 16 giugno 2022, § 86.

[4] Corte EDU, Prima Sezione, P.P. c. Italia, ric. n. 64066/19, 13 febbraio 2025, § 49.

[5] Tra le altre, Cass., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, B., Rv. 285273.

[6] Corte EDU, Prima Sezione, Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14, 2 marzo 2017.

[7] Corte EDU, Prima Sezione, Landi c. Italia, ric. n. 10929/19, 7 aprile 2022.

[8] Corte EDU, Prima Sezione, De Giorgi c. Italia, ric. n. 23735/19, 16 giugno 2022.

[9] Corte EDU, Prima Sezione, M.S. c. Italia, ric. n. 32715/19, 7 luglio 2022.

[10] Corte EDU, Prima Sezione, I.M. e altri c. Italia, ric. n. 25426/20, 10 novembre 2022.

[11] Corte EDU, Prima Sezione, P.P. c. Italia, ric. n. 64066/19, 13 febbraio 2025, § 49.

[12] Corte EDU, Prima Sezione, Scuderoni c. Italia, ric. n. 6045/24, 23 settembre 2025.

[14] Vd. p. 5 della Sentenza in commento.

[15] Corte EDU, Prima Sezione, J.I. c. Croazia, ric. n. 35898/16, 8 settembre 2022, § 99.

[16] Corte EDU, Prima Sezione, Scuderoni c. Italia, ric. n. 6045/24, 23 settembre 2025, §§ 117 ss., richiamata da Cass., Sez. VI, 25 settembre 2025, n. 40216, PG/C., Rv. 288962.

[17] Vd. GREVIO, Rapporto di valutazione di riferimento sull’Italia, adottato il 16 ottobre 2025, pubblicato il 2 dicembre 2025, § 110. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte richiamato la necessità di tenere conto delle dinamiche cicliche proprie di tali relazioni: Cass., Sez. VI, 25 settembre 2025, n. 40216, cit.; Cass., Sez. VI, 11 settembre 2025, n. 35667, Rv. 288938; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2026, n. 9423.

[18] Cfr. SS. UU., n. 10869 del 18/03/2025, Rv. 287607; Sez. 6, n. 35667 dell’11/09/2025, Rv. 288938; Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025,  Rv. 287608; Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, Rv. 285542; Sez. 6, n. 22031 del 13/05/2025; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024.

[19] Vd. M. Rovira, J. Rodriguez Menes, C. Palomo Lario, ‘As Time Goes By’: The Effectiveness of Protection Orders in Reducing Intimate Partner Violence Recidivism, in Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 2025 Dec, 11(1):367-87, p. 382.

[20] Cfr. Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024; Sez. 6, n. 40216 del 25/09/2025, cit., § 8.3; p. 7 della sentenza in commento.

[21] In senso critico, C.D. Amorelli, Il divieto di avvicinamento tra tutela anticipata della vittima ed esigibilità della condotta, in Archivio penale, 2026, 2, 1, p. 3.

[22] Come evidenziato nella letteratura sulle no-drop policies, l’intervento pubblico comunica che la violenza domestica non costituisce una vicenda meramente privata e che la collettività non è disposta a tollerarla. Vd. D. Epstein, M. Bell and L. Goodman, Transforming Aggressive Prosecution Policies: Prioritising Victims’ Long-Term Safety in the Prosecution of Domestic Violence Cases, in American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, 2003, 11,466; v. anche L. Ellison, Responding to Victim Withdrawal in Domestic Violence Prosecutions, in Criminal Law Review, 2003, 760, 769.

[23] M.M. Dempsey, Toward a Feminist State: What Does ‘Effective’ Prosecution of Domestic Violence Mean?, in The Modern Law Review, 2007, 70(6), 908-935.

[24] Può essere interessante, sul punto, lo studio di M. Rovira, J. Rodriguez Menes e C. Palomo Lario, ‘As Time Goes By’, Op. cit., pp. 367-387, spec. p. 382. Gli Autori rilevano un iniziale effetto apparentemente sfavorevole sulla recidiva dei protection orders (misure in parte assimilabili alle nostre misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.), che tuttavia si attenua o scompare considerando sia le violazioni dell’ordine stesso sia la maggiore rischiosità di base dei soggetti cui tali misure vengono applicate. Nel tempo emerge invece un “positive cumulative effect”: dopo circa nove mesi il rischio di recidiva diviene inferiore rispetto ai soggetti mai sottoposti a protection order. Gli Autori ipotizzano che tale effetto possa dipendere anche dal tempo e dallo spazio assicurati alla vittima per ridurre la dipendenza dal partner abusante e interrompere la relazione, suggerendo così che l’operatività effettiva e prolungata di tali misure possa contribuire anche alla riduzione della recidiva.

[25] Così J. Dayton, The Silencing a Woman’s Choice: Mandatory Arrest and No Drop Prosecution Policies in Domestic Violence Cases, in Cardozo Women’s Law Journal, 9, n. 2, 2003, pp. 281-298.

[26] Vd. p. 4 della Sentenza in commento.


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