Lavoratori autonomi: chiarimenti sulla decorrenza della pensione
L’Istituto fornisce chiarimenti sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati o di invalidità per gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nelle ipotesi di perfezionamento dei requisiti contributivi, per effetto di regolarizzazione dell’omissione contributiva, successivamente alla domanda di pensione (INPS – Messaggio 02 ottobre 2026, n. 3113)
Per accedere al trattamento di pensione anticipata o di invalidità è necessario aver perfezionato il requisito contributivo minimo.
I lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi che non hanno perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti, determinanti per il diritto alla pensione, possono regolarizzare l’omissione contributiva successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione. In tal caso la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dell’omissione contributiva.
Tale regola si applica a tutti i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali:
– Artigiani;
– Esercenti attività commerciali;
– Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– Imprenditori agricoli professionali.
Si applica anche agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per “data di regolarizzazione contributiva” deve intendersi la data in cui è stato effettuato il versamento contributivo determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione.
Lo slittamento della decorrenza della pensione, però, non si applica ad ogni circostanza di regolarizzazione dell’omissione contributiva. Vediamo in dettaglio quando e come è possibile ottenere lo slittamento e quando invece non si applica.
Slittamento della decorrenza della pensione
La regola dello slittamento della decorrenza si applica ai lavoratori autonomi che presentano domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità che, alla data della domanda di pensione, non hanno perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti e che regolarizzano successivamente alla data della domanda tali periodi, determinanti per il diritto alla pensione, entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.
A tal fine è irrilevante che l’assicurato abbia già ricevuto o meno un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale.
Ciò che rileva è che, alla data della domanda di pensione, risultino non versati alle scadenze previste i contributi relativi ai periodi pregressi alla domanda di pensione, i quali, al termine dell’attività preliminare di sistemazione del conto assicurativo, risultino necessari per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico richiesto.
Lo slittamento della decorrenza della pensione trova applicazione anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione – amministrativa o tramite l’Agente della riscossione – e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
In tali casi, poiché il requisito contributivo non risulta perfezionato al momento della domanda, quest’ultima viene respinta.
E’ necessario presentare istanza di riesame, e la decorrenza della pensione viene fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva che consente l’accredito dei contributi necessari per il diritto alla pensione.
Qualora il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione sia pagato al momento della presentazione della domanda di pensione, il trattamento pensionistico viene liquidato regolarmente.
Esclusione dello slittamento della decorrenza della pensione
Lo slittamento della decorrenza della pensione non si applica nelle seguenti ipotesi.
a) Contribuzione non determinante per il diritto a pensione
Se la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto.
Pertanto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione.
Il maggiore importo derivante dalla ricostituzione contributiva successiva alla regolarizzazione dell’omissione contributiva decorre dalla decorrenza originaria della pensione, nel rispetto dei termini prescrizionali.
b) Contribuzione “corrente” con scadenza successiva alla domanda di pensione
Se il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla domanda di pensione, quest’ultima viene classificata in evidenza.
Il versamento effettuato successivamente alla domanda di pensione, purché eseguito entro la scadenza prevista dalla legge, non comporta lo slittamento della decorrenza della pensione.
Il medesimo criterio si applica anche nel caso in cui, alla data della domanda di pensione risultano omessi contributi pregressi determinanti, ma il requisito contributivo minimo si perfeziona comunque con il versamento, nei termini previsti, della contribuzione corrente avente scadenza successiva alla domanda di pensione.
Tali precisazioni sono particolarmente rilevanti per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i quali opera il principio della c.d. “non frazionabilità” del contributo annuo. Ne consegue che i contributi utili per la maturazione del diritto alla pensione, anche se riferiti ai primi mesi dell’anno, possono essere valorizzati ai fini pensionistici solo dopo il pagamento dell’intero contributo annuo, ossia successivamente al versamento di tutte le quattro rate previste.
Esempio 2: un coltivatore diretto presenta la domanda di pensione anticipata il 1° gennaio 2027 e necessita, per il perfezionamento del requisito contributivo minimo, dell’integrale versamento della contribuzione relativa all’anno 2026, la cui quarta rata scade il 16 gennaio 2027. La domanda viene tenuta in evidenza in attesa che venga effettuato il pagamento entro la scadenza prevista. Se il versamento avviene entro il termine legale del 16 gennaio, è fatta salva la decorrenza della pensione prevista dalla disciplina generale. Qualora, invece, il pagamento della quarta rata avviene successivamente alla scadenza prevista, la decorrenza del trattamento pensionistico slitterà al primo giorno del mese successivo a quello dell’effettivo pagamento.
Resta inteso che, garantita l’integralità della sorte capitale nel rispetto del principio di non frazionabilità della contribuzione, la mera presenza sull’estratto conto di debiti per sole sanzioni civili, dovute a precedenti ritardi, non osta all’accredito dei contributi e alla conseguente liquidazione della pensione, ferma restando l’azione di recupero del credito accessorio. Tale principio vale per tutti i lavoratori autonomi.
Pertanto, per ottenere la pensione senza slittamenti della decorrenza, il CD/CM può, alternativamente, decidere di:
– anticipare il pagamento di tutte le rate dovute per l’anno di riferimento, ottenendo così anche l’immediata liquidazione del trattamento pensionistico;
– effettuare i versamenti alle ordinarie scadenze previste.
In sostanza, per evitare lo slittamento della decorrenza, per il CD/CM è sufficiente che tutti i pagamenti dovuti siano stati effettuati entro l’ultima scadenza utile prevista per l’anno di riferimento; l’eventuale mancato rispetto delle scadenze intermedie rileva solo ai fini sanzionatori.
c) Contribuzione ancora da verificare ai fini del saldo
Nel caso in cui al momento della domanda di pensione non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione della pensione stessa e i contributi relativi a tale anno risultano determinanti ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione, l’Istituto procede alla liquidazione della pensione in via provvisoria, accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d’impresa eccedente tale minimale.
Qualora, a seguito delle verifiche reddituali effettuate sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, emerga l’obbligo di versare una contribuzione a saldo determinante per il mantenimento del diritto alla pensione, la prosecuzione dell’erogazione del trattamento pensionistico resta subordinata al pagamento dell’importo residuo dovuto.
Determinato l’importo a debito residuo necessario per proseguire con l’erogazione della pensione, l’Istituto invia una specifica comunicazione all’interessato o all’Istituto di patronato tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata A/R, recante l’indicazione dell’importo da versare per conservare il diritto alla pensione e l’avvertenza che il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
d) Supplementi di pensione
In caso di domanda di supplemento di pensione, la presenza di omissioni contributive regolarizzate dopo la presentazione della domanda di pensione non comporta il rigetto dell’istanza. Il supplemento deve essere liquidato sulla base della contribuzione regolarmente versata; una volta sanate le omissioni contributive, l’interessato può chiedere la ricostituzione del supplemento. Il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento, nel rispetto dei termini prescrizionali.
e) Pensione di vecchiaia e pensione ai superstiti
Nel caso in cui il lavoratore autonomo decede senza avere regolarizzato i contributi pregressi determinanti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico richiesto, tale diritto non può più perfezionarsi in capo al medesimo.
Resta fermo, tuttavia, il diritto autonomo dei superstiti alla pensione indiretta sulla base della posizione assicurativa del dante causa. Pertanto, se i contributi del de cuius non sono prescritti, i superstiti possono versarli per conseguire la pensione indiretta, in luogo dell’indennità una tantum/per morte o semplicemente per incrementare l’importo della pensione.
In tali casi, la decorrenza della pensione indiretta è quella prevista dalla disciplina generale.
Se alla data del decesso non risulta perfezionato il diritto alla pensione di inabilità per carenza del requisito contributivo dovuta a omissioni contributive, la successiva regolarizzazione dei contributi determinanti consente, ove ne ricorrano i presupposti, la liquidazione della pensione indiretta e non della pensione ai superstiti derivante da una pensione di inabilità non perfezionata.
f) Regolarizzazione contributiva oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria
Se la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria è necessario presentare una nuova domanda di pensione. In tale caso, la decorrenza del trattamento è ancorata alla nuova domanda, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
INPS – Messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113
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