Casa popolare solo a chi dimostra di essere stato stabilmente e abitualmente convivente con l’assegnatario prima del decesso. Una convivenza di quattro mesi motivata da esigenze assistenziali non basta. Per il disagio abitativo da separazione serve il provvedimento omologato dal tribunale, non la semplice comunicazione di avvio del procedimento. Lo afferma la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1008/2026.
Il padre è assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La figlia, separatasi dal marito, si trasferisce da lui nel marzo 2019. Il padre muore nel luglio 2019, dopo quattro mesi di convivenza. La figlia chiede di poter restare nell’alloggio. Il Comune le intima di consegnare le chiavi.
La risposta alla domanda su chi possa restare nell’alloggio popolare dopo la morte dell’assegnatario è che non basta la residenza anagrafica né la convivenza di breve durata: serve una convivenza stabile e abituale, preesistente al decesso, con carattere di comunanza di vita — non di assistenza temporanea. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1008 del 27 febbraio 2026, conferma il rigetto della domanda su tutti e tre i profili invocati.
Il quadro normativo: subentro nell’ERP e art. 6 L. n. 392/1978
La disciplina dell’edilizia residenziale pubblica in Toscana è regolata dalla L.R. n. 2/2019. L’art. 17, comma 7, prevede che in caso di decesso dell’assegnatario, i soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare non hanno diritto all’assegnazione ordinaria, ma possono ottenere l’utilizzo autorizzato ai sensi dell’art. 14, comma 9.
Questo utilizzo autorizzato spetta solo a chi ha titolo al subentro nel contratto di locazione secondo le disposizioni di legge applicabili — che la sentenza individua nell’art. 6 della L. n. 392/1978, il quale prevede il subentro nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore a favore del coniuge, degli eredi e dei parenti e affini con lui abitualmente conviventi.
Il concetto di convivenza abituale non è definito per legge nel suo contenuto minimo: lo ha precisato la giurisprudenza.
La convivenza abituale: cosa richiede la Cassazione
La Cassazione, con la sentenza n. 3251/2008 — confermata dalla n. 1951/2009 e richiamata espressamente dalla Corte d’Appello di Firenze — ha chiarito che la convivenza rilevante ai fini del subentro è una situazione complessa caratterizzata da tre elementi: la stabilità, l’abitualità e la comunanza di vita, tutti preesistenti al decesso.
Non si configura la convivenza abituale quando il trasferimento nell’abitazione è avvenuto per ragioni transitorie — e le esigenze assistenziali nei confronti di un genitore invalido sono considerate per loro natura transitorie, perché legate a una contingenza destinata a cessare.
Il caso concreto: quattro mesi non bastano
La figlia si era trasferita nell’alloggio del padre il 18 marzo 2019. Il padre era morto il 26 luglio 2019. La convivenza era durata circa quattro mesi.
La Corte d’Appello considera il dato temporale dirimente: quattro mesi sono un lasso di tempo insufficiente a fondare una convivenza stabile e abituale nel senso richiesto dalla legge. A ciò si aggiunge che il trasferimento era stato motivato da due esigenze entrambe di natura transitoria o emergenziale — la separazione coniugale e la necessità di assistere il padre invalido — che escludono di per sé la comunanza di vita.
Le Linee Guida approvate dall’Assemblea Lode del 22 giugno 2021 rafforzano questa interpretazione: al fine dell’utilizzo autorizzato ai sensi dell’art. 14, comma 9, L.R. n. 2/2019, il richiedente deve essere componente del nucleo familiare dell’assegnatario deceduto da almeno dodici mesi.
Il disagio abitativo da separazione: serve il provvedimento omologato
La figlia aveva invocato anche un secondo titolo: il disagio abitativo derivante dalla separazione coniugale, previsto dall’art. 14, comma 2, lettera f), L.R. n. 2/2019, che consente l’utilizzo provvisorio dell’alloggio in favore di chi abbia un provvedimento di separazione omologato dal tribunale o una sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio.
La documentazione prodotta era però solo la comunicazione di avvio del procedimento di separazione consensuale davanti all’Ufficiale di Stato Civile — l’atto con cui i coniugi vengono convocati per la conferma dell’accordo. Non era la separazione omologata.
La Corte d’Appello conferma che questa documentazione è insufficiente: non prova la conclusione del procedimento, non prova l’accordo raggiunto tra le parti, non prova l’obbligo di rilascio della casa coniugale. Il requisito della lettera f) richiede prova documentale specifica e completa — non può essere sostituita da prove testimoniali.
Il disagio per invalidità: l’invalidità all’80% non basta
Il terzo titolo invocato era la situazione di disabilità psico-fisica della richiedente, che avrebbe richiesto un intervento assistenziale permanente ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera h), L.R. n. 2/2019. Questa norma richiede che il soggetto sia riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua, o che si trovi in una situazione di disagio psichico tale da rendere necessario un intervento permanente non altrimenti gestibile a livello sociosanitario.
La documentazione medica prodotta attestava un’invalidità dell’80% — non del 100% — ed era inoltre risalente al 2017 e priva di firma. Non soddisfaceva il requisito della norma.
Le prove testimoniali: perché sono state rigettate
La richiedente aveva tentato di supplire alle carenze documentali con prove testimoniali. La Corte d’Appello conferma il rigetto anche di queste istanze istruttorie.
I capitoli di prova avevano contenuto valutativo — chiedevano ai testi di esprimere giudizi sulla “intenzione” dei conviventi e sulla “non transitorietà” delle esigenze — oppure riguardavano circostanze che dovevano essere provate documentalmente. In particolare, la questione della separazione omologata non poteva essere dimostrata per testi: serviva il documento.
C’era inoltre un problema procedurale: le istanze istruttorie non erano state reiterate al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado — con la conseguenza che dovevano considerarsi abbandonate, e non potevano essere riproposte in appello (Cass. n. 5741/2019).
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