Per proporre opposizione contro il decreto di pagamento emesso in favore dell’avvocato o degli altri soggetti indicati dal Testo unico sulle spese di giustizia, il termine è di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Se, invece, il decreto non viene notificato, l’opposizione può essere proposta entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
La semplice comunicazione di cancelleria non è più sufficiente a far decorrere il termine breve.
È quanto chiarisce il Ministero della Giustizia con una circolare dedicata all’individuazione del termine applicabile alle opposizioni previste dagli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.
Il chiarimento interessa i decreti di pagamento emessi in favore del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
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• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
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Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education – Maggioli Editore
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89.30 €
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Opposizione al decreto di pagamento: cosa è cambiato
L’art. 84 del d.P.R. n. 115/2002 rinvia, per l’opposizione al decreto di pagamento, all’art. 170 dello stesso Testo unico. Quest’ultimo richiama a sua volta l’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.
Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, le opposizioni sono regolate dal rito semplificato di cognizione previsto dagli artt. 281-decies e seguenti c.p.c.. La disciplina, precisa il Ministero, ha carattere generale e riguarda sia i decreti di pagamento pronunciati dal giudice civile sia quelli emessi dal giudice penale.
Prima della riforma Cartabia la situazione era diversa. L’opposizione seguiva il rito sommario di cognizione e, in assenza di una specifica disposizione sul termine, il Ministero aveva individuato come riferimento l’art. 702-quater c.p.c.: l’opposizione doveva quindi essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Questa interpretazione aveva trovato conferma anche nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il termine è di 30 giorni dalla notifica
Secondo la circolare, la riforma Cartabia non ha eliminato il termine di 30 giorni, ma ha modificato il meccanismo che ne determina la decorrenza.
L’art. 281-terdecies c.p.c., subentrato nel nuovo sistema processuale all’abrogato art. 702-quater c.p.c., stabilisce infatti che la sentenza pronunciata nel rito semplificato è impugnabile «nei modi ordinari».
Da questo rinvio il Ministero ricava l’applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.
Di conseguenza, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è di 30 giorni e decorre dalla notificazione del decreto di pagamento. La regola vale tanto per il processo civile quanto per quello penale.
La comunicazione di cancelleria non fa decorrere i 30 giorni
Uno dei chiarimenti più importanti della circolare riguarda la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
Nel precedente sistema, l’art. 702-quater c.p.c. faceva decorrere il termine anche dalla comunicazione. Con l’abrogazione di quella disposizione, il meccanismo è cambiato.
Il Ministero afferma quindi espressamente che la comunicazione di cancelleria non è più idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per proporre opposizione.
Sul piano pratico, occorre dunque distinguere tra comunicazione e notificazione del decreto: solo quest’ultima determina la decorrenza del termine breve.
Se manca la notifica, il termine è di sei mesi
La circolare chiarisce anche cosa accade quando il decreto di pagamento non viene notificato.
In questo caso trova applicazione il termine ordinario previsto dall’art. 327 c.p.c.: l’opposizione può essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto.
Il quadro può essere sintetizzato così:
| Decreto di pagamento | Termine per l’opposizione |
|---|---|
| Decreto notificato | 30 giorni dalla notifica |
| Solo comunicazione di cancelleria | Non decorre il termine di 30 giorni |
| Decreto non notificato | 6 mesi dalla pubblicazione |
La conferma della Cassazione
A sostegno della propria interpretazione, il Ministero richiama la sentenza della Cassazione n. 7430 del 28 marzo 2026.
La pronuncia riguardava l’opposizione contro il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla quale si applica lo stesso rimedio previsto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.
La Suprema Corte ha affermato che, dopo il passaggio dal rito sommario al rito semplificato di cognizione, in mancanza della notificazione del provvedimento il termine per proporre opposizione è quello ordinario di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall’art. 327 c.p.c.
Da quando si applica il nuovo regime
La circolare fornisce infine un’indicazione sul regime temporale.
Le regole del rito semplificato di cognizione si applicano ai giudizi di opposizione contro i decreti di pagamento iscritti a ruolo dal 28 febbraio 2023.
Non rileva, invece, che il decreto impugnato sia stato pronunciato prima o dopo l’entrata in vigore della riforma: ciò che conta è la data di instaurazione del giudizio di opposizione.
La regola pratica per il difensore
Il chiarimento del Ministero consente quindi di individuare con precisione il dies a quo.
Per le opposizioni ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, la notifica del decreto fa decorrere il termine perentorio di 30 giorni; la sola comunicazione di cancelleria non produce questo effetto. Se la notifica manca, resta applicabile il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
È questa, dopo la riforma Cartabia, la verifica essenziale da compiere prima di valutare la tempestività dell’opposizione.
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