ALBERTO DE LUCA (Ordine di Treviso)
La Corte di Cassazione sta consolidando un discutibile orientamento in materia di responsabilità dei professionisti per le violazioni tributarie commesse dalle società clienti.
Per avere un’idea chiara della questione (di cui si sta dibattendo da qualche mese) bisogna partire dall’analisi della disciplina sanzionatoria tributaria che, nel caso di specie, si fonda su due disposizioni sostanziali:
l’articolo 7 del Decreto Legge numero 269 del 2003 (convertito con modificazioni dalla Legge numero 326 del 2003), secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica;
l’articolo 9 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997, che disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie.
Il concorso di persone si configura quando viene contestata ad una persona fisica una condotta materiale o morale realizzata attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, rendono possibile o agevolano la commissione di una violazione tributaria.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il suddetto art. 9 è norma compatibile con l’articolo 7 del decreto legge numero 269 del 2003, sicché è configurabile il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società e la loro sanzionabilità viene posta in relazione al contributo materiale e psicologico offerto nella realizzazione dell’illecito.
La questione qui trattata riguarda proprio questo caso. La recente sentenza della Cassazione civile numero 5638 del 12 marzo 2026 ha precisato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazione dei redditi redatta dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società cliente, nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Tale obbligo deriverebbe dalla diligenza qualificata richiesta dall’articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.
Il concorso del Commercialista risulterebbe quindi sanzionabile per il contributo materiale e/o psicologico offerto nella realizzazione dell’illecito, indipendentemente dal conseguimento di un personale effettivo vantaggio economico: viene infatti esclusa la necessità di provare un profitto personale derivante dall’illecito fiscale, al di là del compenso professionale.
In sostanza, il Commercialista nello svolgimento della sua attività deve usare una diligenza professionale, un livello di cura, perizia e scrupolosità superiori a quelli richiesti ad un normale cittadino, superando quindi la semplice “diligenza del buon padre di famiglia” e tale diligenza imporrebbe un controllo attento e professionale su ogni pratica a lui sottoposta, impedendo così al contribuente di commettere illeciti.
Fin qui, senza alcuna pretesa di aver trattato la questione in modo del tutto esaustivo e completo, si è proposto un breve riassunto della sentenza.
Di seguito, invece, si forniscono alcune considerazioni e implicazioni derivanti da questa (discutibile) sentenza che amplia in modo eccessivo ed incontrollabile la responsabilità dei consulenti.
Un conto è infatti attribuire la corresponsabilità del professionista laddove venisse dimostrata la sua complicità nel commettere un illecito, altra cosa è ritenere che il consulente debba operare, al di là del suo mandato, al fine di individuare eventuali comportamenti illeciti del cliente.
Ed è questo, ad avviso di chi scrive, un passaggio fondamentale: il professionista (Dottore Commercialista) deve operare – con diligenza, nel rispetto delle norme e senza rendersi complice di comportamenti illeciti – ma nell’ambito del mandato professionale ricevuto. Ne consegue che anche la diligenza richiesta dal Codice Civile debba essere circoscritta al mandato stesso. Qualora non fosse così, lo svolgimento della professione risulterebbe impossibile da circoscrivere, quantificare e svolgere.
Se così non fosse infatti, il mandato professionale ricevuto per l’invio (il mero invio) di una dichiarazione dei redditi, di fatto si tramuterebbe in un mandato a revisionare la dichiarazione, prima ancora di inviarla.
L’invio Entratel di un F24 per il pagamento dell’IVA potrebbe comportare la necessità di entrare nel merito del calcolo dell’imposta.
Analoga considerazione, ma con ulteriori complicazioni, laddove nella delega fiscale fossero previste compensazioni di sorta.
Ed allargando la prospettiva, anche il mero deposito di un bilancio potrebbe comportare una analisi dei valori indicati nello stesso. Con riferimento a questo ultimo caso, cosa potrebbe essere contestato al professionista che dovesse depositare un bilancio in cui si rilevasse qualsivoglia anomalia? In questo caso, prima di procedere al deposito il professionista dovrebbe preoccuparsi di entrare nel merito del documento? Dovrebbe contattare l’Organo Amministrativo per chiedere chiarimenti? Dovrebbe interfacciarsi con l’Organo di Controllo per sottoporre le sue perplessità? E a che titolo?
Se è questa la strada che si intende percorrere, allora forse sarebbe opportuno riqualificare nel profondo il ruolo stesso del professionista che assumerebbe, al contempo, il ruolo di consulente e “certificatore” o “controllore” del cliente, rendendo di fatto superflui altri adempimenti o altre figure oggi preposte al controllo.
Ad esempio, apparirebbe sostanzialmente superfluo il visto di conformità sulle dichiarazioni per le compensazioni fiscali.
Apparirebbe superfluo il ruolo del revisore nel caso in cui la tenuta della contabilità sia demandata ad un professionista.
E qui mi fermo, anche se evidentemente gli esempi potrebbero essere infiniti.
In conclusione, se non è il mandato professionale a definire i compiti e le responsabilità del professionista, se prevale invece la visione sancita dalla Cassazione che prevede che il consulente, in quanto tale, debba agire ed intervenire al di là del suo mandato, questo significa che la nostra categoria svolge un ruolo sociale e ha una valenza istituzionale che, ad oggi, pare riconosciuta solo in una accezione punitiva laddove dovessero emergere dei problemi/illeciti, ma che non viene esplicitamente riconosciuta, regolamentata e… remunerata.
Resta infine un grande dubbio sul corretto modo di operare (e tutelarsi) quando, anche a fronte dei moniti, il cliente intenda comunque operare senza curarsi delle indicazioni del professionista.
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