Cass., Sez. VI, 28 maggio 2026 (dep. 31 luglio 2026), n. 29131, Pres. De Amicis, Rel. Natale
1. Con la sentenza che si annota, pubblicata il 31 luglio 2026, la Cassazione segna un importante punto fermo in materia di intercettazioni – anche mediante uso di captatore informatico – ribadendo concetti già noti, ma mai sufficientemente chiariti, in tema di prerogative e ambiti di attribuzione dei soggetti coinvolti nell’esperimento di tale delicatissimo mezzo di ricerca della prova.
La vicenda trae origine da un articolato episodio corruttivo, che la pronuncia esamina affrontando i numerosi profili processuali e sostanziali dedotti con i ricorsi; per una disamina completa, si rimanda il lettore interessato alla lettura integrale del provvedimento, che si allega, limitando qui la trattazione solo a ciò che concerne la materia delle intercettazioni.
In estrema sintesi, tre appartenenti alla Guardia di finanza sono stati giudicati per avere compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti, tra l’altro, nell’agevolazione dell’elusione di controlli fiscali, ricevendo in cambio utilità da soggetti privati. Un importante rilievo probatorio è stato attribuito agli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché alle registrazioni effettuate mediante un captatore informatico inoculato nello smartphone di uno degli imputati.
2. Per apprezzare la portata delle affermazioni della Cassazione, conviene muovere dall’analisi dei motivi di ricorso rilevanti[1].
2.1. Un primo nucleo di doglianze lamenta l’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con un decreto indicato come generico, in quanto caratterizzato da molti “omissis” – anche per relationem – che lo avrebbero reso non intelligibile, pregiudicando la possibilità di una verifica effettiva sulla motivazione.
Quanto è occorso, cioè, consiste nel fatto che in un altro e distinto procedimento penale sono state autorizzate intercettazioni, i cui risultati hanno indotto il PM a richiedere ulteriori intercettazioni, quelle effettuate nel procedimento di cui si tratta.
Il primo decreto – quello emesso nel giudizio a quo – è stato riversato negli atti del giudizio ad quem quasi integralmente coperto da omissis. Il secondo decreto – quello che rileva nel processo di cui trattasi – si fonda per relationem in parte sul primo, e ne mutua gli omissis, mentre in altra parte, secondo quanto ricostruito dalla Cassazione, “offre compiuta motivazione delle ragioni per cui il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato in relazione al possibile compimento di reati fiscali e contro la Pubblica amministrazione”, con un’adeguata motivazione anche in relazione alla necessità di procedere sia con la captazione dei telefoni sia con il trojan.
2.1.1. La Cassazione giudica infondato il motivo di ricorso, ribadendo principi giurisprudenziali consolidati secondo cui – soprattutto se ciò serve a tutelare il segreto investigativo relativamente ad altri procedimenti – il PM “non ha l’obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con omissis, onde garantire il segreto investigativo”[2].
Del resto, anche l’eventuale nullità delle intercettazioni disposte con il decreto “omissato” nel procedimento a quo, non si riverbera, in ogni caso, nella successiva e diversa attività captativa realizzata nel giudizio ad quem, in quanto in materia probatoria non esiste alcun principio di inutilizzabilità derivata[3], non potendosi – a tal fine – invocare l’interpretazione analogica della nullità derivata ex art. 185 c.p.p., poiché a ciò si oppone il principio di tassatività.
Come ricordato dalla Corte, infatti, “ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l’originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l’utilizzazione di prove inutilizzabili”[4].
Insomma: allorché da un’intercettazione – ritualmente o meno disposta, utilizzabile o meno che sia – emergano gravi indizi di reato rispetto ad un’altra fattispecie, essa rileva come presupposto di fatto di emersione della notitia criminis e ben può fondare una nuova, diversa ed autonoma richiesta di intercettazioni per il reato così disvelato[5].
2.2. Altro motivo di ricorso invocava l’art. 188 c.p.p., disposizione che vieta di utilizzare metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, per protestare l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate attraverso il trojan.
In buona sostanza, i difensori eccepiscono che l’utilizzo di modalità “fraudolente” per l’apprensione di materiale istruttorio costituirebbe una modalità tale da rendere intollerabile l’acquisizione e l’utilizzazione dei risultati conseguiti.
2.2.1. Nell’argomentare l’infondatezza della doglianza, la sentenza muove dalla differenza tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova, ricordando che – del tutto fisiologicamente – essi possono prescindere dal consenso dell’interessato, e la legittimità del loro impiego riposa nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
Del resto, l’art. 188 c.p.p. non costituisce una norma posta a tutela della sola dignità della fonte di prova, ma mira altresì a garantire l’affidabilità del risultato probatorio: da questo punto di vista, non si scorgono ragioni alla stregua delle quali sarebbero da ritenere inattendibili o non genuine dichiarazioni o comportamenti comunicativi carpiti del tutto legittimamente tra interlocutori ignari.
2.3. Un terzo nucleo di doglianza lamenta l’inutilizzabilità di intercettazioni carpite dopo la scadenza del quarantesimo giorno successivo alla data di emissione del decreto autorizzativo.
Argomentano i difensori nel senso che il PM avrebbe ingiustificatamente procrastinato l’esecuzione delle operazioni determinando una “dilatazione incontrollabile dei margini temporali di captazione, sottraendo completamente l’attività inquirente al delicatissimo controllo di garanzia, cui il GIP è preposto”[6]. In aggiunta, allorché le norme sull’autorizzazione dell’intercettazione fossero interpretate nel senso di lasciare al PM una totale discrezionalità sulla scansione effettiva delle operazioni, i ricorrenti ne eccepivano l’illegittimità costituzionale ex art. 15 Cost., “nella parte in cui la norma non prevede che il Giudice determini il limite temporale, con espressa indicazione che tale termine debba computarsi nella data di emissione”[7].
2.3.1. La doglianza difensiva lamenta una lacuna di tutela nella parte in cui il sistema lascerebbe al PM un inammissibile margine di totale discrezionalità nelle scelte sull’effettuazione delle operazioni, assoggettando ad autorizzazione giudiziale solo l’an delle medesime, ma privando il quomodo ed il quando di ogni presidio garantistico.
Nel ritenere l’infondatezza del motivo prospettato, la Cassazione svolge importantissime considerazioni sulle prerogative dei soggetti processuali coinvolti nel procedimento intercettativo.
Richiamandosi a precedenti consolidati[8], afferma che “ove sia stato rispettato il dettato degli artt. 266ss. c.p.p., l’avere iniziato le operazioni a distanza di tempo dall’emissione del decreto autorizzativo non determina l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni captate, per la semplice ragione che nessuna disposizione sancisce tale conseguenza, né esistono norme processuali che vietano di iniziare le intercettazioni a distanza di tempo”[9].
Del resto, osserva la Corte, “la disciplina dei termini delle indagini preliminari impone comunque all’autorità giudiziaria di concludere l’attività di intercettazione entro un orizzonte temporale predeterminato dalla legge”[10].
2.4. Il quarto profilo di critica si appuntava sull’inutilizzabilità di intercettazioni eseguite in modo discontinuo attraverso l’accensione e spegnimento del trojan.
Nell’assunto dei ricorrenti, salva diversa espressa autorizzazione del Giudice, sarebbe preclusa l’attivazione e disattivazione selettiva del captatore, in quanto ciò finirebbe “con il sottrarre al controllo dell’autorità giudiziaria l’attività di esecuzione delle intercettazioni e, per altro verso”, rischierebbe “di determinare una selezione unilaterale del materiale probatorio, con evidente rischio di raccogliere elementi di prova del tutto decontestualizzati, se non di vera e propria dispersione di elementi di prova a discarico. In ogni caso, la modalità di attivazione discontinua e selettiva delle intercettazioni mediante captatore informatico, ove non analiticamente indicata nel registro delle operazioni e nei verbali previsti dall’art. 89 disp. att. c.p.p., determinerebbe una violazione dell’art. 268 co. 1 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni”[11].
2.4.1. Nel ritenere infondati i motivi, la Corte si poggia, innanzitutto, sul principio di tassatività che regola la materia dell’inutilizzabilità in base all’art. 191 c.p.p., che commina tale sanzione processuale alle sole prove “acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge”, prendendo atto che nessun divieto di tal genere è rinvenibile nello statuto normativo delle intercettazioni.
Al contrario, “è lo stesso legislatore a predicare, con previsione generale e astratta, la possibilità di procedere all’attività di intercettazione con modalità discontinue (“a singhiozzo”). La ratio di tale previsione è collegata alla necessità di circoscrivere il sacrificio imposto al bene, di rilievo costituzionale, della riservatezza degli interlocutori delle persone intercettate”[12].
2.5. Sotto altro profilo si assume l’illegittimità della sospensione delle operazioni e l’inutilizzabilità di quelle effettuate dopo il quarantesimo giorno dall’inizio delle stesse.
In sintesi, nell’opinione dei ricorrenti, anche a voler ritenere che il dies a quo da cui computare il termine sia quello dell’effettivo inizio delle captazioni disposto dal PM, e anche a voler riconoscere a quest’ultimo una pressocché totale signoria sull’ambito esecutivo delle captazioni, esse non potrebbero ritenersi effettivamente sospese allorché – pur disattivato il trojan – sia rimasto comunque tracciabile l’indirizzo IP nell’ambito di una c.d. “telematica passiva”[13].
2.5.1. La Corte considera infondati anche questi motivi di ricorso.
In primo luogo, richiama l’attenzione sulla profonda diversità che intercorre tra l’intercettazione telematica passiva e l’utilizzo del trojan, “quanto a tecniche, ad oggetto, a livelli di intrusione nella sfera di riservatezza”, sicché “si deve escludere che possa cumularsi – ai fini del computo del termine di durata delle operazioni – il periodo in cui vi è stata intercettazione telematica passiva del dispositivo e le operazioni di intercettazione a mezzo di captatore informatico”.
In secondo luogo, si richiama quanto già sopra espresso in termini generali, declinandolo con specifico riguardo alla materia del captatore informatico, allorché si evidenzia che “il termine di durata delle intercettazioni decorre dal momento di effettivo inizio delle operazioni e non da quello di emissione del provvedimento autorizzativo, atteso che le modalità ed i tempi delle stesse, una volta autorizzate, sono rimesse al pubblico ministero, il quale può legittimamente sospendere detto termine per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini”.
Dunque, ciò che conta ai fini della legittimità delle operazioni captative è che il PM – che di esse è il dominus – mantenga saldo il controllo sullo svolgimento delle operazioni e dia traccia di ogni interruzione e sospensione, che, di per sé, “non priva la persona intercettata di alcuna garanzia” e anzi evita di compromettere la riservatezza quando il sacrificio non risulta indispensabile.
2.6. Da ultimo, la Difesa deduceva l’inutilizzabilità di intercettazioni effettuate con il trojan dopo che il GIP aveva rigettato una richiesta di proroga relativa all’intercettazione telefonica della stessa utenza, prospettando un sostanziale aggiramento delle disposizioni in materia di intercettazioni.
2.6.1. Nel negare fondatezza a tale ragione di doglianza, la Cassazione afferma l’autonomia di ogni attività captativa, ciascuna delle quali vive di sorte sua propria.
Infatti, il fatto che il GIP abbia negato una proroga per aver ritenuto non più indispensabile l’intercettazione telefonica “non necessariamente riverbera effetto sull’autorizzazione tramite captatore informatico. Si tratta di una diversa tipologia di intercettazione, che capta altro genere di conversazioni e consente l’acquisizione di ulteriori e diverse informazioni che l’attività di intercettazione telefonica, da sola, non può soddisfare. Sicché è da escludere che la concomitante interruzione dell’attività di intercettazione telefonica possa riverberare effetto sulla legittimità della captazione a mezzo trojan”.
***
3. Non è questa la sede per un’analisi ex professo della disciplina delle intercettazioni[14] e dell’inutilizzabilità probatoria[15], che rischierebbe di rivelarsi lacunosa e didascalica.
La sentenza qui commentata, che si distingue per un’indubbia efficacia dal punto di vista dello stile e del nitore argomentativo, non consente a chi scrive di celare un certo apprezzamento per la nettezza con cui la Corte prende posizione su alcuni punti delicati della frastagliata disciplina di questo mezzo di ricerca della prova, offrendo indicazioni di particolare rilievo sistematico.
Sia consentita una citazione, non scientifica, che vale come metafora.
Era il marzo del 1927 e, rispondendo a coloro che criticavano la radicalizzazione del movimento contadino cinese, Mao Tse-Tung rilevava che “una rivoluzione non è un pranzo di gala, né scrivere un saggio, né dipingere un quadro, né fare un ricamo; non può essere così raffinata, così tranquilla e gentile, così moderata, cortese, contenuta e magnanima. Una rivoluzione è un’insurrezione, un atto di violenza mediante il quale una classe ne rovescia un’altra”[16].
Come la rivoluzione, così sono, talvolta, le indagini preliminari: una fatale necessità che si nutre anche di atti unilaterali, non consensuali, e strategicamente diretti dal PM per ricercare una verità[17] nascosta e consentire l’obbligatoria persecuzione dei reati, che risponde ad un preciso obbligo costituzionale, scolpito dall’art. 112 Cost.
Il Legislatore si fa carico di contemperare questo dato di realtà, ossia che le indagini, pur potendo comportare significative intrusioni nella sfera individuale, sono indispensabili all’accertamento dei reati, con l’esigenza che esse siano condotte nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, senza comprimere oltre quanto necessario le posizioni soggettive delle persone coinvolte.
Nella determinazione di tale bilanciamento, il Legislatore gode di ampia discrezionalità e, in materia di intercettazioni, ha scolpito un assetto che la sentenza in commento consente di riepilogare con straordinaria efficacia.
In presenza di gravi (o sufficienti) indizi di reato, allorché ciò sia indispensabile (o necessario, a seconda dei delitti che si perseguono), il PM domanda al GIP di essere autorizzato alle intercettazioni. Una volta ottenuta tale autorizzazione, è il magistrato inquirente titolare che deve assumersi la responsabilità di dirigere le indagini preliminari (art. 327 c.p.p.) raccogliendo ogni elemento utile – anche a favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.) – alla ricostruzione dell’episodio di vita su cui sta investigando. Diverso è il ruolo del giudice, al quale non compete la direzione strategica delle investigazioni né la determinazione delle concrete modalità esecutive rimesse dalla legge al pubblico ministero, ma l’esercizio del controllo giurisdizionale sui presupposti, sui limiti e sulla perdurante legittimità del mezzo autorizzato. Il giudice non può dunque sostituire le proprie valutazioni investigative a quelle del pubblico ministero, ma deve verificare con effettività la ricorrenza delle condizioni alle quali la legge subordina il sacrificio della libertà e della segretezza delle comunicazioni.
Così riassunta la portata della pronuncia, che – tutto sommato – afferma l’ovvio, ma appare innovativa proprio per il coraggio con cui lo fa, pare a chi scrive di dover ulteriormente sottolineare quanto sia stato importante e assiologicamente significativo aver mantenuto il Pubblico Ministero ancorato alla cultura della giurisdizione, richiamandolo alla necessità – prima deontologica[18] che normativa[19] – di esercitare con piena latitudine ed alto senso di responsabilità i delicati compiti che è istituzionalmente chiamato a svolgere.
[1] Alla disamina analitica dei medesimi sono dedicate le prime 20 pagine della sentenza.
[2] Cass. pen., Sez. I, 14 novembre 2023, n. 49627, imp. Kasli, Rv. 285579-01, che consolida principi del tutto acquisiti al diritto vivente in tema di contenuto minimo della domanda cautelare, contesto in cui è noto che “il PM è pienamente legittimato a selezionare, con ampia discrezionalità sottratta a controllo, tra gli atti di indagine in suo possesso, quelli da sottoporre alla cognizione del giudice” (Cass. pen., Sez. I, 25 novembre 2009, n. 47353, imp. Crimi, Rv. 245636-01), con l’unico limite che tali elementi “siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio” (Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 17118, imp. Caridi, Rv. 269959-01).
[3] Così già Cass. pen., Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 44114, imp. Giaimo, Rv. 277432-02, secondo cui “l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall’art. 185 c.p.p. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo”. Conf., Cass. pen., Sez. VI, 12 settembre 2018, n. 5457, imp. Cosentino, Rv. 275029-02 e Cass. pen., Sez. VI, 25 novembre 2025, n. 41152, imp. PMT c/ Rubino, Rv. 289047-01.
[4] Si tratta di un punto fermo in giurisprudenza, che ha da tempo sancito il principio di autonomia di ogni decreto di intercettazioni, almeno a far tempo da Cass. pen., Sez. Un., 17 novembre 2004, n. 45189, imp. P.M. in proc. Esposito, con note di M. Fumo, Gli ermellini: meno formalismo sulle intercettazioni, in Diritto e giustizia, 2004, fasc. 46, pp. 45ss.; G. Diotallevi, Le condizioni di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche realizzate in un diverso procedimento: le sezioni unite valorizzano un’interpretazione “responsabile” delle norme processuali, in Cassazione penale, 2005, fasc. 7/8, pp. 2294ss.; E. M. Mancuso, L’art. 270 c.p.p.: circolazione della prova e “memoria della sua genesi”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, fasc. 3, pp. 1204ss.; G. Leo, Su alcune condizioni per l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in Il corriere del merito, 2005, fasc. 2, pp. 209ss.; L. Filippi, Le sezioni unite contraddicono la consulta (e accentuano il monopolio del PM in materia di intercettazioni), in Diritto penale e processo, 2005, fasc. 5, pp. 565ss.; L. Primicerio, Il deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche nel procedimento ad quem: una garanzia per l’indagato, in Cassazione penale, 2005, fasc. 2, pp. 343ss., secondo cui “ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime”.
[5] Così Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7781, imp. Cordua, Rv. 282898-01, secondo cui “in tema di intercettazioni, quando il contenuto di una captazione costituisca il presupposto di nuove ed autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l’utilizzabilità degli esiti di queste ultime non occorre il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento a quo, le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato”, consolidando un principio già espresso da Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2015, n. 4758, imp. Bagnato, Rv. 265992-01; Cass. pen., Sez. II, 26 aprile 2012, n. 30815, imp. P.M. in proc. Parise, Rv. 253415-01; Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2003, n. 16277, imp. Campora, Rv. 224254-01.
[6] Così il § 2.3.1. a p. 26 del Considerato in diritto.
[7] Così il § 9.5.1 del Ritenuto in fatto, a p. 20, riassumendo l’articolazione dei motivi di ricorso.
[8] Su tutti, Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2000, n. 6, imp. D’Amuri, Rv. 215841-01, con note di L. Filippi, Il revirement delle Sezioni Unite sul tabulato telefonico: un’occasione mancata per riconoscere una prova incostituzionale, in Cassazione penale, 2000, fasc. 12, pp. 3245ss. e G. Melillo, Intercettazioni ed acquisizioni tabulati telefonici: un opportuno intervento correttivo delle sezioni unite, in Cassazione penale, 2000, fasc. 10, pp. 2595ss., secondo cui “in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l’autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni”. Tale principio si è poi consolidato con Cass. pen., Sez. I, 17 maggio 2000, n. 3631, imp. P.M. in proc. Dessì, Rv. 216178-01; Cass. pen., Sez. II, 4 maggio 2001, n. 26015, imp. Berlingeri, Rv. 219904-01; Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2011, n. 21047, imp. D’Alfonso e altri, Rv. 250416-01; Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 22501, imp. P.M. in proc. Battaglia, Rv. 250495-01; Cass. pen., Sez. I, 20 giugno 2018, n. 31828, imp. PG c/ D’Agostino, Rv. 276719-01, che esplicitamente riconosce come “le modalità ed i tempi delle stesse, una volta autorizzate, sono rimesse al pubblico ministero, il quale può legittimamente sospendere detto termine per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini, riprendendo lo stesso a decorrere, una volta cessata la causa di sospensione, dalla riattivazione della captazione, senza necessità, in costanza dei presupposti di legge, di una nuova richiesta di autorizzazione all’intercettazione”.
[9] Così a p. 27, nel § 2.3.3. del Considerato in diritto.
[10] Così a p. 28 nel § 2.3.4. del Considerato in diritto.
[11] Questa la sintesi dei motivi di ricorso a p. 28 nel § 2.4.1. del Considerato in diritto.
[12] Così a p. 29 nel § 2.4.2. del Considerato in diritto.
[13] Questa la sintesi che si trae dal § 2.5.1. del Considerato in diritto, esposto a p. 32
[14] A tal fine, si segnala il contributo di A. Camon, Le intercettazioni di comunicazioni, in G. Varraso – E. M. Mancuso (a cura di), Diritto processuale penale, vol. 1, Milano, 2026, pp. 1213ss. che ne offre una panoramica aggiornata e particolarmente chiara della materia.
[15] Cfr., sul tema, P. Tonini – C. Conti, Principi generali sulla prova, in G. Varraso – E. M. Mancuso, ult. op. cit., pp. 845ss.
[16] M. Zedong, Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan (March 1927), in Selected Works of Mao Tse-Tung, vol. 1, Pechino, Foreign Languages Press, 1965, p. 28.
[17] Da questo punto di vista, chi scrive continua a ritenere valida l’affermazione contenuta al § 2.1. del Considerato in diritto di Corte cost., 18 maggio 1992, n. 255, in cui si afferma che “fine primario del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità”.
[18] Sul punto, si consenta un richiamo all’art. 13 del Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati che, rubricato La condotta del pubblico ministero, dispone che esso si comporti “con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo”, indirizzando “la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato” e non tacendo “al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato”.
[19] Sovvengono, per quanto attiene al processo penale, gli artt. 101 co. 2 e 112 Cost.; gli artt. 121 e 358 c.p.p.; art. 73 ord. giud.
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