il “boomerang” dei dividendi che fa schizzare la contribuzione


Come la tassazione dei dividendi distribuiti rischia di generare un maggior debito previdenziale rispetto all’utile figurativo

Nei primi due approfondimenti dedicati alla controversa materia dei contributi INPS dovuti dai soci lavoratori di SRL iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, abbiamo esaminato in dettaglio la portata e le criticità operative della sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Nel primo intervento abbiamo evidenziato i punti opinabili della decisione, mentre nel secondo contributo ci siamo soffermati sulle complesse ripercussioni legate all’eventuale retroattività analizzando gli effetti della rettifica delle dichiarazioni passate, nonché il rischio concreto di doppia imposizione in assenza di norme di coordinamento sulle riserve stratificate.

In questo terzo articolo intendiamo mettere in luce un profilo ulteriore, estremamente insidioso: la dimostrazione di come l’ancoraggio della contribuzione agli utili effettivamente distribuiti possa tradursi in un pesante aggravio finanziario per il contribuente, a causa dell’effetto distorsivo prodotto dal meccanismo del reddito minimale annuo.

La posizione della Cassazione è un punto a favore per il contribuente?

La sentenza n. 25377/2026 della Suprema Corte è stata accolta con favore da molti operatori, entusiasti per l’esclusione dalla base imponibile INPS degli utili meramente figurativi accantonati a riserva.

Sebbene l’eliminazione del prelievo su somme non incassate sia concettualmente condivisibile (per quanto in realtà si tratterebbe di una tipicità riconosciuta ai soli soci di società di capitali che non hanno optato per la trasparenza), occorre ribadire il vero punto che dovrebbe essere oggetto di controversia nei rapporti con l’INPS: il dividendo percepito dalla persona fisica al di fuori dell’esercizio d’impresa costituisce sempre e solo reddito di capitale e non reddito di impresa. Per quanto sopra, la ricchezza distribuita dalla SRL non dovrebbe mai concorrere alla formazione della base imponibile previdenziale, né al momento della maturazione dell’utile di esercizio né all’atto della successiva distribuzione.

Tuttavia, ipotizzando che la linea interpretativa tracciata dalla Cassazione trovi definitivo accoglimento da parte dell’INPS, il passaggio dall’imputazione figurativa annua al criterio di cassa della distribuzione reale potrebbe determinare conseguenze economiche che, ad una prima lettura, possono non emergere. Infatti, paradossalmente, in ragione dell’“effetto minimale”, il cambio di rotta può ragionevolmente portare ad una contribuzione più elevata rispetto a quella attualmente richiesta.

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Simulazione numerica: cosa potrebbe cambiare per le tasche dei contribuenti

Per verificare l’impatto pratico della novità, ipotizziamo che l’INPS adegui le proprie istruzioni a partire dal 2026 (prescindendo dai problemi gestionali delle annualità precedenti).

Ricordando che minimali di reddito e aliquote contributive vengono aggiornati annualmente dall’Istituto, ai soli fini didattici e per snellire i conteggi adotteremo i seguenti parametri esemplificativi:

  • Reddito minimale annuo: 20.000 euro;
  • Aliquota contributiva proporzionale: 25 per cento (sulla quota di reddito eccedente il minimale).

Prendiamo in esame una fattispecie ricorrente nella prassi operativa: una SRL in fase di avvio e capitalizzazione, composta da due soci, di cui uno solo lavoratore con quota del 50%. Il socio lavoratore riveste anche la carica di amministratore e percepisce per l’opera prestata un distinto compenso. In tale contesto aziendale, la società ha l’esigenza di accantonare gli utili a riserva per rafforzare la struttura finanziaria e ridurre il ricorso al credito bancario, mentre il socio lavoratore può sostenere il temporaneo mancato incasso dei dividendi grazie all’emolumento percepito.

Qui una panoramica dei principali temi di attualità in materia di corretto inquadramento INPS del socio amministratore di S.r.l. nel dialogo tra il direttore di Informazione Fiscale Francesco Oliva e l’Avvocato Vito Tirrito:

Ipotizziamo la seguente evoluzione dei dati di bilancio nel quadriennio:

  • 2026: utile societario di 30.000 euro interamente accantonato a riserva (quota figurativa del socio lavoratore: 15.000 euro);
  • 2027: utile societario di 30.000 euro interamente accantonato a riserva (quota figurativa del socio lavoratore: 15.000 euro);
  • 2028: utile societario di 30.000 euro interamente accantonato a riserva (quota figurativa del socio lavoratore: 15.000 euro);
  • 2029: la SRL, stabilizzata la propria posizione finanziaria, delibera la distribuzione integrale dei 90.000 euro di riserve accumulate. La quota effettivamente incassata dal socio lavoratore è pari a 45.000 euro.

Analizziamo l’effetto di questi ipotetici valori, applicando i due diversi criteri di imputazione.

Ipotesi 1 – Applicazione del vecchio criterio INPS, imputazione figurativa annua per trasparenza

  • Negli anni 2026, 2027 e 2028, la quota di utile figurativo imputata al socio lavoratore è pari a 15.000 euro all’anno. Poiché l’importo di 15.000 euro risulta inferiore al minimale annuo, il contribuente versa esclusivamente i contributi fissi sul minimale ed è legittimamente esentato dal versamento di qualsiasi contributo a percentuale;
  • Nel 2029, al momento dell’effettiva percezione dei 45.000 euro di dividendi, la somma distribuita è irrilevante ai fini previdenziali, in quanto derivante da utili che hanno già esaurito la propria rilevanza figurativa negli esercizi di maturazione;
  • Totale contributi a percentuale versati nel quadriennio: 0 euro.

Ipotesi 2 – Applicazione del criterio della Cassazione, imputazione all’effettiva distribuzione

  • Negli anni 2026, 2027 e 2028, in assenza di distribuzione dei dividendi, la base imponibile a percentuale è pari a zero. Il socio continua a versare unicamente i contributi fissi sul minimale;
  • Nel 2029, al momento dell’incasso effettivo dei 45.000 euro di dividendi, l’intera somma concorre a formare la base imponibile previdenziale dell’anno di percezione;
  • Scomputando la franchigia del minimale di 20.000 euro, la quota di reddito eccedente soggetta ad aliquota proporzionale è pari a 25.000 euro (45.000 euro – 20.000 euro);
  • Applicando l’aliquota del 25%, il socio lavoratore si trova tenuto a versare un conguaglio di 6.250 euro (il 25% di 25.000 euro);
  • Totale contributi a percentuale versati nel 2029: 6.250 euro.

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Conclusioni

Dall’analisi comparativa dei dati del semplice esempio proposto, emerge con evidenza la possibile distorsione e la circostanza, affatto rara, che il criterio indicato dalla Cassazione risulti essere a sfavore dei contribuenti, posto che, per effetto del reddito minimale, è estremamente probabile che il risultato finale sia quello di far emergere maggiore contribuzione da versare.

Sotto l’apparente beneficio di non anticipare la contribuzione sugli utili accantonati, dunque, la soluzione prospettata dalla sentenza finisce per trasformarsi in un sensibile aggravio.

Al fine di scongiurare questo scenario, due sole sarebbero le soluzioni: comprimere gli utili (magari aumentando il compenso all’amministratore, sempre che gli altri soci siano d’accordo), con il rischio di incorrere in problematiche di punteggio ISA, oppure procedere a frequenti distribuzioni, in modo tale che anche con il nuovo criterio di imputazione, laddove entrasse effettivamente a regime, l’effetto minimale venga sfruttato al meglio.

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