quali sono i limiti da rispettare?


Avvocato, direttore responsabile del giornale “La Legge per Tutti”, autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all’università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l’Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo “Tempo e Denaro” tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d’Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers.
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Riprendere a lavorare subito dopo la pensione sembra una scelta libera, ma nasconde trappole che possono costare la revoca dell’assegno.

Chi ha appena maturato il diritto alla pensione e riceve una proposta di lavoro allettante, magari dallo stesso datore per cui ha lavorato una vita, rischia di trovarsi in un terreno minato senza saperlo. Molti si chiedono quali sono i limiti da rispettare per i pensionati che tornano al lavoro. La normativa distingue nettamente il caso della pensione anticipata da quello della pensione di vecchiaia, e la giurisprudenza più recente ha aggiunto un ulteriore livello di controllo, quello della simulazione, che può portare alla revoca del trattamento anche quando le regole formali sembrano rispettate.

La cessazione del rapporto è sempre obbligatoria per andare in pensione?

L’accesso al trattamento pensionistico impone in linea generale la cessazione del rapporto di lavoro subordinato in corso. Questo requisito riguarda tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal tipo di pensione richiesta, e costituisce il punto di partenza di tutta la disciplina successiva. Una precisazione importante evita però un equivoco frequente: qui non si sta parlando di

incompatibilità tra pensione e redditi da lavoro, né di cumulo tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro successivo, perché il divieto di cumulo è stato rimosso dal 2009, salvo deroghe parziali per istituti specifici come i lavoratori precoci, il sistema delle quote 100, 102 e 103, la pensione anticipata contributiva e l’Ape sociale. Il tema affrontato riguarda invece i limiti alla rioccupazione dei pensionati, sia con lo stesso datore di lavoro sia con uno diverso.

Cosa cambia tra pensione anticipata e pensione di vecchiaia?

La circolare INPS 89/2009 rappresenta ancora oggi l’unico vero intervento organico in materia, e fissa alcuni punti fermi fondamentali per orientarsi. La ripresa dell’attività lavorativa da parte di chi consegue la pensione anticipata non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Se un lavoratore matura la pensione anticipata il 31 maggio, deve attendere tre mesi di finestra, con decorrenza dal 1° settembre: in quella data è vietato svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato, sia con l’ex datore sia con un altro. Il Ministero del lavoro, con l’interpello prot. 25/1/0003906 del 20 marzo 2009, ha confermato che serve una soluzione di continuità tra i rapporti di lavoro al momento della domanda e alla decorrenza della pensione. Diverso è il caso della pensione di vecchiaia: chi la richiede dopo aver cessato il rapporto può legittimamente rioccuparsi presso un altro datore di lavoro anche senza soluzione di continuità, ma non con il medesimo datore.

Cosa rischia chi rioccupa senza rispettare questi vincoli?

Le pensioni per cui emerge coincidenza temporale tra la data di rioccupazione e la decorrenza del trattamento comportano conseguenze severe, salvo la deroga per la pensione di vecchiaia con rioccupazione presso altro datore. Se la coincidenza emerge in fase istruttoria, l’esito è la non concessione della pensione; se viene accertata successivamente, scatta la revoca, con l’obbligo di restituire i ratei già incassati. Il lavoratore, pur avendo maturato il diritto, deve ripresentare domanda all’INPS per un trattamento che non potrà avere valenza retroattiva, perdendo quindi il periodo già trascorso senza percepire l’assegno.

Serve un periodo minimo di inattività tra i due rapporti?

Questo è uno dei punti su cui la prassi amministrativa e la giurisprudenza si sono progressivamente divaricate. La circolare 89/2009, richiamando la precedente circolare 97/1995, afferma che è possibile liquidare il trattamento pensionistico a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia in caso di rioccupazione presso un datore diverso sia presso il medesimo datore, perché il Ministero del lavoro non ha ritenuto opportuno subordinare la liquidazione a un lasso temporale minimo di inattività. In pratica basterebbe accertare le formalità della cessazione, come le dimissioni, le comunicazioni obbligatorie e la liquidazione delle competenze, e lasciare trascorrere il solo giorno di decorrenza della pensione. La giurisprudenza di Cassazione sviluppatasi dopo il 2009 ha però smentito questa lettura puramente formale, richiedendo che il lavoratore dimostri, in caso di controversia, l’effettiva e non simulata cessazione del rapporto originario.

Quando scatta la presunzione di simulazione della cessazione?

La sentenza Cassazione 27 maggio 2019, n. 14417 rappresenta il punto di riferimento più chiaro su questo tema. I giudici chiariscono che, quando l’attività lavorativa successiva al pensionamento si svolge con il medesimo datore di lavoro e alle medesime condizioni del rapporto precedente, si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto al momento del pensionamento. Questa presunzione, tuttavia, ha natura semplice e può essere vinta attraverso indici sintomatici ulteriori rispetto al mero dato temporale, capaci di dimostrare il carattere realmente novativo del nuovo rapporto (principio confermato anche da Cassazione, sentenza 27630/2025). Il problema si concentra soprattutto nella rioccupazione con lo stesso datore, perché in questi casi il nuovo rapporto tende naturalmente a riprodurre le stesse mansioni, dato che il datore ha interesse a sfruttare l’esperienza già maturata dal lavoratore.

Come si valuta in concreto se il nuovo rapporto è genuino?

Due criteri pratici aiutano a orientarsi in questa valutazione, secondo la logica seguita dalla Cassazione. Quanto più le mansioni del nuovo rapporto sono simili a quelle precedenti, tanto maggiore deve essere il lasso di tempo che intercorre tra i due rapporti, in modo da dimostrare che la nuova assunzione nasce da una necessità imprevista e non programmata. Si pensi al caso in cui il sostituto del lavoratore pensionato si dimetta a sua volta dopo poche settimane, creando un vuoto organizzativo che giustifica la riassunzione temporanea dell’ex dipendente in pensione. Al contrario, quanto più i compiti assegnati nel nuovo rapporto sono diversi da quelli precedenti, tanto meno ampio deve essere l’intervallo temporale richiesto.

Un ex magazziniere che va in pensione e viene riassunto come portiere o custode presenta comunque un rischio di simulazione, perché l’intera operazione potrebbe essere stata preordinata: resta quindi opportuno lasciare un certo intervallo di tempo anche in questi casi.

I rapporti autonomi o parasubordinati sfuggono a questi limiti?

La giurisprudenza non risulta essersi ancora pronunciata specificamente su questa ipotesi, ma un ragionamento per analogia porta a conclusioni chiare. La riproposizione degli stessi compiti senza soluzione di continuità con il precedente rapporto subordinato, con l’unica differenza costituita da una veste formale diversa, come un rapporto autonomo al posto di quello dipendente, non cambia la sostanza della situazione. In questi casi si aggiunge, al rischio di revoca della pensione per cessazione simulata, anche il rischio di un possibile annullamento del rapporto autonomo e della sua trasformazione in rapporto subordinato, con conseguenti sanzioni e recupero contributivo a carico del datore di lavoro. Diversa è invece la situazione in cui il nuovo rapporto non subordinato cambia realmente le modalità di svolgimento della prestazione, affidando al lavoratore compiti in piena autonomia, con margini di iniziativa e creatività diversi dal passato: in questo scenario non emergono particolari criticità sul piano della legittimità.

Tutte le tipologie di pensione sono soggette a questi vincoli?

Le pensioni anticipate comprendono, in questa prospettiva, tutte le tipologie legate al requisito dell’anzianità contributiva, come i lavoratori precoci, i lavori usuranti e il sistema delle quote, mentre le pensioni di vecchiaia sono quelle che hanno tra i requisiti l’età anagrafica, inclusa la pensione di vecchiaia anticipata legata allo stato di invalidità. Per gli strumenti di prepensionamento, come l’isopensione o l’Ape sociale, è la legge istitutiva stessa a stabilire la cessazione del rapporto come requisito di accesso. Alcune sentenze di merito avevano ipotizzato l’esistenza di trattamenti pensionistici estranei all’ambito di operatività di questi divieti, per esempio quando la pensione di vecchiaia viene liquidata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS e la successiva rioccupazione avviene in un ente pubblico che fa riferimento a una forma di previdenza obbligatoria differente. La Cassazione ha però negato questa distinzione, ritenendo i limiti alla rioccupazione estensibili anche a questi casi (Cassazione, sentenza 17530/2005).

Cosa succede se il lavoratore si rioccupa durante i tre mesi di finestra?

Il sistema attuale prevede una decorrenza posticipata di alcuni mesi rispetto alla maturazione dei requisiti per quasi tutte le pensioni anticipate, e questo apre uno scenario particolare quando il lavoratore si dimette subito dopo aver perfezionato i requisiti ma si rioccupa nel frattempo. Se il nuovo rapporto è a termine e dura meno dei tre mesi previsti dalla finestra, il lavoratore potrà percepire la pensione allo scoccare del primo giorno del mese di decorrenza, avendo cessato anche questo secondo rapporto a termine. Se invece il rapporto prosegue oltre quella data, viene a mancare una delle condizioni necessarie per ottenere la pensione, cioè il non svolgimento di un’attività subordinata. In questa ipotesi l’assicurato deve informare tempestivamente l’INPS, per evitare la liquidazione indebita del trattamento: in caso contrario, una volta erogata la pensione, il rischio concreto è quello della successiva revoca.

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