TFR più tassato dal 2027? Cosa c’è di vero nella notizia che preoccupa i lavoratori
L’abrogazione della vecchia norma ha fatto temere un aumento della tassazione sul Trattamento di Fine Rapporto a partire dal 2027. Ma la tutela non scompare: il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi la ricolloca espressamente nella nuova disciplina. Se più favorevoli al contribuente, continueranno quindi a essere applicabili le aliquote e gli scaglioni Irpef vigenti al 31 dicembre 2006.
Una nuova tassazione sul TFR dal 1° gennaio 2027, con il rischio di una liquidazione più pesante per migliaia di lavoratori? La notizia ha iniziato a circolare dopo la pubblicazione del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alimentando il timore che dal prossimo anno possa scomparire la cosiddetta clausola di salvaguardia utilizzata nella tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Ma la lettura completa della nuova disciplina porta a una conclusione diversa: il paracadute fiscale non viene cancellato.
Il nuovo Testo unico, approvato con il Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, realizza un ampio riordino delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nell’ambito di questa operazione alcune vecchie norme vengono abrogate perché il loro contenuto viene trasferito e coordinato all’interno del nuovo corpus normativo.
Ed è proprio ciò che accade alla clausola di salvaguardia sul TFR.
Da dove nasce l’allarme sulla tassazione del TFR
L’equivoco nasce dall’abrogazione della disposizione che aveva originariamente introdotto la tutela, vale a dire l’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006.
Quella norma stabiliva che, per determinare l’Irpef dovuta sul Trattamento di Fine Rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, dovessero essere applicati, se più favorevoli al contribuente, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Leggere soltanto l’abrogazione della disposizione del 2006 può quindi far pensare che, con il nuovo sistema, questo meccanismo sia destinato a scomparire.
Ma è qui che bisogna andare oltre il semplice elenco delle norme abrogate: il contenuto della disposizione non viene eliminato, viene trasferito nel nuovo Testo unico.
La clausola resta: è scritta nel nuovo Testo unico
Il nuovo impianto normativo riproduce infatti la salvaguardia stabilendo che, nella determinazione dell’imposta dovuta sul TFR e sulle altre indennità interessate, continuano ad applicarsi, quando risultano più favorevoli, aliquote e scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Il principio, dunque, rimane lo stesso.
Non siamo davanti alla cancellazione di un’agevolazione e alla contestuale introduzione di una nuova tassazione dal 2027, ma a un’operazione di riordino e ricollocazione normativa.
La differenza è sostanziale: una norma può essere formalmente abrogata senza che venga meno la tutela che conteneva, quando quella stessa tutela viene contestualmente riprodotta nella nuova disciplina.
Ed è esattamente il punto che consente di escludere, sulla base del testo oggi vigente, la paventata “stangata” automatica sul TFR.
Cos’è il paracadute fiscale e perché esiste
Per comprendere l’importanza della clausola bisogna ricordare che il TFR ha una natura particolare.
La liquidazione non rappresenta infatti un normale reddito prodotto interamente nell’anno in cui viene corrisposta, ma una somma maturata progressivamente durante il rapporto di lavoro.
Se l’intero TFR fosse semplicemente aggiunto al reddito dell’anno nel quale viene pagato e sottoposto alla tassazione ordinaria, un lavoratore potrebbe ritrovarsi artificialmente proiettato verso scaglioni fiscali più elevati a causa di una somma accumulata in molti anni.
Per questo il TFR è sottoposto al regime della tassazione separata, con un meccanismo specifico di determinazione dell’imposta.
La clausola di salvaguardia aggiunge un’ulteriore protezione: nel momento in cui viene effettuato il calcolo definitivo, il sistema deve tenere conto anche della struttura delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006 e applicarli quando il risultato sia fiscalmente più favorevole al contribuente.
Non è quindi il lavoratore a dover “scegliere” arbitrariamente quale sistema utilizzare: la funzione della clausola è precisamente quella di evitare che il contribuente venga penalizzato quando il vecchio sistema produce un’imposizione inferiore.
Perché proprio le aliquote del 2006
Il riferimento al 31 dicembre 2006 non è casuale.
La clausola venne introdotta dalla legge 296/2006, proprio in occasione della modifica della struttura dell’Irpef, con l’obiettivo di evitare che il nuovo sistema potesse determinare un aggravio fiscale sulla tassazione separata delle somme maturate nel corso di molti anni.
La norma originaria disponeva espressamente che, ai fini dell’Irpef dovuta sui trattamenti di fine rapporto e sulle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, dovessero essere utilizzati, qualora più favorevoli, gli scaglioni e le aliquote vigenti al 31 dicembre 2006.
Il nuovo Testo unico conserva esattamente questo principio.
È quindi fuorviante sostenere che l’abrogazione della disposizione originaria determini automaticamente la fine della salvaguardia: viene meno il vecchio contenitore normativo, non il meccanismo di protezione fiscale.
Cosa succederà quindi dal 2027
Per il lavoratore, sul punto specifico, non si profila il cambiamento paventato.
Il nuovo Testo unico è destinato a riorganizzare in maniera organica la disciplina tributaria, ma non introduce attraverso questa operazione una nuova penalizzazione fiscale del TFR derivante dalla cancellazione della clausola di salvaguardia.
Quando verrà determinata l’imposta sulle somme interessate dalla disposizione, continuerà a operare il confronto previsto dalla legge e, quando la struttura fiscale del 2006 risulterà più favorevole, sarà quella a essere utilizzata.
Questo significa anche che non tutti i lavoratori ricaveranno necessariamente un vantaggio economico dalla clausola. Il suo scopo non è attribuire automaticamente uno sconto sul TFR a chiunque lo percepisca, ma evitare che venga applicato un trattamento fiscale peggiore quando il confronto con il sistema del 2006 restituisce un’imposta inferiore.
Chi può beneficiare maggiormente della salvaguardia
L’effetto concreto dipende dalla situazione fiscale sulla quale viene effettuato il calcolo e dall’aliquota che risulta dalla tassazione separata.
La salvaguardia può diventare particolarmente rilevante quando la struttura degli scaglioni del 2006 produce un risultato più conveniente rispetto a quello derivante dalla disciplina ordinariamente applicabile. Per altri contribuenti, invece, il confronto può non produrre alcuna riduzione perché il calcolo ordinario risulta già uguale o più favorevole.
Il punto fondamentale è che il lavoratore conserva la protezione del confronto.
Non è quindi corretto presentare il 2027 come l’anno nel quale tutti i TFR subiranno un aumento delle imposte, né è possibile stabilire a priori un risparmio identico per tutti: il risultato dipende dall’importo, dal periodo di maturazione e dalle regole applicabili al singolo trattamento.
Attenzione: TFR e fondo pensione non hanno la stessa tassazione
Un’altra distinzione importante riguarda la destinazione del TFR.
Il trattamento mantenuto nel regime ordinario del TFR e quello conferito alla previdenza complementare seguono discipline fiscali differenti. Per le prestazioni pensionistiche complementari opera infatti una specifica tassazione agevolata, che può ridursi in funzione degli anni di partecipazione alla forma pensionistica.
Non è quindi corretto trasferire automaticamente le regole della tassazione separata del TFR alle somme accumulate in un fondo pensione, perché i due regimi seguono logiche e disposizioni differenti.
La scelta tra mantenere il TFR nel sistema ordinario e destinarlo alla previdenza complementare richiede pertanto una valutazione più ampia, nella quale la fiscalità rappresenta soltanto uno degli elementi da considerare.
Nessuna nuova tassa sul TFR: cosa cambia davvero
La questione può essere quindi riassunta in un principio semplice: dal nuovo Testo unico non deriva la cancellazione del paracadute fiscale sul TFR.
L’abrogazione della disposizione contenuta nella legge del 2006 deve essere letta insieme alla sua ricollocazione nella nuova disciplina. Fermarsi alla prima parte significa arrivare a una conclusione opposta rispetto a quella che emerge dal testo complessivo.
Per i lavoratori è una precisazione importante, soprattutto perché il TFR rappresenta spesso il risultato di molti anni di lavoro e qualsiasi notizia relativa a una sua maggiore tassazione genera comprensibilmente preoccupazione.
Allo stato della normativa, dunque, non c’è una nuova stangata fiscale sul TFR dal gennaio 2027 legata alla scomparsa della clausola di salvaguardia: quella tutela rimane.
Il vecchio articolo che la conteneva esce dall’ordinamento, ma il suo principio viene conservato nel nuovo Testo unico. E continuerà a valere la regola fondamentale: se aliquote e scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006 risultano più favorevoli, il lavoratore conserva il diritto a quel trattamento fiscale.
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