L’utilizzo di generatori alimentati a biomassa legnosa rappresenta una soluzione energetica sempre più diffusa nel settore residenziale e produttivo. Tuttavia, l’installazione di stufe, termocamini e caldaie a legna o pellet è oggi soggetta a precisi requisiti normativi e ambientali, particolarmente stringenti in Regione Lombardia, dove le misure per il miglioramento della qualità dell’aria impongono specifici limiti emissivi e prestazionali.
Di seguito riepiloghiamo gli obblighi a carico di installatori, progettisti e committenti.
Installazione obbligatoria da parte di imprese abilitate
- Gli impianti a biomassa devono essere realizzati da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e dell’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 ( F.E.R.), nel rispetto:
- delle istruzioni del costruttore;
- delle norme UNI vigenti;
- della UNI 10683/2022 per generatori con potenza inferiore a 35 kW;
- delle prescrizioni della Parte Seconda dell’Allegato IX alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per impianti superiori a 35 kW.
Al termine dei lavori l’installatore deve:
- effettuare la messa in servizio dell’impianto;
- eseguire tutte le prove funzionali previste;
- compilare il libretto di impianto;
- rilasciare la dichiarazione di conformità;
- registrare la documentazione nel sistema CURIT.
Divieti di installazione previsti dal Piano Aria della Regione Lombardia
La normativa regionale ha introdotto progressivamente limitazioni sulla classe ambientale dei generatori.
È vietata l’installazione di:
- generatori inferiori a 3 Stelle dal 1° ottobre 2018;
- generatori inferiori a 4 Stelle dal 1° gennaio 2020.
I generatori installati prima del 1° gennaio 2020 possono continuare a funzionare purché appartengano almeno alla classe 3 Stelle.
Le classi ambientali sono definite dal D.M. 186/2017, che attribuisce agli apparecchi una classificazione da 1 a 5 stelle in funzione delle prestazioni emissive.
Nuove installazioni dal 15 ottobre 2024
La Regione Lombardia ha introdotto ulteriori requisiti per le nuove installazioni.
Comuni sopra i 300 metri s.l.m.
I generatori devono possedere:
classificazione minima 4 Stelle;
emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³ certificate ai sensi del D.M. 186/2017.
Comuni sotto i 300 metri s.l.m.
I generatori devono possedere:
classificazione minima 4 Stelle;
polveri sottili ≤ 15 mg/Nm³;
Carbonio Organico Totale (COT) ≤ 35 mg/Nm³.
Per gli impianti superiori a 35 kW tali requisiti sono già applicabili dal 15 ottobre 2022.
Sostituzione di impianti alimentati a gas con biomassa
Dal 15 ottobre 2022 la sostituzione di impianti a metano, GPL o altri combustibili fossili con generatori a biomassa è consentita solo in presenza di requisiti particolarmente severi.
Generatori fino a 15 kW
Devono essere:
classificati almeno 5 Stelle;
caratterizzati da emissioni di polveri ≤ 15 mg/Nm³.
Generatori oltre 15 kW
Devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti:
Certificazione di prodotto
Conformità a:
UNI EN 303-5 (caldaie);
UNI EN 14785 (generatori a pellet).
Prestazioni emissive
classificazione 5 Stelle;
polveri ≤ 5 mg/Nm³;
COT ≤ 2 mg/Nm³.
Alimentazione automatica
Il caricamento del combustibile deve avvenire automaticamente.
Sistema di filtrazione fumi
È obbligatoria l’installazione di un sistema filtrante:
- integrato alla caldaia oppure esterno;
- anche di tipo a condensazione.
Le ore di funzionamento del filtro devono essere almeno pari al 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell’impianto è tenuto a conservare i dati registrati dal sistema di controllo e renderli disponibili in caso di ispezione.
Puffer di accumulo termico
Per generatori fino a 500 kW è richiesto un accumulo minimo di:
20 litri/kW installato
al fine di ridurre cicli di accensione e spegnimento e contenere le emissioni.
Per impianti superiori a 500 kW l’eventuale impossibilità tecnica di installazione deve essere motivata nella relazione progettuale.
Il pozzetto per l’analisi dei fumi: un obbligo spesso sottovalutato
.
La normativa tecnica richiede infatti che il sistema fumario sia realizzato in modo da consentire l’esecuzione delle misure previste dalle norme di controllo dell’efficienza energetica e delle emissioni, tra cui la UNI 10389-2 per gli apparecchi a biomassa e le procedure richiamate dalla UNI 10683.
Dove deve essere installato
Sul canale da fumo o sul tratto di collegamento al camino deve essere previsto un apposito:
- pozzetto;
- manicotto;
- presa di campionamento;
che consenta l’inserimento delle sonde per la misurazione di:
- temperatura dei fumi;
- ossigeno (O₂);
- anidride carbonica (CO₂);
- monossido di carbonio (CO);
- depressione del camino;
- rendimento di combustione.
Caratteristiche del punto di prelievo
Il punto di campionamento deve essere:
- facilmente accessibile al manutentore;
- posizionato in un tratto rettilineo del condotto;
- richiudibile ermeticamente dopo le prove;
- realizzato in modo da garantire la tenuta ai prodotti della combustione.
La sua assenza può rendere impossibile l’esecuzione corretta delle verifiche strumentali obbligatorie e comportare contestazioni durante i controlli periodici o in fase di accatastamento dell’impianto.
Un elemento indispensabile per la conformità dell’impianto
Per gli installatori artigiani è fondamentale ricordare che la conformità di un impianto a biomassa non dipende esclusivamente dal generatore installato.
Devono essere verificati e documentati:
- idoneità del locale;
- ventilazione e afflusso d’aria comburente;
- corretto dimensionamento del sistema fumario;
- presenza del punto di prelievo fumi;
- classe ambientale del generatore;
- rispetto dei limiti emissivi regionali;
- registrazione completa dell’impianto al CURIT.
Per informazioni contattare lo Sportello Impiantisti di Confartigianato Imprese Bergamo tel.035274355 e-mail areedimestiere@artigianibg.com
Per registrazione al CURIT contattare lo sportello CAIT di Confartigianato Imprese Bergamo Tel.035274296 e-mail cait@artigianibg.com
ATTENZIONE AL CORRETTO CALCOLO DELL’ALTITUDINE
Per le norme Regionali fa fede l’altitudine del centro del Comune, non quella della singola abitazione.
Esempio
Immaginiamo due abitazioni nel Comune di Bergamo :
- Casa A nel centro della Città di Bergamo a 249 m s.l.m.
- Casa B in zona collinare San Vigilio a 496 m m s.l.m.
La normativa stabilisce che conta l’altitudine del centro del Comune, entrambe le abitazioni vengono considerate come situate in un Comune sotto i 300 metri, perché il riferimento è il Comune a 249 m. s.l.m.
Per ulteriori informazioni
Ufficio Aree di Mestiere – Sportello Impiantisti – tel.035274355 | e-mail areedimestiere@artigianibg.com
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