chi deve risarcire i danni


Chi deve pagare quando il ciclista finisce a terra per via di uno sportello aperto nel momento sbagliato? Il danneggiato può fare riferimento alla Rc auto del veicolo, ma l’individuazione chi sia responsabile richiede di esaminare le circostanze dell’incidente.

Il Codice della Strada impone di verificare l’assenza di pericolo o intralcio prima di aprire gli sportelli, scendere dal veicolo o lasciare le porte aperte. Destinatario dell’obbligo è chiunque compia queste operazioni. Il controllo riguarda quindi conducente e passeggeri, compresa la persona seduta sui posti posteriori. La cautela richiesta dalla norma deve precedere l’apertura dello sportello e consentire di valutare il traffico che sopraggiunge.  Allo stesso modo mantenere la portiera spalancata può creare un ostacolo pericoloso anche dopo la discesa dall’auto.

Nell’interpretazione giuridica, infatti, la circolazione comprende anche situazioni di arresto e sosta e le operazioni collegate all’utilizzo del veicolo, tra le quali rientra l’apertura delle portiere. Un chiarimento arriva anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 15 novembre 2018 nella causa C-648/17, i giudici hanno ricondotto alla nozione di circolazione il danno provocato da un passeggero che, aprendo la portiera di un’auto ferma in un parcheggio, aveva colpito il veicolo adiacente. Il caso riguardava due automobili, ma conferma che sosta e apertura dello sportello possono rientrare nel rischio automobilistico assicurato.

Se apre il conducente, risponde anche il proprietario?

Quando a compiere la manovra è l’automobilista entra in gioco l’articolo 2054 del Codice civile. Il conducente risponde dei danni prodotti dalla circolazione, salvo che dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitarli. Per il ciclista rimangono da provare l’accaduto, il danno subito e il collegamento causale fra l’apertura della portiera e le conseguenze lamentate.

Accanto al conducente il proprietario dell’automobile è responsabile in solido, secondo la disciplina dello stesso articolo 2054. La solidarietà consente al danneggiato di chiedere l’intero risarcimento dovuto a uno dei soggetti obbligati, senza dover dividere preventivamente la richiesta tra loro. Resta ferma la precisazione che per lo stesso pregiudizio si riceve un solo risarcimento, anche quando i responsabili sono più di uno.


Quando la portiera viene aperta dal passeggero

La presenza di un passeggero alla maniglia modifica il quadro, senza cancellare le altre responsabilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza 8216 2002 ha esaminato il danno causato a un motociclista dall’apertura incauta dello sportello da parte di un trasportato. Alla responsabilità personale di quest’ultimo, fondata sull’articolo 2043 del Codice civile, si affiancano quelle del conducente e del proprietario ai sensi dell’articolo 2054.

Si tratta di una decisione riferita a un motociclista, utile anche per comprendere la tutela del ciclista danneggiato. La pronuncia riconosce la solidarietà verso la vittima e distingue questa posizione dai rapporti interni fra i soggetti coinvolti, nei quali possono sorgere questioni di regresso e ripartizione del pagamento.

Sul piano pratico il riferimento ì resta la compagnia assicurativa dell’automobile. L’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private collega l’obbligo di copertura all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto e precisa che la disciplina opera anche quando questo è fermo. Attraverso l’articolo 144 il danneggiato può agire contro l’assicuratore del responsabile entro il massimale previsto. Bisogna comunque accertare una responsabilità coperta e quantificare il danno.

Per un incidente tra un’automobile e una bicicletta si segue la procedura ordinaria di risarcimento, rivolgendo la richiesta all’assicurazione del veicolo responsabile. Il risarcimento diretto previsto dall’articolo 149 riguarda invece incidenti fra due veicoli a motore identificati e assicurati.

Quando il ciclista ha una parte di responsabilità

Va esaminato anche il comportamento di chi pedala deve essere esaminato. In base all’articolo 1227 del Codice civile, il concorso colposo del danneggiato comporta una riduzione del risarcimento commisurata alla gravità della colpa e alle conseguenze prodotte. Velocità, visibilità, traiettoria e possibilità di reagire assumono peso diverso da un incidente all’altro. Una velocità inadeguata alle condizioni della strada oppure una manovra imprudente possono rilevare se hanno contribuito alla caduta. Il solo richiamo a una presunta disattenzione lascia invece irrisolto il problema della prova. Anche al ciclista, quale conducente di un veicolo si applicano gli obblighi di controllo del mezzo e prudenza.

Un esempio aiuta a capire l’effetto economico. Su un danno complessivo accertato di 10.000 euro, una responsabilità del ciclista valutata nel 20% porterebbe il risarcimento a 8.000 euro. La percentuale nasce dall’accertamento e non da una quota prestabilita per tutti gli incidenti con una portiera. C’è poi la presunzione di pari responsabilità nello scontro tra veicoli, applicabile anche alla collisione fra automobile e bicicletta. La sua funzione è sussidiaria. In pratica interviene quando le prove lasciano indeterminata la misura delle rispettive responsabilità e può essere superata dall’accertamento della diversa incidenza delle condotte o della colpa esclusiva di uno dei coinvolti.

Il metro e mezzo riguarda un’altra manovra

Nelle discussioni successive al sinistro può comparire un’obiezione: il ciclista avrebbe dovuto mantenere sempre un metro e mezzo dalle auto parcheggiate. La distanza prevista dall’articolo 148, del Codice della Strada riguarda però il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore, con almeno 1,5 metri ove le condizioni della strada lo consentano.

Lasciare un margine dagli sportelli rimane una precauzione utile, da adattare allo spazio disponibile e al traffico. Per valutare un eventuale concorso di colpa contano però la configurazione della carreggiata, la posizione dell’auto e le alternative praticabili: una raccomandazione di sicurezza non può essere trasformata in una percentuale automatica di responsabilità.

Può accadere che il ciclista riesca a evitare lo sportello, ma cada durante la frenata o la deviazione improvvisa. In termini di nesso causale, l’assenza di contatto fisico non esclude da sola il risarcimento. V dimostrato che l’apertura incauta abbia provocato la reazione e il conseguente danno. È quindi decisiva la ricostruzione della sequenza dell’incidente.

Quali danni può chiedere il ciclista

La richiesta comprendere i danni materiali alla bicicletta e agli oggetti coinvolti nella caduta, oltre alle spese conseguenti all’incidente che risultino giustificate e documentate. Preventivi, fatture e fotografie aiutano a quantificare il pregiudizio. Se il mezzo è irreparabile, la valutazione bisogna considerare anche il suo valore prima del sinistro. Possono aggiungersi le perdite di reddito, purché dimostrate e collegate alle conseguenze dell’incidente.

Per la persona ferita assume rilievo il danno biologico ossia la compromissione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica, valutata sul piano medico-legale. Nelle lesioni lievi la disciplina dell’articolo 139 considera anche particolari ripercussioni personali o sofferenze.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม