Sospensione no vax: effetti su carriera e pensione. Riesame dopo nuove sentenze.


Effetti dei periodi di sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS CoV-2 ex art. 4-ter d.l. n. 44/2021 – anzianità di servizio, progressione di carriera e posizione previdenziale. Richiesta di riesame dell’indirizzo amministrativo alla luce della sopravvenuta giurisprudenza.

Si ritiene ancora necessario sottoporre all’attenzione del Dipartimento la questione degli effetti ulteriori attribuiti ai periodi di sospensione dal servizio disposti nel corso dell’emergenza epidemiologica, nei confronti del personale della Polizia di Stato che non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e successivamente convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

   Come noto, la circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 dicembre 2021, nell’indicare le conseguenze dell’inadempimento, stabilì che le giornate di sospensione non fossero utili ai fini previdenziali di anzianità di servizio, della maturazione di classi o scatti economici e dell’avanzamento, né concorressero alla maturazione del congedo ordinario.

   La successiva circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale, del 27 dicembre successivo, fornì ulteriori chiarimenti applicativi, senza tuttavia individuare una distinta fonte normativa primaria per tali effetti ulteriori.

   Il SIULP già all’epoca agì costantemente nel pretendere dal Dipartimento ogni utile chiarimento riguardo gli aspetti applicativi delle già menzionate circolari, cercando di contemperare il rispetto del quadro legislativo emergenziale con le garanzie individuali e professionali di tutto il personale della Polizia di Stato.

   Il dato legislativo prevedeva che l’accertamento dell’inadempimento determinasse l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, precisando che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La disposizione non conteneva un’espressa previsione di perdita dell’anzianità di servizio o di qualifica, di decurtazione della posizione nel ruolo, di mancata maturazione delle ferie, né di inutilizzabilità del periodo ai fini pensionistici.

   Su tale discrasia tra il contenuto della fonte primaria e gli effetti ulteriori affermati in via amministrativa si è ormai formato un orientamento giurisprudenziale di particolare rilievo.

   Già il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16 aveva qualificato l’art. 4-ter come disposizione speciale ed eccezionale, di stretta interpretazione, ritenendo non consentita l’introduzione di conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dal legislatore. Il medesimo principio è stato successivamente richiamato, tra le altre, da T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; T.A.R. Lazio, n. 744/2025.

Assume rilievo diretto la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, 4 febbraio 2026, n. 294, relativa a un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato. Il Tribunale ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva operato una detrazione di anzianità conseguente alla sospensione vaccinale, affermando che l’art. 4-ter, quale norma speciale, contempla la sospensione dall’attività lavorativa e la mancata corresponsione della retribuzione, mentre non consente ulteriori conseguenze sfavorevoli, quali la detrazione dell’anzianità di servizio o di grado. Il precedente è particolarmente significativo perché incide direttamente sulla medesima Amministrazione e sul medesimo rapporto d’impiego cui si riferisce la presente richiesta.

   Il quadro si è ulteriormente consolidato nel 2026 in sede di appello. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza 3 marzo 2026, n. 133, e con successive pronunce conformi o sostanzialmente convergenti (tra le altre, 4 marzo 2026, n. 149; 9 marzo 2026, n. 161; 13 marzo 2026, n. 171; 30 marzo 2026, n. 211), ha ritenuto, per i periodi ricadenti nell’ambito dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, che il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 non possa essere utilizzato per introdurre analogicamente la perdita dell’anzianità e che, trattandosi di disciplina emergenziale e speciale, le conseguenze sfavorevoli debbano essere tassativamente previste dalla legge. Ne deriva, secondo tali decisioni, che la detrazione dell’anzianità non espressamente prevista dalla fonte primaria non può essere introdotta in via amministrativa.

Anche il Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 12 giugno 2025, n. 563, ha autonomamente posto la questione dell’estensione degli effetti della sospensione alla maturazione dell’anzianità e alla posizione pensionistica, rimettendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea, tra le altre, una questione che richiama espressamente l’interpretazione amministrativa secondo cui le giornate di sospensione sarebbero non utili ai fini di classi e scatti, licenza ordinaria e pensione. Tale impostazione conferma, quantomeno, l’autonomia giuridica del tema rispetto alla sola perdita della retribuzione.

Sul punto appare altresì opportuno distinguere le questioni oggi in esame dalla legittimità, in sé, dell’obbligo vaccinale e della sospensione retributiva. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha esaminato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nonché il mancato riconoscimento dell’assegno alimentare, valorizzandone la dimensione sinallagmatica. Non ha invece affermato che dalla mancata retribuzione discenda automaticamente la perdita dell’anzianità o l’inutilizzabilità pensionistica del periodo.

   Analogamente, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 18 giugno 2026, causa C-522/24, ha riguardato la compatibilità dell’obbligo vaccinale dei militari con la direttiva 2000/78 sotto il profilo della discriminazione, senza decidere la diversa questione della detrazione dell’anzianità o dell’utilità previdenziale del periodo di sospensione.

Le sopravvenienze giurisprudenziali sopra richiamate, e in particolare l’esistenza di una pronuncia specificamente riferita a un appartenente alla Polizia di Stato nonché di un ormai consistente filone del giudice amministrativo di appello, rendono pertanto opportuno un aggiornamento dell’indirizzo espresso nel dicembre 2021 e una presa di posizione attuale dell’Amministrazione sulle conseguenze di carriera e previdenziali già applicate al personale interessato.

Non si intende con questo riaprire, in via generale, la questione della legittimità dell’obbligo vaccinale né rivendicare la retribuzione relativa al periodo in cui la prestazione lavorativa non fu resa. L’oggetto della richiesta è circoscritto agli effetti ulteriori che la legge non indicava espressamente e che hanno inciso, anche a distanza di anni, sulla posizione di carriera e pensionistica dei colleghi coinvolti.

Alla luce di quanto precede, sarebbe opportuno, a parere di questa O.S., che l’Amministrazione riesamini e superi l’indirizzo amministrativo del 2021 con riguardo alla detrazione dell’anzianità di servizio, di qualifica o di grado e alle conseguenze sulla posizione nel ruolo. Proceda alla ricostruzione dell’anzianità dei poliziotti interessati e alla conseguente rideterminazione della posizione in ruolo, delle decorrenze giuridiche e delle progressioni o degli avanzamenti e dei profili previdenziali che siano stati condizionati dalla detrazione del periodo di sospensione.

Un riesame generale della questione risponderebbe anche a esigenze di economicità e buona amministrazione, potendo evitare la proliferazione di contenziosi individuali su una materia che, a seguito delle pronunce intervenute negli ultimi anni, presenta oggi coordinate interpretative significativamente diverse da quelle disponibili al momento dell’emanazione delle circolari del dicembre 2021.

    In attesa di un cortese cenno di riscontro in merito alle eventuali determinazioni che si vorranno assumere, l’occasione è propizia per inviare distinti saluti.

 

 

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          Fabio Lauri

 


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