Acqua, Licari: criticità della depurazione, pretesa di Aica del pagamento, danni alla salute dell’uomo


Le criticità della gestione della depurazione in più comuni della provincia di Agrigento; la pretesa di AICA del pagamento del canone di depurazione, nonostante le sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale; i danni alla salute dell’uomo a causa della carente depurazione. 
SALVATORE LICARI invia pec a: Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana – Comitato per l’ordine e la sicurezza di Agrigento, alle rispettive Autorità: Prefetto Salvatore Caccamo – Comando Provinciale dei Carabinieri – Comando Provinciale della Guardia di Finanza – Questura di Agrigento – Procura della Repubblica di Agrigento –ARERA – AICA –ATI Idrico di Agrigento. 

Oggetto: Servizio di Depurazione, parte del Servizio Idrico Integrato, rientrante nelle competenze dell’Ente di Governo d’Ambito, l’ATI Idrico di Agrigento e del Gestore AICA.

Sorgono aspetti rilevanti riguardo la Depurazione in più Comuni della Provincia di Agrigento:

1)Le criticità rilevate dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta con la Relazione del 7 settembre 2022, cui ad oggi non risultano pubblicamente i relativi miglioramenti, ed altresì i dati rilevati da Arpa Sicilia i cui rilievi mossi hanno comportato correlativamente l’emissione di verbali sanzionatori a carico di AICA;

2)Effetti sulla salute della popolazione derivanti dalla mancata o insufficiente depurazione delle acque di scarico di reflui urbani;

3)La pretesa di AICA che addebita in fattura agli Utenti/Cittadini ed Imprese le quote fisse e variabili del canone di depurazione, in presenza di mancata o insufficiente depurazione, nonostante sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione abbiano affermato la non debenza;

4)da parte dell’EGA, ATI idrico, la vigilanza ed il controllo che deve esercitare sull’operato del gestore AICA, sullo stato di funzionalità dei Depuratori, e per il compito svolto di elaborazione delle Tariffe che includono le quote di canone relative alla depurazione.    

Esplicazione dettagliata dei punti

1)La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate, con la Relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia, approvata il 7 settembre 2022 e comunicata lo stesso giorno alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ha svolto adeguate attività di indagine, rilevando impianti non attivi, non entrati in funzione, ed ha riscontrato le Città con impianti inadeguati e arretrati, privi di autorizzazione, fra cui alcuni quelli di: Aragona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Licata, Naro, Porto Empedocle, Ravanusa; e Città con impianti con autorizzazione scaduta, fra cui alcuni: Bivona, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Cianciana, Montallegro, Ribera.

-L’ATI IDRICO, ha rilevato la necessità di interventi di ristrutturazione di adeguamento delle unità di trattamento e sostituzione delle apparecchiature, ed in particolare per i depuratori delle Città di Ravanusa, Licata, Naro, Villafranca Sicula, Siculiana, Aragona, Santa Elisabetta, Campobello di Licata, Ravanusa .

-La Commissione Europea ha contestato il mancato adeguamento di una serie di agglomerati, elevando le Procedure di Infrazione; con la Procedura n.2014/2059 ha contestato la mancata adozione delle misure necessarie a garantire la conformità sul trattamento delle acque reflue urbane, per la depurazione della città di Licata, e per la rete fognaria e per la depurazione della città di Ravanusa.

La città di Licata, seppur inclusa nel programma delle opere da realizzare elevato dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ed il Riuso delle Acque Reflue, con un costo previsto di € 18.414.000,00, nei fatti non risulta beneficiaria di alcun finanziamento, non inserita in nessun strumento di pianificazione o programmazione finanziaria; gran parte di altre Città soggette ad infrazione sono inserite in programmi finanziari con opere eseguite o in corso di esecuzione; la città di Ravanusa risulta inserita in un programma finanziario, ma nei fatti le somme non risultano stanziate e tanto meno attivate le procedure di esecutività per le opere da realizzare.

-Numerosi i verbali elevati dall’istituto ARPA Sicilia, riguardo le irregolarità relative al funzionamento dei depuratori in più città della provincia di Agrigento, cui hanno fatto seguito le multe comminate dalla Provincia di Agrigento al gestore AICA.

2)Il Consiglio delle Comunità Europee, ha emanato il 21 maggio 1991 una Direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, “per evitare le ripercussioni negative sull’ambiente e sull’uomo, dovute allo scarico di acque reflue urbane trattate in modo insufficiente”; ha altresì previsto che “è importante assicurare che il pubblico venga informato mediante relazioni periodiche in merito allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi”. Precisa in proposito che sia ATI Idrico che AICA, non informano in maniera adeguata i Cittadini, gli Utenti, non risultano pubblicate le relazioni su menzionate.  

Visto quanto risulta al su citato punto 1), si manifesta un grado di preoccupazione legittima per gli effetti a danno dell’ambiente e dell’uomo in questa provincia ed in particolare per le città su citate, e comunque altre nelle medesime situazioni.

Studi accurati di Aziende Sanitarie Pubbliche facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale, pongono l’attenzione ai fattori determinanti degli scarichi dei reflui urbani provenienti dai depuratori, che in carenza di funzionalità, pongono a rischio la salute dell’uomo con effetti avversi; dove la maggior parte delle acque reflue viene scaricata senza alcun trattamento e alla conseguente diffusione di malattie a trasmissione idrica, dovute a virus, batteri e protozoi che si diffondono nell’ambiente, fra le più importanti il colera, la diarrea, la dissenteria, l’epatite, la febbre tifoide, ecc. E altresì fra gli effetti avversi: neoplasie, malattie cardiovascolari, malattie neurologiche, gastroenteriti.

I Cittadini delle Città Agrigentine su menzionate quindi corrono questi rischi, o subiscono gli effetti della mancata o insufficiente depurazione.

Nei fatti ad oggi ATI Idrico (Ega) ed AICA (Gestore) non risulta che abbiano approntato un fondato e concreto programma di realizzazione di interventi infrastrutturali nell’ambito della depurazione e delle reti fognarie. E ciò nonostante AICA incassi le somme da parte dei cittadini/utenti, attraverso le tariffe applicate nelle bollette/fatture, specificatamente destinate a questi interventi come prevedono i regolamenti di ARERA; tradendo e non rispettando rispettivamente lo spirito ed il dettato dell’art.155 c.1 seconda parte del D.lgs.152/2006 ove prescrive “il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’art.154, a un fondo vincolato intestato all’ente di governo dell’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito”. Ed ATI Idrico dovrebbe vigilare e controllare affinché ciò avvenga. Si precisa che si giunge a questa conclusione, dalla lettura dei Bilanci presentati da AICA, dall’anno 2021 all’ultimo al 31/12/2024; del Bilancio al 31/12/2025 non vi è conoscenza, non risulta approvato e depositato, nonostante il termine ultimo era fissato al 31/05/2026.

3)AICA addebita nelle fatture ai cittadini/utenti ingenti e consistenti somme a titolo di depurazione, nonostante risulti insufficiente o inadeguata la depurazione, stante tutti i superiori presupposti riguardo lo stato degli impianti, ed ogni ulteriore accertamento e verifiche vorranno effettuare le Vostre Autorità a tutela dei cittadini e nel rispetto delle norme, con attenzione agli effetti avversi per la salute dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente.

A seguire, sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno affermato la non debenza delle quote di canone a titolo di depurazione.

Corte di Cassazione 14/3/2024 n.6970: nell’impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione e fognario o del mancato funzionamento dello stesso, anche in caso di impianto esistente che non realizzi il servizio non sono dovute le quote di canone di depurazione; spetta comunque il rimborso nel termine decennale anziché di quello quinquennale ex art.2948 del Codice Civile – La controversia afferiva all’impianto di depurazione non funzionante o inadeguato, non in grado di svolgere la sua funzione principale ovvero quella di trattare e purificare le acque reflue.

Corte di Cassazione Sez.3 Civile ordinanza n.29488/2024: ha affermato che in mancanza o temporanea inattività degli impianti di depurazione, si giustifica il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa che viene equiparata “all’assoluta insufficienza” di detti impianti, poiché alla luce delle Sentenze della Corte Costituzionale n.39 del 2010 e n.335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.

Corte di Cassazione sezione 3 sentenza n.7947 del 20/04/2020: ha specificato che non è richiedibile il canone di depurazione quando manca o non funziona l’impianto di depurazione e delle fognature comunali e quando funziona male o depura solo parzialmente, determinando che il cittadino non è tenuto a pagare per una prestazione che non riceve o se ha pagato può richiedere il rimborso del canone fognatura e depurazione.

Corte di Cassazione sentenza n.11270/2020: ha affermato che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell’apposita tariffa ove non diano prova di essere forniti di impianti di depurazione funzionanti costantemente.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.335/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.14 c.1 delle L.36/94 e dell’art.155 c.1 del D.lgs. n.152/2006, determinando che è illegittimo il passaggio normativo che recita: “la quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

Le decisioni della Cassazione mettono in luce anche le competenze, responsabilità del Gestore del Servizio Idrico AICA e dell’ATI Idrico, che sono tenuti a garantire l’efficienza e la funzionalità degli impianti di depurazione al fine di fornire un servizio completo e di qualità. In caso di inefficienze, dovranno affrontare le conseguenze legali ed economiche, inclusa la possibile restituzione delle tariffe incassate.

Da parte di AICA, pertanto si potrebbe configurare l’illecita riscossione del canone di depurazione, determinandosi in illecito arricchimento ai sensi art.2041, che si verifica quando un soggetto ottiene un vantaggio economico a danno di un’altra senza una ragione legittima.

Il sottoscritto: nella persona, e portatore dell’interesse diffuso; già componente della Consulta di AICA prevista dallo Statuto (estromessa dai Soci e dalla Dirigenza di AICA) in qualità di rappresentante legale dell’Associazione “Ethikos per il Territorio APS”; precisa altresì che la Consulta non è stata più ricostituita;

quindi TRASMETTE questa comunicazione e rivolge APPELLO a Voi, spettabili Enti ed Autorità, affinché possibilmente intervenite (per i compiti a Voi facenti capo, e comunque in quanto parti intervenute fattivamente nelle vicende critiche della situazione idrica del territorio); vista comunque la grave situazione del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento – penuria di acqua, somministrata al di sotto del minimo di legge;  applicazione di tariffe illegittime, mai approvate ed in costante aumento; carenze nella depurazione e canoni addebitati nelle fatture, che richiedono almeno il dovuto chiarimento oggettivo in adempimento alla trasparenza, con comunicazioni ufficiali.

Canicattì lì 25 settembre 2026                             

                                                                                              Salvatore Licari


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