Meno tasse e più agevolazioni fiscali per lavorare all’estero in smart working: il lavoro da remoto, esploso durante l’emergenza sanitaria, è ormai diventato strutturale, e i Paesi esteri continuano a fare a gara per accaparrarsi i cosiddetti “nomadi digitali”.
Gli smart workers sono sempre di più: gli uffici non sono più l’unico luogo di lavoro e in molti non hanno più bisogno di vivere nella stessa città, e nemmeno nello stesso Paese, in cui ha sede l’azienda. Prima di trasferire il proprio portatile su un’isola greca o in un coworking di Valencia, però, bisogna sapere dove si pagano le tasse. La risposta dipende da tre elementi: la residenza fiscale, il luogo in cui il lavoro viene fisicamente svolto e le convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dall’Italia.
Smart working dall’estero: dove si pagano le tasse?
Il punto di partenza è l’articolo 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir): chi è fiscalmente residente in Italia paga l’Irpef su tutti i redditi, ovunque prodotti; chi non è residente la paga soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Per il lavoro dipendente conta poi il luogo di svolgimento dell’attività. Con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea con le convenzioni internazionali, il reddito di lavoro dipendente si considera prodotto nello Stato in cui la prestazione viene fisicamente eseguita.
Nello smart working, quindi, non rileva dove si trova la sede dell’azienda o da quale Paese arriva lo stipendio, ma dove si trova il lavoratore quando accende il computer. A questa tassazione si può sommare quella dello Stato di residenza: ed è qui che entrano in gioco la residenza fiscale e le convenzioni.
Residenza fiscale smart working: le regole in vigore dal 2024
Dal periodo d’imposta 2024 il decreto legislativo n. 209/2023 ha riscritto l’articolo 2, comma 2, del Tuir. Oggi è fiscalmente residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili), considerando anche le frazioni di giorno, si trova in almeno una di queste condizioni:
- ha in Italia la residenza ai sensi del Codice civile, cioè la dimora abituale;
- ha in Italia il domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari;
- è fisicamente presente nel territorio dello Stato.
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è diventata una presunzione relativa: il contribuente può superarla dimostrando di non aver integrato nessuno degli altri criteri per la maggior parte dell’anno. Con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la semplice presenza fisica in Italia oltre la soglia dei 183 giorni, incluse le frazioni di giorno, basta a far scattare la residenza fiscale.
Le conseguenze per chi lavora da remoto sono due. Chi trascorre in Italia la maggior parte dell’anno resta residente, anche se si è cancellato dall’anagrafe. Al contrario, l’iscrizione all’AIRE (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) non protegge chi mantiene in Italia il centro delle proprie relazioni personali e familiari.
L’iscrizione all’AIRE resta comunque obbligatoria per chi si trasferisce all’estero per più di 12 mesi, e va fatta al consolato entro 90 giorni dal trasferimento. Dal 1° gennaio 2024 la legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) punisce l’omissione con una sanzione da 200 a 1.000 euro per ogni anno, per un massimo di cinque anni.
Attenzione, infine, ai Paesi a fiscalità privilegiata elencati nel decreto ministeriale 4 maggio 1999: per i cittadini italiani che vi trasferiscono la residenza, l’articolo 2, comma 2-bis, del Tuir prevede che si considerino ancora residenti in Italia, salvo prova contraria. Nell’elenco figurano anche mete molto amate dai nomadi digitali, come Emirati Arabi Uniti, Barbados, Bermuda, Antigua e Barbuda, Mauritius e Costa Rica.
La regola dei 183 giorni: cosa conta davvero
La soglia dei 183 giorni ricorre in tre norme diverse, che non vanno confuse.
La prima è quella appena vista sulla residenza fiscale italiana.
La seconda è la regola convenzionale prevista dall’articolo 15 delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Lo stipendio di un lavoratore residente in un Paese è tassato solo nel Paese di residenza, anche se il lavoro è svolto nell’altro Stato, quando ricorrono insieme tre condizioni:
- il soggiorno nell’altro Stato non supera i 183 giorni nel periodo indicato dalla convenzione (l’anno fiscale o, nei trattati più recenti, qualsiasi periodo di dodici mesi);
- lo stipendio è pagato da un datore di lavoro che non risiede nell’altro Stato;
- il costo dello stipendio non è sostenuto da una stabile organizzazione del datore di lavoro in quell’altro Stato.
Se anche una sola condizione salta, anche il Paese in cui si lavora può tassare la quota di stipendio relativa ai giorni trascorsi lì.
La terza riguarda le retribuzioni convenzionali dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir: il residente che lavora all’estero in via continuativa ed esclusiva per più di 183 giorni in un periodo di dodici mesi viene tassato in Italia non sullo stipendio effettivo, ma su importi convenzionali fissati ogni anno con decreto. Con la risposta a interpello n. 590/2021 l’Agenzia ha chiarito che anche qualche giornata di smart working svolta occasionalmente dall’Italia fa venire meno il requisito del soggiorno all’estero e, con esso, l’agevolazione.
C’è poi un rischio che riguarda l’azienda: l’abitazione da cui il dipendente lavora stabilmente all’estero potrebbe configurare una stabile organizzazione del datore di lavoro in quel Paese, con obblighi fiscali per l’impresa. Anche per questo il lavoro da remoto dall’estero va sempre concordato con il datore.
Doppia imposizione lavoro da remoto: come si evita
Quando due Stati considerano la stessa persona come propria residente, le convenzioni risolvono il conflitto con le cosiddette tie-breaker rules, applicate in ordine: conta prima lo Stato in cui si ha un’abitazione permanente, poi quello in cui si trova il centro degli interessi vitali, poi quello del soggiorno abituale e infine la nazionalità.
Se invece uno stesso reddito finisce tassato in entrambi i Paesi, il residente in Italia può recuperare le imposte pagate all’estero attraverso il credito d’imposta dell’articolo 165 del Tuir, da far valere nella dichiarazione dei redditi. Il credito spetta per le imposte estere definitive e fino alla quota di Irpef italiana riferibile a quel reddito.
Discorso a parte per i contributi. Nell’Unione europea la regola generale del regolamento (CE) n. 883/2004 assoggetta il lavoratore alla previdenza del Paese in cui lavora. Dal 1° gennaio 2024 l’Italia aderisce però all’Accordo quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale: chi lavora da remoto nel Paese di residenza per meno del 50% del tempo di lavoro complessivo può, su richiesta presentata con il consenso del datore, restare assicurato nello Stato in cui ha sede l’azienda. Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio Inps n. 1072 del 13 marzo 2024. Oltre la soglia del 50%, si applica la legislazione dello Stato di residenza.
Meno tasse e più agevolazioni per lavorare in smart working all’estero: ecco dove
È in corso la “guerra” a colpi di agevolazioni fiscali e visti dedicati per accaparrarsi smart workers, imprenditori digitali e digital nomads da parte dei Paesi esteri.
La sfida è quella di assicurarsi non solo i lavoratori in smart working, ma i loro redditi, offrendo loro delle condizioni fiscali particolarmente convenienti. Ecco il quadro aggiornato:
| PAESE | REGIME FISCALE PER CHI LAVORA DA REMOTO | REDDITO MINIMO PER IL VISTO NOMADI DIGITALI (CITTADINI EXTRA UE) |
|---|---|---|
| Grecia | Riduzione del 50% per 7 anni, a condizioni specifiche | 3.500 euro netti/mese |
| Emirati Arabi Uniti (Dubai) | Nessuna imposta sul reddito da lavoro delle persone fisiche | 3.500 dollari/mese |
| Croazia | Esenzione dei redditi esteri per i titolari del permesso nomadi digitali | 3.622,50 euro/mese |
| Spagna | Normale tassazione o regime speciale al 24% fino a 600.000 euro | 2.849 euro/mese |
| Estonia | Normale tassazione | 4.500 euro netti/mese |
| Mauritius | Normale tassazione | 1.500 dollari/mese |
| Barbados | Nessuna imposta locale sui redditi esteri dei titolari del visto | 50.000 dollari/anno |
| Costa Rica | Esenzione dei redditi esteri per i titolari del visto | 3.000 dollari/mese (4.000 per le famiglie) |
Un chiarimento è fondamentale: le soglie di reddito riguardano i visti per nomadi digitali, riservati ai cittadini extra Ue. Un italiano che si trasferisce in Grecia, Croazia, Spagna o Estonia non ha bisogno di alcun visto, grazie alla libera circolazione. Proprio per questo, però, non può accedere nemmeno ai benefici legati al permesso: è il caso dell’esenzione croata, riconosciuta solo ai titolari del permesso di soggiorno per nomadi digitali. In Croazia la soglia è pari a 2,5 volte lo stipendio medio netto nazionale e viene aggiornata ogni anno: da marzo 2026 è salita da 3.295 a 3.622,50 euro al mese.
In Spagna la soglia per il visto è pari al 200% del salario minimo interprofesionale, fissato per il 2026 a 1.221 euro per 14 mensilità. Chi diventa residente fiscale spagnolo può chiedere il regime speciale per lavoratori trasferiti, noto come Ley Beckham, che prevede un’aliquota fissa del 24% sui redditi da lavoro fino a 600.000 euro, contro un’aliquota ordinaria che arriva al 47%.
La Grecia resta tra i Paesi più convenienti in Europa, visto che dimezza le tasse: l’articolo 5C del codice delle imposte sui redditi greco esenta il 50% dei redditi da lavoro dipendente o autonomo per 7 anni. Il bonus è riservato a chi non è stato residente fiscale in Grecia per almeno 5 dei 6 anni precedenti il trasferimento, arriva da un Paese Ue o See (o da uno Stato che ha un accordo di cooperazione fiscale con Atene) e si impegna a restare almeno due anni. Serve inoltre un rapporto di lavoro con un’impresa greca o con una stabile organizzazione in Grecia, oppure l’avvio di un’attività nel Paese: chi continua semplicemente a lavorare da remoto per un’azienda italiana rischia di restarne escluso. L’obiettivo dichiarato della misura è riportare in patria i greci della diaspora, emigrati negli anni della crisi economica.
Dal clima un po’ diverso ma all’avanguardia dal punto di vista tecnologico è l’Estonia, che ha lanciato un visto digitale per i remote workers che lavorano per un’impresa registrata all’estero (o sono freelance o imprenditori digitali), con una soglia minima di reddito oggi fissata a 4.500 euro netti al mese, da dimostrare per i sei mesi precedenti la domanda.
Chi guarda ai paradisi tropicali deve fare i conti con la black list italiana: Emirati Arabi Uniti, Barbados, Mauritius e Costa Rica rientrano nell’elenco del decreto ministeriale 4 maggio 1999. Chi vi trasferisce la residenza deve quindi essere pronto a dimostrare al Fisco italiano l’effettività del trasferimento.
Meno tasse e più agevolazioni in smart working all’estero: e in Italia?
Anche l’Italia partecipa alla gara, su due fronti.
Per i cittadini extra Ue, dal 4 aprile 2024 è operativo il visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto, rivolto a lavoratori altamente qualificati, dipendenti di aziende estere o freelance con clienti esteri, con un reddito annuo non inferiore al triplo della soglia minima prevista per l’esenzione dalla spesa sanitaria.
Per chi trasferisce la residenza fiscale nel Belpaese, invece, esiste da anni il regime dei lavoratori impatriati. Con il Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) la percentuale di reddito esentasse era passata dal 50% al 70%, con un vantaggio ancora maggiore (90%) nelle regioni del centro-sud, quindi in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Il “bonus” durava 5 anni, con la possibilità di prorogarlo per altri 5 in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico o dell’acquisto di un immobile residenziale in Italia. Queste regole continuano ad applicarsi solo a chi ha trasferito la residenza entro il 2023.
Per chi rientra dal 2024 vale il nuovo regime dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, meno generoso e più selettivo:
– i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito imponibile solo per il 50%, entro un tetto di 600.000 euro annui;
- l’esenzione sale al 60% per chi si trasferisce con un figlio minorenne o ha un figlio (o adotta un minore) durante il periodo agevolato, purché il minore risieda in Italia;
- l’agevolazione dura per l’anno del trasferimento e i quattro successivi;
- occorre non essere stati residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti, che diventano sei o sette se si lavora per lo stesso datore di lavoro (o per lo stesso gruppo) presso cui si era impiegati all’estero o, prima ancora, in Italia;
- bisogna svolgere l’attività in Italia per la maggior parte dell’anno ed essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- ci si deve impegnare a restare residenti in Italia per almeno quattro anni: in caso contrario si perdono i benefici e si restituisce quanto risparmiato, con gli interessi.
Sparisce, invece, la maggiorazione per il Sud. Solo per chi ha trasferito la residenza anagrafica nel 2024, il regime si allunga di altri tre anni se entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei dodici mesi precedenti il trasferimento, si è diventati proprietari di un’abitazione principale in Italia.
Per approfondire: come funziona lo sconto del 50% sulle tasse per chi rientra in Italia e lavora in smart (https://www.money.it/come-funziona-lo-sconto-del-50-sulle-tasse-per-chi-rientra-in-italia-e-lavora-in-smart)
Smart working dall’estero: cosa fare prima di partire
Prima di trasferirsi conviene verificare quattro punti:
- quanti giorni si trascorreranno in ciascun Paese (tenendo un registro documentato di viaggi e presenze);
- dove resteranno casa, famiglia e interessi economici;
- cosa prevede la convenzione tra l’Italia e il Paese di destinazione;
- se il datore di lavoro è disposto a gestire gli adempimenti fiscali e contributivi esteri.
Se il trasferimento è stabile, l’iscrizione all’AIRE va fatta entro 90 giorni. Se la destinazione è in black list, serve una documentazione solida per dimostrare che la residenza all’estero è effettiva.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





