Carabiniere ruba 11 buoni pasto al collega: a tradirlo, per la Cassazione, è la carta fedeltà della madre


(di Avv. Umberto Lanzo)

Settantasette euro che costano una condanna definitiva

Undici buoni pasto da 7 euro ciascuno. In tutto 77 euro. Tanto è bastato per portare un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri davanti a tre gradi di giudizio e chiudere la vicenda con una condanna definitiva per furto militare aggravato. La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del militare e confermato quanto già stabilito dalla Corte militare di appello di Roma e, prima ancora, dal Tribunale militare di Napoli.

La pena, con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante, è di due mesi di reclusione militare, condizionalmente sospesa. A questa si aggiunge ora il pagamento delle spese processuali.

Il fatto: la busta nell’armadietto dello spogliatoio

La vicenda si è consumata all’interno di un Comando Stazione dei Carabinieri in Campania. Un Maresciallo Ordinario custodiva i propri buoni pasto in una busta, riposta nell’armadietto della stanza adibita a spogliatoio. Undici di quei ticket, con numerazione seriale consecutiva, sono spariti.

La sottrazione, nel numero e nelle circostanze descritte dalla vittima, non è mai stata messa in discussione. Il nodo del processo è stato un altro: chi li avesse presi. E qui la ricostruzione dell’accusa, condivisa da entrambi i giudici di merito, è passata attraverso una catena di indizi che la difesa ha cercato fino all’ultimo di spezzare.

La traccia dei ticket e la fidelity card

Il primo passaggio è stato tecnico. Interpellata la società emittente, è emerso che 10 degli 11 buoni sottratti erano stati spesi in un unico supermercato, situato nel comune in cui abitano l’imputato e sua madre. Una coincidenza geografica, da sola, non basterebbe. Ma la madre del militare era cliente abituale di quell’esercizio ed era titolare di una carta fedeltà.

L’analisi degli acquisti registrati sulla card ha restituito date, importi e modalità di pagamento, distinguendo tra ticket e contanti. Non il numero seriale dei singoli buoni, che quel sistema non traccia. Tuttavia i giudici hanno rilevato che i ticket rubati risultavano spesi nelle stesse giornate in cui la donna faceva la spesa in quel punto vendita, e che gli importi pagati con i buoni erano coerenti con il numero di ticket utilizzati.

C’è poi un dato che ha pesato in modo particolare: nei periodi di interesse, dalla contabilità è emersa la spendita di dieci buoni pasto in più rispetto a quelli assegnati all’imputato per il suo servizio. Esattamente il numero dei ticket rubati e finiti alla cassa di quel supermercato.

Quanto all’undicesimo buono, mai rintracciato, i giudici hanno ritenuto superflua ogni ulteriore indagine: era custodito nella stessa busta degli altri e portava un numero seriale consecutivo.

Il ricorso: “Il conto non torna”

La difesa ha giocato la carta dell’incongruenza aritmetica. Il riferimento è alla spesa dell’8 maggio 2020: importo complessivo 63,40 euro, di cui 63 euro pagati con ticket e 40 centesimi in contanti. Secondo la sentenza di primo grado, in quell’occasione sarebbero stati utilizzati otto dei buoni sottratti. Ma otto buoni da 7 euro fanno 56 euro, non 63. Da qui la tesi del ricorrente: la ricostruzione non regge, la Corte militare di appello non ha risposto a questa obiezione e l’intero impianto indiziario si fonderebbe soltanto sulla residenza dell’imputato nello stesso comune del supermercato e sull’esistenza di una carta fedeltà intestata alla madre. Elementi, secondo la difesa, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 c.p.p.

Veniva inoltre richiamata la deposizione di un testimone, ammesso ai sensi dell’art. 507 c.p.p., che avrebbe confermato l’impossibilità di collegare direttamente i ticket alla fidelity card.

La risposta della Cassazione: nove buoni, non otto

La Suprema Corte ha smontato l’obiezione con un ragionamento semplice. I giudici di merito non hanno mai sostenuto che i 63 euro pagati con ticket fossero interamente composti da buoni rubati. Hanno affermato che otto di quei buoni erano di provenienza furtiva. Il nono, che completa la somma, poteva benissimo essere un buono regolarmente in possesso dell’imputato, il quale, pacificamente, era assegnatario di ticket per il proprio servizio. Otto rubati più uno legittimo: 63 euro. La “aporia” denunciata dalla difesa, scrive la Corte, semplicemente non esiste.

Sul mancato collegamento seriale tra i buoni e la carta fedeltà, la Cassazione osserva che la ricostruzione accolta nelle sentenze di merito non presuppone affatto quell’identificazione diretta. Si fonda invece sulla correlazione tra tre dati: la spendita documentata dei ticket sottratti, le date degli acquisti della madre nello stesso negozio e la compatibilità degli importi corrisposti con buoni in quelle stesse giornate. La deposizione del testimone, confermando soltanto l’assenza di un link seriale, non aggiunge nulla che i giudici non avessero già valutato e ritenuto recessivo.

È dunque “inesatto”, secondo la Corte, sostenere che la condanna poggi sulla sola residenza o sulla sola carta fedeltà. Ogni elemento è stato letto in relazione agli altri e ha assunto significato proprio grazie alla reciproca convergenza.

L’attenuante negata: non è solo questione di soldi

Il secondo motivo di ricorso puntava sull’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). Il ragionamento della difesa era lineare: 77 euro sono un valore modesto, la persona offesa non ha riferito ulteriori conseguenze pregiudizievoli, quindi l’attenuante andava riconosciuta.

La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, perché meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello e comunque manifestamente infondato. Richiamando un precedente recentissimo (Sez. 2, n. 684 del 14 novembre 2025, dep. 2026), la Corte ribadisce che ai fini dell’attenuante non conta soltanto il valore venale della cosa sottratta, ma il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta, in termini effettivi o potenziali.

E qui entra il tratto che distingue il furto militare dal furto comune. L’imputato, appartenente all’Arma dei Carabinieri, si è appropriato di beni custoditi da un commilitone all’interno dei locali di servizio. Una condotta che, nelle parole della Corte, “incide negativamente sul rapporto fiduciario che deve caratterizzare l’ambiente militare” e che presenta “una gravità non esauribile nel mero dato patrimoniale”. A questo si aggiunge la pluralità dei beni sottratti. La motivazione della Corte militare di appello, che aveva già dato atto del limitato valore economico ma aveva ritenuto prevalente il disvalore complessivo, è stata giudicata pienamente coerente con i principi di legittimità.

Perché il grado aggrava il reato

Sul piano tecnico, la contestazione riguarda l’art. 230, comma 1, del codice penale militare di pace, che punisce il furto militare, ossia la sottrazione commessa da un militare in danno di altro militare o dell’amministrazione, con l’aggravante dell’art. 47 n. 2 dello stesso codice, legata al grado rivestito dall’autore. Il legislatore militare considera più grave il fatto commesso da chi, per il ruolo che occupa, dovrebbe rappresentare un riferimento di affidabilità per i colleghi.

Già in primo grado era stata esclusa anche la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valutazione confermata in appello e non più oggetto di contestazione in Cassazione. Il Sostituto Procuratore militare, in udienza, aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso; la Corte ha optato per il rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese.

Il principio che resta

La sentenza consolida un orientamento ormai stabile nella giurisprudenza militare: dentro una caserma il furto tra colleghi non si misura in euro. Lo spogliatoio, l’armadietto, la busta lasciata da chi condivide il servizio quotidiano sono spazi retti da un’aspettativa di fiducia che il codice militare tutela in modo autonomo. Ed è proprio quella fiducia tradita, più dei 77 euro, a rendere il fatto penalmente rilevante e a chiudere la porta a ogni sconto legato alla modestia del bottino.

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