La riqualificazione del fatto da tentato omicidio a lesioni personali gravi non viola il diritto di difesa quando il nucleo storico dell’aggressione resta immutato, la diversa qualificazione costituisce uno sviluppo prevedibile del giudizio e l’imputato ha avuto la possibilità di contestarla attraverso le impugnazioni.
La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di quattro imputati condannati dalla Corte d’appello di Milano per lesioni personali gravi aggravate, commesse in concorso e da più persone riunite in un pestaggio di gruppo. La Corte ha inoltre confermato la responsabilità concorsuale dei partecipanti al pestaggio e la sussistenza del nesso causale tra l’aggressione e le gravi lesioni riportate dalla vittima (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 15 settembre 2026, n. 33592),
L’aggressione fuori da un bar
La vicenda riguardava un pestaggio di gruppo avvenuto il 29 marzo 2023 nei pressi di un bar di Milano. Gli imputati erano stati inizialmente rinviati a giudizio per concorso in tentato omicidio.
Il Tribunale di Milano aveva però ritenuto che gli elementi acquisiti non consentissero di provare l’intenzione di uccidere, neppure nella forma del dolo alternativo, e aveva riqualificato il fatto in lesioni personali gravi. La Corte d’appello aveva confermato la qualificazione, rideterminando la pena nei confronti dei quattro imputati.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa era stata inseguita e poi aggredita da più persone, con pugni e calci soprattutto al volto, anche quando si trovava a terra. Il pestaggio di gruppo e l’aggressione avevano provocato un’emorragia intracranica, numerose fratture del volto e del massiccio facciale, il ricovero in terapia intensiva e un intervento chirurgico di evacuazione e decompressione.
La condanna riguardava il reato di lesioni personali gravi previsto dagli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, c.p., aggravato dal concorso di persone e dall’ulteriore circostanza delle più persone riunite. La lesione è grave quando deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa oppure una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni art. 582 c.p. art. 583 c.p..
Riqualificazione e diritto di difesa
Uno degli imputati aveva sostenuto che la riqualificazione operata in primo grado gli avesse impedito di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La difesa aveva quindi sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all’art. 521 c.p.p.
La Cassazione ha escluso la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella indicata nell’imputazione, purché il fatto storico non venga trasformato in un addebito nuovo e l’imputato possa esercitare concretamente il diritto di difesa art. 521 c.p.p..
Nel caso concreto, il nucleo dell’accusa era rimasto invariato: si trattava sempre del pestaggio di gruppo commesso dagli imputati ai danni della persona offesa. La diversa qualificazione in lesioni, inoltre, rappresentava una possibile e prevedibile soluzione giuridica del medesimo fatto, peraltro più favorevole rispetto all’originaria contestazione di tentato omicidio.
La Corte ha valorizzato anche la possibilità per l’imputato di contestare la riqualificazione attraverso l’appello e il ricorso per cassazione. Secondo la sentenza, la difesa non aveva indicato quali specifiche facoltà probatorie fossero state concretamente sacrificate dalla diversa qualificazione.
Messa alla prova: richiesta tempestiva
La pronuncia ribadisce che, quando l’imputato ritenga erronea la qualificazione giuridica del fatto e ritenga che quella corretta possa consentire l’accesso a un rito alternativo, deve sollecitare tempestivamente la riqualificazione e formulare la relativa richiesta entro i termini previsti dalla legge.
Il principio è stato richiamato anche con riferimento alla messa alla prova. La relativa istanza deve essere proposta entro le scansioni processuali previste dall’art. 464-bis c.p.p.; la successiva riqualificazione del fatto non determina automaticamente la rimessione in termini art. 464-bis c.p.p..
La Corte ha esaminato la questione anche alla luce della direttiva 2012/13/UE e della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 novembre 2023, causa C-175/22, BK. Nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto garantito un contraddittorio effettivo, considerato che la riqualificazione era intervenuta già con la sentenza di primo grado e che l’imputato aveva potuto contestarla nei successivi gradi di giudizio.
Concorso morale: la presenza da sola non basta
La Corte ha respinto anche le censure con cui alcuni imputati sostenevano di non avere colpito direttamente la vittima nella fase culminante del pestaggio di gruppo.
In tema di concorso di persone, non è necessario dimostrare un accordo preventivo. È sufficiente un’intesa istantanea o un’adesione consapevole all’azione altrui, purché ciascun partecipante offra un contributo materiale o morale causalmente efficiente alla realizzazione del reato art. 110 c.p..
La mera presenza sul luogo del fatto, tuttavia, non è di per sé sufficiente. Essa può assumere rilievo concorsuale quando, per le modalità concrete con cui si manifesta, esprima adesione all’azione e rafforzi il proposito criminoso degli esecutori materiali, fornendo loro stimolo, sostegno o maggiore senso di impunità.
Nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato l’inseguimento della vittima, la presenza degli imputati durante il pestaggio, il posizionamento sopra la persona offesa e le minacce rivolte a chi tentava di prestare soccorso. Tali condotte, lette nel contesto complessivo, non erano state ritenute passive o casuali, ma espressive di una consapevole adesione all’azione collettiva.
La sentenza ha quindi distinto i ruoli: alcuni imputati avevano partecipato materialmente alle condotte lesive; altri avevano fornito un contributo rafforzativo e di sostegno, ostacolando l’intervento di terzi e contribuendo a mantenere la forza intimidatrice del gruppo.
Contestata anche l’aggravante delle più persone riunite
Uno dei ricorrenti aveva sostenuto che l’aggravante prevista dall’art. 585, comma 1, c.p. non fosse stata formalmente contestata.
La Cassazione ha respinto la censura, ritenendo sufficiente la contestazione in fatto contenuta nell’imputazione. Il capo d’accusa descriveva infatti l’aggressione come commessa dagli imputati in concorso tra loro, con la presenza simultanea di più persone durante l’azione violenta.
Secondo la Corte, quando l’imputazione descrive in modo chiaro gli elementi materiali dell’aggravante, l’indicazione espressa della norma non è indispensabile. La simultanea presenza di più aggressori era ricavabile dalla descrizione del fatto e aveva consentito agli imputati di comprendere l’addebito e di esercitare il diritto di difesa art. 585 c.p..
Le patologie della vittima non interrompono il nesso causale
Le difese avevano contestato anche il rapporto di causalità, sostenendo che l’emorragia cerebrale e il successivo aggravamento del quadro clinico fossero riconducibili alle condizioni di salute della vittima, alla tossicodipendenza, a un deficit coagulativo e alle successive scelte terapeutiche.
La Cassazione ha applicato il principio dell’equivalenza delle cause previsto dall’art. 41 c.p. Le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta dell’agente, non escludono il rapporto causale, salvo che una causa sopravvenuta sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento art. 41 c.p..
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che l’emorragia aveva avuto origine dal trauma provocato dall’aggressione. Anche il consulente della difesa aveva escluso un’eziologia spontanea dell’emorragia, osservando che sarebbe stato comunque necessario almeno un trauma iniziale.
Le condizioni patologiche della vittima potevano avere favorito o aggravato il decorso clinico, ma non erano state ritenute autonomamente sufficienti a produrre l’evento. Eliminando mentalmente le aggressioni, le gravi lesioni non si sarebbero verificate: il trauma rappresentava quindi un antecedente causale necessario art. 40 c.p..
La Corte ha inoltre sottolineato che un pestaggio collettivo con calci e pugni diretti anche al volto di una persona inerme non costituisce un fattore eccezionale e imprevedibile idoneo a interrompere la serie causale.
Prevedibile anche l’evento lesivo più grave
La Cassazione ha ritenuto infondate anche le doglianze relative all’elemento psicologico dell’aggravante delle lesioni gravi.
In una aggressione collettiva caratterizzata dalla reiterazione dei colpi, dalla loro intensità, dalla direzione verso il volto e il torace e dalla prosecuzione del pestaggio quando la vittima era a terra, la produzione di conseguenze lesive gravi era stata ritenuta prevedibile.
La responsabilità per l’evento più grave non richiedeva che ciascun imputato avesse materialmente provocato ogni singola lesione. Era sufficiente che l’azione collettiva, consapevolmente condivisa, avesse contribuito alla produzione del complessivo risultato lesivo e che la gravità dell’evento fosse prevedibile in relazione alle modalità dell’aggressione.
Confermata la condanna
La Quinta Sezione penale ha rigettato tutti i ricorsi e ha condannato i quattro ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Avv. Sabrina Caporale
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