in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 9 – ISSN 2499-846X
Corte EDU, sez. I, sent. 3 settembre 2026
Asciutto e altri c. Italia
Si torna a parlare di ergastolo ostativo. La Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha depositato lo scorso 3 settembre la propria decisione nel caso Asciutto ed altri contro Italia, riguardante quattro ricorsi di persone detenute in esecuzione della pena dell’ergastolo ostativo e riguardanti asserite violazioni degli articoli 3 e 7 della Convenzione. I ricorsi erano stati presentati in prossimità delle decisioni Corte EDU Viola contro Italia (n. 2) del 13 giugno 2019 e Corte cost. 253/19, 32/20 e 97/21, che hanno profondamente mutato la prospettiva della giurisdizione interna e sovranazionale sul tema. Soprattutto, è intervenuta nelle more della decisione la nuova disciplina in materia, approvata con il decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.
In estrema sintesi, la Corte si è trovata ad esprimersi sulla nuova disciplina (per come sinora applicata dai giudici italiani), rispetto al concetto di ergastolo “riducibile” secondo la visione convenzionale e soprattutto sulla questione di diritto intertemporale sollevata in origine dai ricorrenti, che assumevano di essere stati condannati ad una pena non prevista al momento della commissione del fatto.
Dopo una diffusa analisi dei ricorsi e l’illustrazione di “quadro giuridico e prassi pertinenti” (e dunque legislazione e giurisprudenza interne ed europee), la Corte esamina i due profili di violazione convenzionale denunciati nei ricorsi.
Quanto all’art. 3, e dunque rispetto alla denuncia dei ricorrenti di essere stati sottoposti ad una condanna all’ergastolo “irriducibile” in quanto privo di una prospettiva di libertà condizionale, la Corte affronta dapprima in termini generali la questione della nuova disciplina del 2022. A questo proposito, richiamando ampiamente la propria giurisprudenza sulla necessità che l’ergastolo sia compatibile con l’art. 3 solo se vi siano “sia una prospettiva di liberazione sia una possibilità di revisione … sin dalla pronuncia della sentenza” (par. 149), il collegio della prima sezione afferma che la revisione delle ragioni penologiche che giustificano la detenzione sia sempre necessaria e debba essere conosciuta in termini di chiarezza al momento della condanna, con un meccanismo di riesame che debba intervenire al massimo dopo 25 anni di detenzione e da verificare nella sua funzionalità (non solo de iure ma anche de facto) anche attraverso “dati statistici” (par. 152, 153 e 155).
Come era ampiamente prevedibile, la Corte afferma subito che il meccanismo di revisione possa tenere conto anche di elementi legati alla pericolosità residua del condannato, che possono consentire l’imposizione di meccanismi di dimostrazione di rescissione dei legami con la criminalità organizzata (par. 169). E nel merito, attesta, quanto meno rispetto alla giurisprudenza sinora sviluppatasi (che è “ancora in fase di consolidamento”), che il meccanismo legislativo del D.L. 162/22 corrisponde ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte (par. 176). Più volte i giudici europei hanno dimostrato una certa sensibilità rispetto alle peculiarità del fenomeno mafioso e alla necessità di una disciplina speciale (si vedano anche le decisioni in materia di regime speciale di cui all’art. 41 bis OP).
Con riferimento alla nuova barriera dei 30 anni per la richiesta di liberazione condizionale (introdotta per i reati commessi a partire dalla sua entrata in vigore), la decisione, sostenendo che tale barriera possa dare luogo a situazioni incompatibili con la propria giurisprudenza sul termine dei 25 anni di cui si è detto, evidenzia come “sarà pertanto necessario valutare caso per caso se, nonostante tale requisito (anche rispetto ad eventuali periodi di liberazione anticipata), i detenuti condannati all’ergastolo possano beneficiare della libertà condizionale entro 25 anni dall’irrogazione della pena dell’ergastolo” (par. 179). In un successivo passaggio, peraltro, si evidenzia come il superamento del nuovo termine non sia stato in concreto dedotto dai ricorrenti.
Si conclude, sul punto, che il diritto ad una pena “riducibile” sia stato in effetti violato per i ricorrenti, che hanno commesso i fatti prima dell’introduzione della versione ostativa dell’art. 4 bis OP (D.L. 306/92) con l’applicazione dell’aggravante “mafiosa” in modo retroattivo (oppure, in un caso, successivamente con l’applicazione esecutiva pur in presenza di una condanna all’ergastolo senza aggravante), sino al momento della introduzione della nuova disciplina con il D.L. 162/22, che ha offerto ai ricorrenti “una possibilità concreta di ottenere la revisione delle loro condanne all’ergastolo” (par. 191-192).
Con riguardo all’art. 7 CEDU, la violazione dedotta riguardava il mutamento della sanzione irrogata con la sentenza di condanna, che non sarebbe stata solo una variazione riguardante le modalità di esecuzione e applicazione della pena ma una vera e propria modifica della natura intrinseca della sanzione (il richiamo della Corte è al noto precedente Del Rio Prada c. Spagna del 2013 – par. 89-90). I giudici di Strasburgo, attestando che in effetti la pena irrogata in origine ai ricorrenti fosse un ergastolo “riducibile” (par. 216) e risolvendo alcune questioni preliminari di ammissibilità con riguardo alla qualità di vittima dei ricorrenti e al termine semestrale di cui all’art. 35 CEDU, richiamano la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 per confermare la trasformazione della natura della pena in un caso come quelli rappresentati dai ricorrenti e sottolineano la non prevedibilità della trasformazione al momento della commissione dei reati, in violazione del principio di legalità e dunque dell’art. 7 CEDU (par. 256 -257 e 262-263).
In conclusione, la Corte afferma la violazione dell’art. 3 CEDU sino al 31 ottobre 2022 (data dell’entrata in vigore della nuova disciplina) per tre dei ricorsi (uno solo vede una peculiare situazione che ne fa affermare la violazione solo sino al 10 maggio 2022, data della decisione di ammissibilità da parte del Tribunale di Sorveglianza di una istanza di liberazione condizionale) e la violazione dell’art. 7 CEDU per tutti.
In sintesi, la decisione in commento si caratterizza per l’analiticità della motivazione (si ricostruisce in modo puntuale il quadro normativo e giurisprudenziale), per l’affermazione netta dei propri principi in materia di pena conforme all’art. 3 CEDU e di prevedibilità della sanzione e di irretroattività in peius di cui all’art. 7 CEDU. Forse è manchevole di una dettagliata analisi della nuova disciplina in materia di reati ostativi del 2022, sulla cui effettività i ricorrenti (con il sostegno della dottrina più qualificata) avevano espresso negli atti successivi al ricorso ampie riserve. L’approccio casistico della Corte non poteva consentire, almeno per il momento, valutazioni anche empiriche diverse, ma alcuni passaggi della motivazione lasciano spazio ad una futura valutazione in concreto che ne attesti la possibile inidoneità de facto rispetto alla rivedibilità in concreto delle condanne all’ergastolo. Ugualmente, rispetto al termine trentennale introdotto nel 2022, la Corte rimane inevitabilmente alla finestra.
I limiti della giurisdizione di Strasburgo sono d’altra parte invalicabili, e non va comunque trascurata l’importanza, anche culturale, di decisioni che, come quella in esame, ribadiscano con forza i principi sulla base dei quali le nuove norme dovranno comunque essere interpretate.
Soddisfazione a metà, forse, ma una metà di grande importanza.
Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Alberta, Pena riducibile e irretroattività in peius: il caso Asciutto davanti alla Corte EDU, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 9
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