La cancellazione della società estingue l’illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001


La complessa e dibattuta questione dei riflessi processuali e sostanziali derivanti dalla cancellazione di una persona giuridica dal Registro delle imprese in pendenza del procedimento per responsabilità amministrativa da reato trova un nuovo e fondamentale tassello giurisprudenziale. Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II penale, 17 aprile 2026, n. 16218 (Pres. Imperiali, Rel. Agostinacchio), la Suprema Corte ha sancito un principio di portata generale destinato a incidere profondamente sulla prassi giudiziaria: la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso perfettamente assimilabile alla morte dell’imputato.

Il caso e l’iter processuale

La vicenda trae origine dal ricorso proposto nell’interesse della MA.RI. Company s.r.l. avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 17 giugno 2025, che aveva confermato la condanna della società emessa dal Tribunale di Pescara in relazione all’illecito amministrativo dipendente dai reati presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) e malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis cod. pen.). All’ente era stata irrogata una sanzione pecuniaria pari a 105 quote, per un valore complessivo di 27.090 euro.

Nel corso del giudizio di legittimità, la difesa ha depositato documentazione attestante un fatto estintivo decisivo: la definitiva cancellazione della società ricorrente dal Registro delle imprese, intervenuta in seguito alla chiusura della fase di liquidazione. Tale circostanza ha imposto al Collegio di affrontare preliminarmente la questione giuridica relativa alla sopravvivenza o meno dell’illecito e del processo nei confronti di un ente non più esistente sul piano civilistico.

Il contrasto giurisprudenziale: la tesi della persistenza vs la tesi dell’estinzione

La Suprema Corte ha dato atto del vivace contrasto interpretativo registratosi in dottrina e giurisprudenza, originato dal silenzio del d.lgs. n. 231/2001 in ordine alle conseguenze della cancellazione della società, a fronte di una disciplina normativa (artt. 28 e seguenti) focalizzata unicamente sulle vicende modificative quali trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Da un lato, un primo orientamento giurisprudenziale (rappresentato tra le altre da Sez. 4, n. 9006/2022 e Sez. 2, n. 37655/2023) negava che la cancellazione comportasse l’estinzione dell’illecito. I fautori di questa tesi fondavano le proprie argomentazioni su pilastri rigorosi:

• La natura di numerus clausus delle cause estintive dei reati e degli illeciti, non suscettibili di interpretazione estensiva.

• La circostanza che il d.lgs. 231/2001 menzioni espressamente le ipotesi estintive quando intende contemplarle (ad esempio, l’art. 8, comma 2, sull’amnistia e l’art. 67 sulla prescrizione).

• L’equiparazione logico-sistematica con il fallimento (oggi liquidazione giudiziale), il quale, secondo la celebre pronuncia delle Sezioni Unite n. 11170/2015 (Uniland), non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo dell’ente.

• Il limite operativo del rinvio operato dall’art. 35 del d.lgs. 231/2001 alle norme processuali relative all’imputato, applicabili solo «in quanto compatibili».

• L’esigenza di sbarrare la strada a “cancellazioni di comodo” o commodus discessus posti in essere strumentalmente dalla compagine sociale per eludere la sanzione statale.

Dall’altro lato, un orientamento più recente e innovativo – a cui la sentenza in esame ha scelto di aderire convintamente – sposta l’asse della riflessione sull’evoluzione dogmatica e giurisprudenziale civilistica dell’istituto della cancellazione.

Le ragioni della scelta ermeneutica: l’effetto costitutivo e l’inattuabilità delle sanzioni

La Corte di Cassazione ha evidenziato che, a seguito della riforma delle società di capitali e cooperative introdotta con il d.lgs. n. 6/2003, la cancellazione dal Registro delle imprese ha assunto efficacia costitutiva dell’estinzione irreversibile della società (ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ.), ponendo nel nulla la soggettività giuridica dell’ente anche in presenza di debiti insoddisfatti o rapporti pendenti.

Da ciò discendono conseguenze dirimenti sul piano sistemico:

1. L’inutilità e l’inattuabilità delle sanzioni: Le sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001) presuppongono logicamente che l’ente continui a operare sul mercato per poterne inibire o limitare l’attività, con finalità non solo punitive ma anche di adeguamento normativo. Analogamente, le sanzioni pecuniarie perdono la loro funzione di ablazione della disponibilità economica di un soggetto ormai inesistente.

2. Il rispetto dei principi costituzionali di personalità e colpevolezza: Ammettere una sopravvivenza della società ai soli fini penali finirebbe per gravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi estranei all’illecito (quali i soci o i liquidatori). L’art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001 stabilisce espressamente che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o fondo comune. Tale previsione delinea una norma eccezionale e di stretta interpretazione, che vieta rigorosamente qualsiasi applicazione analogica in malam partem.

3. L’insostenibilità dell’equiparazione con la liquidazione giudiziale (fallimento): La Corte ha rimarcato che il fallimento non estingue la società (subordinata alla cancellazione), non rimuove gli organi sociali nell’ambito della procedura e consente astrattamente il ritorno in bonis dell’ente, ipotesi del tutto inconcepibili per la cancellazione definitiva.

La portata generale dell’art. 2495 c.c. e la decisione finale

La decisione della Seconda Sezione sgombra il campo da distinzioni sottili tra cancellazioni “fisiologiche” (come quelle conseguenti alla chiusura di una procedura concorsuale) e cancellazioni “fraudolente” o strumentali. L’art. 2495, secondo comma, cod. civ. rappresenta un meccanismo di portata generale che produce l’estinzione irreversibile a prescindere dalle motivazioni sottostanti.

In applicazione di tali coordinate, la Corte di Cassazione ha pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando estinto l’illecito amministrativo ascritto alla MA.RI. Company s.r.l. proprio per la sopravvenuta cessazione dell’ente dal Registro delle imprese. Una pronuncia di grande rilievo pratico, che segna un punto fermo nella configurazione dogmatica della responsabilità degli enti e blinda i confini dogmatici tra estinzione civilistica e garanzie penalistiche.

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