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Come la Cassazione la pubblica per i cittidini, la pubblichiamo testé per far capire le difficoltà che un normale cittadino deve leggere tali sentenze (e dire che vi é un magistrato, a turno, che é addetto al controllo di tali pubblicazioni). Voglio ricordare che per rendere leggibile tale sentenza, si perde mezza giornata. Grazie cassazione sempre più vicina ai cittadini.
Prossimamente la renderemo leggibile
SICILIA, in3147persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro- ricorrente principale – controricorrente incidentale -nonché controNumero registro generale 22654/2022AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI ACIREALE INN umero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026LIQUIDAZIONE;Data pubblicazione 10/09/2026- intimata -avverso la sentenza n. 382/2022 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 346/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;udito il P.M. in persona dell’Avvocata Generale Dott.ssa RITASANLORENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorsoprincipale, respinto quello incidentale;udito l’avvocato (OMISSISIS) (OMISSISIS).1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro,pronunciando sul ricorso proposto da (OMISSISIS) (OMISSISIS) nei confrontidell’Assessorato regionale delle autonomie locali della funzionepubblica della Regione Sicilia nonché dell’Azienda autonomadelle Terme di Acireale volto all’accertamento dello svolgimentodi mansioni superiori, dichiarò il diritto della ricorrente alledifferenze di retribuzione tra quella relativa al II livelloprofessionale della contrattazione collettiva nazionale per idipendenti delle aziende termali e la retribuzione percepita,condannando in solido l’Azienda autonoma e l’Assessorato alpagamento, a tale titolo (limitatamente al periodo dal16.7.2003 al 31.12.2007), della somma di euro 8.560,00, oltreaccessori; rigettò nel resto la domanda, compensando per metàle spese processuali.2. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata,ha confermato la pronuncia di primo grado.Numero registro generale 22654/2022Numero sezionale 3147/20262.1. Rispetto al gravame della (OMISSISIS) volto al riconoscimeNnutmoer od dei rla ccolta generale 25179/2026Data pubblicazione 10/09/2026diritto alla qualifica superiore, con la condanna dei convenutialle differenze retributive anche per il periodo successivo al2007, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse preclusiva ditale riconoscimento la “regola della concorsualità” perl’assunzione applicabile al rapporto in contesa.2.2. La Corte ha anche respinto l’appello incidentaledell’Assessorato regionale che ribadiva il proprio difetto dilegittimazione passiva già eccepito in prime cure,argomentando che: “Correttamente il tribunale in virtù dell’art.119 l.r. n. 17/2004, che ha previsto la confluenza del personalegià dipendente dell’azienda autonoma in un ruolo della Regionesiciliana, ha ravvisato nella fattispecie un fenomenosuccessorio, di mera sostituzione di un soggetto datore di lavoroad un altro, latamente riconducibile all’art. 2112 c.c.”.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lalavoratrice con tre motivi; ha resistito con controricorso il soloAssessorato regionale intimato, che ha formulato impugnazioneincidentale affidata a due motivi. A quest’ultima ha resistito lal’Azienda autonoma delle Terme di Acireale in liquidazione.In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente hadepositato memoria.4. All’esito dell’adunanza, il Collegio ha disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.5. L’Ufficio della Procura Generale ha illustrato con memoriaconclusioni di accoglimento del ricorso principale, con rigetto diquello incidentale.La difesa della lavoratrice ha depositato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22654/2022Numero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026Data pubblicazione 10/09/20261. I motivi di ricorso principale possono essere esposti secondola sintesi offerta dalla parte ricorrente:1.1. il primo denuncia: “Violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c.,dell’art. 37 L.300/70, dell’art.14 disp. sulla legge in generale, edell’art. 16 del CCNL per i dipendenti delle Aziende Termali del15 giugno 1999, confermato dal CCNL del 22 luglio del 2008, inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte diAppello di Catania ritenuto che, anche con riguardo al rapportodi lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico,l’inquadramento in una qualifica superiore va equiparato ad unanuova assunzione, e quindi non può essere conseguito inmancanza di una procedura concorsuale”;1.2. il secondo motivo denuncia: “Violazione art.36 dellaCostituzione e art. 2099 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di liquidare ledifferenze retributive, che in dipendenza del riconoscimento deldiritto all’inquadramento al II livello retributivo del CCNLsuccessivo all’effettivo svolgimento delle mansioni superiori”;1.3. il terzo motivo denuncia: “Violazione artt. 91 e 92. c.p.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Cortedi appello compensato le spese del giudizio di secondo grado econfermato la compensazione delle spese per la metà contenutanella sentenza di primo grado”.2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.Va ribadito il principio, di recente riaffermato in controversiaanaloga (Cass. n. 30194/2025), secondo cui non si puòpretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettivafissata per l’assunzione alle dipendenze di un ente pubblicoNumero registro generale 22654/2022economico anche la nullità (virtuale) dell’assegnazione aN umero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione dell’art.Data pubblicazione 10/09/202652 del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe giustificare la sottrazionealla disciplina generale dettata dall’art. 2103 c.c. (v. Cass. n.17631/2023; conf. Cass. n. 25590/2023; in precedenza, per lesocietà partecipate da capitale pubblico, v. Cass. n. 35421 del2022; a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.).L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, concernente le conseguenze retributive del superioreinquadramento per il periodo successivo, che dovranno essereriesaminate dal giudice del rinvio alla luce della disciplinadell’art. 2103 c.c., nonché del terzo motivo, relativo alle spesedei gradi di merito, la cui regolamentazione dovrà essererinnovata in relazione all’esito complessivo della controversia.3. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Assessoratoregionale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.100 c.p.c. e 119, comma 1, L.R. n. 17/2004, come modificatodalla L.R. n. 11/2007, criticando la sentenza impugnata peravere respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passivadell’amministrazione convenuta.È dedotto che, allorquando è stata costituita la società Termedi Acireale SPA, i lavoratori dell’Azienda autonoma di Acirealesono confluiti in un ruolo ad esaurimento della Regione Sicilianaed utilizzati, su richiesta degli stessi lavoratori, in regime dicomando presso la nuova società.Si argomenta diffusamente che non sarebbe possibile imputareeventuali inadempimenti posti in essere dall’Azienda autonomadi Acireale direttamente alla Regione Sicilia, ancorché questa, aseguito della liquidazione della società, abbia, in funzione diNumero registro generale 22654/2022garanzia sociale per i dipendenti, assicurato a questi ultimi diN umero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026poter continuare a prestare attività lavorativa presso laData pubblicazione 10/09/2026Regione.Si sostiene che l’art. 119 della L.R. n. 17/2004, come modificatodalla L.R. n. 11/2007, pur avendo “previsto la successione deirapporti di lavoro”, risulterebbe “di natura del tuttoeccezionale”, per cui andrebbe interpretato restrittivamente.Il Collegio giudica il motivo infondato.3.1. L’art. 119, comma 1, della l.r. Sicilia n. 17 del 2004, neltesto risultante dalla modifica introdotta dall’art. 1, comma 3,della l.r. Sicilia n. 11 del 2007, dispone: “Il personale di ruolodelle aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, lacui trasformazione in società per azioni è prevista dall’articolo23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in unruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana,conservando la posizione giuridica, economica e previdenzialeposseduta alla data di trasformazione delle citate aziende”.I commi successivi disciplinano la destinazione del personale e,nel testo integrato nel 2007, la sua utilizzazione, previoconsenso, in posizione di comando presso le società termali,ponendo a carico di queste ultime tutti gli oneri relativi alpersonale comandato.3.2. Dal tenore testuale del comma 1 richiamato risulta chel’insieme dei lavoratori delle Terme di Sciacca ed Acireale ètransitato alle dipendenze della Regione siciliana senzasoluzione di continuità dei rapporti di lavoro. In tal sensodepongono sia la “confluenza” di tutto il personale in un ruoloregionale, sia la “conservazione” della posizione giuridicapregressa prevista per ciascun lavoratore.L’assunto della difesa dell’Assessorato regionale che, pur nonnegando “la successione dei rapporti di lavoro”, ipotizza laNumero registro generale 22654/2022formazione di un nuovo contratto di lavoro di naturaN umero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026pubblicistica, con conseguente liberazione dall’obbligo diData pubblicazione 10/09/2026pagamento dei debiti derivanti dal rapporto pregresso, nontrova riscontro nella disciplina speciale e mal si concilia con laprescritta conservazione della posizione giuridica, economica eprevidenziale, che esclude ogni soluzione di continuità e lanovazione del rapporto.Si tratta, piuttosto, come ritenuto dalla Corte territoriale econdiviso dalla Procura Generale, di un fenomeno successorionel complesso dei rapporti di lavoro del personale di ruolo delleaziende termali specificamente disciplinato da una fonte legaleregionale. La prevista confluenza nel ruolo speciale adesaurimento della Regione, con conservazione della posizionegiuridica posseduta, esclude la costituzione di un nuovorapporto e comporta la prosecuzione, senza soluzione dicontinuità, di quello già in essere, secondo un meccanismoassimilabile, quanto agli effetti sui rapporti trasferiti, a quelloprevisto dall’art. 2112 c.c., richiamato anche dall’art. 31 deld.lgs. n. 165 del 2001.La conservazione della posizione giuridica ed economica,espressamente assicurata dall’art. 119, secondoun’interpretazione coerente con la funzione di garanzia delladisposizione, non consente di separare dalla posizione trasferitale differenze retributive già maturate in ragione delle mansionisvolte nell’ambito del medesimo rapporto e ancora insoddisfatteal momento della confluenza. Il mutamento soggettivo deldatore, cioè, non determina alcuna cesura nella complessivaposizione derivante dal rapporto, comprese le situazionicreditorie già maturate e inadempiute. Rispetto a tali creditideve pertanto riconoscersi, accanto alla persistenteresponsabilità dell’Azienda autonoma in liquidazione, laNumero registro generale 22654/2022Numero sezionale 3147/2026responsabilità concorrente della Regione subentraNtaum eron dei rla ccolta generale 25179/2026Data pubblicazione 10/09/2026rapporto.La sopravvivenza dell’Azienda autonoma quale soggetto inliquidazione non contraddice tale conclusione, poiché implica lapermanenza della responsabilità dell’originario datore, ma nonpriva di effetti, nei confronti del lavoratore, la successionelegale della Regione nel rapporto con integrale trasferimentodel complesso delle situazioni giuridiche soggettive giàmaturate.4. Il secondo mezzo del ricorso incidentale denuncia laviolazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità dellasentenza gravata, per non avere la Corte siciliana pronunciatosul motivo di appello con cui l’amministrazione si doleva che ilprimo giudice aveva condannato l’Amministrazione alpagamento delle differenze retributive, senza una specificadomanda in tale senso che – secondo l’Avvocatura dello Stato– sarebbe stata necessaria “in considerazione della peculiaritàdella disciplina in materia di mansioni prevista dal Testo Unicodel Pubblico Impiego (art. 52 TUPI)”.Il motivo non può trovare accoglimento.La sentenza gravata ha esplicitamente esaminatol’impugnazione incidentale dell’Assessorato che cui si criticavala pronuncia di primo grado nella parte in cui era statocondannato in solido con le Terme, di modo che ogni questioneconcernente tale condanna è da ritenersi, quanto menoimplicitamente, respinta dalla Corte territoriale.In ogni caso, poi, non vengono riportati nel motivo i contenutidell’atto introduttivo del giudizio, sicché non è possibileverificare la fondatezza della pretesa violazione del canone dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato imposto dall’art.Numero registro generale 22654/2022112 c.p.c. La deduzione del vizio di omessa pronuncia o diN umero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026ultrapetizione richiede che il ricorrente indichi specificamenteData pubblicazione 10/09/2026gli atti e le sedi processuali che individuino il fatto processualeposto a base del denunciato error in procedendo (cfr., tra molte,Cass. n. 12695/2025; Cass. n. 5089/2023), mentre, nellaspecie, il motivo non riproduce né localizza adeguatamente ilcontenuto dell’originario ricorso, sicché non consente diverificare se la condanna al pagamento delle differenzeretributive già adottata in prime cure abbia effettivamenteecceduto i limiti della domanda, rendendo impossibile a questaCorte valutare anche la necessaria decisività del viziodenunciato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.5. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorsoprincipale, assorbiti gli altri, e deve essere respinto il ricorsoincidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione allacensura ritenuta fondata, con rinvio al giudice indicato indispositivo che si uniformerà a quanto statuito provvedendoanche alle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del soloricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU.n. 4315 del 2020). P.Q.MNumero registro generale 22654/2022La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiaraN umero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaData pubblicazione 10/09/2026impugnata in relazione al motivo ritenuto fondato e rinvia allaCorte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche perle spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.Il cons. est. La PresidenteDott. Fabrizio Amendola Dott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 22654/2022Numero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 25179/2026Data pubblicazione 10/09/2026
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