Condanna in tandem per bancarotta fraudolenta all’amministratore di fatto e a quello di diritto della società poi finita in default. E ciò perché l’articolo 2639 c.c., nel delineare la figura del primo, non esclude ai fini del reato fallimentare che il vero “dominus” dell’impresa possa esercitare i poteri direttivi in concomitanza con soggetti di diritto che svolgono altre funzioni tipiche della qualifica apicale.
Così la Cassazione penale, sezione quinta, nelle sentenze n. 32830 e 32833 del 3/9/2026, che interviene sulle nozioni di gestore in concreto e testa di legno su cui la giurisprudenza di legittimità si è molto esercitata di recente.
Esercizio di funzioni rilevanti
Poco conta, spiega la sentenza 32833/26, che alcune decisioni sull’azienda siano assunte di comune accordo con l’amministratore di diritto, giudicato separatamente: si può essere di nascosto il vero capo dell’impresa pur non esercitando tutti i poteri tipici dell’organo di gestione.
Sono le mail a inchiodare chi agisce dietro le quinte: l’imputato, pur privo di cariche formali nella società poi fallita, riceve e invia messaggi di posta elettronica su contratti, pagamenti, cessioni di credito e autorizzazioni, attività tipiche di chi ha un ruolo di vertice dell’impresa.
Pesano le testimonianze univoche dei dipendenti, oltre che di clienti e fornitori: gli uni lo indicano come referente unico per la produzione, mentre il manager di diritto lo è per la parte amministrativa, e gli altri ne confermano il ruolo decisionale in ambiti strategici.
Diventa definitiva la condanna inflitta all’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: le anomalie rilevate investono settori compresi nella sfera d’intervento dell’amministratore di fatto, che secondo la difesa sarebbe invece un semplice responsabile della produzione.
Dalla casella mail del presunto caporeparto, tuttavia, emerge che l’imputato ha un potere decisionale effettivo e continuativo: riceve messaggi sui trasferimenti di crediti fra la società e terzi, contratti di manutenzione e altri accordi commerciali. Autorizza l’evasione di ordini, dando l’ok alla produzione e alla spedizione di merci. Anche senza formali poteri di firma, poi, riceve informazioni sulle transazioni finanziarie.
Gli stessi dipendenti non hanno dubbi: è lui il vero dominus dell’impresa perché controlla la forza lavoro e costituisce il referente operativo per l’organizzazione, ingerendosi di ferie, permessi e aspetti retributivi. Insomma: esercita in concreto rilevanti poteri di gestione ed è inserito in modo organico nell’assetto societario, intervenendo in fasi nevralgiche della lavorazione e strategie aziendali.
Inserimento organico nella società
L’amministratore di fatto, conferma la sentenza 32830/26, è condannato per bancarotta fraudolenta anche se non gestisce tutto da solo nella società poi fallita. L’articolo 2639 c.c., infatti, non richiede che l’amministratore di diritto sia del tutto esautorato affinché si configuri il reato.
Passa in giudicato la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale, con l’aggravante di più fatti.
L’imprenditore si dimette formalmente da amministratore della sas per diventarne direttore tecnico, ma in pratica continua a gestire la società: pesa sulla responsabilità penale la cessione del ramo d’azienda, avvenuta senza prova del corrispettivo, a una società da lui amministrata.
È sempre l’imputato, poi, a gestire la fornitura per 400 mila euro, rimasta in gran parte insoluta, che fa scattare l’istanza di fallimento.
Non conta che il suocero, amministratore di diritto, costituisca un riferimento per i clienti dell’impresa, almeno fino a quando non si ammala.
È amministratore di fatto chi non ha cariche nella società ma tiene rapporti con dipendenti, fornitori o clienti, svolgendo attività in qualunque settore dell’azienda: produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; l’esercizio dei poteri denota l’inserimento organico con funzioni direttive. E ai fini del reato fallimentare è sufficiente che l’imputato eserciti in modo continuativo, significativo e tipico alcuni poteri gestori.
Titolarità della procura generale
L’imprenditore, poi, può essere condannato per bancarotta fraudolenta come amministratore di fatto anche se la società al momento del fallimento non è più operativa: il potere “de facto” esercitato sull’impresa, precisa la sentenza n. 10984 del 23/3/2026, ben può essere provato con gli atti di gestione del patrimonio, visto che ormai non si può più dimostrare nelle fasi produttiva e commerciale ormai cessate.
È l’amministratore della società capogruppo il vero “dominus” della controllata, e risponde dunque dei reati fallimentari, se riduce a mero esecutore delle sue direttive l’amministratore di diritto della compagine.
Per accertare se l’estraneo è inserito nella gestione dell’impresa serve la continuità, ma soltanto quando i singoli atti compiuti non sono di per sé significativi. E non anche quando l’interessato compie atti di assoluta rilevanza nella vita dell’impresa senza alcuna investitura da parte della società: atti che si possono giustificare soltanto con l’effettivo inserimento nella gestione.
L’amministratore di una holding, o socio di una compagine di fatto che ne esercita le funzioni, può risultare amministratore di fatto della società controllata anche se utilizza formalmente gli strumenti della direzione unitaria, come le direttive, quando disattende l’autonomia dell’azienda satellite e riduce i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini.
Anche il possesso di una procura generale «ad negotia», quindi la legittimazione a compiere tutti gli affari di natura sostanziale per conto della società, può essere indice dell’esistenza di un potere di gestione: se non è di per sé sufficiente a far scattare la condanna, puntualizza la sentenza 36552 del 10/11/2025, indica almeno l’esercizio non occasionale di una funzione tipica: pesa il potere d’impegnare la società nei confronti dei terzi.
Interesse del socio e capacità di gestione
Un conto è l’interesse alla gestione della società, distingue la sentenza 37087 del 13/11/2025, e un altro la capacità (e il potere) di gestirla: non si può desumere la qualifica di vero dominus dell’imputato dalla presenza fissa in azienda, che pure è giustificato dall’interesse vantato in qualità di titolare delle quote, il quale ha diritto osservare e criticare l’amministrazione della società senza per questo esser ritenuto automaticamente coinvolto.
Pesano, certo, i prelievi delle casse sociali, ma possono configurare un concorso dell’esterno nel reato dell’amministratore, di fatto o di diritto che sia. È invece un “salto logico” ritenere il socio amministratore di fatto della fallita solo perché è presente quando viene stipulato il contratto d’affitto del ramo d’azienda «incriminato», laddove l’imputato otterrebbe il pagamento di obbligazioni personali contratte con la controparte.
«L’errore di prospettiva» dei giudici del merito, osserva la Suprema corte, è desumere la capacità gestoria dall’interesse del socio all’amministrazione dell’azienda: ai fini della bancarotta fraudolenta è amministratore di fatto chi svolge un’attività significativa e continua, per quanto non formalizzata, anche in uno specifico settore della società non interessato da condotte illecite; pesano, insomma, le funzioni concrete svolte in azienda e non le qualifiche formali. E neppure le disposizioni compiute sui ricavi di cassa bastano di per sé ad attribuire il ruolo gestorio.
Partecipazione consapevole del prestanome
Resta da capire come la testa di legno possa evitare la responsabilità penale.
Lo stop alla condanna, conclude la sentenza n. 4329 del 3/2/2025, scatta se manca la prova che l’amministratore solo di diritto abbia concorso in modo consapevole a realizzare i reati addebitati.
Il fatto che l’imputato abbia accettato l’incarico soltanto sulla carta costituisce sì un importante indizio del dolo richiesto per la sussistenza dei delitti, ma serve anche l’elemento soggettivo del dolo: affinché sia ritenuto responsabile, dunque, l’uomo di paglia deve essere al corrente, pur in modo generico, delle attività illecite compiute dal vero dominus della società. E ciò sia per la bancarotta patrimoniale sia per quella documentale.
Trova ingresso la censura della difesa secondo cui l’imputata sarebbe una mera prestanome del fratello: nell’azienda tessile avrebbe svolto sempre e solo l’attività di operaia, senza tenere alcun contatto con clienti, fornitori, banca e commercialista, mentre non ha alcuna competenza per svolgere l’attività di amministratrice.
Insomma: il giudice del rinvio dovrà indicare le specifiche ragioni per le quali la donna avrebbe concorso in modo consapevole alla bancarotta. (riproduzione riservata)
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