L’aumento del limite annuale per le compensazioni orizzontali può avere effetti anche sulle sanzioni applicate quando il plafond era più basso? È la questione posta dalla Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 24935/2026, pubblicata il 2 settembre 2026.
La Sezione tributaria, rilevato un contrasto nella propria giurisprudenza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Il nodo riguarda l’applicazione del favor rei e, più in generale, gli effetti dello ius superveniens sulle violazioni commesse sotto una disciplina meno favorevole. Per approfondire questa materia, abbiamo preparato il corso “Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni” e il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.
1. Compensazioni per 1,8 milioni con un tetto fermo a 700mila euro
La controversia nasce da un accertamento relativo al periodo d’imposta 2014. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società la compensazione orizzontale di crediti IVA per 1.848.473 euro, quando il limite annuale previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000 era pari a 700.000 euro.
L’Ufficio aveva quindi recuperato l’eccedenza di 1.148.473 euro, applicando contestualmente le sanzioni.
La CTR Campania aveva però rilevato che non si trattava di crediti inesistenti, ma di crediti effettivamente spettanti utilizzati oltre il limite annuale. Aveva quindi escluso il recupero dell’imposta, mantenendo ferme le sanzioni. Per approfondire questa materia, abbiamo preparato il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.
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Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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2. Il punto decisivo: nel frattempo il plafond è salito a 2 milioni
Nel ricorso incidentale la società ha invocato l’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997 e il principio del favor rei.
Il dato è rilevante: mentre per il 2014 il limite era di 700.000 euro, i successivi interventi legislativi hanno portato il plafond delle compensazioni fino a 2 milioni di euro, limite divenuto permanente dal 1° gennaio 2022.
Secondo la contribuente, la nuova disciplina dovrebbe incidere anche sulle sanzioni ancora oggetto di giudizio, perché una compensazione che superava il vecchio limite potrebbe oggi rientrare integralmente nella soglia consentita.
3. Favor rei o abolitio criminis? La Cassazione si divide
È proprio su questo punto che la giurisprudenza di legittimità non è uniforme.
Un primo orientamento considera lo sforamento del plafond equivalente a un omesso versamento, ma ritiene che nei processi ancora pendenti debba operare il favor rei: la condotta sanzionabile andrebbe quindi rideterminata sulla base del nuovo e più elevato limite.
Un secondo filone arriva a qualificare l’innalzamento della soglia come una forma di abolitio criminis parziale, perché la nuova disciplina amplierebbe direttamente l’area delle condotte lecite.
Di segno opposto un terzo orientamento: l’aumento del plafond non cancellerebbe la violazione precedente, perché la condotta sanzionata rimarrebbe comunque la compensazione oltre il limite vigente al momento del fatto. Si avrebbe quindi una semplice successione di leggi nel tempo, senza applicazione retroattiva della nuova soglia.
4. Perché il precedente sulla “prima casa” potrebbe non bastare
A sostegno dell’orientamento più rigoroso è stata richiamata anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 13145/2022 sulle agevolazioni “prima casa”.
La Sezione tributaria dubita però che le due situazioni siano realmente sovrapponibili. Nel caso delle compensazioni, infatti, l’aumento quantitativo del plafond potrebbe avere eliminato in concreto la rilevanza di condotte precedentemente sanzionabili, incidendo sui presupposti stessi della violazione.
5. Ora la questione può arrivare alle Sezioni Unite
La Cassazione non prende quindi ancora posizione definitiva.
Con l’ordinanza n. 24935/2026 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, chiamate eventualmente a stabilire se l’innalzamento del plafond possa incidere, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, sulle sanzioni relative agli anni precedenti.
Per i professionisti il punto è immediatamente operativo: nei contenziosi ancora pendenti sul superamento dei precedenti limiti di compensazione, l’evoluzione del contrasto può incidere sulla strategia difensiva e sulla contestazione delle sanzioni. La questione, però, resta aperta: l’ordinanza dispone soltanto la rimessione al Primo Presidente e non ancora l’effettiva assegnazione alle Sezioni Unite.
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