#Finsubito news – Bonus edilizi 2027, la manovra conferma 50% e 36%


Chi sta programmando lavori sulla propria casa per il prossimo
anno deve davvero mettere in conto un taglio delle detrazioni? E
come si concilia una proroga delle aliquote con l’entrata in
applicazione, dal 1° gennaio 2027, del nuovo testo unico delle
imposte sui redditi, che quelle aliquote le aveva già fissate in
misura più bassa?

La risposta, per ora, si trova nell’art. 4 del disegno
di legge di bilancio 2027
, presentato alla Camera il 30
ottobre 2026 dal Ministro dell’economia e delle finanze e stampato
come A.C. 3174, da cui parte l’esame parlamentare. È bene ripeterlo
fin dall’inizio, perché si tratta di una bozza e non di una norma
in vigore, che dovrà superare l’esame di Camera e Senato e potrà
essere modificata prima dell’approvazione definitiva e della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il testo interviene sulle tre detrazioni storiche per gli
immobili, cioè il bonus ristrutturazioni,
l’ecobonus e il sismabonus,
mantenendo per le spese sostenute nel 2027 il doppio binario del
50% e del 36% già applicato nel biennio 2025-2026, con una tecnica
normativa che non si limita a cambiare una percentuale ma
sostituisce un intero blocco di disposizioni del nuovo TUIR.

Bonus edilizi 2027, da dove si partiva con il nuovo testo
unico

Per misurare la portata della modifica bisogna ricordare il
quadro di partenza. La Legge n. 207/2024 aveva riservato l’aliquota
maggiorata ai proprietari e ai titolari di diritti reali di
godimento che intervengono sull’abitazione principale, e la Legge
n. 199/2025 aveva poi esteso al 2026 le aliquote del 2025 e lo
stesso bonus mobili, rinviando al 2027 l’ulteriore riduzione, come
abbiamo ricostruito nell’approfondimento su
chi ha diritto alle detrazioni nel 2026
.

Nel frattempo è arrivato il D.Lgs. n.
117/2026
, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi,
applicabile dal 1° gennaio 2027, che ha trasferito la disciplina
ordinaria del recupero edilizio dall’art. 16-bis del d.P.R. n.
917/1986 all’art. 17 e ha raccolto le misure
temporanee in tre articoli, il 371 per il sismabonus, il 372 per
l’ecobonus e il 373 per il bonus ristrutturazioni. Proprio queste
norme transitorie, che abbiamo analizzato parlando di bonus edilizi e
nuovo TUIR
, prevedono nel testo oggi vigente, per le spese del
2027, la discesa al 36% per l’abitazione principale e al 30% negli
altri casi.

Tre
articoli abrogati e un nuovo capo transitorio nel TUIR

Il disegno di legge non ritocca le percentuali dentro gli
articoli esistenti, ma sceglie una strada più netta. Il comma 1,
lettera a), dell’art. 4 abroga gli articoli 371, 372 e
373
del D.Lgs. n. 117/2026, mentre la lettera b) antepone
al capo I del titolo I della parte IV un nuovo «Capo 01 –
Disposizioni transitorie ai fini dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche», composto:

  • dall’art. 360-bis per le misure antisismiche;
  • dall’art. 360-ter per la riqualificazione energetica;
  • dall’art. 360-quater per il recupero del patrimonio edilizio e
    l’arredo degli immobili ristrutturati.

Ogni articolo richiama nella rubrica le norme di provenienza,
dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 ai commi da 344 a 349 della Legge
n. 296/2006, mantenendo il raccordo con la disciplina previgente.
La lettera d) completa il quadro con due correzioni di
coordinamento all’art. 376 del testo unico.

Bonus ristrutturazioni 2027 al 50% sulla prima casa e proroga del
bonus mobili

Il nuovo art. 360-quater riconosce per le spese documentate
sostenute nel 2027, relative agli interventi elencati dall’art. 17,
comma 1, una detrazione del 36% fino a un
ammontare complessivo di 96.000 euro per unità
immobiliare
, elevata al 50% quando la
spesa è sostenuta dai titolari del diritto di proprietà o di un
diritto reale di godimento per interventi sull’unità adibita ad
abitazione principale. Restano escluse le spese per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche
alimentate a combustibili fossili. La formulazione è la stessa già
in vigore per il 2026, e quindi inquilini, comodatari e familiari
conviventi continuerebbero a collocarsi sull’aliquota ordinaria
anche quando l’immobile è la loro abitazione principale, secondo la
lettura già fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.
8/E del 19 giugno 2025.

Il comma 2 dello stesso articolo proroga al 2027 il
bonus mobili, che l’art. 16, comma 2, del D.L. n.
63/2013 prevede oggi soltanto fino al 2026. Chi fruisce del bonus
ristrutturazioni potrebbe detrarre il 50% delle spese sostenute nel
2027 per l’arredo dell’immobile ristrutturato, su un ammontare
massimo di 5.000 euro da ripartire in dieci quote annuali, a
condizione che i lavori siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno
precedente all’acquisto, quindi dal 1° gennaio 2026 per gli arredi
comprati nel 2027, e con il tetto di 5.000 euro da considerare al
netto delle spese per arredi già detratte nel 2026 quando i lavori
sono stati eseguiti o avviati in quell’anno. C’è però una
differenza testuale da non sottovalutare, perché la norma oggi
vigente agevola l’acquisto di «mobili e di grandi elettrodomestici»
con determinate classi energetiche, mentre il nuovo articolo parla
soltanto di «mobili», e allo stesso modo si esprime la relazione
illustrativa. La relazione tecnica sembra andare nella stessa
direzione, perché stima una spesa agevolabile di 900 milioni di
euro a fronte del miliardo registrato nel 2024, quando nel tetto
rientravano anche gli elettrodomestici, mentre il prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari allegato al disegno di legge
descrive ancora la misura come detrazione «per l’acquisto di mobili
e di grandi elettrodomestici». Se il testo normativo resterà
questo, i grandi elettrodomestici uscirebbero dal beneficio
fiscale, ed è un punto che l’esame parlamentare dovrà sciogliere.
Sul versante degli incentivi diretti, invece, il comma 2 dell’art.
4 rifinanzia con 50 milioni di euro per il 2027 il
fondo di cui all’art. 1, comma 109, della Legge n. 207/2024, che
alimenta il contributo per la sostituzione dei grandi
elettrodomestici con apparecchi ad elevata efficienza energetica
prodotti nell’Unione europea, con smaltimento di quello sostituito,
e rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, da adottare entro sessanta giorni, la definizione di
criteri, modalità e termini di erogazione.

Ecobonus 2027, stesse aliquote e un unico tetto di spesa per
unità

L’art. 360-ter applica all’ecobonus le stesse aliquote del 36% e
del 50% e ripropone l’elenco degli interventi agevolabili, dalla
riqualificazione globale con riduzione di almeno il 20% del
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
rispetto ai valori del D.M. 11 marzo 2008 agli interventi
sull’involucro, dai serramenti alle schermature solari, dagli
scaldacqua a pompa di calore ai generatori a biomassa, fino ai
dispositivi per il controllo da remoto degli impianti.

La novità meno visibile, ma forse la più rilevante per i
tecnici, riguarda i limiti. L’art. 372 vigente ragiona per importi
massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento,
per esempio 100.000 euro per la riqualificazione globale e 60.000
euro per l’involucro o le schermature solari, mentre il nuovo testo
fissa un limite complessivo di spesa di 96.000 euro per
unità immobiliare
, richiamato espressamente anche per le
singole spese elencate al comma 2, e, per le parti comuni
condominiali, di 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità
dell’edificio. La relazione illustrativa conferma che la scelta è
voluta, perché parla di eliminazione di tutti i limiti previsti per
le singole tipologie di intervento e di un limite cumulativo
autonomo rispetto a quello del bonus ristrutturazioni.

Sul fronte degli impianti la lettera c) continua a elencare le
caldaie a condensazione di classe A, anche abbinate a
termoregolazione evoluta, e gli apparecchi ibridi assemblati in
fabbrica, ma esclude «in ogni caso» la sostituzione con caldaie
uniche alimentate a combustibili fossili, sicché, in questa
formulazione, tra le soluzioni elencate alla lettera c) restano
pacificamente agevolabili gli apparecchi ibridi. Restano ferme
l’asseverazione del tecnico abilitato, che risponde civilmente e
penalmente, la certificazione o l’attestato di qualificazione
energetica, non richiesto per i pannelli solari termici, per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e per
quella dei serramenti nelle singole unità immobiliari, i requisiti
del D.M. 6 agosto 2020 e i controlli a campione dell’ENEA, con la
decadenza dal beneficio in caso di attestazione non veritiera.

Sismabonus 2027 a percentuale fissa e acquisto di case
antisismiche

L’art. 360-bis riguarda gli interventi antisismici su
costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive nelle
zone sismiche 1, 2 e 3, con procedure autorizzatorie avviate dopo
il 6 giugno 2013 o per i quali sia stato rilasciato il titolo
edilizio. Anche qui la detrazione è del 36%, elevata al 50% per
l’abitazione principale, in misura fissa per tutte le tipologie di
intervento, senza le maggiorazioni legate alle classi di rischio
guadagnate che caratterizzavano il regime fino al 2024. Il limite è
di 96.000 euro per unità immobiliare e, diversamente dall’ecobonus,
per le parti comuni di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle
unità dell’edificio. Rientrano tra le spese anche quelle per la
classificazione e la verifica sismica, e il comma 7 conserva il
meccanismo dell’acquisto da impresa che demolisce e ricostruisce
interi edifici riducendone il rischio di almeno una classe e vende
entro trenta mesi dalla fine dei lavori, con detrazione per
l’acquirente calcolata sul prezzo indicato nell’atto, nel limite di
96.000 euro.

Una proroga di dodici mesi che lascia aperta la partita del
2028

Il disegno di legge sposta di un anno il taglio delle aliquote,
ma non dice nulla sugli anni successivi. In assenza di nuovi
interventi, dal 2028 tornerebbe ad applicarsi il regime ordinario
dell’art. 17 del nuovo TUIR, che prevede una detrazione ridotta al
30% fino al 2033 su una spesa massima di 48.000 euro per unità
immobiliare, mentre per ecobonus e sismabonus la bozza non detta
alcuna disciplina oltre il 2027. Per chi deve pianificare gli
interventi le indicazioni operative sono poche ma decisive:

  • il riferimento temporale è la spesa sostenuta nel 2027, che per
    le persone fisiche coincide con la data del pagamento tramite
    bonifico parlante;
  • l’aliquota del 50% resta legata alla titolarità della proprietà
    o di un diritto reale di godimento e alla destinazione ad
    abitazione principale;
  • per l’ecobonus va considerato il nuovo tetto unico di spesa di
    96.000 euro per unità, autonomo rispetto a quello del bonus
    ristrutturazioni, che sostituirebbe i massimali di detrazione
    differenziati per tipologia;
  • chi intende acquistare grandi elettrodomestici nel 2027
    dovrebbe seguire l’iter parlamentare, perché il testo del bonus
    mobili non li richiama più, anche se il prospetto degli effetti
    finanziari continua a menzionarli;
  • per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000
    euro continuano a valere i limiti agli oneri detraibili dell’art.
    18 del nuovo testo unico;
  • tutto quanto descritto resta subordinato all’approvazione
    definitiva della legge di bilancio entro il 31 dicembre e alla sua
    pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perché nel passaggio
    parlamentare il testo può ancora cambiare.

Quadro sinottico: le detrazioni per le spese 2027 oggi e con il ddl
di bilancio

Per avere a colpo d’occhio la portata della proposta, il quadro
che segue mette a confronto la disciplina oggi vigente per le spese
che saranno sostenute nel 2027, contenuta nel D.Lgs. n. 117/2026,
con quella che si applicherebbe se l’art. 4 del disegno di legge di
bilancio venisse approvato nella formulazione presentata dal
Governo.

Voce

Oggi, per le spese 2027 (D.Lgs. n.
117/2026)

Con il ddl di bilancio 2027, se approvato
così

Bonus ristrutturazioni, abitazione principale di
proprietari e titolari di diritti reali

36% (art. 373)

50% (nuovo art. 360-quater)

Bonus ristrutturazioni, altri casi

30% (art. 373)

36% (nuovo art. 360-quater)

Bonus ristrutturazioni, limite di spesa

96.000 euro per unità immobiliare

96.000 euro per unità immobiliare

Ecobonus, abitazione principale di proprietari e
titolari di diritti reali

36% (art. 372, comma 18)

50% (nuovo art. 360-ter)

Ecobonus, altri casi

30% (art. 372, comma 18)

36% (nuovo art. 360-ter)

Ecobonus, limiti

Importi massimi di detrazione differenziati per tipologia, per
esempio 100.000 euro per la riqualificazione globale e 60.000 euro
per involucro, serramenti e schermature solari

Limite complessivo di spesa di 96.000 euro per unità
immobiliare, per le parti comuni 40.000 euro moltiplicati per il
numero delle unità, autonomo rispetto al limite del bonus
ristrutturazioni

Sismabonus, abitazione principale di proprietari e
titolari di diritti reali

36% (art. 371, comma 8)

50% (nuovo art. 360-bis)

Sismabonus, altri casi

30% (art. 371, comma 8)

36% (nuovo art. 360-bis)

Sismabonus, limiti

96.000 euro per unità, per le parti comuni 96.000 euro
moltiplicati per il numero delle unità

Invariati

Caldaie uniche a combustibili fossili

Escluse da bonus ristrutturazioni ed ecobonus

Escluse da bonus ristrutturazioni ed ecobonus

Bonus mobili

Non previsto per il 2027, perché l’art. 16, comma 2, del D.L. n.
63/2013 arriva al 2026 e comprende mobili e grandi
elettrodomestici

50% su una spesa massima di 5.000 euro, per lavori iniziati dal
1° gennaio 2026; il testo richiama i soli «mobili», mentre il
prospetto degli effetti finanziari cita anche i grandi
elettrodomestici

Contributo elettrodomestici (art. 1, comma 109, Legge n.
207/2024)

Fondo istituito dalla Legge n. 207/2024

Rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2027, con decreto
MIMIT-MEF entro sessanta giorni

Ripartizione della detrazione

Dieci quote annuali

Dieci quote annuali

Bonus ristrutturazioni dal 2028

Regime ordinario dell’art. 17, con detrazione al 30% su una
spesa massima di 48.000 euro per unità fino al 2033

Nessuna disposizione, resterebbe il regime ordinario dell’art.
17

Elaborazione LavoriPubblici.it sul D.Lgs. n. 117/2026 (testo
vigente su Normattiva)
e sul disegno di legge di bilancio 2027
(A.C. 3174, presentato il 30 ottobre 2026). Le previsioni della
terza colonna potranno cambiare durante l’esame
parlamentare.




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