#Finsubito news – Legge di bilancio 2027, le misure per scuola, università, ricerca, Afam e settori privati


LE PRINCIPALI MISURE PER I SETTORI DELLA CONOSCENZA

Abbiamo già avuto modo di denunciare pubblicamente i danni e le ingiustizie che causerà la legge di bilancio in discussione in Parlamento se non verrà radicalmente cambiata. Ritorniamo sull’argomento per mettere a disposizione dei nostri lettori le consuete schede di approfondimento sintesi delle principali misure contenute nella legge di bilancio

  • Tagli alla scuola statale, bonus alle paritarie: -4.925 docenti e -2.049 ATA dal 2027/2028 (oltre 14.000 posti in meno considerando anche i tagli 2025), prorogato il bonus paritarie fino a 1.500 euro (ISEE 30.000, per complessivi 20 milioni di euro).
  • Nessuna risorsa per il contratto: zero euro per il rispondere al caro vita e all’aumento dell’inflazione del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027. La riduzione dell’aliquota Irpef su 800 euro di salario accessorio è meno di un “pannicello caldo”.
  • Precarietà e turnover al 75%: per Università, Ricerca e AFAM il turnover è stato ridotto al 75% senza alcun piano straordinario di assunzioni.
  • Settori privati dimenticati: per la scuola non statale, la formazione professionale e i servizi educativi non è previsto alcun rifinanziamento, ma solo il bonus alle famiglie.

Le schede di lettura settore per settore

SCUOLA

Trattamento di fine servizio e fine rapporto (art. 50)

Cosa prevede la norma: interviene sul differimento e sulla rateizzazione del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici, prevedendone una riduzione progressiva. Nel 2027 i termini restano invariati; il superamento del differimento è previsto nel 2030 e quello della rateizzazione nel 2035. La riduzione dei termini riguarda i cessati per limiti di età, non chi accede alla pensione anticipata.

Il nostro giudizio: è un avanzamento, ottenuto anche grazie ai pronunciamenti della Corte costituzionale e all’iniziativa giuridico-legale della CGIL, ma resta insufficiente. Il salario differito deve essere liquidato senza differimenti né rateizzazioni, indipendentemente dalla causa di cessazione: la disparità rispetto al lavoro privato va superata subito.

Bonus lavoratrici madri (art. 57)

Cosa prevede la norma: introduce un assegno mensile di 100 euro per lavoratrici madri con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Non viene confermato l’esonero integrale dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno tre figli.

Il nostro giudizio: il contributo è parziale e non affronta le cause delle difficoltà delle lavoratrici madri: retribuzioni basse, carovita e insufficienza dei servizi educativi per l’infanzia. Servono politiche strutturali per l’occupazione femminile, la conciliazione e l’accessibilità dei servizi.

Congedo parentale (art. 59)

Cosa prevede la norma: estende i periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione, secondo le condizioni previste dalla disposizione, per i lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2026.

Il nostro giudizio: l’ampliamento delle tutele economiche per la genitorialità è positivo, ma la decorrenza del beneficio determina una differenza di trattamento tra lavoratori. Nella scuola, l’assenza di risorse aggiuntive per le sostituzioni si somma ai vincoli sulle supplenze brevi: per gli assistenti amministrativi e tecnici la sostituzione è limitata nei primi trenta giorni e per i collaboratori scolastici nei primi sette; per i docenti, la copertura delle assenze può sottrarre personale al potenziamento. Il diritto al congedo deve essere accompagnato dal rafforzamento degli organici e dal superamento dei limiti alle sostituzioni, senza trasferire i carichi di lavoro su chi resta in servizio.

Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio (art. 65)

Cosa prevede la norma: per il solo 2027 introduce un’imposta sostitutiva del 15% sulle quote di salario accessorio fino a 800 euro per i dipendenti pubblici non dirigenti con reddito 2026 non superiore a 50.000 euro.

Il nostro giudizio: la tassazione agevolata riguarda soltanto un anno e una quota limitata della retribuzione. Non risponde alla perdita di potere d’acquisto e non può sostituire finanziamenti adeguati per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali.

Ulteriore riduzione degli organici docenti e ATA (art. 66, comma 5)

Cosa prevede la norma: dall’anno scolastico 2027/2028 sono previsti 4.925 posti docenti e 2.049 posti ATA in meno, pari a 6.974 posti. Si aggiungono ai tagli del 2025/2026 (5.660 docenti e 2.174 ATA) e del 2026/2027 (1.407 docenti): complessivamente 16.215 posti nelle tre manovre.

Il nostro giudizio: le riduzioni compromettono inclusione, tempo scuola, potenziamento e continuità didattica, restringono le possibilità di stabilizzazione dei precari e aggravano i carichi di lavoro del personale ATA. Il calo demografico dovrebbe essere utilizzato per migliorare l’offerta formativa e ridurre il numero di alunni per classe, non per tagliare posti. Le tre manovre 2025–2027 prevedono complessivamente 16.215 posti in meno.

Efficienza energetica degli edifici pubblici (art. 80)

Cosa prevede la norma: per gli edifici scolastici pubblici stanzia 150 milioni nel 2028 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, per un totale di 650 milioni. Gli incentivi GSE sostengono interventi di riqualificazione energetica che riducano di almeno il 30% il fabbisogno di energia primaria. Sono previsti interventi anche per università statali, AFAM ed enti pubblici di ricerca; modalità e requisiti saranno definiti con decreti attuativi.

Il nostro giudizio: le risorse per l’efficienza energetica sono utili, ma il risparmio sui consumi non garantisce da solo sicurezza, adeguate condizioni microclimatiche, ventilazione e qualità dell’aria. Servono criteri che considerino i bisogni dei territori, sostegno progettuale agli enti locali e un piano pluriennale capace di integrare sicurezza strutturale, prevenzione incendi, accessibilità e adattamento climatico.

Buono scuola alle paritarie (art. 104)

Cosa prevede la norma: stanzia 20 milioni di euro per il 2027 per prorogare il buono scuola, fino a 1.500 euro per studente, destinato alla frequenza di scuole paritarie secondarie.

Il nostro giudizio: mentre la scuola statale subisce nuovi tagli agli organici e alle risorse, il Governo continua a finanziare la frequenza delle scuole paritarie. La reiterazione di questi interventi, a fronte del progressivo definanziamento della scuola statale, solleva a nostro avviso anche interrogativi di legittimità costituzionale alla luce dell’articolo 33 della Costituzione.

Versione digitale stampabile dei libri di testo (art. 105)

Cosa prevede la norma: prevede la disponibilità di versioni digitali stampabili dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea.

Il nostro giudizio: l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie è condivisibile, ma il risparmio sul prezzo non coincide necessariamente con una riduzione della spesa complessiva, considerando stampa e dispositivi. Occorrono accessibilità, qualità dei materiali e una politica strutturale di progressiva gratuità dei libri di testo.

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 106)

Cosa prevede la norma: prevede una dotazione di 6 milioni di euro annui per il 2028 e il 2029.

Il nostro giudizio: la dotazione è del tutto insufficiente rispetto alla profondità delle disuguaglianze educative e territoriali. La povertà educativa non si contrasta soltanto con progetti circoscritti: occorrono investimenti stabili nel tempo scuola, nei servizi educativi, nel sostegno agli alunni in difficoltà e negli organici. È contraddittorio finanziare, seppure in misura limitata, il contrasto alla povertà educativa e contemporaneamente ridurre il personale della scuola statale.

Fondo per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (art. 116)

Cosa prevede la norma: riduce da 60 a 30 milioni annui gli stanziamenti per il 2027 e il 2028, con un taglio di 60 milioni complessivi nel biennio; prevede 30 milioni annui anche per il 2029 e il 2030. Il Fondo riguarda gli edifici pubblici in generale, non soltanto quelli scolastici.

Il nostro giudizio: la riduzione delle risorse può rallentare la prevenzione del rischio sismico negli edifici pubblici, inclusi quelli scolastici che risultassero ammissibili al Fondo. L’estensione al 2029 e al 2030 non compensa il taglio degli stanziamenti già previsti per il biennio 2027–2028. Chiediamo il ripristino dei 60 milioni annui per il 2027 e il 2028 e una programmazione pluriennale specifica per la sicurezza delle scuole.

UNIVERSITÀ

Trattamento di fine servizio e fine rapporto (art. 50)

Cosa prevede la norma: interviene sul differimento e sulla rateizzazione del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici, prevedendone una riduzione progressiva. Nel 2027 i termini restano invariati; il superamento del differimento è previsto nel 2030 e quello della rateizzazione nel 2035. La riduzione dei termini riguarda i cessati per limiti di età, non chi accede alla pensione anticipata.

Il nostro giudizio: è un avanzamento, ottenuto anche grazie ai pronunciamenti della Corte costituzionale e all’iniziativa giuridico-legale della CGIL, ma resta insufficiente. Il salario differito deve essere liquidato senza differimenti né rateizzazioni, indipendentemente dalla causa di cessazione: la disparità rispetto al lavoro privato va superata subito.

Bonus lavoratrici madri (art. 57)

Cosa prevede la norma: introduce un assegno mensile di 100 euro per lavoratrici madri con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Non viene confermato l’esonero integrale dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno tre figli.

Il nostro giudizio: il contributo è parziale e non affronta le cause delle difficoltà delle lavoratrici madri: retribuzioni basse, carovita e insufficienza dei servizi educativi per l’infanzia. Servono politiche strutturali per l’occupazione femminile, la conciliazione e l’accessibilità dei servizi.

Congedo parentale (art. 59)

Cosa prevede la norma: estende i periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione, secondo le condizioni previste dalla disposizione, per i lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2026.

Il nostro giudizio: l’ampliamento delle tutele economiche per la genitorialità è positivo, ma la decorrenza del beneficio determina una differenza di trattamento tra lavoratori. Nella scuola, l’assenza di risorse aggiuntive per le sostituzioni si somma ai vincoli sulle supplenze brevi: per gli assistenti amministrativi e tecnici la sostituzione è limitata nei primi trenta giorni e per i collaboratori scolastici nei primi sette; per i docenti, la copertura delle assenze può sottrarre personale al potenziamento. Il diritto al congedo deve essere accompagnato dal rafforzamento degli organici e dal superamento dei limiti alle sostituzioni, senza trasferire i carichi di lavoro su chi resta in servizio.

Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio (art. 65)

Cosa prevede la norma: per il solo 2027 introduce un’imposta sostitutiva del 15% sulle quote di salario accessorio fino a 800 euro per i dipendenti pubblici non dirigenti con reddito 2026 non superiore a 50.000 euro.

Il nostro giudizio: la tassazione agevolata riguarda soltanto un anno e una quota limitata della retribuzione. Non risponde alla perdita di potere d’acquisto e non può sostituire finanziamenti adeguati per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali.

Taglio del 25% al turn-over e versamento dei risparmi all’erario (art. 66, comma 2)

Cosa prevede la norma: fissa al 75% il turn-over per l’anno 2027 relativamente a professori universitari, ricercatori a tempo determinato e personale TAB/CEL, imponendo il versamento annuale dei risparmi stipendiali all’erario.

Il nostro giudizio: si tratta di un taglio che va a raddoppiare gli effetti del blocco già subito nel 2025 (che ha sottratto agli atenei circa 40 milioni di euro, pari a 300 punti organico). Le risorse escono definitivamente dal sistema universitario per confluire nelle casse del MEF.

Versione digitale stampabile dei libri di testo (art. 105)

Cosa prevede la norma: prevede la disponibilità di versioni digitali stampabili dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea.

Il nostro giudizio: l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie è condivisibile, ma il risparmio sul prezzo non coincide necessariamente con una riduzione della spesa complessiva, considerando stampa e dispositivi. Occorrono accessibilità, qualità dei materiali e una politica strutturale di progressiva gratuità dei libri di testo.

Superamento dei Dipartimenti di Eccellenza e “Programma Talenti“ (art. 107)

Cosa prevede la norma: dal 2028 le risorse destinate ai Dipartimenti di eccellenza, pari a circa 270 milioni di euro, confluiscono nel Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università, ferme restando le assegnazioni già effettuate. Per il 2029 viene inoltre istituito il Programma nazionale talenti per la ricerca, con uno stanziamento di 15 milioni di euro, destinato al cofinanziamento al 50% di contratti post-dottorali e di periodi di ricerca presso istituzioni estere. Il programma riguarda università ed enti pubblici di ricerca.

Il nostro giudizio: il superamento del finanziamento competitivo dei Dipartimenti di eccellenza rappresenta un risultato positivo, coerente con una storica rivendicazione della FLC CGIL contro l’utilizzo della VQR come criterio di distribuzione delle risorse, che ha contribuito ad accentuare gli squilibri tra atenei e territori. Tuttavia, non si tratta di un incremento dei finanziamenti, ma di una redistribuzione interna al FFO, in un contesto di persistente sottofinanziamento del sistema universitario. Anche il Programma talenti appare del tutto inadeguato a contrastare il precariato nella ricerca: le risorse sono limitate, il cofinanziamento richiesto agli atenei e agli enti di ricerca rischia di condizionarne l’effettiva attuazione e la misura non offre una prospettiva strutturale di reclutamento stabile.

Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM (art. 108)

Cosa prevede la norma: la disposizione prevede la ricollocazione contabile, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario delle università, di risorse già stanziate da precedenti interventi legislativi e destinate a specifiche finalità, senza modificarne l’ammontare complessivo né la destinazione.
Sono inoltre introdotte modifiche ai criteri di calcolo degli indicatori di sostenibilità finanziaria degli atenei.
In particolare, tra le entrate rilevanti ai fini del rapporto con le spese di personale vengono inclusi i finanziamenti stabili provenienti dalle Regioni a statuto speciale. Nel calcolo delle spese di personale sono esplicitamente ricomprese anche le somme destinate alla retribuzione del lavoro straordinario.
Viene inoltre previsto lo scomputo delle spese relative al personale assunto mediante finanziamenti esterni, anche per finanziamenti di durata inferiore a quindici anni.

Il nostro giudizio: l’intervento consiste sostanzialmente in un artificio contabile finalizzato a incrementare formalmente la quota generale delle risorse non finalizzate del FFO, senza alcun aumento effettivo dei finanziamenti e senza modificarne le destinazioni.
Si tratta di un gioco delle tre carte, in continuità con i recenti decreti di ripartizione del MUR, che non determina cambiamenti reali né nell’ammontare delle risorse disponibili né nella loro destinazione effettiva.
Anche le modifiche agli indicatori di sostenibilità finanziaria degli atenei presentano effetti differenziati.
L’inclusione dei finanziamenti stabili provenienti dalle Regioni a statuto speciale amplia le risorse considerate nel calcolo degli indicatori per gli atenei interessati.
Al contrario, l’esplicita inclusione delle somme destinate al lavoro straordinario tra le spese di personale aumenta il peso di tali spese negli indicatori di sostenibilità.
Lo scomputo delle spese per il personale assunto con finanziamenti esterni, anche di durata inferiore a quindici anni, non risolve inoltre il problema della sostenibilità nel tempo, poiché alla scadenza dei relativi progetti le risorse e le facoltà assunzionali torneranno a gravare sui parametri dell’ateneo.
Nel complesso, si tratta di interventi minori, che non affrontano neppure minimamente le gravi carenze di risorse delle università statali.

RICERCA (ENTI PUBBLICI DI RICERCA)

Trattamento di fine servizio e fine rapporto (art. 50)

Cosa prevede la norma: interviene sul differimento e sulla rateizzazione del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici, prevedendone una riduzione progressiva. Nel 2027 i termini restano invariati; il superamento del differimento è previsto nel 2030 e quello della rateizzazione nel 2035. La riduzione dei termini riguarda i cessati per limiti di età, non chi accede alla pensione anticipata.

Il nostro giudizio: è un avanzamento, ottenuto anche grazie ai pronunciamenti della Corte costituzionale e all’iniziativa giuridico-legale della CGIL, ma resta insufficiente. Il salario differito deve essere liquidato senza differimenti né rateizzazioni, indipendentemente dalla causa di cessazione: la disparità rispetto al lavoro privato va superata subito.

Bonus lavoratrici madri (art. 57)

Cosa prevede la norma: introduce un assegno mensile di 100 euro per lavoratrici madri con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Non viene confermato l’esonero integrale dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno tre figli.

Il nostro giudizio: il contributo è parziale e non affronta le cause delle difficoltà delle lavoratrici madri: retribuzioni basse, carovita e insufficienza dei servizi educativi per l’infanzia. Servono politiche strutturali per l’occupazione femminile, la conciliazione e l’accessibilità dei servizi.

Congedo parentale (art. 59)

Cosa prevede la norma: estende i periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione, secondo le condizioni previste dalla disposizione, per i lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2026.

Il nostro giudizio: l’ampliamento delle tutele economiche per la genitorialità è positivo, ma la decorrenza del beneficio determina una differenza di trattamento tra lavoratori. Nella scuola, l’assenza di risorse aggiuntive per le sostituzioni si somma ai vincoli sulle supplenze brevi: per gli assistenti amministrativi e tecnici la sostituzione è limitata nei primi trenta giorni e per i collaboratori scolastici nei primi sette; per i docenti, la copertura delle assenze può sottrarre personale al potenziamento. Il diritto al congedo deve essere accompagnato dal rafforzamento degli organici e dal superamento dei limiti alle sostituzioni, senza trasferire i carichi di lavoro su chi resta in servizio.

Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio (art. 65)

Cosa prevede la norma: per il solo 2027 introduce un’imposta sostitutiva del 15% sulle quote di salario accessorio fino a 800 euro per i dipendenti pubblici non dirigenti con reddito 2026 non superiore a 50.000 euro.

Il nostro giudizio: la tassazione agevolata riguarda soltanto un anno e una quota limitata della retribuzione. Non risponde alla perdita di potere d’acquisto e non può sostituire finanziamenti adeguati per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali.

Blocco delle assunzioni ed espropriazione dei risparmi propri (art. 66, commi 3, 8 e 9)

Cosa prevede la norma: estende al 2027 la riduzione al 75% della facoltà assunzionale per gli Enti Pubblici di Ricerca. La Relazione Tecnica stima i risparmi in 6,9 milioni di euro annui dal 2027, da versare obbligatoriamente all’erario entro il 30 aprile.

Il nostro giudizio: oltre a bloccare il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi e a vanificare gli investimenti del PNRR, la norma impone un vero e proprio prelievo forzoso sulle risorse ordinarie degli enti.

Salario accessorio condizionato ai mancati reclutamenti (art. 66, comma 11)

Cosa prevede la norma: conferma la possibilità di destinare fino al 10% dei risparmi permanenti da mancate assunzioni al fondo per il trattamento accessorio del personale degli enti di ricerca.

Il nostro giudizio: un meccanismo perverso che rischia di contrapporre il miglioramento retributivo del personale in servizio alle esigenze di stabilizzazione del personale precario e di nuova assunzione.

Chiusura e liquidazione della società 3-I SpA (art. 87)

Cosa prevede la norma: dispone la chiusura di 3-I SpA e il rientro delle disponibilità liquide residue agli enti fondatori (tra cui l’ISTAT).

Il nostro giudizio: una vittoria netta della FLC CGIL e dei lavoratori, che hanno contrastato fin dall’inizio l’istituzione di una società esterna che rischiava di privatizzare e svuotare le funzioni strategiche dell’ISTAT.

Programma nazionale talenti per la ricerca (art. 107)

Cosa prevede la norma: per il 2029 viene istituito il Programma nazionale talenti per la ricerca, con una dotazione di 15 milioni di euro destinata al cofinanziamento, nella misura del 50%, di contratti post-dottorali per giovani ricercatori e ricercatrici e di periodi di ricerca presso istituzioni estere. Il programma interessa sia le università sia gli enti pubblici di ricerca.

Il nostro giudizio: lo stanziamento previsto è del tutto insufficiente rispetto alle dimensioni del precariato nel sistema della ricerca. La misura introduce un ulteriore programma di finanziamento di posizioni temporanee, senza costruire percorsi strutturali di reclutamento e stabilizzazione.
Il cofinanziamento del 50% richiesto alle istituzioni interessate rischia inoltre di penalizzare gli atenei e gli enti di ricerca con minore disponibilità finanziaria, accentuando le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità.
Servono investimenti stabili, un rafforzamento degli organici e un piano pluriennale di reclutamento che offra prospettive di lavoro continuative e valorizzi le competenze di ricercatrici e ricercatori, anziché moltiplicare strumenti temporanei e frammentati.

AFAM

Trattamento di fine servizio e fine rapporto (art. 50)

Cosa prevede la norma: interviene sul differimento e sulla rateizzazione del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici, prevedendone una riduzione progressiva. Nel 2027 i termini restano invariati; il superamento del differimento è previsto nel 2030 e quello della rateizzazione nel 2035. La riduzione dei termini riguarda i cessati per limiti di età, non chi accede alla pensione anticipata.

Il nostro giudizio: è un avanzamento, ottenuto anche grazie ai pronunciamenti della Corte costituzionale e all’iniziativa giuridico-legale della CGIL, ma resta insufficiente. Il salario differito deve essere liquidato senza differimenti né rateizzazioni, indipendentemente dalla causa di cessazione: la disparità rispetto al lavoro privato va superata subito.

Bonus lavoratrici madri (art. 57)

Cosa prevede la norma: introduce un assegno mensile di 100 euro per lavoratrici madri con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Non viene confermato l’esonero integrale dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno tre figli.

Il nostro giudizio: il contributo è parziale e non affronta le cause delle difficoltà delle lavoratrici madri: retribuzioni basse, carovita e insufficienza dei servizi educativi per l’infanzia. Servono politiche strutturali per l’occupazione femminile, la conciliazione e l’accessibilità dei servizi.

Congedo parentale (art. 59)

Cosa prevede la norma: estende i periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione, secondo le condizioni previste dalla disposizione, per i lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2026.

Il nostro giudizio: l’ampliamento delle tutele economiche per la genitorialità è positivo, ma la decorrenza del beneficio determina una differenza di trattamento tra lavoratori. Nella scuola, l’assenza di risorse aggiuntive per le sostituzioni si somma ai vincoli sulle supplenze brevi: per gli assistenti amministrativi e tecnici la sostituzione è limitata nei primi trenta giorni e per i collaboratori scolastici nei primi sette; per i docenti, la copertura delle assenze può sottrarre personale al potenziamento. Il diritto al congedo deve essere accompagnato dal rafforzamento degli organici e dal superamento dei limiti alle sostituzioni, senza trasferire i carichi di lavoro su chi resta in servizio.

Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio (art. 65)

Cosa prevede la norma: per il solo 2027 introduce un’imposta sostitutiva del 15% sulle quote di salario accessorio fino a 800 euro per i dipendenti pubblici non dirigenti con reddito 2026 non superiore a 50.000 euro.

Il nostro giudizio: la tassazione agevolata riguarda soltanto un anno e una quota limitata della retribuzione. Non risponde alla perdita di potere d’acquisto e non può sostituire finanziamenti adeguati per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali.

Nuovo taglio al turn-over e al budget assunzionale (art. 66, comma 4)

Cosa prevede la norma: riduce al 75% le facoltà assunzionali per l’a.a. 2027/2028, con risparmi calcolati in 4,6 milioni di euro. I risparmi complessivi sul budget AFAM ammontano a 7,8 milioni di euro nel triennio 2025-2028.

Inserimento in Tesoreria Unica e SIOPE+ dal 2028 (art. 108, comma 5)

Cosa prevede la norma: dispone l’obbligo per le istituzioni AFAM statali di operare in regime di tesoreria unica e di aderire al sistema SIOPE+ a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il nostro giudizio: un ulteriore irrigidimento burocratico e contabile che limita l’autonomia gestionale e la flessibilità finanziaria di Conservatori e Accademie.

SETTORI PRIVATI – SCUOLA NON STATALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (art. 6)

Cosa prevede la norma: gli incrementi retributivi derivanti da contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027 sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5%, con un limite di reddito per beneficiare dell’agevolazione pari a 33.000 euro.

Il nostro giudizio: l’agevolazione può aumentare il netto percepito su alcuni incrementi, ma non sostituisce rinnovi contrattuali adeguati e finanziamenti strutturali. È necessario verificare la concreta applicazione ai CCNL delle scuole non statali e della formazione professionale.

Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio del lavoro dipendente (art. 7)

Cosa prevede la norma: per i lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore a 40.000 euro è prevista un’imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio legato al lavoro notturno, festivo o a turnazione, entro il limite di 1.500 euro annui.

Il nostro giudizio: l’agevolazione riguarda soltanto specifiche voci accessorie, non la retribuzione ordinaria. La sua incidenza dipenderà dall’organizzazione del lavoro e dalle indennità effettivamente previste nei diversi CCNL.

Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato e maggiorazione del costo deducibile (artt. 42 e 43)

Cosa prevedono le norme: gli articoli ampliano, prorogano o integrano le agevolazioni fiscali e contributive per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratrici e lavoratori. L’articolo 42 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato; l’articolo 43 interviene sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni di donne e giovani.

Il nostro giudizio: la moltiplicazione degli incentivi fiscali e contributivi rende il quadro sempre più frammentato e difficile da utilizzare. Per gli enti di istruzione e formazione occorre verificare condizioni di accesso e regimi fiscali, senza confondere le agevolazioni alle assunzioni con investimenti strutturali nell’occupazione stabile.

Bonus lavoratrici madri (richiamo per i settori privati) (art. 57)

Cosa prevede la norma: alle lavoratrici madri dipendenti con almeno due figli e reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui è riconosciuto un contributo di 100 euro mensili: fino al decimo anno del secondo figlio, in caso di due figli, e fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo, in caso di più di due figli.

Il nostro giudizio: il contributo interessa anche le lavoratrici dei settori privati dell’istruzione e della formazione professionale, ma resta insufficiente a compensare basse retribuzioni, carovita e carenza di servizi educativi. Si rinvia alla valutazione generale dell’articolo 57.

Voucher per i servizi dell’infanzia a beneficio dei lavoratori autonomi (art. 60)

Cosa prevede la norma: ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS o alla Gestione separata è riconosciuto, al termine del congedo di maternità o paternità, un contributo di valore massimo pari a 500 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting e per sostenere gli oneri dei servizi educativi. La misura è soggetta a un limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro e può essere richiesta da uno solo dei due genitori.

Il nostro giudizio: il voucher può sostenere alcune famiglie e, indirettamente, la domanda di servizi educativi privati, ma non sostituisce il rafforzamento strutturale dell’offerta e dell’accessibilità dei servizi per l’infanzia.




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