La decisione allunga di tre anni la finestra provinciale e interviene su casi molto diversi tra loro. Ogni modifica riguarda il calcolo della volumetria aggiuntiva e i requisiti che ne regolano l’uso.
Ambito del provvedimento: l’espressione bonus energia designa qui una facoltà volumetrica disciplinata dalla Provincia di Bolzano.
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La mansarda non assorbirà più una parte della cubatura
Il calcolo adottato dalla legge provinciale su territorio e paesaggio aveva prodotto un effetto difficile da cogliere: il volume del sottotetto entrava spesso nella consistenza totale e restringeva l’ampliamento ricavabile. La modifica stabilisce che nelle zone miste la cubatura del 20% o di 200 m³ sia aggiunta integralmente alla volumetria esistente, qualunque sia il volume della mansarda.
Il calcolo sembra restare sulla carta… poi determina i metri cubi realmente disponibili nel progetto. Le soglie energetiche restano quelle fissate dal regolamento per la classe dell’edificio interessato.
Nuovi edifici in legno e classe CasaClima A0
Per le nuove costruzioni il bonus potrà essere utilizzato in alternativa allo standard CasaClima Nature quando l’edificio è realizzato con struttura in legno e rispetta i requisiti dedicati. L’estensione raggiunge anche gli immobili con classe di isolamento termico A che conseguono CasaClima A0; la scelta del materiale da sola non basta, perché l’accesso resta legato alla prestazione dell’intero edificio.
Per gli edifici esistenti contano 300 metri cubi e la classe di partenza
Il DPP n. 6 considera esistente l’edificio legalmente presente alla data del 4 settembre 2007 oppure autorizzato prima di quel giorno. Nelle zone miste serve una volumetria fuori terra di almeno 300 m³, destinata da allora per oltre la metà ad abitazione oppure agli usi economici elencati dall’articolo 20.
Il traguardo energetico varia secondo la condizione iniziale. Gli immobili legalmente esistenti al 12 gennaio 2005 devono raggiungere almeno CasaClima B oppure la certificazione CasaClima R; quelli classificati in classe C al 4 settembre 2007 devono arrivare a B, mentre dalla classe B occorre salire ad A. La modifica approvata apre agli edifici già in classe A quando raggiungono CasaClima A0.
Verande agricole tra 9 e 30 metri quadrati
I giardini d’inverno entrano nel verde agricolo con le condizioni applicate nelle zone miste. L’edificio deve risultare già esistente prima del 7 settembre 2007; l’aggiunta vetrata deve misurare almeno 9 e al massimo 30 m², con una parte vetrata pari al 70%.
Il comunicato tedesco usa il termine Wintergärten e il regolamento italiano vigente li chiama verande. Si tratta di ampliamenti vetrati collegati allo sfruttamento passivo dell’energia solare.
Nei centri storici entra l’attività ricettiva e di ristorazione
Il diritto al bonus di cubatura viene esteso alle destinazioni ricettive e di ristorazione. Il testo vigente elenca servizi e commercio al dettaglio; l’artigianato è ammesso per le attività individuate dal regolamento. La modifica aggiunge la destinazione finora assente e riguarda gli immobili classificati in quella categoria urbanistica, nel rispetto dei requisiti edilizi applicabili al singolo fabbricato.
Masi chiusi, la traduzione corretta negli atti altoatesini
La formula tedesca geschlossener Hof indica il maso chiuso, istituto tipico dell’ordinamento altoatesino. La resa “cortile chiuso” altera il significato giuridico e rischia di far pensare a una caratteristica fisica del fabbricato.
La disciplina attuale continua a escludere il maso chiuso. L’estensione riguarda gli edifici residenziali nel verde agricolo che furono separati dal maso prima del settembre 2007. La comunicazione provinciale indica il mese e l’anno senza specificare il giorno per questa fattispecie.
Nel verde agricolo il bonus non può oltrepassare 200 m³ e la volumetria abitativa fuori terra dell’edificio non può superare 1.500 m³, anche sommando eventuali altri diritti edificatori.
Fotovoltaico anche su fabbricati annessi o adiacenti
L’impianto che alimenta l’immobile soggetto ai requisiti energetici potrà essere collocato anche su un edificio annesso o vicino. La copertura utilizzata potrà trovarsi oltre il corpo edilizio principale, purché la produzione serva il fabbricato interessato dal bonus.
Il requisito elettrico parte da 30 watt per metro quadrato
Per gli edifici esistenti che accedono al bonus, il regolamento vigente richiede una copertura da energia rinnovabile pari ad almeno 30 W per m² di superficie edificata, escluse le pertinenze. Quando ragioni tecniche impediscono di rispettare per intero la soglia, almeno il 65% del fabbisogno totale di energia primaria deve provenire da energia rinnovabile; resta obbligatorio installare l’impianto più potente compatibile con le condizioni tecniche del sito e motivare lo scostamento in una relazione firmata da un tecnico qualificato.
Le soglie minime non valgono quando il rendimento solare del sito è inferiore a 800 kWh annui per kWp, dato da dimostrare tramite PVGIS. Oltre i 19 kWp installati, il requisito si considera soddisfatto indipendentemente dalla superficie edificata.
Il calendario europeo porta al 1° gennaio 2030
La Provincia colloca la proroga nel tratto che precede il 1° gennaio 2030. L’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1275 richiede edifici a emissioni zero per tutti i nuovi fabbricati da quella data; per quelli nuovi di proprietà pubblica la soglia scatta il 1° gennaio 2028.
L’articolo 11 definisce l’edificio a emissioni zero come un immobile privo di emissioni in loco da combustibili fossili e soggetto a un limite massimo di domanda energetica. L’attuazione italiana della stessa direttiva è trattata nel nostro articolo Piano case green, parere motivato UE all’Italia, dedicato al piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
L’atto approvato e le regole da usare
La Giunta ha approvato la modifica il 30 ottobre. Il regolamento oggi vigente è il DPP n. 6 del 18 marzo 2025, pubblicato nel Bollettino ufficiale il 20 marzo ed entrato in vigore il 21 marzo 2025.
La comunicazione provinciale non indica il numero del decreto modificativo né una data di entrata in vigore. Per una pratica edilizia conta la versione coordinata applicabile al momento del deposito, insieme agli strumenti urbanistici comunali e alle eventuali tutele paesaggistiche o culturali.
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