si apre tavolo previdenza dedicata


Il Governo convoca le rappresentanze del comparto Sicurezza e Difesa a Palazzo Vidoni per esaminare possibili soluzioni previdenziali. Circa 40-45 mila appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia potrebbero essere interessati nei prossimi anni. Al centro del confronto i coefficienti di calcolo delle pensioni, i limiti di età e la salvaguardia del trattamento di fine servizio.

 

Il confronto sulla previdenza dedicata per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia entra finalmente in una fase operativa. Il Governo ha convocato per martedì 13 ottobre 2026, alle ore 15.00, a Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, una riunione tecnica dedicata alla ricerca di possibili soluzioni previdenziali che tengano conto della specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa. Un appuntamento che interessa direttamente anche la Polizia Penitenziaria e che assume particolare importanza in vista del progressivo pensionamento delle generazioni di personale soggette interamente al sistema contributivo.

L’iniziativa arriva in un momento nel quale le prospettive previdenziali del personale in uniforme sono oggetto di crescente attenzione. A partire dal 2032, infatti, inizieranno a raggiungere il pensionamento gruppi sempre più consistenti di appartenenti al comparto il cui trattamento pensionistico sarà calcolato interamente con il sistema contributivo, secondo un meccanismo che potrebbe determinare differenze significative rispetto ai trattamenti delle generazioni precedenti.

Secondo alcune stime di settore, il fenomeno potrebbe interessare circa 10.000 militari del solo Esercito e complessivamente tra 40.000 e 45.000 appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, sia a ordinamento militare sia a ordinamento civile. Si tratta di valutazioni indicative, non di una quantificazione ufficiale dei futuri pensionamenti, ma sufficienti a delineare le dimensioni di una questione destinata ad assumere crescente rilevanza nei prossimi anni.

Previdenza dedicata: il Governo mantiene l’impegno assunto con gli accordi contrattuali

La convocazione del 13 ottobre costituisce il primo passaggio concreto dell’impegno assunto dal Governo in occasione della sottoscrizione, avvenuta il 15 luglio 2026, degli accordi sindacali relativi al triennio 2025-2027 per le Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e per le Forze Armate.

In quella circostanza, infatti, l’Esecutivo si era impegnato ad aprire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione degli accordi, un tavolo finalizzato a verificare possibili soluzioni previdenziali connesse alla specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa.

La riunione è stata fissata per le ore 15.00 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116, a Roma, nella Sala Tarantelli di Palazzo Vidoni.

L’obiettivo dell’incontro, come indicato espressamente nella convocazione, è quello di avviare una verifica tecnica sulle possibili soluzioni previdenziali. Non si tratta, quindi, della presentazione di una riforma già definita, ma dell’apertura di un confronto nel quale dovranno essere esaminate le diverse ipotesi di intervento, le modalità di applicazione e le risorse economiche eventualmente necessarie.

Come funziona il sistema contributivo e perché cambia l’importo della pensione

Per comprendere l’importanza di questo confronto occorre ricordare che, con la legge 8 agosto 1995, n. 335, conosciuta come riforma Dini, il sistema pensionistico italiano ha progressivamente abbandonato il criterio retributivo, basato sulle retribuzioni percepite durante la carriera, introducendo quello contributivo.

Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, la pensione è calcolata interamente secondo quest’ultimo sistema, mentre per il personale con anzianità contributiva precedente possono trovare applicazione le regole del sistema misto.

Nel sistema contributivo, l’importo della pensione dipende principalmente dalla quantità di contributi accumulati durante la vita lavorativa, opportunamente rivalutati, e dall’età alla quale si consegue il pensionamento.

Il capitale contributivo accumulato, tecnicamente denominato montante individuale, viene trasformato in pensione attraverso un coefficiente che aumenta progressivamente con l’età. In termini semplici, a parità di contributi versati, chi va in pensione più tardi beneficia generalmente di un coefficiente più favorevole e, di conseguenza, di una pensione annua più elevata.

Il problema dei limiti di età per il personale in uniforme

La particolarità del comparto Sicurezza e Difesa è rappresentata dai limiti ordinamentali di età, che per numerose categorie di personale prevedono la cessazione obbligatoria dal servizio prima dell’età pensionabile ordinaria stabilita per la generalità dei lavoratori.

Per molti appartenenti alle Forze di Polizia, tra cui la Polizia Penitenziaria, il limite ordinario è fissato a 60 anni, salvo le differenti disposizioni previste per specifiche qualifiche e ruoli.

Questo significa che il dipendente può essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età senza avere la possibilità di proseguire il servizio e beneficiare dei coefficienti di trasformazione previsti per età più elevate.

È proprio su questo aspetto che si concentra una delle principali questioni attualmente oggetto di approfondimento in materia previdenziale. Le analisi degli addetti ai lavori evidenziano infatti l’esigenza di valutare se e in quale misura le particolari condizioni di impiego e le regole ordinamentali che caratterizzano le carriere del personale militare e delle Forze di Polizia debbano trovare un corrispondente riconoscimento anche nel calcolo della pensione.

La proposta di una previdenza dedicata al comparto Sicurezza e Difesa

Tra le ipotesi oggetto del dibattito figura l’introduzione di una forma di previdenza dedicata che intervenga direttamente sui coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

In pratica, si tratterebbe di applicare al personale che cessa dal servizio per limiti ordinamentali coefficienti più favorevoli rispetto a quelli normalmente corrispondenti all’età effettiva di pensionamento.

Un dipendente collocato a riposo a 60 anni, ad esempio, potrebbe beneficiare di un coefficiente riferito a un’età superiore, secondo criteri che dovrebbero essere stabiliti da una futura disciplina normativa.

Il meccanismo consentirebbe, a parità di contributi accumulati, di ottenere un trattamento pensionistico più elevato, compensando almeno in parte gli effetti derivanti dall’impossibilità di prolungare la permanenza in servizio oltre i limiti previsti dall’ordinamento.

Al momento, tuttavia, non sono stati definiti né i coefficienti da utilizzare né l’entità degli eventuali benefici economici. Si tratta quindi di una possibile modifica delle regole di calcolo delle pensioni e non di un provvedimento già approvato.

Proprio la possibilità di introdurre strumenti di questo genere potrebbe costituire uno degli argomenti da approfondire nel confronto istituzionale che prenderà avvio il 13 ottobre, fermo restando che la convocazione governativa non individua ancora specifiche soluzioni tecniche.

Previdenza dedicata e previdenza complementare: quali differenze?

Un altro aspetto importante riguarda il rapporto tra previdenza dedicata e previdenza complementare, due strumenti che perseguono finalità analoghe, ma attraverso meccanismi differenti.

La previdenza complementare consiste nella costituzione di una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, finanziata attraverso versamenti a un fondo pensione. Nel modello ordinariamente previsto per il pubblico impiego, l’adesione comporta specifiche conseguenze sul trattamento di fine rapporto o di fine servizio, secondo le regole applicabili alle diverse categorie di personale.

La previdenza dedicata attualmente ipotizzata, invece, interverrebbe direttamente sul sistema pensionistico obbligatorio, migliorando il calcolo della pensione senza richiedere necessariamente la costituzione di un fondo complementare.

Un elemento centrale di questa ipotesi è rappresentato dalla possibilità di salvaguardare il trattamento di fine servizio (TFS), evitando che l’introduzione di nuovi strumenti previdenziali determini automaticamente il passaggio al trattamento di fine rapporto (TFR).

La differenza è rilevante anche per il personale della Polizia Penitenziaria, sebbene gli effetti concreti dipenderanno dalle disposizioni che dovessero essere eventualmente adottate. Anche il rapporto tra previdenza dedicata, previdenza complementare e salvaguardia del TFS rappresenta quindi un argomento che potrebbe essere approfondito nell’ambito del confronto tecnico.

Ausiliaria e moltiplicatore: gli strumenti già previsti dalla normativa

Accanto alle ipotesi di riforma della previdenza restano alcuni istituti già presenti nell’ordinamento pensionistico del comparto.

Il primo è l’ausiliaria, istituto previsto per determinate categorie di personale militare, che consente, alle condizioni stabilite dalla legge, un particolare trattamento nel periodo successivo alla cessazione dal servizio, con successiva rideterminazione della pensione.

Il secondo è il cosiddetto moltiplicatore, disciplinato dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Questo meccanismo permette, nei casi previsti, di incrementare il montante contributivo individuale attraverso un importo aggiuntivo calcolato sulla base dell’ultima retribuzione imponibile.

A differenza dell’ausiliaria, il moltiplicatore può interessare, in presenza dei requisiti normativi, anche il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile, compresa la Polizia Penitenziaria.

Si tratta, tuttavia, di istituti differenti, con specifiche condizioni di accesso, che non devono essere confusi con la nuova previdenza dedicata oggetto delle attuali ipotesi di intervento.

Il tavolo del 13 ottobre e le possibili soluzioni previdenziali

La riunione convocata a Palazzo Vidoni rappresenta dunque l’avvio formale di un percorso di approfondimento che dovrà verificare quali interventi possano essere concretamente adottati per il personale del comparto Sicurezza e Difesa.

Tra le questioni che potrebbero essere affrontate figurano il miglioramento dei coefficienti di trasformazione, il riconoscimento previdenziale dei limiti ordinamentali di età, l’eventuale coordinamento con gli istituti già esistenti e la tutela del trattamento di fine servizio.

Un aspetto particolarmente importante sarà rappresentato dall’individuazione delle risorse finanziarie necessarie, poiché un eventuale miglioramento delle prestazioni pensionistiche richiederebbe una specifica copertura economica e un adeguato intervento normativo.

La convocazione governativa, tuttavia, non anticipa ancora il contenuto delle possibili soluzioni, né precisa quali misure saranno effettivamente sottoposte all’esame del tavolo. Saranno quindi gli sviluppi del confronto a chiarire se e in quale forma potranno essere introdotti nuovi strumenti previdenziali e quali categorie di personale ne potranno beneficiare.

Quali conseguenze per la Polizia Penitenziaria e per le altre Forze di Polizia?

Per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, così come per il personale delle altre Forze di Polizia, l’argomento assume particolare rilevanza soprattutto per coloro che hanno iniziato a versare contributi previdenziali a partire dal 1° gennaio 1996 e che, pertanto, rientrano nel sistema contributivo integrale.

Occorre comunque precisare che il 2032 non rappresenta la data di entrata in vigore del sistema contributivo, già applicabile da molti anni, né significa che tutti i dipendenti interessati andranno in pensione in quell’anno. Si tratta piuttosto di un orizzonte temporale individuato dalle analisi previdenziali per richiamare l’attenzione sull’arrivo al pensionamento di platee sempre più numerose di personale soggetto integralmente alle regole contributive.

Gli eventuali benefici di una previdenza dedicata dipenderanno dalle scelte normative, dai requisiti richiesti e dalle risorse che saranno rese disponibili. Al momento non risultano importi aggiuntivi già quantificati, nuovi coefficienti approvati o procedure da attivare individualmente.

La novità concreta è rappresentata dalla convocazione ufficiale del tavolo tecnico del 13 ottobre, che dà seguito all’impegno assunto dal Governo il 15 luglio 2026 e apre la fase di esame delle possibili soluzioni.

Per la Polizia Penitenziaria e per tutte le altre componenti del comparto Sicurezza e Difesa si tratta dell’inizio di un percorso istituzionale i cui sviluppi potranno incidere sulle condizioni previdenziali delle future generazioni di personale in uniforme. Saranno i risultati del confronto, e soprattutto le eventuali disposizioni legislative che ne conseguiranno, a stabilire se e in quale misura la specificità del servizio potrà trovare un riconoscimento anche nel calcolo delle pensioni.

Giovanni Battista de Blasis

 

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