Indagini bancarie: presunzione relativa – Fisco Oggi


La disciplina, salvo prova contraria, consente al Fisco di associare a operazioni imponibili i dati emersi dai conti correnti, senza dimostrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza

Con l’ordinanza n. 25843 del 26 settembre 2026, la Corte di cassazione, in tema di indagini bancarie, accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha statuito che la presunzione legale relativa, prevista dall’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, vale per tutti i contribuenti e non solo per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione oltre 917mila euro di versamenti non giustificati sui conti correnti di una persona fisica, amministratore di due società edili. Il contribuente contestava l’applicabilità delle indagini bancarie nei suoi confronti e la genericità della motivazione. La suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che spetta al contribuente fornire una prova analitica per ogni singolo versamento.

I fatti di causa
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 notificato dall’Agenzia delle entrate a una persona fisica. L’ufficio aveva avviato le indagini bancarie sui conti correnti del contribuente. L’Amministrazione aveva rilevato che quest’ultimo non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2009, pur svolgendo il ruolo di amministratore in due società del settore edilizio. L’ufficio aveva inoltre notato l’esiguità del reddito dichiarato nel 2010, a fronte dell’acquisto di un immobile con un mutuo di 600mila euro.

Sulla base di questi elementi, l’Agenzia, ai sensi degli articoli 32, comma 1, 38, comma 1, e 41-bis del Dpr n. 600/1973, aveva accertato un reddito non dichiarato di 917.473 euro, desunto dai versamenti non giustificati.

Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, sostenendo che la maggior parte dei versamenti contestati era giustificata in quanto costituiva restituzione di finanziamenti da lui erogati alle società amministrate. Eccepiva poi la nullità dell’atto per mancanza della prescritta autorizzazione alle indagini bancarie e per l’assenza dei presupposti dell’accertamento previsto, a suo dire, solo nei confronti di imprenditori e lavoratori autonomi.

Nel corso del giudizio di primo grado aveva formulato, inoltre, motivi aggiunti: deduceva la nullità dell’avviso per difetto assoluto di sottoscrizione e per mancanza di valida delega.

La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso. Il contribuente aveva proposto appello davanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato il gravame e confermato la sentenza di primo grado. Il contribuente aveva quindi presentato ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle entrate depositava una nota con cui si riservava la discussione all’udienza.

La decisione della corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso.

Con il secondo motivo, esaminato nel merito come questione centrale, il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 32, 38, 39 e 41-bis del Dpr n. 600/1973 e di altre norme. In particolare, sosteneva che le indagini bancarie non potessero essere utilizzate nei confronti di un privato cittadino e contestava che l’articolo 32 introducesse una presunzione legale idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova, ritenendo invece necessari elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell’accertamento.

Quanto alla natura della presunzione, i giudici hanno richiamato l’orientamento consolidato. Gli articoli 32 del Dpr n. 600/1973 e 51 del Dpr n. 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’Erario. Per questo non servono i requisiti di gravità, precisione e concordanza individuati dall’articolo 2729 del codice civile, richiesti per le presunzioni semplici. La presunzione consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano a operazioni imponibili i dati raccolti sui conti correnti. Ne deriva un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica, che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili. Il giudice di merito, a sua volta, deve verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte e darne conto in sentenza.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha ribadito che il regime ha applicazione generale. La presunzione non riguarda i soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Si estende alla generalità dei contribuenti, come risulta dall’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, sull’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia all’articolo 32, comma 1, n. 2. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa. I versamenti, invece, lo hanno nei confronti di tutti i contribuenti, che possono contrastarne l’efficacia dimostrando che sono già inclusi nel reddito soggetto a imposta o che sono irrilevanti. Inoltre, se il contribuente non contesta la legittimità dell’acquisizione dei dati, l’Amministrazione può usarli sia per dimostrare l’esistenza di un’attività occulta sia per quantificarne il reddito. Resta in capo al contribuente l’onere di provare che i movimenti non giustificati dalle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

La Corte ha ritenuto che la Commissione regionale si sia attenuta a questi principi.

Per quanto riguarda il primo motivo, invece, il ricorrente denunciava l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tardività dei motivi aggiunti sul difetto di sottoscrizione e di delega. La Corte lo ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. Il mancato esame di una questione solo processuale non integra il vizio di omessa pronuncia dell’articolo 112 del codice di procedura civile, che riguarda domande ed eccezioni di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione del reddito e l’erronea valutazione delle prove. La Corte ha giudicato infondata la prima censura, perché la Commissione regionale aveva respinto espressamente la richiesta gradata di riduzione. La mancanza di una specifica motivazione non integra l’omessa pronuncia. Ha giudicato inammissibile la seconda, perché sollecitava un riesame del merito. Il ricorrente non aveva indicato i documenti prodotti a supporto delle giustificazioni per ciascun movimento contestato. Non aveva, quindi, dimostrato di aver assolto l’onere della prova contraria analitica.


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