La Cassazione conferma l’assoluzione di un dirigente: il vantaggio economico non dimostra, da solo, la falsità del certificato medico.
Il fatto che un lavoratore possa avere utilizzato a proprio vantaggio una condizione di malattia non dimostra, da solo, che quella patologia fosse simulata o che i medici siano stati indotti a rilasciare certificazioni false.
È il principio ribadito dalla Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 34443 del 24 settembre 2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una S.p.A., costituita parte civile, lasciando ferma l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Ancona nei confronti di un proprio dirigente.
La contestazione riguardava il reato previsto dagli artt. 48 e 481 c.p.: secondo l’accusa, il lavoratore avrebbe indotto i medici a rilasciare certificazioni ideologicamente false attraverso una rappresentazione non veritiera del proprio stato di salute (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 24 settembre 2026, n. 34443).
Il caso
Il dirigente aveva appreso il 28 ottobre 2021 che l’azienda intendeva sopprimere il suo ruolo nell’ambito di una riorganizzazione, con conseguente licenziamento. Durante il colloquio aveva dichiarato di non sentirsi bene e si era allontanato dal luogo di lavoro.
A partire da quella data erano state rilasciate certificazioni attestanti uno stato ansioso-depressivo, inizialmente dal medico di base e successivamente valutato anche da uno specialista psichiatra, che aveva svolto un’indagine clinica e anamnestica e avviato una terapia farmacologica.
Il periodo di malattia era stato prorogato fino al marzo 2022. Il dirigente era rientrato in servizio il 4 aprile, dopo avere maturato il premio aziendale, che non avrebbe conseguito se il licenziamento fosse intervenuto immediatamente dopo il colloquio di ottobre.
La società sosteneva che il lavoratore avesse simulato la patologia psichiatrica per rinviare il licenziamento, conservare il rapporto e ottenere il premio. Il Tribunale di Ancona lo aveva condannato, riconoscendo anche una provvisionale di 10.000 euro in favore della parte civile.
La Corte d’Appello di Ancona aveva invece riformato la decisione, assolvendolo perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili.
Il quadro clinico e la decisione d’appello
La Corte territoriale aveva valorizzato diversi elementi: le patologie organiche già emerse prima del 28 ottobre 2021, il clima di tensione aziendale, la possibile vulnerabilità psicologica del dirigente, le certificazioni del medico di base e la successiva valutazione dello psichiatra.
Secondo i giudici d’appello, la situazione clinica pregressa e le tensioni lavorative potevano avere prodotto una condizione psicologica già presente in forma latente, mentre il colloquio del 28 ottobre 2021 avrebbe potuto rappresentare il fattore di deflagrazione dello stato depressivo.
La certificazione dello specialista, accompagnata dall’avvio di una terapia mirata, non risultava adeguatamente contraddetta da elementi tecnici di segno opposto. La Corte aveva quindi ritenuto non raggiunta la prova della falsità delle certificazioni e dell’induzione in errore dei sanitari.
Vantaggio economico e simulazione sono piani distinti
La società aveva insistito sulla sequenza temporale degli eventi: la malattia era comparsa dopo l’annuncio del licenziamento, il dirigente era rientrato proprio dopo la maturazione del premio e aveva assunto un nuovo impiego pochi giorni dopo il rientro.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto che tali elementi non fossero stati adeguatamente collegati alla concreta motivazione della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva infatti spiegato perché le certificazioni mediche non fossero state smentite e perché la ricostruzione di una patologia psichiatrica non fosse incompatibile con le pregresse condizioni organiche.
Il passaggio centrale della decisione riguarda il movente economico. La Suprema Corte ha osservato che, anche se fosse dimostrato un impiego opportunistico dello stato di malattia, tale circostanza non varrebbe da sola a dimostrarne la simulazione. Uso opportunistico e falsità della certificazione si collocano su piani distinti e autonomi.
Il vantaggio perseguito dal lavoratore può quindi costituire un elemento da valutare nel quadro complessivo, ma non prova automaticamente né l’inesistenza della patologia né la condotta decettiva necessaria per integrare il reato contestato.
Il rilievo delle visite fiscali
La Corte d’Appello aveva osservato che la patologia non era stata confutata da una visita fiscale o da altri elementi tecnici. La società aveva replicato che le visite non erano state effettuate per mancanza di personale medico disponibile.
La Cassazione ha ritenuto questo argomento sostanzialmente neutro e non decisivo. La mancata visita fiscale non dimostra, di per sé, la genuinità della malattia; nel caso concreto, però, le certificazioni non risultavano accompagnate da verifiche tecniche di segno contrario.
La decisione assolutoria non si fondava quindi soltanto sull’assenza di una visita fiscale, ma sulla valutazione complessiva delle certificazioni, delle condizioni cliniche pregresse, del contesto lavorativo e dell’assenza di elementi tecnici idonei a smentire la diagnosi.
La motivazione rafforzata dell’assoluzione in appello
La società aveva denunciato anche la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato il ribaltamento della condanna pronunciata in primo grado.
La Cassazione ha ricordato che il giudice d’appello che riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, riproducendo e valutando, se necessario, i passaggi essenziali della decisione precedente.
Non è però necessario dimostrare positivamente l’innocenza dell’imputato. È sufficiente rappresentare una diversa e plausibile ricostruzione del fatto, fondata sugli elementi raccolti, che renda non certa la colpevolezza e giustifichi l’esito liberatorio.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva esaminato i passaggi essenziali della sentenza di primo grado e aveva spiegato perché il quadro probatorio non consentisse di ritenere false le certificazioni mediche. La motivazione era quindi stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica.
Il limite del giudizio di cassazione
La società aveva chiesto, in sostanza, una nuova lettura della documentazione medica e delle dichiarazioni raccolte. La Cassazione ha però ricordato che il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione autonoma del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa interpretazione ritenuta più persuasiva.
Il ricorso, inoltre, richiamava soprattutto gli elementi valorizzati dal Tribunale per la condanna, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni specifiche della sentenza d’appello. Per questa ragione, le censure sono state ritenute aspecifiche e manifestamente infondate.
L’esito del giudizio
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, condannandola al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
L’inammissibilità ha inoltre impedito il rinvio al giudice civile per la prosecuzione del giudizio sugli interessi civili: il meccanismo previsto dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. opera infatti soltanto quando l’impugnazione non sia inammissibile.
Il principio operativo
La decisione può essere così sintetizzata: il fatto che una malattia produca anche un vantaggio economico per il lavoratore non dimostra, da solo, che essa sia simulata. Per affermare la falsità ideologica delle certificazioni occorre provare sia l’inesistenza o la falsità della patologia attestata sia la condotta decettiva capace di indurre in errore i sanitari.
Quando il giudice d’appello riforma una condanna con una pronuncia assolutoria, deve motivare in modo puntuale le ragioni del diverso esito, ma è sufficiente che indichi una ricostruzione alternativa plausibile, tale da rendere non certa la colpevolezza. La Cassazione non può sostituire tale valutazione con una nuova lettura delle prove, se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
Avv. Sabrina Caporale
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