Già in un due precedenti articoli (vedi e vedi) è stato approfondito il tema della conciliazione, previsto dall’art. 696-bis c.p.c. e richiamato dall’art. 8 della legge n. 24/2017.
La conciliazione tra le parti e il tentativo conciliativo affidato al Collegio tecnico costituiscono ormai momenti ordinari del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria. L’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa non rappresenta soltanto un passaggio preliminare destinato a formare materiale probatorio per il successivo giudizio di merito: dovrebbe costituire, almeno nelle intenzioni del legislatore, il luogo privilegiato nel quale le parti verificano se la lite possa essere definita in modo ragionevole, tempestivo e, soprattutto, economicamente conveniente.
Quando la conciliazione fallisce
Nella prassi, tuttavia, il tentativo conciliativo non sempre raggiunge il proprio obiettivo. Accade frequentemente che, pur in presenza di un orientamento tecnico sfavorevole per la struttura sanitaria o di una proposta economica che appaia coerente con il rischio di soccombenza, la vertenza prosegua. Talvolta ciò avviene per ragioni difensive fondate e documentabili; ma, in alcuni casi, invece, la prosecuzione del giudizio può legarsi a logiche meno tecniche e più “di campo”: una passiva resistenza attendista, dovuta a incertezza decisionale, una difficoltà di assumere una responsabilità interna o un timore che la transazione possa essere letta, in sede contabile, come un esborso ingiustificato di denaro pubblico.
È proprio quest’ultimo timore che merita oggi di essere riconsiderato.
L’Ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 23891 del 22 luglio 2026 (QUI LA PUOI SCARICARE), introduce, infatti, un ulteriore elemento che potrebbe assumere notevole rilievo nella valutazione della convenienza di una resistenza processuale. La Corte ha affermato il seguente principio:
“L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio.”
Il caso affrontato dalla Suprema Corte non è di responsabilità professionale sanitaria, ma la portata della pronuncia è potenzialmente assai rilevante anche in questo ambito. Secondo l’interpretazione accolta dalla Corte, il saggio maggiorato previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. – parametrato agli interessi moratori delle transazioni commerciali – non è limitato alle obbligazioni contrattuali di valuta, ma può trovare applicazione anche alle pretese restitutorie, legali e risarcitorie; dunque, anche alle domande fondate sulla responsabilità sanitaria. La ratio individuata dalla Suprema Corte è quella di incentivare il pronto adempimento e di rendere economicamente svantaggiosa una resistenza meramente dilatoria.
Non si tratta, va precisato, di una questione definitivamente pacificata. La stessa ordinanza prende atto dell’esistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità: uno più restrittivo, limitato alle obbligazioni contrattuali di valuta; uno intermedio, riferito ai crediti liquidi o di pronta liquidazione; uno più estensivo, oggi accolto dalla Terza Sezione, che ritiene applicabile il tasso maggiorato a ogni domanda di condanna pecuniaria. La pronuncia non proviene dalle Sezioni Unite e non elimina, quindi, ogni possibile futura evoluzione interpretativa. Tuttavia, sarebbe imprudente per gli operatori della responsabilità sanitaria trattarla come un dato marginale o eventuale.
Gli effetti nei casi di responsabilità sanitaria
Il problema diventa ancora più evidente se si considera la particolare struttura processuale della responsabilità sanitaria.
In tale materia, il ricorso per accertamento tecnico preventivo conciliativo non costituisce soltanto uno strumento istruttorio eventuale, ma rappresenta una delle condizioni di procedibilità dell’azione risarcitoria. Inoltre, la Cassazione ha affermato che gli effetti della domanda di merito possono retroagire al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. Ne consegue che, se alla domanda risarcitoria si applica il saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., il rischio di maturazione degli interessi maggiorati potrebbe iniziare già dal deposito dell’ATP, quindi prima del deposito di un ordinario atto di citazione o ricorso di merito, prima della CTU definitiva e prima di ogni effettiva valutazione giudiziale sul quantum del danno.
La questione non è soltanto teorica.
Per il secondo semestre del 2026, il parametro richiamato dall’art. 1284, comma 4, c.c. risulta pari al 10,40% annuo, mentre il saggio legale ordinario è significativamente inferiore. Su una somma di 500.000 euro, un tasso del 10,40% comporta, in via puramente esemplificativa e senza considerare variazioni semestrali, rivalutazione, pagamenti parziali, spese legali e altri accessori, oltre 50.000 euro in un anno. Su una controversia da un milione di euro, il costo annuale può superare 100.000 euro.
È evidente come, in una vertenza di responsabilità sanitaria, il tempo del processo non possa più essere considerato una variabile neutra.
Il CVS davanti a una nuova responsabilità decisionale
Le considerazioni appena esposte incidono direttamente sul ruolo dei Comitati Valutazione Sinistri (CVS).
Tradizionalmente, il CVS è chiamato a esprimere una valutazione tecnico-amministrativa sulla gestione della pretesa risarcitoria: accertare la ricostruzione dei fatti, raccogliere e confrontare i pareri medico-legali, stimare il rischio di soccombenza, verificare l’eventuale operatività della copertura assicurativa, valutare la convenienza di una transazione e, infine, indicare la linea di condotta più idonea a tutelare l’interesse dell’azienda sanitaria.
Il vero parametro di riferimento non è, quindi, il timore astratto di stipulare una transazione, ma la tutela dell’erario (in caso di Self Insurance Retention, franchigia o, ancora di più, in caso di autoritenzione del rischio).
La Corte dei conti ha chiarito che una transazione non è di per sé fonte di responsabilità erariale quando derivi da una ponderata valutazione dell’interesse patrimoniale pubblico, fondata su un’analisi concreta del rapporto tra costi e benefici, della probabilità di soccombenza e dell’andamento prevedibile del giudizio. Una transazione può risultare censurabile solo quando essa si manifesti come arbitraria, illogica, abnorme o palesemente irragionevole.
L’errore prospettico più frequente consiste nel ritenere che la mancata transazione rappresenti, per definizione, la scelta più prudente perché evita un esborso immediato e perché sottrae il decisore al rischio di essere criticato per aver pagato una pretesa risarcitoria non ancora definitivamente accertata.
Ma questa logica, già in passato discutibile, diventa oggi ancora più fragile.
Le conseguenze della “resistenza”
Se la struttura sanitaria resiste a una proposta conciliativa congrua, pur in presenza di elementi tecnici sfavorevoli o di un rischio di soccombenza elevato, e se il giudizio si conclude con una condanna di importo superiore, il danno erariale potrebbe non essere più rappresentato soltanto dal differenziale tra proposta transattiva e somma liquidata in sentenza, potendosi aggiungere:
- gli interessi maturati durante il giudizio;
- il possibile saggio maggiorato previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c.;
- le spese legali di uno o più gradi di giudizio;
- le spese di consulenza tecnica;
- gli ulteriori costi connessi alla protrazione della lite;
- l’eventuale aggravio dovuto alla rivalutazione e agli accessori risarcitori;
- il costo organizzativo e amministrativo della gestione prolungata del sinistro.
In altri termini, una resistenza non adeguatamente motivata può trasformare un rischio risarcitorio inizialmente misurabile in un’esposizione crescente e difficilmente giustificabile.
La resistenza non è vietata, ma deve essere motivata
Non si deve, naturalmente, cadere nell’errore opposto.
La pronuncia n. 23891/2026 non impone alle strutture sanitarie di aderire automaticamente a ogni proposta conciliativa, né trasforma la conciliazione in un obbligo indiscriminato di pagamento. Una proposta formulata dal Collegio tecnico può essere incongrua, può sovrastimare il danno, può non tenere conto di rilevanti elementi difensivi, può essere fondata su una ricostruzione medico-legale contestabile, può non considerare un concorso causale del paziente o di terzi, può trascurare il corretto riparto tra danni differenziali, prestazioni previdenziali, franchigie, SIR, coperture assicurative e responsabilità concorrenti.
In tutti questi casi, la resistenza della struttura è non soltanto legittima, ma doverosa.
Cambiare il livello qualitativo della decisione
Ciò che cambia è il livello qualitativo richiesto alla decisione.
Non è più sufficiente affermare, in modo generico, che “la proposta non appare accettabile” o che “si ritiene opportuno attendere l’esito del giudizio”. Una scelta di prosecuzione della lite, soprattutto quando l’an debeatur appare tecnicamente probabile o già sostanzialmente delineato in sede peritale, deve essere sostenuta da una motivazione verificabile, che dimostri perché l’interesse pubblico risulti meglio tutelato attraverso la resistenza piuttosto che mediante una definizione conciliativa.
Il CVS potrebbe dunque trovarsi a dover costruire una vera e propria istruttoria decisionale, documentando almeno:
- il contenuto dell’accertamento tecnico, con distinzione tra profili di responsabilità, causalità e quantificazione del danno;
- l’esistenza di criticità tecniche specifiche che rendano ragionevole contestare le conclusioni del Collegio;
- la stima probabilistica del rischio di soccombenza;
- il confronto tra importo conciliativo, valore atteso della condanna e costi prevedibili della prosecuzione del giudizio;
- l’incidenza di interessi, rivalutazione, spese legali e costi peritali;
- il ruolo delle eventuali franchigie, SIR e coperture assicurative;
- la possibilità di versare un acconto sulla quota non seriamente contestabile;
- le ragioni per le quali il beneficio atteso dalla prosecuzione della lite superi il costo atteso del ritardo.
La decisione se resistere o meno, in sostanza, potrebbe quindi non essere più giustificata se presa in modo “asettico”, dovendo necessariamente passare per una concreta presa di coscienza dei rischi economici.
Il paradosso della cautela attendista
Il quadro normativo e giurisprudenziale sembra oggi produrre un paradosso.
Il decisore pubblico che aderisce a una transazione ragionevole, costruita su una valutazione tecnica attendibile e su un’analisi effettiva del rischio di soccombenza, non dovrebbe temere una responsabilità erariale solo perché la lite non è stata portata sino alla sentenza. Al contrario, la scelta conciliativa può rappresentare proprio la modalità più corretta di tutela dell’erario, se evita un esborso maggiore e non giustificato.
Il decisore che, invece, per evitare di assumere una decisione, lascia che la vertenza prosegua senza una seria ragione tecnico-giuridica, può trovarsi esposto a un rischio più concreto. Non perché abbia esercitato il diritto di difesa dell’azienda, ma perché abbia consentito un prevedibile incremento del costo del sinistro senza dimostrare che il vantaggio della resistenza fosse superiore al costo atteso.
La Cassazione n. 23891/2026 rafforza questa prospettiva, poiché attribuisce al tempo processuale un peso economico assai più rilevante rispetto al passato. Il processo non è più soltanto il luogo nel quale si accerta se un debito esista e quale sia il suo ammontare. Diventa, anche, un fattore di moltiplicazione del debito potenziale.
Conclusioni
La recente ordinanza della Cassazione n. 23891/2026 non modifica direttamente la disciplina della responsabilità sanitaria né introduce un obbligo generalizzato di conciliazione. Tuttavia, potrebbe incidere profondamente sul contesto economico nel quale le strutture sanitarie, i loro assicuratori e i CVS assumono decisioni.
L’applicazione del saggio maggiorato di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. alle domande di condanna pecuniaria, indipendentemente dalla fonte dell’obbligazione, rende potenzialmente più costosa ogni resistenza giudiziale non fondata su ragioni solide. Nel contenzioso sanitario, tale effetto può essere ulteriormente amplificato dalla centralità dell’ATP conciliativo e dalla possibile retrodatazione degli effetti della domanda al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
Ne deriva un’esigenza operativa chiara: ogni rifiuto di una proposta conciliativa, soprattutto quando provenga da un Collegio tecnico e si collochi in un quadro di rischio di soccombenza almeno probabile, deve essere accompagnato da una motivazione rigorosa, analitica e documentalmente verificabile.
Non si tratta di sacrificare il diritto di difesa della struttura, né di accettare pretese risarcitorie non fondate. Si tratta di rendere la resistenza una scelta effettivamente consapevole, anziché un comportamento meramente attendista.
Non è più lecito limitarsi a chiedere se sia “sicuro” transigere. Occorre chiedersi, con eguale rigore, se sia realmente sicuro non farlo, perché il costo di una decisione non assunta potrebbe diventare esso stesso il danno da spiegare.
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