Chi supera i 5 mila euro con Quota 100 perde la pensione di un anno o di un mese?


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Novantasette euro guadagnati in un solo giorno possono costare 27 mila euro di pensione, ma non tutti i giudici sono d’accordo su quanto si debba restituire.

Chi è andato in pensione con Quota 100 e ha svolto anche un piccolo lavoro occasionale rischia di scoprire, anni dopo, una richiesta di restituzione salatissima da parte dell’INPS. Molti si chiedono: chi supera i 5 mila euro con Quota 100 perde la pensione di un anno o di un mese? La risposta, purtroppo, non è univoca: la giurisprudenza si è divisa tra chi ritiene che la sanzione debba colpire l’intera annualità pensionistica in cui è avvenuta la violazione, e chi invece limita la perdita al solo mese in cui il reddito incumulabile è stato percepito, rendendo ormai necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione.

Cosa prevede il divieto di cumulo reddituale per Quota 100?

La disciplina di riferimento si trova nell’articolo 14, comma 3, del D.L. 4/2019, che riguarda specificamente la pensione anticipata nota come Quota 100. Questa norma ha introdotto il divieto di percepire redditi di lavoro dipendente, autonomo o da soci lavoratori fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia, con un’unica eccezione per redditi fino a un massimo di

5 mila euro lordi annui. La medesima previsione è stata estesa anche ai pensionamenti in Quota 102 e Quota 103, i cui requisiti potevano essere maturati fino al 31 dicembre 2025, nonché all’Ape Sociale, misura rinnovata fino alla fine del 2026.

Come aveva interpretato l’INPS il divieto di cumulo?

In assenza di una previsione normativa chiara su cosa dovesse accadere in presenza della percezione di redditi incumulabili, l’INPS aveva fornito la propria interpretazione con le circolari 11 e 117 del 2019. Secondo questa lettura amministrativa, il lavoratore perdeva i ratei dell’intera annualità pensionistica in cui si era verificata l’indebita percezione di redditi incumulabili prima del raggiungimento dell’età di vecchiaia. Si trattava quindi di una sanzione particolarmente severa, che colpiva dodici mesi di pensione anche a fronte di un superamento minimo della soglia consentita.

Quale interpretazione più favorevole aveva proposto parte della giurisprudenza?

Una diversa lettura, più favorevole ai lavoratori, si era affermata in alcune pronunce di merito. Secondo questa impostazione, il reddito di lavoro percepito nell’arco di tempo individuato dalla norma, cioè fino all’età di vecchiaia, avrebbe dovuto essere semplicemente detratto dalla pensione anticipata, senza comportare la perdita integrale dei ratei dell’intera annualità. Questa tesi limitava quindi la conseguenza economica al solo importo del reddito incompatibile percepito, evitando la sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione applicata.

Come si è pronunciata la Cassazione nel 2024?

La Corte di cassazione, con la

sentenza n. 30994/2024 della sezione lavoro, ha sposato la lettura proposta dall’INPS, sostenendo la revocabilità di tutti i ratei pensionistici maturati nell’anno in cui si è verificata l’infrazione del divieto di cumulo reddituale. La Corte ha fondato questo meccanismo punitivo sulla finalità solidaristica della pensione in Quota 100, che avrebbe dovuto favorire il ricambio generazionale, disincentivando i pensionati dal reimpiegarsi nel mercato del lavoro anche per importi minimi.

Un esempio aiuta a comprendere la portata pratica di questa interpretazione: un pensionato che superi anche di poco la soglia dei 5 mila euro annui rischierebbe, secondo questa lettura, di perdere l’intera pensione percepita nei dodici mesi in cui è avvenuto il superamento, indipendentemente dall’entità della violazione.

Cosa ha deciso la Corte d’appello di Milano nel 2026?

La sentenza n. 734 del 2 luglio 2026 della Corte d’appello di Milano ha dato ragione a un titolare di pensione in Quota 100 che, nel corso del 2022, aveva svolto una giornata di lavoro subordinato percependo un reddito di appena 97 euro. Nonostante questa cifra minima, l’INPS aveva richiesto la restituzione di ratei pensionistici indebiti per un totale di 27 mila euro. La Corte milanese ha superato la mera tesi della detrazione, aderendo invece alla tesi della frazionabilità dei periodi di incumulabilità: l’obbligo di restituzione all’INPS del reddito pensionistico va calcolato non su base annua, ma su base mensile, limitando così la sanzione al solo mese in cui si è verificata la violazione.

Perché la Corte d’appello di Milano si discosta dall’orientamento della Cassazione?

La Corte lombarda motiva la propria diversità di vedute rispetto all’indirizzo della Cassazione del 2024 facendo leva sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2025. Secondo questa sentenza, l’indirizzo espresso dalla Cassazione con la sentenza 30994/2024 non aveva generato un adeguamento uniforme della giurisprudenza di merito, tale da far considerare il principio di incumulabilità reddituale di Quota 100 su base annua come ormai consolidato. Questo passaggio della Consulta ha quindi lasciato aperto uno spazio interpretativo che la Corte d’appello di Milano ha sfruttato per confermare la tesi della frazionabilità mensile.

Come si è invece pronunciata la Corte dei conti pochi giorni dopo?

A distanza di pochi giorni, la sentenza della Corte dei conti n. 145 del 3 luglio 2026 è tornata sul medesimo argomento, sposando però la lettura della Corte di cassazione, opposta a quella milanese. Nel caso esaminato, riguardante un pensionato di Poste Italiane che nel 2021 aveva percepito 1.400 euro per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i giudici contabili hanno legittimato l’operato dell’INPS, che aveva richiesto i ratei pensionistici dell’intero anno, per un totale di 19 mila euro.

Perché serve un intervento delle Sezioni Unite?

Le due pronunce del 2026, entrambe successive alla sentenza della Corte costituzionale del 2025, giungono a conclusioni opposte pur applicandosi a platee diverse di pensionati: le pensioni private rientrano nella giurisdizione ordinaria, come nel caso deciso dalla Corte d’appello di Milano, mentre le pensioni pubbliche o ex pubbliche, come quella dell’ex dipendente di Poste Italiane, rientrano nella giurisdizione contabile. Questa divaricazione tra i due ordini giurisdizionali, applicata peraltro alla medesima disciplina normativa sul divieto di cumulo reddituale, rende ormai sempre più necessaria una pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite, capace di ricomporre il contrasto e fornire un criterio uniforme applicabile a tutti i pensionati coinvolti, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del rapporto previdenziale sottostante.

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